Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Dir. 10.07.12.01 Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile; Iscrizione delle sentenze di nulli

BJ ktQ7HerV1BvX · Ufficio federale di giustizia (UFG)

Del 5 dic 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bj-ofj-ufg/ktq7herv1bvx/it/dir-10-07-12-01-abusi-relativi-alla-legislazione-sugli-stranieri-rifiuto-di-celebrare-il-matrimonio-da-parte-dell-ufficiale-dello-stato-civile-iscrizione-delle-sentenze-di-nulli

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale di giustizia (UFG)
Fonte

Dir. 10.07.12.01 Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile; Iscrizione delle sentenze di nulli

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: – Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile – Iscrizione delle sentenze di nullità – Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

Matrimoni e unioni domestiche abusivi

Visto l’articolo 84 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC), l’Ufficio federale dello stato civile emana le seguenti direttive.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

1 Basi legali

1.1 CC, LUD, OSC, LStr, OASA, LDIP

Il 16 dicembre 2005 il Parlamento ha adottato la legge federale sugli stranieri (LStr) 1, in seguito accettata nella votazione popolare del 24 settembre 2006.

Tale legge contempla nuovi strumenti per combattere matrimoni e unioni domestiche contratti nell’intento di eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

Essa modifica in particolare il Codice civile 2 e la legge sull’unione domestica registrata 3. Inoltre, l’ordinanza sullo stato civile 4 ha subito i pertinenti adattamenti.

L’ufficiale dello stato civile può rifiutarsi di procedere in caso di abuso manifesto del diritto 5.

D’altra parte i matrimoni e le unioni domestiche abusivi già contratti possono essere annullati 6 e il riconoscimento di unioni celebrate all’estero per eludere le disposizioni del diritto svizzero potrà essere rifiutato 7.

Questa regolamentazione intensifica d’altronde la collaborazione tra le autorità dello stato civile e la polizia degli stranieri, prevedendo in particolare comunicazioni obbligatorie destinate alle autorità di polizia degli stranieri 8 e, perseguendo penalmente la conclusione e la facilitazione delle unioni fraudolente 9.

Nell’ambito delle misure di lotta contro i matrimoni forzati, entrate in vigore il 1o luglio 2013 10, gli ufficiali dello stato civile che hanno motivo di credere che un matrimonio o un’unione domestica registrata è viziata da un motivo di nullità devono, d’ora in avanti, informarne l’autorità competente a proporre l’azione d’annullamento 11. Questa riforma ha inoltre precisato il diritto applicabile ed il foro dell’azione 12.

Infine, secondo questa modifica, le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare le infrazioni penali constatate nell’esercizio delle proprie funzioni, così come pure quelle alla LStr 13.

LStr; il testo è disponibile su http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6545.pdf. CC; il testo modificato è disponibile su http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6545.pdf. LPart; il testo modificato è disponibile su http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/6545.pdf. OSC; il testo modificato è disponibile su http://www.admin.ch/opc/it/officialcompilation/2007/5625.pdf. Cfr. art. 105 n. 4 CC, 9 cpv. 1 lett. c LUD. Messaggio dell’8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, punto 1.3.7.8. Cfr. art. 82 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA); il testo dell’ordinanza è disponibile su http://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20070993/index.html Cfr. art.115 ss LStr. Il testo della legge è pubblicato in Internet su www.ufsc.admin.ch. Cfr. gli art. 106 cpv. 1 CC e 9 cpv. 1 e 2 LUD. 13 bis

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

Concretamente dette autorità denunciano i fatti costatati. L’apprezzamento di questi ultimi spetta alle autorità di perseguimento penale.

D'intesa con l’UFM s’intende precisare che non è necessario denunciare i casi di soggiorno illegale costatati nell’ambito della documentazione della nascita o del riconoscimento del figlio.

La Costituzione federale 14 e vari strumenti internazionali 15 prevedono la registrazione obbligatoria, a breve termine e senza eccezione, di tutte le nascite 16. Questo obbligo è previsto anche dal Codice civile 17, dall'ordinanza sullo stato civile 18 e dalle direttive e circolari dell’UFSC 19.

Una denuncia ostacolerebbe gravemente la documentazione e potrebbe inoltre spingere le persone in questione a rinunciare alle cure necessarie al momento del parto, mettendo così in pericolo la salute della madre e del figlio.

La legge impone alle autorità dello stato civile sia di documentare la nascita del figlio sia di denunciare il soggiorno illegale dei dichiaranti. Da questi obblighi nasce un conflitto. Per determinare quale obbligo va considerato prioritario, è necessario soppesare gli interessi in gioco. L'obbligo di documentare la nascita è prioritario rispetto a quello di denunciare il soggiorno illegale.

Per i motivi esposti, l’obbligo di denunciare i dichiaranti decade nel caso specifico e, rispettando la priorità di cui sopra, le autorità dello stato civile non agiscono in modo illecito 20.

Trattandosi della lotta contro i matrimoni forzati, si rinvia alle Direttive UFSC 10.13.07.01 "Matrimoni e unioni domestiche forzati" del 1o luglio 2013 21.

