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31.2 Ritrovamento in Svizzera di un infante di filiazione ignota(15.12.2009; stato: 01.01.2013)

BJ l7PzTB4EGzZK · Ufficio federale di giustizia (UFG)

Del 15 dic 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bj-ofj-ufg/l7pztb4egzzk/it/31-2-ritrovamento-in-svizzera-di-un-infante-di-filiazione-ignota-15-12-2009-stato-01-01-2013

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale di giustizia (UFG)
Fonte

31.2 Ritrovamento in Svizzera di un infante di filiazione ignota(15.12.2009; stato: 01.01.2013)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

Ritrovamento in Svizzera di un infante di filiazione ignota

Operazione Trovatello

Trovatello

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

0 Visione sistematica

1 Competenza

Partenza

1.1 Competenza per territorio

Notificazione

1.2 Competenza per materia

trovatello 1.3 Ricusazione

Esame preliminare 2 Controllo della notificazione

2.1 Identità del notificante

Competente? no Interruzione 2.2 Obbligo di notificazione

2.3 Forma della comunicazione

si

2.4 Termine di notificazione

Controllo 2.5 Data del ritrovamento e della nascita notificazioni e dati Informazioni riguar- 2.6 Luogo del ritrovamento e della nascita do alle circostanze Sono disponibili del ritrovamento 2.7 Assegnazione del nome informazioni riguardo alle circostanze del no 2.8 Attinenza comunale ritrovamento? 2.9 Dati statistici si

Documentazione 3 Documentazione

Comunicazione, 4 Comunicazione ufficiale nome et attinenza

Documentazione 5 Rilascio di estratti del registro completata

Comunicazioni 6 Archiviazione dei documenti ufficiali giustificativi Rilascio di estratti

6.1 Notificazione della nascita

del registro 6.2 Certificato medico Archiviazione dei 6.3 Corrispondenza documenti giustificativi

7 Accertamento successivo della

Fine filiazione del figlio

7.1 Radiazione dei dati documentati

Identificazione della madre

7.2 Documentazione della nascita

Nuova partenza

Radiazione della documentazione

Nuova documentazione della nascita

Fine

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

1 Competenza

1.1 Competenza per territorio

Se non è possibile comprovare in modo certo dove è nato l’infante abbandonato, la documentazione della nascita compete all’ufficio dello stato civile del luogo del ritrovamento (art. 20 cpv. 3 OSC). Sapere se la nascita è avvenuta presumibilmente nel circondario dello stato civile oppure se l’infante è probabilmente nato in un altro circondario o eventualmente addirittura all’estero non ha importanza.

Meri indizi di una possibile nascita avvenuta al di fuori del circondario dello stato civile non sono un motivo sufficiente per rifiutare la documentazione.

Se invece è possibile appurare in modo certo dove è nato l’infante, la documentazione compete al circondario dello stato civile del luogo di nascita.

Se l’infante è stato abbandonato in un veicolo che viaggiava in Svizzera o a destinazione della Svizzera, la nascita va documentata nel circondario dello stato civile in cui è stato estratto dal veicolo (auto, treno, battello).

1.2 Competenza per materia

Per trovatello s’intende un infante esposto di filiazione ignota (art. 10 OSC). Si tratta di un neonato di origine ignota, di cui il luogo e l’ora di nascita sono sconosciuti. Dalle circostanze complessive si deve presumere che la nascita non è ancora stata notificata a nessun ufficio dello stato civile e quindi non è finora stata documentata.

Va inoltre appurato se è possibile accertare l’identità della madre entro breve tempo. In questo contesto è ammesso attendere i risultati delle indagini e lasciare pendente la documentazione per un termine ragionevole.

Se al momento del ritrovamento l’infante di filiazione ignota era già morto, tale processo, se soggetto a notificazione ai sensi dell’articolo 9 OSC, non va documentato come nascita ma come morte di una persona sconosciuta (processo n. 31.5 "Morte di persona sconosciuta"). In questo caso non è chiaro se l’infante è nato morto oppure se è morto prima del ritrovamento. Se è comprovato che è nato vivo, la sua nascita va documentata soltanto se è possibile accertare l’identità della madre (processo n. 31.1 "Nascita in Svizzera"). La morte verrà documentata in seguito.

