Circ. 20.08.12.01 Dati su filiazione, nomi e cittadinanza di figli nati morti o deceduti(01.12.2008; stato: 01.01.2011)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 20.08.12.01 del 1° dicembre 2008 (Stato: 1° gennaio 2011)
Indicazioni su filiazione, nome e cittadinanza di figli nati morti o deceduti prima del riconoscimento
Riconoscimento di figli nati morti o deceduti
n. 20.08.12.01 del 1° dicembre 2008 (Stato: 1° gennaio 2011) Indicazioni su filiazione, nome e cittadinanza di figli nati morti o deceduti prima del riconoscimento
Tabella delle modifiche
Modifica dal 1° gennaio 2011 NUOVO
Titolo Precisazione del titolo Tutta la circolare Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011. Numero 2.1.2 Nuovo rinvio all’allegato 1, numero 1. Numero 4.1 Nuova nota 10.
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Modifica dal 1° gennaio 2011 NUOVO
Allegato 1, numero 1 Nuovo periodo finale. Allegato 1, numero 2 Nuovo rinvio al numero 1 e nuovo periodo.
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1 Contesto giuridico e sociale
1.1 Osservazioni generali
L’atteggiamento della società nei confronti dei figli nati morti è mutato negli ultimi decenni. Chiesa e Stato hanno reagito a questo cambiamento e introdotto alcune regole sul modo di procedere per trattare le nascite di figli nati morti. Oggi si è in grado quindi, praticamente senza eccezione alcuna, di attribuire dei nomi al figlio nato morto1 e di inumarlo. Dal punto di vista giuridico, bisogna considerare quanto segue:
un figlio nato morto dopo una determinata durata della gravidanza2, da genitori sposati, viene documentato con i dati sulla filiazione in conformità alle direttive3 in vigore sin dagli inizi della tenuta dei registri. Questo procedimento viene applicato anche se, giusta l’articolo 31 cpv. 1 CC, il figlio non ha una personalità giuridica e quindi da un punto di vista giuridicoteorico nessun legame di filiazione ai sensi dell’articolo 252 cpv. 1 e 2 CC4 sussiste né con la madre né con il padre.
Un figlio nato vivo può venir riconosciuto dal padre sia prima sia dopo la sua nascita5 se non esiste una presunzione di paternità fondata sul matrimonio. Dal 1978 tutti i figli, siano essi nati all’interno del matrimonio o al di fuori dello stesso, sono equiparati sul piano legale. Il momento del riconoscimento della paternità non deve essere determinante per la documentazione dei dati sulla filiazione.
1.2 Conclusione
Per i motivi elencati è giustificata quindi la documentazione dei dati sulla filiazione paterna del figlio nato morto se è stato riconosciuto prima della nascita stessa. Ed è altrettanto giustificato autorizzare anche il riconoscimento successivo alla nascita di un figlio nato morto6.
Il riconoscimento di un figlio deceduto è permesso. Nella prassi le conseguenze tecniche generate sul registro dal riconoscimento sono però controverse e discordanti.
Art. 9 cpv. 3 OSC. Art. 9 cpv. 2 OSC. Si veda la raccolta delle prescrizioni sullo stato civile (Sammlung der Vorschriften für den Zivilstandsdienst), edita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia 1928, esempio n. 10. Né la dichiarazione della paternità né il fatto noto della maternità istituiscono un rapporto di filiazione nel caso di un figlio nato morto (cfr. art. 31 cpv. 1 CC); la documentazione dei dati sulla filiazione di un figlio nato morto nei registri dello stato civile costituisce tuttavia una prassi in vigore in tutta Europa. Art. 260 cpv. 1 CC e art. 11 OSC. Jäger/Siegenthaler, Stato civile, n. marg. 14.14 e 14.15.