Cfr. gli art. 7, 14, 37, 38 e 122 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Cfr. gli art. 8, 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), l'art. 24 del Patto internazionale del 16 dic. 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU; RS 0.103.2) e gli art. 2, 4, 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). L'art. 7 n. 1 della Convenzione, direttamente applicabile e invocabile dinnanzi a ogni autorità (cfr. DTF 125 I 257), prevede che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi». La Svizzera s’impegna ad attuare tutte le misure necessarie in questo senso (art. 2 n. 2, 3 n. 3 e 4 e art. 7 della Convenzione). Cfr. il Rapporto del Consiglio federale del 6 mar. 2009 «Documentazione della nascita di figli stranieri» in adempimento del postulato 06.3861 Vermot-Mangold «Fanciulli senza identità in Svizzera» del 20 dic. 2006, segnatamente i n. 2.2 e 6.1 segg. Cfr. gli art. 9, 33, 39-49 e 252 segg. CC. Cfr. gli art. 7-9, 15-17, 19, 20, 34, 35 e 91 OSC. Cfr. in particolare le direttive n. 10.08.10.01 «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile» e la circolare n. 20.08.10.01 «Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile». Cfr. art. 14 e 305 CP; vedi anche il DTF 130 IV 7, consid. 7. Il testo è pubblicato in Internet su www.ufsc.admin.ch.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

2 Rifiuto di procedere da parte dell’ufficiale dello stato civile

2.1 Principio

L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se manifestamente il fidanzato o la fidanzata non intende creare l’unione coniugale, bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri 22.

L’unione domestica registrata sottostà allo stesso principio 23.

Le disposizioni concretizzano nell’ambito della legislazione sugli stranieri il principio generale del divieto dell’abuso manifesto di un diritto 24.

2.2 Competenza

Secondo la volontà del legislatore, il rifiuto di celebrare un matrimonio o di registrare un’unione domestica compete esclusivamente all’ufficiale dello stato civile, in quanto unico responsabile della preparazione e della celebrazione del matrimonio o della preparazione e della registrazione dell’unione domestica. Ciò è giustificato dal fatto che, essendo in contatto diretto con i fidanzati o i partner, l’ufficiale dello stato civile è l’unico a potersi fare un’idea concreta del caso.

Non è quindi ammissibile delegare tale competenza ad altre autorità, in particolare all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, alle autorità di migrazione o ad altri organi quali ad esempio delle commissioni ad hoc. È fatta salva la cooperazione del personale consolare 25 nonché l’assistenza e la consulenza dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile e il suo intervento per l’esame degli atti esteri prodotti, in virtù del diritto cantonale 26. Nel caso in cui abbia espresso il suo parere in un caso concreto, l’autorità di vigilanza investita di un ricorso deve declinare la propria competenza e trasmettere il ricorso contro una decisione di rifiuto di celebrare il matrimonio o di registrare l’unione domestica all’autorità superiore («Sprungrekurs»).

Le due fasi della procedura possono essere espletate da due ufficiali diversi, in particolare quando i fidanzati o partner scelgono un altro circondario per la celebrazione del matrimonio o la registrazione dell’unione domestica 27. In tal caso entrambi gli ufficiali hanno la competenza di rifiutarsi di procedere alla preparazione oppure alla celebrazione del matrimonio o alla registrazione dell’unione domestica 28.

Cfr. art. 6 LUD Cfr. art. 2 cpv. 2 CC: «Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge». Cfr. infra punto 2.11. Cfr. art. 45 cpv. 2 n. 2 CC e 16 cpv. 6 OSC. 28 bis bis

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

2.3 Abuso contemplato dalla legge

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale 29. Facendo registrare l’unione domestica anche i partner si uniscono in una comunione di vita 30.

Lo scopo di tali istituzioni è distorto 31 se uno dei fidanzati o partner non intende creare un’unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

Vi è abuso se uno dei fidanzati o partner mira esclusivamente ai vantaggi in materia di polizia degli stranieri che conseguono dalla celebrazione del matrimonio o dalla registrazione dell’unione domestica, senza avere l’intenzione di condurre una vita comune. Non vi è invece abuso se la coppia intende condurre una vita comune e celebra il matrimonio o registra l’unione domestica per beneficiare delle disposizioni del ricongiungimento familiare 32.

2.4 Prova dell’abuso

In genere l’esistenza di un matrimonio abusivo o di un’unione domestica abusiva non può essere dimostrata direttamente (ossia mediante dichiarazioni orali o scritte dei fidanzati o dei partner, che valgono come confessioni), bensì soltanto per mezzo di una serie di indizi.

Secondo la prassi, tali indizi sono in particolare:

  • il matrimonio è contratto quando è in corso una procedura di allontanamento (decisione negativa in materia d’asilo, rifiuto del prolungamento del soggiorno);

  • gli sposi o partner si conoscono da poco;

  • vi è una grande differenza d’età tra gli sposi o partner (lo sposo o la sposa è nettamente più anziano/-a);

  • lo sposo o partner titolare di un permesso di soggiorno (cittadino svizzero, cittadino dell’UE/AELS o persona residente in Svizzera) appartiene manifestamente a un gruppo sociale marginale (alcolizzato, tossicodipendente, ambiente della prostituzione);

  • gli sposi o partner hanno difficoltà a comunicare tra loro;

  • gli sposi o partner non conoscono bene le condizioni di vita del loro futuro partner (p. es. situazione familiare, alloggio, passatempi, ecc.);

  • assenza di legami con la Svizzera;

  • le dichiarazioni degli sposi o partner sono contraddittorie;

  • il matrimonio è stato contratto in cambio di denaro o stupefacenti.

Cfr. art. 159 cpv. 1 CC. Cfr. art. 2 cpv. 2 LUD e la sentenza del Tribunale federale del 2 febbraio 2010 (5A_785/2009). Cfr. DTF 131 II 265. Le disposizioni sul ricongiungimento familiare sono statuite agli articoli 42-52 LStr. Il ricongiungimento familiare delle persone legate a cittadini dell’UE o dell’AELS è retto dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP, allegato I art. 24; RS 0.142.112.681) e dall’allegato k della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31).

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

I criteri di cui sopra sono menzionati anche nella Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi 33.