1.3 Ricusazione

Fino a quando la madre dell’infante non è identificata non è applicata la ricusazione.

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

2 Controllo della notificazione

2.1 Identità dell’autore della notificazione

La persona che annuncia il ritrovamento di un infante di filiazione ignota deve comprovare la propria identità (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC; passaporto, carta d’identità).

Si consiglia di allestire una nota che contenga tutti i dati determinanti per la documentazione della nascita e indirizzare la persona all’autorità competente in materia di trovatelli in virtù del diritto cantonale (art. 38 cpv. 1 OSC).

2.2 Obbligo di notificazione

Conformemente al diritto cantonale l’obbligo di notificazione spetta all’autorità competente in materia di trovatelli (art. 34 cpv. c OSC), non appena essa viene a conoscenza del ritrovamento. La direzione di tale autorità può, pur mantenendo la sua responsabilità, delegare per scritto la notificazione della nascita a una persona di riferimento. La persona in questione è tenuta anche a notificare le decisioni concernenti il cognome e l’attinenza dell’infante e a fornire informazioni inerenti al luogo di nascita, se è stato possibile accertarlo successivamente.

2.3 Forma della notificazione

Anche in mancanza di un modulo adeguato, la nascita di un trovatello va notificata preferibilmente per iscritto, indicando il luogo, l’ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso dell’infante, nonché l’età presunta ed eventuali segni distintivi (art. 20 cpv. 3 OSC). La notificazione della nascita debitamente firmata costituisce il documento giustificativo per la documentazione.

2.4 Termine di notificazione

Il ritrovamento dell’infante va comunicato entro tre giorni (art. 35 cpv. 1 OSC). Per le notificazioni per posta fa stato il timbro postale. Se il terzo giorno cade di sabato, di domenica, o in un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (valido per l’ufficio dello stato civile in questione), il termine scade il giorno feriale successivo.

L’ufficio dello stato civile accetta anche una notificazione tardiva (art. 35 cpv. 2 OSC). Ma le notificazioni tardive vanno comunicate all’autorità di vigilanza (art. 35 cpv. 3 OSC). Se dal ritrovamento sono trascorsi più di 30 giorni, l’autorità di vigilanza stessa, accertate le circostanze esatte, emanerà una decisione.

2.5 Data del ritrovamento e della nascita

Va rilevata la data del ritrovamento. La notificazione della nascita deve contenere i dati concernenti l’età dell’infante, stimata in base al momento del ritrovamento. Da tale calcolo risulta

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

il giorno della nascita, che va anch’esso documentato. L’ora esatta della nascita rimane ignota. Per semplificare il processo, siccome il sistema esige imperativamente l’ora esatta della nascita, l’ora del ritrovamento verrà riportata come ora della nascita nel giorno della nascita definito per calcolo.

Se la notificazione non contiene dati affidabili inerenti all’età del trovatello stimata da un medico, va richiesta una notificazione scritta successiva.

2.6 Luogo del ritrovamento e della nascita

Va documentato il luogo del ritrovamento che stabilisce nel contempo la competenza per la documentazione (art. 20 cpv. 3 OSC). Fintanto che non esistono prove del luogo di nascita, il luogo del ritrovamento sostituisce il luogo di nascita del trovatello.

Al momento del ritrovamento, è determinante il nome del Comune politico. La grafia risulta dall’elenco dei Comuni disponibile nel sistema. Non è ammessa un’ulteriore precisazione del luogo (frazione comunale, nome locale, edificio ecc.).

2.7 Assegnazione del nome

L’autorità competente in materia di trovatelli conformemente al diritto cantonale assegna all’infante uno o più nomi nonché un cognome e con la notificazione della nascita li comunica all’ufficio dello stato civile (art. 38 cpv. 2 OSC).