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2 Filiazione, riconoscimento, nomi e cittadinanza
2.1 Figlio nato morto
2.1.1 Filiazione
I dati sulla filiazione materna vanno rilevati nel registro dello stato civile. Secondo una pratica incontestata, questo vale anche nel caso di un figlio nato morto.
Se la madre è coniugata i dati sulla filiazione paterna, vale a dire sulla presunta paternità legale del marito, vanno obbligatoriamente documentati nel registro dello stato civile anche se il figlio è nato morto, in applicazione per analogia dell’art. 255 CC. I genitori non possono richiedere una documentazione diversa. La presunzione di paternità del marito può venire contestata solo con un’azione giudiziaria (art. 256 e seg. CC).
2.1.2 Riconoscimento
Se il rapporto di filiazione sussiste solo con la madre, il padre può riconoscere il figlio. Se un riconoscimento della paternità viene effettuato prima o dopo la nascita, i dati riguardanti detta filiazione vanno rilevati nel registro dello stato civile. Ciò vale anche nel caso di un figlio nato morto (indicazioni in merito alla documentazione cfr. allegato 1 numero 1).
2.1.3 Nomi e cittadinanza
Il figlio nato morto non acquisisce giuridicamente né cognome né cittadinanza. Su richiesta dei genitori che lo desiderano è tuttavia possibile iscrivere cognome e relativi nomi nel registro dello stato civile.
2.2 Figlio deceduto
2.2.1 Riconoscimento
Il riconoscimento del figlio deceduto è permesso e stabilisce il rapporto di filiazione in conformità dell’articolo 252 cpv. 2 CC.
2.2.2 Nomi e cittadinanza
Un cambio di cognome è possibile solo quando la persona è in vita, poiché il diritto al nome è un diritto inerente la persona stessa. Non consente pertanto il cambio del nome di una persona dopo il suo decesso. Inoltre una persona deceduta non può né acquisire né perdere la cittadinanza svizzera dopo la morte.
Dopo il decesso del figlio, né il matrimonio successivo dei genitori, né il riconoscimento o l’accertamento giudiziario della paternità comportano quindi una modifica dei dati su nomi e cittadinanza del figlio registrati nella documentazione della sua nascita e della sua morte.
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Lo stato civile del figlio deceduto viene aggiornato, nel registro dello stato civile, soltanto in merito ai dati sulla filiazione paterna o materna.
3 Rilascio di atti di stato civile
3.1 Conferma di nascita e comunicazioni
Nel caso di un figlio nato morto, il sistema di documentazione non permette il rilascio di una conferma aggiornata della nascita se i dati sulla paternità sono stati documentati in base a una dichiarazione corrispondente nell’operazione "Persona". È possibile invece rilasciare una conferma aggiornata della nascita basandosi sul modello fornito nell’allegato 2, dove figura anche il padre7.
Non viene annunciata d’ufficio la nascita del figlio nato morto, né all’ufficio controllo abitanti né all’autorità tutoria del luogo di domicilio dei genitori8.
3.2 Certificato di famiglia
Se i genitori sono coniugati, il figlio nato morto verrà iscritto nel loro certificato di famiglia con i nomi assegnati, ma senza l’indicazione della cittadinanza, anche se il matrimonio è stato celebrato soltanto successivamente.
Il figlio comune deceduto prima del matrimonio viene iscritto nel certificato di famiglia dei suoi genitori, coniugatisi nel frattempo, con l’indicazione dei nomi e della cittadinanza al momento del decesso.
Non è possibile rilasciare un certificato di famiglia se i genitori non sono più coniugati.
3.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato
Un figlio deceduto figura sia nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato della madre, sia in quello del padre.
Un figlio nato morto non è iscritto né nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato della madre, né in quello del padre.
Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC. L’obbligo di comunicazione all’autorità tutoria è stato abrogato il 1° gennaio 1988.