Per l’illustrazione di due casi si vedano le sentenze del Tribunale federale del 9 agosto 2011 (5A_225/2011; matrimonio) e del 2 febbraio 2010 (5A_785/2009;unione domestica registrata) 34.

2.5 Atteggiamento dell’ufficiale dello stato civile

Secondo la volontà del legislatore, l’ufficiale dello stato civile non è un ausiliario dell’autorità di migrazione e non deve individuare sistematicamente se gli sposi o i partner intendono contrarre un’unione abusiva.

Per contro, egli non deve prestarsi a procedure manifestamente abusive, ossia quando l’abuso « è evidente » 35.

Di conseguenza solo degli indizi di abuso 36 concreti e convergenti devono condurlo a prendere in considerazione la sospensione della procedura e a provvedere alle verifiche previste dalla legge 37.

Se al termine della procedura d’esame l’ufficiale dello stato civile ha dei dubbi circa il carattere abusivo o meno dell’unione, egli non può rifiutarsi di procedere. L’esistenza di dubbi implica, infatti, che l’abuso non è manifesto.

Se invece l’abuso è evidente e l’ufficiale dello stato civile è convinto che uno dei due interessati intende manifestamente contrarre un matrimonio o un unione domestica abusivi, egli dovrà rifiutarsi di procedere ed emettere una decisione di rifiuto 38.

D’altronde, conformemente ai lavori preparatori relativi alla legge federale sulla lotta contro i matrimoni forzati 39, l'ufficiale dello stato civile confrontato ad un matrimonio suscettibile di essere ad un tempo un matrimonio forzato e un matrimonio abusivo, dovrà rifiutare la propria collaborazione e denunciare la cosa alle autorità penali. In linea di principio, egli non procederà pertanto ad un’audizione dei fidanzati ai sensi dell’articolo 97a CC. E’ tuttavia possibile che gli elementi che permettono di ritenere un matrimonio forzato appaiano solamente in

Si rinvia al testo della Risoluzione pubblicato nell’allegato 2. Testo disponibile sul sito Internet del Tribunale federale: www.bger.ch. L'ufficiale dello stato civile rifiuta la sua collaborazione allorquando le due condizioni legali si presentano in modo manifesto, ovvero l'assenza di volontà di fondare una comunità di vita da una parte e l’intenzione di eludere le disposizioni d’entrata e soggiorno degli stranieri d'altra parte (DTF del Cfr. DTF 129 II 49, consid. 5 a; DTF 123 II 49, consid. 5 segg. Altre decisioni in materia sono menzionate nell’allegato 2. Cfr. infra punto 2.6 seg. Cfr. infra punto 2.9. Vedere Messaggio del Consiglio federale del 23.2.2011, n 2.1 ad art. 99 CC; il testo è pubblicato su http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/1987.pdf.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

occasione dell’audizione dei fidanzati, perché uno di loro si è confidato in questa occasione con l’ufficiale dello stato civile.

Peraltro, si rinvia alle Direttive UFSC 10.13.07.01 "Matrimoni e unioni domestiche forzati" del 1o luglio 2013 40.

2.6 Esame dello statuto in materia di polizia degli stranieri

Dal 1° gennaio 2011 i futuri sposi e partner stranieri sono tenuti a dimostrare la regolarità del loro soggiorno in occasione della preparazione al matrimonio o dell’unione domestica registrata; le autorità dello stato civile hanno un accesso più esteso al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e devono comunicare l’identità delle persone in situazione irregolare. A tale proposito si rinvia alle direttive UFSC 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 "Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione" 41.

2.7 Consultazione del dossier delle autorità di migrazione, informazioni di altre

autorità o di terzi

In caso di sospetto fondato sull’esistenza di un matrimonio abusivo, ovvero se ci sono indizi oggettivi e concreti di abuso 42, l’ufficiale dello stato civile richiede il dossier delle autorità di migrazione.

La consultazione del dossier delle autorità di migrazione permette di accertare se, nel caso in questione, il tipo di abuso di diritto di cui all’articolo 97a CC o 6 capoverso 2 LUD è effettivamente ipotizzabile e in particolare se uno dei fidanzati si trova in una situazione precaria dal punto di vista del diritto in materia di stranieri 43.

L’ufficiale dello stato civile ha la possibilità di chiedere informazioni supplementari alle autorità di migrazione 44.

Se utile e necessario 45, ad esempio se si tratta di verificare se uno dei fidanzati si trova in una situazione di potenziale dipendenza dall’altro 46, l’ufficiale dello stato civile può altresì chiedere informazioni ad altri servizi dell’amministrazione, quali gli enti d’assicurazione sociale, le autorità di tutela, il controllo degli abitanti, le autorità fiscali, ecc.

Il testo è pubblicato su www.ufsc.admin.ch. Il testo è disponibile all’indirizzo www.ufsc.admin.ch Cfr. sopra punto 2.5. Espulsione imminente, domanda d’asilo rifiutata, ecc.; cfr. punto 2.4 sopra. Domande sulle condizioni di soggiorno, dichiarazioni fatte in occasione della presentazione della domanda d’asilo, eventuali unioni abusive precedenti, ecc. Conformemente al principio della proporzionalità, possono essere richieste soltanto informazioni pertinenti e necessarie. Misure protettive dell’adulto, handicap, malattia, tossicodipendenza, situazione finanziaria precaria, ecc.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

L’ufficiale dello stato civile può inoltre chiedere informazioni a terzi, ossia a privati che non siano i fidanzati o partner. Occorre usare questa possibilità con cautela. In genere sono i fidanzati o partner stessi che propongono di chiedere informazioni a loro conoscenti che si suppone confermino la sincerità della loro unione 47. In tal caso, anche per limitare l’onere di lavoro dell’ufficiale dello stato civile, occorre invitare prima i fidanzati o partner a deporre una dichiarazione scritta dei loro conoscenti con l’indicazione esatta della loro identità e del loro indirizzo attuale. Se necessario, l’ufficiale dello stato civile può convocare i conoscenti e porre loro delle domande supplementari. Le domande devono rispettare la sfera intima e privata dei fidanzati o partner e non possono in particolare riguardare la loro vita sessuale o il loro stato di salute.

