31.5 Morte di una persona di identità sconosciuta avvenuta in Svizzera(15.12.2009; stato: 01.01.2013)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
Morte di una persona di identità sconosciuta avvenuta in Svizzera
Operazione Morte di una persona sconosciuta
Morte di persona sconosciuta
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
0 Visione sistematica
1 Competenza
Partenza
1.1 Competenza per territorio
Notificazione della 1.2 Competenza per materia morte di una persona sconosciuta 1.3 Ricusazione
Esame preliminare 2 Controllo della notificazione della morte
2.1 Identità dell’autore della notificazione
Competente? no Interruzione 2.2 Obbligo di notificazione
2.3 Forma della notificazione
si 2.4 Termine di notificazione Controllo della notificazione e dei
2.4.1 Notificazione entro il terme legale
dati Dati sulle 2.4.2 Notificazione dopo lo scadere del termine circostanze del rinvenimento legale Dati sulle circostanze del rinvenimento no 2.5 Dati sulla persona deceduta disponibilli? 2.5.1 Identità probabilmente accertabile si 2.5.2 Identità non accertabile entro breve tempo
2.6 Certificato medico di morte
Documentazione
2.7 Momento della morte
2.7.1 Ora nota del decesso
Rilascio di estratti del registro 2.7.2 Ora del decesso sconosciuta
2.8 Luogo del decesso
Archiviazione dei documenti giusti- 2.8.1 Luogo del decesso noto ficativi
2.8.2 Luogo del decesso non chiaro
Fine 2.9 Dati statistici
Identificazione del
3 Lavori preliminari
cadavere 3.1 Accertamento dei dati rilevanti per la documentazione Nuova partenza
3.2 Conferma della notificazione di un decesso
Completamento e 3.3 Invito a comunicare la causa del decesso nuova documentazione
Comunicazioni
4 Documentazione
ufficiali
5 Comunicazioni ufficiali
Rilascio di estratti del registro
6 Rilascio di estratti del registro
Fine
7 Archiviazione dei documenti
giustificativi
7.1 Notificazione della morte
7.2 Certificato medico
7.3 Corrispondenza
8 Accertamento successivo dell’identità
della persona deceduta
8.1 Collegamento della documentazione con i
dati della persona identificata
8.1.1 Dati non disponibili
8.1.2 Dati disponibili
8.2 Documentazione della morte della persona
identificata
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
1 Competenza
1.1 Competenza per territorio
Il luogo in cui sopraggiunge la morte determina quale circondario dello stato civile è competente (art. 1 OSC). Occorre verificare se la morte è avvenuta senz’ombra di dubbio nel circondario dello stato civile assegnato a un ufficio ordinario dello stato civile (art. 20a cpv.
1 OSC). Se non è possibile stabilirlo con certezza, la morte è documentata dall’ufficio dello
stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere (art. 20a cpv. 3 OSC).
Se la persona sconosciuta è deceduta in un veicolo in viaggio in Svizzera o a destinazione della Svizzera, la morte va documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo (art. 20a cpv. 2 OSC; auto, treno, battello).
1.2 Competenza per materia
La morte di una persona sconosciuta può essere documentata soltanto sulla scorta di un certificato medico, ossia a condizione che il cadavere sia stato visto (art. 35 cpv. 5 OSC; certezza della morte), nonostante l’identità non sia stata (per il momento) accertata.
Se sono rinvenute soltanto alcune parti del cadavere (p.es. mano, piede) o parti dello scheletro di una persona sconosciuta, occorre rinunciare alla documentazione. Lo stesso vale se il decesso della persona sconosciuta risale ad alcuni decenni prima e non sussiste alcuna speranza di riuscire a identificarla. Non appena il cadavere è stato identificato, occorre documentare la morte conformemente al processo n. 31.4 “Morte in Svizzera”.
1.3 Ricusazione
La questione della ricusazione non si pone finché il cadavere non è stato identificato.
2 Controllo della notificazione della morte
2.1 Identità dell’autore della notificazione
Se la morte è notificata oralmente, l’autore della notificazione deve comprovare la propria identità (passaporto, carta d’identità), se questi non è noto personalmente all’ufficiale dello stato civile che riceve la notificazione (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC).
2.2 Obbligo di notificazione
L’autorità di polizia è tenuta alla notificazione non appena viene a conoscenza della morte di una persona sconosciuta (art. 34a cpv. 1 lett. c e art. 34a cpv. 3 OSC). L’autore della notificazione deve essere identificabile e il modulo deve essere munito del bollo dell’ufficio.
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
Sottostanno all’obbligo di notificazione anche le persone che hanno rinvenuto un cadavere o erano presenti al momento del decesso (art. 34a cpv. 1 lett. b e art. 34a cpv. 3 OSC). Si raccomanda tuttavia di notificare la morte di una persona sconosciuta all’autorità di polizia, affinché possano essere avviati ulteriori accertamenti ed essere rilevati i dati necessari alla documentazione.
