Circ. 00.10.20 Applicazione del diritto italiano. Iscrizione del cognome della moglie nei registri svizzeri dello stato civile(20.10.2000)
UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA
3003 Berna, 20 ottobre 2000
Alle Autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, per uso proprio e all'attenzione degli uffici dello stato civile
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Conformemente all’articolo 143 bis del Codice civile italiano (CCI; stato del 19.5.1975), "la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze". Abbiamo ritenuto inizialmente che questa disposizione comportasse per la moglie un obbligo legale di portare un doppio cognome. Si trattava dunque di iscrivere il doppio cognome nei registri svizzeri. Per molto tempo, la pratica amministrativa italiana nei documenti ufficiali ha designato la moglie in modi divergenti, talvolta con il suo cognome da nubile e talvolta con il suo doppio cognome. Le nostre richieste volte a chiarire la situazione non hanno dato risultati concreti. Abbiamo pertanto reputato che non vi fossero elementi decisivi tali da giustificare un cambiamento della nostra prassi (raccomandazione dell’11 febbraio 1992). Recentemente siamo tuttavia venuti a conoscenza di una sentenza della Corte suprema di cassazione italiana del 13 luglio 1961 concernente il cognome della moglie. In base a questa sentenza, la moglie ha il diritto, ma non l’obbligo, di aggiungere al proprio cognome quello del marito. Il nuovo diritto della famiglia non ha cambiato nulla a tal riguardo. Questa possibilità di scelta non modifica quindi lo stato civile della moglie, che può mantenere il suo cognome da nubile. Questo punto di vista è confermato in un articolo di Karl Krömer, "Namensführung der verheirateten Italienerin" (Standesamt [StAZ] 5/2000, Francoforte sul Meno & Berlino, p. 155 e segg.). L'assenza di uniformità nella pratica italiana per quanto riguarda l'iscrizione del cognome della moglie ha indotto il Ministero italiano degli affari esteri a chiedere un parere al Consiglio di Stato italiano, una delle più alte istanze del Paese. Quest'ultimo ha confermato il punto di vista esposto sopra in un parere verbalizzato il 10.12.1997 (cfr. art. citato, p. 155-156). 9LUDFFRPDQGLDPRSHUWDQWRGLLVFULYHUHLQIXWXURVROWDQWRLOFRJQRPHGD QXELOH GHOOD PRJOLH VRJJHWWD DO GLULWWR LWDOLDQR 1RQ RFFRUUH LQYHFH PRGLILFDUH LO GRSSLR FRJQRPH GHOOH PRJOL JLj UHJLVWUDWH SRLFKp QRQ VL
WUDWWDQHOODIDWWLVSHFLHGLXQDGLVDWWHQ]LRQHPDQLIHVWD DUWFSY26& /HGRQQHLVFULWWHFRQXQGRSSLRFRJQRPHKDQQRFRPXQTXHODSRVVLELOLWj GLULYROJHUVLDOJLXGLFHFLYLOH DUW&& SHUGRPDQGDUHXQDUHWWLILFD]LRQH GHOO LVFUL]LRQH DUWFSY26& La presente lettera modifica il punto 2 del promemoria n° 8218 sull'Italia contenuto nelle Direttive e istruzioni su determinazione e ortografia dei nomi di cittadini stranieri emanate dal DFGP il 1° dicembre 1995. Distinti saluti.
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE
Martin Jäger