Per ragioni legate alla raccolta delle prove, si raccomanda di procedere in forma scritta. Le informazioni fornite oralmente o al telefono devono essere messe a verbale 48.

Le autorità contattate dall’ufficiale dello stato civile forniscono le informazioni gratuitamente conformemente ai principi che reggono l’assistenza amministrativa 49.

Se è in gioco una libertà costituzionale 50, le informazioni devono essere fornite senza indugio 51. L’ufficiale dello stato civile invita l’autorità interpellata a rispondere entro un termine ragionevole, di regola non più di 10 giorni. Se l’autorità non risponde entro tale termine, l’ufficiale dello stato civile invia un richiamo, esigendo dal servizio interpellato di rispondere entro un termine che di regola non oltrepassa i cinque giorni 52.

Nel caso di informazioni fornite da terzi, occorre osservare quanto segue. Contrariamente alle autorità, che sono tenute a fornire informazioni, la collaborazione di terzi, normalmente proposta dai fidanzati, non è obbligatoria. In assenza di una risposta di terzi entro il termine ragionevolmente prescritto, l’ufficiale dello stato civile deve decidere in base al dossier. Infatti, non vi è nessun obbligo legale di deporre dinanzi all’ufficiale di stato civile, in particolare nessun obbligo di testimoniare. Né l’ufficiale dello stato civile, né i fidanzati o partner possono dunque obbligare un terzo a fornire informazioni. Se chiede informazioni a un terzo, l’ufficiale dello stato civile deve fare presente quanto menzionato sopra, invitando nel contempo la persona interrogata a rispondere in modo veritiero.

Le informazioni fornite sono liberamente valutate dall’ufficiale dello stato civile, che può così scartare una dichiarazione o relativizzarla se non gli pare degna di fede o se gli sembra manipolata. Per contro, il rifiuto di testimoniare da parte di un terzo non può in sé essere considerato un indizio per un’unione abusiva.

Cfr. punto 2.7 sopra. Cfr. art. 14 Cost. e 12 CEDU. Ragioni particolari (informazioni complesse, antiche ecc.) possono giustificare termini più lunghi.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

2.8 Audizione dei fidanzati

In caso di dubbio sull’esistenza di un abuso, i fidanzati o partner devono essere sentiti dall’ufficiale dello stato civile. Si ricorda che l'ufficiale dello stato civile confrontato ad un matrimonio suscettibile di essere ad un tempo un matrimonio forzato e un matrimonio abusivo, dovrà rifiutare la propria collaborazione e denunciare il caso alle autorità penali. E’ tuttavia possibile che gli elementi che permettono di ritenere un matrimonio forzato appaiano solamente in occasione dell’audizione dei fidanzati, perché uno di loro si è confidato in questa occasione con l’ufficiale dello stato civile 53.

Per ragioni organizzative e di raccolta delle prove, si raccomanda, nei limiti del possibile, di procedere all’audizione in presenza di un secondo collaboratore che mette a verbale le risposte alle domande dell’ufficiale dello stato civile. D’altronde il verbale deve essere firmato dal fidanzato o partner sentito oppure dev’essere menzionato un eventuale rifiuto di firmare. In considerazione del tenore della legge, l’audizione deve essere obbligatoriamente effettuata dall’ufficiale dello stato civile in persona, che non può delegarla ad altri servizi, in particolare alla polizia degli stranieri 54.

I fidanzati o partner devono essere sentiti. Per essi l’audizione costituisce un diritto. Essi possono anche presentare dei documenti che provano la sincerità della loro relazione o chiedere che siano fornite delle informazioni da parte delle autorità o di terzi 55. Riservato il caso particolare in cui il matrimonio è suscettibile di essere ad un tempo abusivo e forzato (vedere sopra), l’ufficiale dello stato civile non può rinunciare a sentire i fidanzati o partner per poi rifiutarsi di procedere.

Il rifiuto di uno dei fidanzati o partner di rispondere alle domande o di recarsi all’audizione prevista dev’essere interpretato a seconda delle circostanze. Per ragioni di raccolta delle prove, un’eventuale rifiuto dev’essere messo a verbale.

Le domande poste devono rispettare la sfera intima e privata delle persone interessate e non possono in particolare riguardare la loro vita sessuale e il loro stato di salute. L’audizione ha quindi come oggetto l’esistenza della relazione nel suo contesto sociale; essa verte in particolare sulle circostanze in cui la coppia si è conosciuta, sulla conoscenza reciproca dei fidanzati o partner, sulle attività sociali della coppia nonché sui rapporti con la famiglia e le persone vicine.