2.3 Forma della notificazione
L’autorità di polizia notifica i decessi per iscritto, sebbene tale requisito non sia richiesto obbligatoriamente. Vanno comunicati tutti i dati sulle circostanze della morte o del rinvenimento del cadavere, nonché il sesso, l’età presunta, eventuali caratteristiche fisiche ecc. (art. 20a cpv. 5 OSC). La notificazione firmata della morte funge da giustificativo per la documentazione.
2.4 Termine di notificazione
2.4.1 Notificazione entro il termine legale
La morte o il rinvenimento di un cadavere di una persona sconosciuta devono venire notificati entro un termine di dieci giorni dalla conoscenza (art. 35 cpv. 1 OSC).
2.4.2 Notificazione dopo lo scadere del termine legale
L’ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva (art. 35 cpv. 2 OSC). Essa verrà notificata all’autorità di vigilanza (art. 35 cpv. 3 OSC). Se il ritardo supera i 30 giorni tra la scoperta e la notitfica, l’autorità di vigilanza emana una decisione dopo aver accertato le circostanze precise.
2.5 Dati sulla persona deceduta
2.5.1 Identità probabilmente accertabile
Se è notificato il decesso o il rinvenimento del cadavere di una persona non (ancora) identificata, occorre dapprima chiarire se vi è la possibilità di accertarne l’identità entro breve tempo (art. 253 CPP). Se l’autorità di polizia competente per l’accertamento si mostra fiduciosa, si può attendere un periodo ragionevole prima di procedere alla documentazione. Il caso va mantenuto pendente, fissando un termine interno e informandosi periodicamente sullo stato delle indagini di polizia.
Se gli accertamenti danno esito positivo, la competente autorità di polizia deve completare la sua notificazione della morte con i dati sull’identità della persona deceduta o deve procedere a una nuova notificazione della morte. Deve inserire un rinvio alla morte già notificata. Non appena l’identità della persona deceduta è appurata con certezza, occorre effettuare senza indugio la documentazione; essa non menzionerà che l’identità della persona deceduta non era nota in un primo momento.
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2.5.2 Identità non accertabile entro breve tempo
Se non vi è alcuna speranza di identificare entro breve tempo la persona deceduta o se le ricerche avviate dalla polizia sono risultate infruttuose, occorre documentare la notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere della persona sconosciuta.
2.6 Certificato medico di morte
In assenza di un certificato medico non è consentito documentare il decesso (art. 35 cpv. 5 OSC). In linea di principio le persone tenute alla notificazione devono produrre un certificato di morte rilasciato da un medico o collaborare all’ottenimento dello stesso.
Il certificato specifica anche se si tratta di una morte naturale. Tale informazione è importante per la sepoltura/cremazione, ma è irrilevante per la documentazione della morte. I compiti in relazione con la liberazione della salma non rientrano nella competenza diretta delle autorità dello stato civile e non influiscono sulle procedure per la documentazione della morte e sul rilascio dei documenti. Sono fatti salvi i compiti degli uffici dello stato civile nell’ambito della sepoltura/cremazione secondo il diritto cantonale.
Se il cadavere è identificato soltanto in un secondo tempo, non è necessario completare o aggiornare i dati figuranti nel certificato medico o redigerne uno nuovo.
2.7 Momento della morte
2.7.1 Ora nota del decesso
Le ore del giorno vanno contate da 0 a 24. Le 24.00 sono l’ultima ora di morte possibile di un giorno; le 00.01 la prima del giorno seguente.
In caso di ritorno all’ora mitteleuropea (invernale), occorre designare con A l’ora prima del cambiamento fino alle 2.59, e con B la prima ora dopo il cambiamento dalle 2.00 alle 2.59.
Se non è possibile accertare l’ora esatta del decesso, per la documentazione occorre stabilire un lasso di tempo il più breve possibile durante il quale deve essere avvenuta la morte. Se nel certificato medico mancano i dati sul momento esatto, o perlomeno approssimativo, della morte (per la documentazione non è rilevante il momento in cui la morte è stata accertata dal medico), essi possono essere evinti, in via eccezionale, anche da altri documenti, a condizione che il momento esatto, o perlomeno approssimativo, della morte sia stato appurato con certezza e non venga contestato. L’ufficiale dello stato civile non può accertare autonomamente l’ora del decesso né tantomeno iscriverla.
2.7.2 Ora del decesso sconosciuta
Se il momento esatto, o approssimativo, della morte non può essere accertato, o delimitato a sufficienza poiché risale a molto tempo addietro, invece dell’ora della morte occorre documentare, in via eccezionale, il momento del rinvenimento del cadavere.
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
L’ora del rinvenimento del cadavere è importante per la documentazione soltanto se l’ora del decesso esatta o approssimativa non può venire accertata e quindi non può venire documentata. La documentazione del rinvenimento del cadavere invece di quella della morte deve essere evitata nella misura del possibile (cfr. anche n. 2.8.2).