Vanno rifiutati i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino, se necessario emanando una decisione impugnabile mediante ricorso (art. 37c cpv. 3 OSC). Vanno rifiutati in particolare termini tecnici, numeri e lettere, o un elevato numero di nomi.

2.8 Attinenza comunale

Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e quindi la cittadinanza svizzera. Il Cantone determina l’attinenza comunale del trovatello (art. 6 LCit).

Se non è ancora stato effettuato, l’ufficio dello stato civile invita a procedere al rilascio obbligatorio dell’attinenza comunale. La procedura e la decisione riguardo al rilascio dell’attinenza comunale sono rette dal diritto cantonale.

Il complemento inerente all’attinenza del trovatello compete all’ufficio dello stato civile che ha documentato la nascita o il ritrovamento. Di norma egli acquista l’attinenza del Comune in cui è stato ritrovato.

La grafia del nome del Comune, di cui il trovatello ha acquistato l’attinenza, si basa sull’elenco disponibile nel sistema di documentazione.

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

2.9 Dati statistici

Non è necessario allestire statistiche per i trovatelli.

3 Documentazione

La documentazione viene effettuata a tappe. L’operazione è provvisoriamente conclusa soltanto quando è completato l’acquisto della cittadinanza. Per semplificare il processo il luogo di nascita vale quale luogo del ritrovamento. Il giorno e l’ora della nascita sono determinati in base all’accertamento del medico. Devono corrispondere il più possibile alla realtà.

Se la madre del trovatello è identificata successivamente, la nascita va nuovamente documentata in base alle informazioni disponibili (cfr. n. 7) e in collaborazione con l’autorità di vigilanza.

4 Comunicazioni ufficiali

Una volta concluse tutte le fasi della documentazione, la nascita del trovatello va comunicata in forma cartacea

– all’amministrazione comunale del luogo di ritrovamento (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC) e – all’autorità di protezione dei minori del luogo del rinvenimento (art. 50 cpv. 1 lett. e OSC).

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC).

5 Rilascio di estratti del registro

Su richiesta, una volta conclusa la documentazione, può essere rilasciato in ogni momento un estratto del registro delle nascite (CIEC). Tuttavia, non è possibile allestire il documento con il sistema di documentazione (allestimento del modulo come previsto a partire dall’”estratto del registro delle nascite CIEC” in caso di disfunzioni del sistema).

6 Archiviazione dei documenti giustificativi

6.1 Notificazione della nascita

Il documento che attesta la notificazione della nascita è una pezza giustificativa da custodire.

n. 31.2 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

6.2 Certificato medico

Il certificato medico inerente alla presunta età dell’infante va custodito assieme agli altri atti.

6.3 Corrispondenza

L’eventuale corrispondenza, in particolare le comunicazioni concernenti l’assegnazione del cognome e il rilascio dell’attinenza comunale, va custodita.

Conclusione Continuazione della procedura soltanto se la madre dell’infante è identificata in modo certo

7 Accertamento successivo della filiazione del figlio

7.1 Radiazione di dati documentati

La documentazione concernente il ritrovamento del figlio va radiata per ordine dell’autorità di vigilanza. Per legge il figlio perde sia il cognome già assegnato sia l’attinenza già rilasciata.

7.2 Documentazione della nascita

Contemporaneamente l’autorità di vigilanza ordina all’ufficio dello stato civile competente del luogo di nascita di documentare la nascita del figlio. In tale contesto vanno comunicati i dati sul luogo di nascita e la precisa ora di nascita. Le persone autorizzate devono inoltre scegliere i nomi del figlio (art. 37c cpv. 1 OSC). Il cognome è retto dall’articolo 37 e 37a OSC. Una nuova notificazione della nascita non è necessaria.

Il processo n 31.1 "Nascita in Svizzera" è applicabile per analogia alla documentazione successiva della nascita, all’emanazione delle comunicazioni ufficiali e all’allestimento dei documenti.

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