In genere i fidanzati o partner sono sentiti in occasione della presentazione dei documenti o delle dichiarazioni per la preparazione al matrimonio o al partenariato. Infatti, per rispondere alle domande non è necessaria alcuna preparazione specifica, fatta salva la necessità di ricorrere, all’occorrenza, a un interprete. Le spese per l’interprete sono a carico della coppia, sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti, che non è fatturata ai fidanzati o partner 56. La loro audizione è fatturata soltanto in caso di rifiuto della do-

Cfr. n. 2.5 qui sopra così come le Direttive UFSC 10.13.07.01 "Matrimoni e unioni domestiche for- o zati" del 1 luglio 2013. Cfr. punto 2.2 sopra. Cfr. punto 2.6 sopra. Cfr. art. 3 cpv. 2 OSC.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

manda in ragione di un abuso di diritto constatato conformemente all’OESC 57. Per motivi di ordine organizzativo l’ufficio allestisce la pertinente fattura, che diventa definitiva soltanto se il rifiuto di celebrare il matrimonio o di registrare l’unione domestica non è contestato o è stato confermato dalle autorità di ricorso.

Se non è giustificato da alcun motivo pertinente, il rifiuto di rispondere all’ufficiale dello stato civile è di regola valutato negativamente. Tenendo conto degli altri indizi, l’ufficiale dello stato civile può rifiutarsi di procedere emanando una decisione negativa o, se l’abuso non è manifesto, sospendere la procedura. Per maggiore chiarezza, è opportuno emettere una decisione formale di sospensione in considerazione del rifiuto di collaborare di uno dei fidanzati o partner.

I fidanzati o partner sono di regola sentiti separatamente. L’audizione separata permette di individuare, se del caso, delle incoerenze nei propositi dei due fidanzati o partner.

2.9 Produzione di prove da parte dei fidanzati

I fidanzati o partner hanno la possibilità di produrre documenti per sostenere la sincerità della loro relazione 58. L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati o partner a questo loro diritto. I fidanzati o partner possono altresì domandare che siano richieste delle informazioni presso altre autorità o terzi 59.

L’ufficiale dello stato civile dà seguito a queste domande soltanto se appaiono pertinenti. In caso di dubbio sulla pertinenza di una prova prodotta, si raccomanda di ammetterla in modo da rispettare pienamente il diritto di essere sentiti dei fidanzati o partner.

A parte ciò, in considerazione del compito dell’ufficiale di stato civile, la raccolta di altre prove, in particolare l’ispezione dell’appartamento della coppia o il ricorso a una commissione rogatoria, è esclusa.

2.10 Conclusione della procedura; forma e comunicazione della decisione

Se al termine della procedura d’esame permangono dei dubbi in merito al carattere abusivo o meno dell’unione prevista, l’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di procedere.

L’esistenza di dubbi implica infatti che l’abuso non è manifesto.

Di conseguenza la procedura preparatoria al matrimonio o preliminare all’unione domestica deve proseguire ed essere conclusa in maniera ordinaria.

Cfr. OESC, allegato 1, n. 19 Contratto d’affitto comune, fotografie, corrispondenza, dichiarazioni scritte ecc; cfr. art. 74a cpv. 2 e Per le modalità d’esecuzione si rinvia al punto 2.6 sopra.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

Va osservato che la decisione positiva di celebrare il matrimonio non costituisce in alcun modo un obbligo per le autorità di migrazione, che restano libere di rifiutare di concedere o prolungare un permesso di dimora se scoprono l’esistenza di un matrimonio abusivo. A tal fine e per permettere alle autorità di migrazione di sfruttare se necessario le constatazioni fatte dall’ufficio dello stato civile, quest’ultimo comunica all’autorità cantonale competente in materia di stranieri del luogo di soggiorno della persona interessata i fatti indicanti che l’unione potrebbe essere stata contratta con lo scopo di aggirare le disposizioni sull’ammissione e il soggiorno degli stranieri.

L’ufficiale dello stato civile comunica inoltre il risultato delle indagini eventualmente svolte, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda alle autorità di migrazione. Esso è tenuto a conservare la documentazione della procedura preparatoria al matrimonio o preliminare alla registrazione, in particolare i verbali dell’audizione, e fornire gratuitamente, su richiesta delle autorità di migrazione, tutte le informazioni necessarie o una copia del suo dossier 60.

Un matrimonio o un’unione di compiacenza può, se necessario, essere annullato anche posteriormente, una volta accertato senza dubbi l’abuso 61.

Il potere cognitivo dell’ufficiale dello stato civile che è chiamato a rifiutare i matrimoni manifestamente abusivi è di gran lunga più limitato rispetto a quello delle autorità di migrazione e del giudice civile, che sono autorizzati ad annullare il matrimonio o l’unione domestica.

Se l’abuso è evidente e l’ufficiale dello stato civile è convinto che uno dei fidanzati o partner intende manifestamente contrarre un’unione abusiva, egli deve rifiutarsi di procedere ed emettere una decisione di rifiuto.

Per assicurare la protezione giuridica necessaria, la decisione di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile dev’essere comunicata per scritto, insieme all’indicazione dei rimedi giuridici 62. Prima dell’invio della decisione definitiva, si raccomanda all’ufficiale dello stato civile di trasmettere ai fidanzati o partner una comunicazione in cui li avvisa della sua intenzione di emettere una decisione negativa. L’ufficiale dello stato civile rende attente le persone interessate al fatto che dispongono della possibilità di esprimersi per scritto entro 20 giorni in merito alla decisione prevista e di produrre prove ulteriori. I fidanzati o partner sono anche avvisati che la decisione sarà emessa alla fine del termine concesso, anche se non fanno uso della possibilità di formulare osservazioni scritte.

La decisione di rifiuto va comunicata spontaneamente anche alle autorità di vigilanza del Cantone d’origine, se uno dei fidanzati o dei partner è svizzero, e alle autorità di vigilanza del Cantone o dei Cantoni di domicilio dei fidanzati o partner 63.