2.8 Luogo del decesso
2.8.1 Luogo del decesso noto
Quale luogo del decesso va documentato il nome del Comune politico (art. 26 lett. a OSC). La grafia si evince dall’elenco di Comuni figurante nel sistema. Non è consentito precisare ulteriormente il luogo in cui è avvenuta la morte (frazione comunale, nomi locali, edificio, ecc.).
2.8.2 Luogo del decesso non chiaro
Se il presunto luogo del decesso non può venire attribuito con certezza al territorio di un Comune del circondario dello stato civile, la competenza per la documentazione del decesso decade (art. 20a cpv. 1 OSC). Se non è possibile appurare con certezza, o perlomeno con quasi certezza, in quale Comune la persona è deceduta, va documentato l’evento del rinvenimento del cadavere (art. 20a cpv. 3 OSC).
La documentazione del rinvenimento del cadavere rientra nella competenza dell’ufficio dello stato civile del circondario in cui è stato rinvenuto il cadavere.
2.9 Dati statistici
Dato che l’identità della persona deceduta non è nota, non vi sono dati statistici da rilevare.
3 Lavori preliminari
3.1 Accertamento dei dati rilevanti per la documentazione
Occorre documentare il luogo e l’ora della morte o del rinvenimento del cadavere, il sesso, l’età presunta e, se possibile, eventuali segni distintivi, nonché dati sulle circostanze della morte o del rinvenimento del cadavere (art. 20a cpv. 5 OSC).
Se necessario, la notificazione della morte va completata dall’autorità di polizia competente. Un’iscrizione sulla base di percezioni proprie o informazioni fornite da terzi (non presenti) non è permessa.
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3.2 Conferma della notificazione di un decesso
Non appena è pervenuta, la notificazione di un decesso occorre allestire la conferma della notificazione ricevuta, affinché si possa procedere alla sepoltura/cremazione dopo la liberazione della salma (art. 36 cpv. 1 OSC). Per quest’ operazione non è possibile allestire il documento a partire dal sistema di documentazione (allestimento del modulo come previsto in caso di disfunzioni del sistema).
3.3 Invito a comunicare la causa del decesso
Finché non è possibile identificare il cadavere, motivi tecnici impediscono di trattare dati statistici. Pertanto decade anche l’invito a comunicare la causa della morte.
4 Documentazione
La documentazione della morte di una persona sconosciuta serve a garantire la fattispecie. È effettuata con riserva dell’identificazione successiva del cadavere.
Se il cadavere viene identificato in un secondo tempo, la documentazione va completata con la collaborazione dell’autorità di vigilanza e la morte documentata di nuovo (cfr. n. 8).
5 Comunicazioni ufficiali
Le comunicazioni ufficiali secondo il diritto federale decadono. Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale.
6 Rilascio di estratti del registro
Non è previsto il rilascio di estratti del registro. Se necessario, può tuttavia venire rilasciata una conferma della documentazione della morte di una persona sconosciuta.
7 Archiviazione dei documenti giustificativi
7.1 Notificazione della morte
La notificazione scritta della morte o il documento relativo alla dichiarazione orale della morte vanno conservati come pezze giustificative.
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
7.2 Certificato medico
Il certificato va conservato insieme alla notificazione della morte.
7.3 Corrispondenza
L’eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.
Conclusione Continuazione dopo l’identificazione certa del cadavere
8 Accertamento successivo dell’identità della persona deceduta
8.1 Collegamento della documentazione con i dati della persona identificata
Se l’identità della persona di cui è stata documentata la morte viene accertata in un secondo tempo, l’iscrizione verrà munita, con la collaborazione dell’autorità di vigilanza, di un rinvio all’identità (cfr. n. 8.1.2) della persona in questione (inserimento del numero Star).
Non è permesso rinunciare al rinvio e procedere a una nuova documentazione della morte.
8.1.1 Dati non disponibili
Se i dati della persona identificata non sono disponibili nel sistema, occorre avviare il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 “Rilevamento retroattivo“) o eseguire la documentazione dello stato civile (cfr. processo n. 30.3 “Rilevamento di cittadini stranieri”).
8.1.2 Dati disponibili
Se è disponibile, il cosiddetto numero Star (numero del sistema) della persona in questione va aggiunto, su decisione dell’autorità di vigilanza, alla documentazione esistente della morte o del rinvenimento del cadavere della persona finora sconosciuta quale rinvio alla sua identità. In seguito, la morte verrà documentata di nuovo (cfr. n. 8.2).
n. 31.5 del 15 dicembre 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)
8.2 Documentazione della morte della persona identificata
Il processo n. 31.4 “Morte in Svizzera” si applica per analogia alla documentazione dei dati, al rilascio di comunicazioni ufficiali e di documenti.
Se necessario, è possibile riallestire la conferma già emanata della notificazione di una morte.
M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\31 Natürliche Zivilstandsereignisse\31.5 Tod unbekannte Person\31.5 In Bearbeitung\31.5