Circ. 20.07.06.01 Esame di professione per ufficiali dello stato civile; proroga del termine per conseguire l’attestato professionale federale(15.06.2007; stato: 01.01.2011)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 20.07.06.01 del 15 giugno 2007 (Stato: 1° gennaio 2011)
Esame di professione per ufficiali dello stato civile; proroga del termine per conseguire l’attestato professionale federale
Esame di professione
n. 20.07.06.01 del 15 giugno 2007 (Stato: 1° gennaio 2011) Esame di professione per ufficiali dello stato civile; proroga del termine per conseguire l’attestato professionale federale
Contenuto
1 Situazione iniziale
Dal 1° luglio 2004 l’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile1 costituisce un presupposto per esercitare la professione.
Una persona che non possiede l’attestato professionale federale può essere impiegata come ufficiale dello stato civile soltanto previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza2 e se s’impegna a conseguire l’attestato entro un termine appropriato. Il termine, da concordare nella decisione di assunzione o di nomina, tiene conto di eventuali conoscenze o esperienze pratiche nell’ambito dello stato civile, del grado d’occupazione, dell’offerta di formazione a disposizione e delle condizioni d’esame.
Gli ufficiali dello stato civile che hanno assunto la loro funzione prima dell’entrata in vigore di questa prescrizione sono obbligati a conseguire l’attestato professionale federale soltanto se l’elezione o la nomina è avvenuta dopo il 30 giugno 20013.
2 Vigilanza
L’autorità di vigilanza deve controllare il rispetto di queste prescrizioni. Essa garantisce che l’autorità competente per la nomina stabilisca nella decisione di assunzione, dal 1° luglio 2004, l’obbligo di conseguire l’attestato professionale federale nel termine fissato.
Se nella decisione dell’assunzione dovesse mancare tale obbligo, deve essere chiarita la fattispecie per il caso singolo e informata l’autorità di assunzione circa la nuova situazione giuridica. L’autorità di vigilanza controlla inoltre se gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2004 hanno conseguito l’attestato professionale federale.
L’autorità di vigilanza definisce inoltre le funzioni da svolgere e sorveglia la formazione pratica4 fino all’ottenimento dell’attestato professionale. Può delegare tale compito al responsabile dell’ufficio dello stato civile.
3 Proroga del termine
In casi eccezionali motivati il termine per l’ottenimento dell’attestato professionale federale concordato in occasione della nomina o dell’elezione può essere prorogato5 d’intesa con l’autorità di vigilanza.
Art. 4 cpv. 3 lett. c OSC. Art. 4 cpv. 4 OSC. Art. 95 cpv. 1 OSC. Art. 4 cpv. 5 OSC. Art. 4 cpv. 4 OSC.
n. 20.07.06.01 del 15 giugno 2007 (Stato: 1° gennaio 2011) Esame di professione per ufficiali dello stato civile; proroga del termine per conseguire l’attestato professionale federale
4 Esame professionale
L’organizzazione dell’esame professionale per ufficiali dello stato civile compete all’Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile6.
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC
Mario Massa
R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\20 Kreisschreiben\20.07.06.01 Berufsprüfung\20.07.06.01_Circolare_Berufsprüfung_I 4_Jan 11_V 2.0 i.doc
Regolamento del 17 dicembre 2009 concernente l’esame per la professione di ufficiale dello stato civile, approvato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.