Occorre rilevare che se l’abuso è scoperto a posteriori, le autorità dello stato civile e le autorità di migrazione devono informarne l’autorità competente affinché la medesima promuova l’azione di a a annullamento Cfr. art. 106 cpv. 1, 2 frase. CC, 9 cpv. 2, 2 frase. LUD, 45a, 85 cpv. 8, 88a LStr, bis bis 51 cpv. 1 , 71 cpv. 1 , 79a LAsi nel tenore in vigore dall’1.7.2013. Vedere anche al numero 4.1 qui sotto. Cfr. art. 74a cpv. 6 OSC. Sono inoltre applicabili l’art. 90 OSC e il pertinente diritto cantonale .

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

L’ufficio dello stato civile comunica inoltre la decisione di rifiuto all’autorità cantonale competente in materia di stranieri del luogo di soggiorno della persona interessata, con i fatti indicanti che l’unione è stata contratta con lo scopo di aggirare le disposizioni sull’ammissione e il soggiorno degli stranieri. L’ufficio dello stato civile comunica inoltre il risultato delle indagini eventualmente svolte 64. Su richiesta delle autorità di migrazione, l’ufficiale dello stato civile comunica gratuitamente tutte le informazioni complementari e consente a detta autorità di consultare il dossier relativo alla procedura preparatoria al matrimonio o all’unione domestica 65.

Infine, il rifiuto di celebrare il matrimonio o di registrare l’unione domestica conclude nel costatare una potenziale infrazione agli articoli 115 a 122 LStr. Di conseguenza, tali fatti dovranno pure essere denunciati alle autorità di perseguimento penale 66.

La denuncia sarà indirizzata al Ministero pubblico del cantone sede dell’autorità di stato civile che ha accertato i fatti, con copia dell’incarto di preparazione del matrimonio o preliminare dell’unione domestica. L'autorità di perseguimento penale dovrà essere invitata ad informare l’autorità di stato civile del seguito dato alla denuncia 67.

Tenuto conto dell’indipendenza delle giurisdizioni civile, penale e amministrativa, l’archiviazione della procedura penale non porta automaticamente a un seguito favorevole ad una eventuale nuova domanda di matrimonio o di unione domestica tra le stesse persone, dato che la loro liberazione dal penale può essere fondata su ragioni senza pertinenza dal punto di vista dello stato civile (l'irresponsabilità del prevenuto o il suo errore sull’illiceità dell’atto può condurre alla sua assoluzione).

2.11 Collaborazione delle rappresentanze svizzere all’estero

Le rappresentanze svizzere all’estero collaborano alla procedura preparatoria al matrimonio o alla registrazione dell’unione domestica, inclusa l’audizione dei fidanzati o dei futuri partner 68. La loro collaborazione è quindi richiesta anche per attuare le misure di lotta contro i matrimoni e le unioni abusivi.

Le rappresentanze devono segnalare all’ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio o dell’unione domestica gli eventuali indizi d’abuso. Tali indizi devono essere oggettivi e concreti e le rappresentanze non possono svolgere indagini in mancanza di indizi concreti d’abuso e di mandato esplicito dell’ufficio dello stato civile competente. Le informazioni relative agli indizi di abuso sono comunicate per scritto.

Le rappresentanze devono trasmettere anche eventuali mezzi e offerte di prova dei fidanzati (cfr. punto 2.9 sopra).

Cfr. art. 97 LStr e 82 OASA. 66 bis Cfr. art. 43a cpv. 3 CC, 22a LPers, 302 CPP e 16 cpv. 7 OSC. Cfr. art. 16, 22, 31 e 301 CPP. Cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c OSC.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

L’ufficiale dello stato civile decide se devono essere eseguiti ulteriori chiarimenti e, se del caso, quali, in particolare se il fidanzato o partner residente all’estero dev’essere sentito dalla rappresentanza su delega dell’ufficiale dello stato civile.

Va osservato che l’audizione da parte del personale della rappresentanza è da intendersi come una competenza per necessità, riservata di principio ai casi in cui il fidanzato o il partner non può recarsi in Svizzera prima della chiusura della procedura preparatoria al matrimonio o alla registrazione dell’unione domestica.

Se è prevista una siffatta audizione, l’ufficiale dello stato civile indica alla rappresentanza in questione le domande da porre ai fidanzati o partner. Il personale della rappresentanza procede all’audizione conformemente alle istruzioni dell’ufficio dello stato civile competente. L’audizione dev’essere obbligatoriamente messa a verbale. Si raccomanda la presenza di un secondo collaboratore che stende il verbale, anche se vi si può rinunciare, in particolare in considerazione del personale a disposizione. Il verbale dell’audizione è in seguito trasmesso all’ufficio dello stato civile competente. È compito di quest’ultimo trasmetterne, se del caso, una copia alle autorità di migrazione in vista dell’esito della procedura.

I principi che reggono l’audizione da parte dell’ufficiale dello stato civile sono per il resto applicabili in modo identico all’audizione da parte della rappresentanza svizzera competente 69. Le spese d’interpretariato sono a carico della coppia, a meno che non si tratti di una traduzione nel linguaggio dei sordi, la quale non è fatturata ai fidanzati o partner 70. La loro audizione è fatturata soltanto in caso di rifiuto della domanda (da parte dell’ufficio dello stato civile) in ragione di un abuso di diritto constatato conformemente all’OESC 71. Per motivi organizzativi la rappresentanza esige dagli interessati un anticipo dei costi e allestisce una fattura provvisoria nell’attesa della decisione definitiva dell’ufficiale dello stato civile o delle autorità di ricorso.