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4 Disposizioni finali
4.1 Osservazioni di diritto transitorio
Se i genitori lo richiedono, un figlio nato morto può venire iscritto nel tradizionale libretto di famiglia. La documentazione di un figlio nato morto fatta senza nomi continua a essere possibile. I genitori non sono obbligati ad attribuire nomi propri al figlio nato morto9. Una dichiarazione di riconoscimento di paternità di un figlio nato morto può essere ricevuta in qualsiasi momento10, anche se era stata respinta in precedenza (prima dell’entrata in vigore della presente circolare).
4.2 Abrogazione della circolare precedente
La circolare n. 96-01-01 dell’Ufficio federale dello stato civile del 24 gennaio 1996, concernente l’iscrizione dei figli nati morti nel registro delle nascite e nel libretto di famiglia, è abrogata.
4.3 Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 1° dicembre 2008.
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC
Mario Massa
Allegati
Procedura di documentazione: informazioni inerenti al sistema
Modello Conferma di nascita
Art. 9 cpv. 3 OSC. Affinché possa essere iscritta la filiazione paterna del figlio nato morto, i genitori devono assegnargli nome e cognome.
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Allegato 1
Procedura di documentazione: informazioni inerenti al sistema
1 Documentazione di un figlio nato morto
Per la documentazione di un figlio nato morto i dati sulla filiazione materna devono sempre venir presi in considerazione. Il sistema di documentazione tiene automaticamente conto dei dati sulla filiazione paterna se la madre è coniugata o vedova da meno di 300 giorni.
Per contro, il sistema di documentazione non consente il riconoscimento di un figlio nato morto. Secondo i principi giuridici previsti nel sistema, il riconoscimento documentato prima della nascita non esplica alcun effetto, non avendo il figlio nato morto alcuna capacità giuridica. D’altro canto, occorre garantire manualmente che i dati sulla filiazione di un figlio nato morto vengano documentati correttamente nel registro dello stato civile conformemente a quanto stabilito nella circolare, anche se i genitori non hanno tra di loro un legame matrimoniale. Se sussiste un riconoscimento della paternità anteriore alla nascita, nel luogo stesso della nascita è opportuno procedere come segue:
I. registrare il figlio nato morto nell’operazione Nascita senza indicare la filiazione paterna;
II. nell’operazione Persona trattare le procedure seguenti con la funzione «Nuova iscrizione»:
a. "data dell’evento": data del riconoscimento. Se questo è avvenuto prima della nascita, occorre registrare come data dell’evento la data di nascita. Alla domanda del sistema (esistente solo in lingua tedesca): «Es ist bereits ein Eintrag mit gleichem Ereignisdatum vorhanden. Soll der neue Eintrag aktiv sein?» (in italiano: "Esiste già un’iscrizione con la medesima data dell’evento. La nuova iscrizione va attivata?") rispondere con "Sì"; b. registrare lo stato di vita sulla maschera «Persona» (ISR 5.1)» con "sconosciuto"; c. registrare il padre nella maschera «Cognome dei genitori al sorgere del rapporto di filiazione (ISR 0.73)» (Cognome dei genitori al momento della nascita del rapporto di filiazione); d. la maschera «Attinenze (ISR 0.70)» resta vuota; e. istituire il rapporto di filiazione con il padre mediante riconoscimento tramite le maschere «Relazioni familiari attive et sciolte» (ISR 5.13; relazioni attive e sciolte) e «Tipo di rapporto» (ISR 5.14); f. sulla maschera «Informazioni aggiuntive riguardanti la tranzasione (ISR 0.07)» aggiungere l’annotazione esplicativa "Riconoscimento di un figlio nato morto da parte del padre il … a …". (Riprendere i dati dell’operazione Riconoscimento).
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III. In seguito occorre presentare senza indugio all’autorità cantonale di vigilanza la seguente Richiesta di rettificazione: Cambiare lo stato civile del figlio da «sconosciuto/non noto» in «nato morto» nell’operazione Rettificazione (B32). La richiesta è obbligatoria e deve venire effettuata subito.
Le dichiarazioni di riconoscimento effettuate prima dell’entrata in vigore della presente circolare sono valide e su richiesta vanno trattate posteriormente.
2 Documentazione del riconoscimento di un figlio nato morto
Siccome il sistema non consente il riconoscimento di un figlio nato morto, la dichiarazione di riconoscimento di paternità deve essere ricevuta senza l’ausilio del sistema su un modulo separato (Modulo 5.0.2; Documento d’emergenza: mutare l’iscrizione da «nato vivo» a «nato morto»). I dati del padre verranno in seguito collegati con quelli del figlio nato morto nell’operazione Persona, Nuova iscrizione, secondo la procedura descritta al punto 1.
Il riconoscimento della paternità va eccezionalmente comunicato alla madre mediante copia del modulo 5.0.2 con rinvio agli articoli 260a-c CC, poiché non è a disposizione il modulo di comunicazione supportato dal sistema.
3 Documentazione del riconoscimento di un figlio deceduto
Il sistema di documentazione consente il riconoscimento di un figlio deceduto.
4 Documentazione di nomi e cittadinanza di un figlio nato morto o deceduto
Il figlio nato morto non acquisisce né nomi né cittadinanza. Tuttavia, la persona autorizzata può assegnargli un cognome e dei nomi. L’assegnazione del cognome è retta dal diritto applicabile. I nomi possono invece venire liberamente scelti dalla persona autorizzata. L’attribuzione degli stessi non è obbligatoria11.
Né il riconoscimento da parte del padre né il matrimonio successivo dei genitori del figlio deceduto esplicano un effetto sul suo cognome o sulla sua cittadinanza.
Se i dati sulla filiazione sono modificati da una sentenza giudiziaria, i genitori possono decidere di nuovo l’uso del cognome, se ciò consente di ovviare a un risultato deplorevole. La modifica va effettuata nell’operazione "Persona" con la funzione "Nuova iscrizione".
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Allegato 2
Modello Conferma di nascita
Confédération Suisse Service de l'état civil Schweizerische Eidgenossenschaft Zivilstandswesen Confederazione Svizzera Servizio dello stato civile
1.2.2
Confirmation de naissance Geburtsbestätigung Conferma di nascita
Naissance / Geburt / Nascita Date de naissance Geburtsdatum Data di nascita Heure de naissance Geburtszeit Ora di nascita Lieu de naissance Geburtsort Luogo di nascita
Enfant / Kind / Figlio Nom Name Cognome Prénoms Sexe M Vornamen Geschlecht Nomi Sesso Autres noms nato morto Andere Namen Altri nomi Droits de cité / nationalité Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit Diritti d'attinenza / cittadinanza
Lieu, date, nom, fonction Page, sceau Signature Ort, Datum, Name, Funktion Seite, Amtsstempel Unterschrift Luogo, data, cognome, funzione Pagina, bollo Firma
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1.2.2
Confirmation de naissance Geburtsbestätigung Conferma di nascita
Mère / Mutter / Madre Nom Name Cognome Prénoms Vornamen Nomi Autres noms Andere Namen Altri nomi Date de naissance Geburtsdatum Data di nascita Lieu de naissance Geburtsort Luogo di nascita Droits de cité / nationalité Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit Diritti d'attinenza / cittadinanza Domicile Wohnort Domicilio
Père / Vater / Padre Nom Name Cognome Prénoms Vornamen Nomi Autres noms Andere Namen Altri nomi Date de naissance Geburtsdatum Data di nascita Lieu de naissance Geburtsort Luogo di nascita Droits de cité / nationalité Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit Diritti d'attinenza / cittadinanza Domicile Wohnort Domicilio
Lieu, date, nom, fonction Page, sceau Signature Ort, Datum, Name, Funktion Seite, Amtsstempel Unterschrift Luogo, data, cognome, funzione Pagina, bollo Firma