In proposito si procederà come segue:

  • l’ufficiale dello stato civile competente incassa dal fidanzato domiciliato in Svizzera un anticipo di CHF 330.- per l’audizione del fidanzato soggiornante all’estero ad opera della competente rappresentanza (CHF 300.- 72) nonché per la trasmissione del dossier per il tramite SIS (CHF 30.- 73);

  • la competente rappresentanza svizzera all’estero va informata tramite SIS, che contrassegna il dossier con i pertinenti dati di riferimento (ad es. AU/Colombo/ZH/11/SIS/ A. Muster & B. Echantillon; AU per audizione, rappresentanza anno sigla del SIS e nomi dei fidanzati); per motivi di natura pratica e contabile, tali dati vanno sempre indicati nella corrispondenza tra la rappresentanza all’estero, l’ufficio dello stato civile, l’autorità di vigilanza cantonale e il SIS;

Cfr. 2.7 sopra. Cfr. art. 3 cpv. 2 OSC. Cfr. OESC, allegato 3, n. 8. Cfr. OESC, allegato 3, n. 8. Cfr. OESC, allegato 4, n. 1.1.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

  • la rappresentanza svizzera all’estero trasmette il verbale dell’audizione al competente ufficiale dello stato civile, unitamente alla fattura provvisoria;

  • se il matrimonio viene contratto, l’ufficiale dello stato civile competente ne informa la rappresentanza svizzera all’estero, che provvede ad annullare la fattura provvisoria. L’ufficio dello stato civile rimborsa ai fidanzati l’anticipo versato;

  • se il matrimonio non ottiene il nullaosta, l’ufficiale dello stato civile competente informa la rappresentanza svizzera all’estero di un eventuale ricorso inoltrato nonché dell’esito della procedura; se le condizioni sono adempite, la rappresentanza emette una fattura definitiva; gli emolumenti dovuti vengono sommati e addebitati al conto del SIS (come per l’ordinazione dei documenti dello stato civile); l’ufficiale dello stato civile competente provvede a rimborsare eventuali eccedenze anticipate o a incassare eventuali emolumenti non coperti dall’anticipo versato. Va osservato che l’ufficiale dello stato civile può sempre procedere a una nuova audizione quando i fidanzati o partner si trovano nel suo ufficio, in particolare prima della celebrazione o registrazione.

Va anche rilevato che i fidanzati o partner possono esigere di essere ascoltati dall’ufficiale dello stato civile in persona, se necessario anche dopo l’audizione da parte del personale della rappresentanza 74.

3 Iscrizione delle sentenze di nullità

3.1 Comunicazione dei tribunali

I tribunali devono comunicare le sentenze di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche 75 all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria o direttamente al servizio competente secondo il diritto cantonale 76. La comunicazione dev’essere fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato 77. L’autorità di vigilanza trasmette la sentenza per registrazione all’ufficio dello stato civile competente. A seconda del Cantone, può trattarsi di un ufficio dello stato civile speciale 78.

La sentenza di nullità del matrimonio comporta, se del caso, l’indicazione che l’annullamento è basato sull’articolo 105 numero 4 CC e che pertanto decade il rapporto di filiazione con i figli nati durante il matrimonio 79.

In effetti, l’ordinanza sullo stato civile offre ai fidanzati o ai partner residenti all’estero la possibilità di inoltrare la loro domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente (art. 63 cpv. 2 e 75b OSC) ma la legislazione garantisce loro il diritto di essere sentiti dall’ufficiale dello stato civile in persona (art. 97a cpv. 2 CC e 6 cpv. 3 LUD). Cfr. art. 40 cpv. 1 lett. d OSC. Cfr. art. 43 cpv. 1 e 3 OSC. Cfr. art. 43 cpv. 5 OSC. Cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b OSC. Cfr. art. 109 cpv. 3 CC.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

3.2 Obblighi dell’ufficiale dello stato civile

L’ufficio dello stato civile competente iscrive l’annullamento del matrimonio indicando la data in cui la sentenza è passata in giudicato 80. Iscrive, se del caso, la cessazione del rapporto di filiazione con i figli nati durante il matrimonio annullato.

Se la comunicazione del tribunale non comporta un’indicazione sulla cessazione del rapporto di filiazione con i figli nati durante il matrimonio e se dal registro Infostar o da altri documenti probatori risulta che vi sono dei figli nati durante il matrimonio annullato, l’ufficio dello stato civile contatta il tribunale informandolo dell’esistenza dei figli e del fatto che in applicazione dell’articolo 109 capoverso 3 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, la cessazione del rapporto di filiazione dev’essere iscritta nel registro dello stato civile 81.

4 Riconoscimento e iscrizione di un’unione estera e comportamento in caso di

scoperta di unioni annullabili

4.1 Principio

In virtù dell’adagio "nessun annullamento senza testo", le unioni concluse legalmente esplicano i loro effetti sino al loro eventuale annullamento 82. Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera 83. Lo stesso principio si applica alle unioni domestiche validamente registrate all’estero 84. Il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata 85. Allorquando hanno ragione di credere che un matrimonio o un’unione domestica registrata siano viziati da un motivo di annullamento, le autorità di stato civile ne devono dare informazione all’autorità competente, affinché questa promuova l’azione di annullamento 86.

Le autorità di migrazione hanno un obbligo analogo 87.

4.2 Rifiuto di riconoscimento in caso di frode

In casi di dubbio fondato d’abuso e nel quadro degli accertamenti relativi al dossier per l’iscrizione, l’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile competente 88 sente gli sposi o i

Cfr. art. 43 cpv. 5 OSC. Per un esempio d’iscrizione si rinvia ai processi «Scioglimento giudiziario del matrimonio» e «Annullamento del rapporto di filiazione». Cfr. art. 104 CC; Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, n. 1.1.3.2 pubblicato su http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/1987.pdf. Cfr. art. 45 cpv. 1 LDIP. Cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP. 86 a a Cfr. art. 106 cpv. 1, 2 frase. CC, 9 cpv. 2, 2 frase. LUD nel tenore in vigore dall’1.7.2013. 87 bis bis Cfr. art. 45a, 85 cpv. 8, 88a LStr, 51 cpv. 1 , 71 cpv. 1 , 79a LAsi nel tenore in vigore dall’1.7.2013. Cfr. art. 23 OSC.

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

partner 89 e rifiuta di riconoscere i matrimoni o le unioni domestiche contratti al solo scopo di eludere le disposizioni sull’ammissione e il soggiorno degli stranieri, incompatibili con l’ordine pubblico svizzero 90.

A tale situazione si applicano gli stessi principi previsti per la celebrazione di matrimoni o la registrazione di unioni domestiche. Solo un abuso manifesto consente di rifiutare immediatamente la trascrizione. Una tale eventualità è ad esempio data allorquando gli sposi o i partner hanno preventivamente tentato di concludere la loro unione in Svizzera e che l’ufficiale dello stato civile allora aveva rifiutato la propria collaborazione.

Allorquando sussistono dei dubbi, l’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile che ha ragione di credere che un’unione è abusiva e quindi viziata da un motivo di nullità, ordina la trascrizione, informa l’autorità cantonale competente ad inoltrare l’azione di annullamento 91 e blocca simultaneamente la divulgazione e l’utilizzazione dei dati 92, fintanto che la sentenza relativa alla procedura giudiziaria di nullità non sia passata in giudicato.

Infatti, solo un tribunale può annullare un matrimonio formalmente celebrato o un unione domestica registrata.

D’altra parte bisogna evitare che persone già sposate o legate in un’unione domestica registrata possano contrarre una nuova unione in Svizzera durante la procedura giudiziaria d’annullamento e giungere così a una situazione di bigamia.

L’ordine di trascrizione con il blocco simultaneo dei dati dev’essere oggetto di una decisione formale da notificare alle parti, con l’indicazione dei rimedi giuridici. Va osservato che un’eventuale ricorso non ha effetto sospensivo 93.

Dal momento in cui la sentenza civile è passata in giudicato, l’annullamento del matrimonio è iscritto o, nel caso in cui il tribunale non annulli l’unione in questione, il blocco dei dati è revocato. Bisogna provvedere affinché la sentenza sia in ogni caso comunicata all’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile, anche se il matrimonio o l’unione domestica in questione non sono annullati.

Cfr. art. 32 cpv. 3 LDIP. Cfr. art. 45 cpv. 2 e 27 cpv. 1 LDIP e messaggio concernente la legge sugli stranieri, punto 1.3.7.8. 91 a a Questa informazione è obbligatoria (cfr. art. 106 cpv. 1 2 frase. CC e 9 cpv. 2 2 frase. LUD nel tenore in vigore dall’1.7.2013; vedere anche il Messaggio del 23.2.2011 relativo a una legge federale concernente le misure di lotta contro i matrimoni forzati, n. 1.3.2.1 pubblicato su http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/1987.pdf). Si tratta dell’autorità cantonale competente del luogo di domicilio degli sposi o dei partner e, in assenza di domicilio, quello del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo di attinenza (cfr. art. 45a e 65 LDIP, 106 cpv. 1 CC, 9 cpv. 2 LUD, 23 e 24 CPC). Quando la competenza per chiedere l’annullamento del matrimonio o dell’unione domestica è affidata a un altro Cantone rispetto a quello in cui ha sede l’autorità cantonale di vigilanza chiamata a riconoscere questa situazione di stato civile, quest’ultima invia l’incarto all’autorità di vigilanza del Cantone interessato, che lo trasmette a sua volta all’autorità cantonale competente. Cfr. art. 46 cpv. 1 lett. b e c OSC

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

5 Entrata in vigore delle disposizioni transitorie

5.1 Data d’entrata in vigore

Il disciplinamento legale e le presenti disposizioni d’applicazione entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

5.2 Procedure pendenti il 1° gennaio 2008

Il nuovo diritto si applica dal 1° gennaio 2008 ai matrimoni non ancora celebrati e alle unioni domestiche non ancora registrate. In caso di dubbi fondati, l’ufficiale dello stato civile deve sentire i fidanzati o partner anche dopo la conclusione della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

Allegato: Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi

Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri: Rifiuto di celebrare il matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile Iscrizione delle sentenze di nullità Riconoscimento e trascrizione di unioni estere

Allegato

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi Gazzetta ufficiale n. C 382 del 16/12/1997 pag. 0001 - 0002

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi (97/C 382/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea,

considerate le disposizioni della risoluzione sull'armonizzazione delle politiche nazionali relative al ricongiungimento familiare (conclusioni di Copenaghen del 1° giugno 1993);

considerando che il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto dall'articolo 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 16 della dichiarazione universale sui diritti dell'uomo e che il diritto al rispetto della vita familiare è riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;

prendendo atto del fatto che i matrimoni fittizi costituiscono un mezzo per eludere le norme relative all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini dei paesi terzi;

convinto che gli Stati membri debbano adottare, o continuare ad adottare, misure equivalenti per lottare contro questo fenomeno;

considerando che la presente risoluzione non persegue l'obiettivo di introdurre dei controlli sistematici per tutti i matrimoni con cittadini dei paesi terzi, ma che si effettueranno accertamenti qualora esistano sospetti fondati;

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di verificare eventualmente prima della celebrazione del matrimonio se si tratta di un matrimonio fittizio;

considerando che la presente risoluzione non pregiudica il diritto comunitario,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE: