Circ. 05.21.11 Casi di successione: prova dello stato di famiglia di una persona(21.11.2005)
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE
Casi di successione: prova dello stato di famiglia di una persona Allestimento degli estratti del registro delle famiglie e del registro dello stato civile (art. 47 cpv. 1 OSC)
PARTE I SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA
1 Estratti e attestazioni a partire dal registro delle famiglie e dal registro dello stato civile
1.1 Atto di famiglia o certificato relativo allo stato di famiglia registrato concernente il defunto?
1.2 L’atto di famiglia
1.3 Rimandi nell’atto di famiglia ai fogli successivi e ai fogli precedenti
1.3.1 Foglio successivo nello stesso registro delle famiglie
1.3.2 Foglio successivo in un altro registro delle famiglie
1.3.3 Foglio precedente
1.4 Nota concernente la trascrizione della persona nel registro dello stato
civile
1.4.1 Nessuna modifica dello stato civile dopo la trascrizione
1.4.2 Attestazione relativa alle modifiche dello stato civile dopo la trascrizione
1.5 Estratti del registro dello stato civile
1.5.1 Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato
1.5.2 Il certificato di famiglia
1.5.3 Il certificato individuale dello stato civile
1.5.4 L’atto d’origine
2 Estratti dei registri speciali e certificati relativi a eventi
2.1 Documenti di stato civile per comprovare eventi
2.2 Certificati relativi a eventi
3 Completezza ed esattezza degli estratti del registro
3.1 Completezza
3.2 Completamento in caso di lacune
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PARTE I SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA
1 Osservazioni generali in merito allo stato di famiglia
1.1 La persona di riferimento (titolare)
Lo stato di famiglia si riferisce alla singola persona. Occorre comprovare i legami famigliari (filiazione, stato civile, discendenti) di una donna o di un uomo.
La famiglia non è definita chiaramente sotto il profilo giuridico. Non tutte le persone iscritte in un atto di famiglia fanno anche parte degli eredi. D’altro canto, in un atto di famiglia possono non figurare persone che hanno diritto alla successione. La famiglia secondo l’atto di famiglia non coincide sempre esattamente con la nozione generale di famiglia.
1.2 I discendenti della persona di riferimento
Occorre comprovare con i dati aggiornati che tutti i figli della persona di riferimento, senza eccezioni, sono elementi dello stato di famiglia. Se dei figli sono già deceduti, in caso di successione occorre comprovare la loro eventuale discendenza. I discendenti di una persona vanno comprovati con lo stato civile aggiornato o con l’ultimo stato civile iscritto nel registro.
Un figlio adottato prima del 1° aprile 1973 (ossia secondo il vecchio diritto svizzero; la cosiddetta «adozione semplice») la cui adozione non soggiace al nuovo diritto figura sia nell’estratto del registro del genitore biologico sia in quello della persona che l’ha adottato, poiché sussistono rapporti di filiazione sia con i genitori biologici sia con quelli adottivi. L’adozione risulta dagli estratti del registro. Per contro, in caso di adozione secondo il diritto vigente (la cosiddetta «adozione completa») il rapporto di filiazione con i genitori biologici cessa e i genitori adottivi figurano come genitori biologici.
Dati relativi alla revoca del rapporto di filiazione (revoca della presunzione della paternità o del riconoscimento, adozione completa) e all’istituzione del rapporto di filiazione (nascita, riconoscimento, accertamento della paternità, adozione completa) sono irrilevanti per la valutazione dello stato di famiglia e pertanto di norma non figurano negli estratti del registro. In casi motivati, informazioni in merito possono essere fornite agli aventi diritto (art. 47 cpv. 2 lett. a OSC).
1.3 Lo stato civile della persona di riferimento
Occorre comprovare lo stato civile della persona di riferimento (celibe/nubile, coniugata, divorziata, vedova, matrimonio dichiarato nullo [e – dopo l’entrata in vigore della rispettiva legge – in unione domestica registrata o unione dome-
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stica sciolta]. Se la persona è coniugata, i dati personali aggiornati della moglie o del marito costituiscono un elemento dello stato di famiglia. Lo stesso varrà (probabilmente a partire dal 1° gennaio 2007) per un’unione esistente tra due persone dello stesso sesso.
I dati relativi alle persone precedentemente coniugate o in unione domestica registrata con la persona di riferimento non sono importanti per lo stato di famiglia e pertanto non figurano negli estratti del registro dello stato civile. In casi motivati, informazioni in merito possono essere fornite agli aventi diritto (art. 47 cpv. 2 lett. a OSC).
1.4 La filiazione della persona di riferimento
I dati relativi alla filiazione della persona di riferimento si riferiscono al momento dell’istituzione del rapporto di filiazione e restano pertanto immutati; quindi probabilmente non sono aggiornati.
I cambiamenti di nome (nomi e cognomi) dei genitori dopo l’istituzione del rapporto di filiazione non appaiono nell’estratto del registro della persona di riferimento. In casi motivati, gli aventi diritto ricevono un estratto del registro (atto di famiglia o certificato relativo allo stato di famiglia registrato) del padre o della madre, da cui risultano i dati aggiornati della persona interessata o, eventualmente, il decesso di tale persona.
Non appena sono stati documentati retroattivamente e collegati con la persona di riferimento, anche i genitori risultano, con i loro dati aggiornati, in determinati estratti del registro dello stato civile (p. es. nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato) al posto dei dati relativi alla filiazione.
2 Il funzionamento del registro collettivo
2.1 Il registro delle famiglie
Il registro delle famiglie serve a comprovare l’attinenza nonché lo stato civile e lo stato di famiglia di una persona. È stato tenuto dal 1929 fino al 2004/2005 dall’ufficio dello stato civile del Comune di attinenza sulla base delle notificazioni ufficiali degli uffici dello stato civile, dei tribunali e delle autorità amministrative. Se una persona possedeva o possiede contemporaneamente o ha acquistato successivamente svariate attinenze comunali, va iscritta in ogni registro delle famiglie del Comune di attinenza interessato per il corrispondente periodo di tempo.
Il registro delle famiglie è stato istituito secondo principi patriarcali, essendo incentrato sulla «famiglia dell’uomo». Secondo i principi vigenti prima del 1988 la donna disponeva di un proprio foglio di famiglia soltanto in casi eccezionali, segnatamente se non apparteneva più alla famiglia del padre o del marito.
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2.1.1 Il foglio di famiglia dell’uomo
In occasione del primo matrimonio, il figlio veniva stralciato dal foglio di famiglia del padre e riceveva un proprio foglio di famiglia nello stesso registro delle famiglie. Tale foglio fornisce le informazioni relative a tutti gli eventi di stato civile notificati avvenuti in Svizzera e all’estero. Per i cittadini svizzeri dalla nascita, indica di principio tutti i matrimoni nonché tutti i figli nati durante e al di fuori del matrimonio, mentre, se si tratta di Svizzeri nati come stranieri e poi naturalizzati, in genere non illustra i matrimoni precedenti e i figli non naturalizzati nello stesso Comune.
2.1.2 Il foglio di famiglia della donna
Fino al 1988, di principio la donna non disponeva di un proprio foglio di famiglia. In occasione del primo matrimonio, la figlia era stralciata dal foglio di famiglia del padre e veniva successivamente iscritta come moglie nel foglio di famiglia del marito (spesso) in un altro registro delle famiglie. Soltanto a partire dal 1988, alla donna veniva intestato, in occasione del matrimonio, un foglio di famiglia nel registro delle famiglie del suo luogo di attinenza originario, foglio di famiglia che tuttavia fornisce soltanto informazioni limitate relative ai suoi figli (si veda sotto).
Situazioni eccezionali: la madre nubile veniva stralciata dal foglio di famiglia del padre e riceveva, insieme al figlio, un proprio foglio di famiglia nel registro delle famiglie del suo luogo di attinenza per filiazione. Tra il 1978 e il 1988, tale foglio di famiglia veniva tuttavia nuovamente rimosso se la donna sposava il padre del figlio; di norma il foglio veniva rimosso se il figlio (unico) era adottato secondo il diritto vigente dopo il 1° aprile 1973 o se un’adozione pronunciata secondo il vecchio diritto soggiaceva al nuovo diritto. Dopo il divorzio, la donna veniva inoltre stralciata dal foglio di famiglia del marito e riceveva, nello stesso registro delle famiglie, un proprio foglio di famiglia, che fornisce anche informazioni relative a figli della moglie divorziata nati al di fuori del matrimonio. A partire dal 1994, un foglio di famiglia veniva intestato alla moglie coniugata o vedova presso il luogo di attinenza acquistata per matrimonio se il figlio nato al di fuori del matrimonio possedeva l’attinenza comunale che la madre aveva acquistato per matrimonio (prima del 1994, in un tal caso un foglio di famiglia veniva intestato al figlio).
Dal 1988 la moglie acquista l’attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile (art. 161 CC). Di conseguenza, in occasione del primo matrimonio alla donna veniva intestato un proprio foglio di famiglia nel registro delle famiglie del suo luogo di attinenza per filiazione. In tale foglio di famiglia sono iscritti tutti gli eventi di stato civile notificati avvenuti in Svizzera e all’estero, in modo da riportare tutti i matrimoni nonché i figli nati durante il matrimonio con uno straniero e tutti i figli nati al di fuori del matrimonio (nati dopo l’intestazione del foglio). Nel foglio della madre non figurano tuttavia i figli nati durante il matrimonio con un cittadino svizzero. Con la modifica in vigore dal 1988, il foglio di famiglia intestato alla madre nubile ha perso il suo statuto eccezionale sotto il profilo della tecnica dei registri.
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2.2 Il registro dello stato civile
Ogni persona è iscritta solo una volta nel registro dello stato civile anche se possiede svariate attinenze comunali. Tutti i dati relativi al suo stato civile e ai suoi legami famigliari sono aggiornati. Per contro, il registro dello stato civile non fornisce informazioni in merito al domicilio o al luogo di soggiorno attuale di una persona, poiché tali dati (come finora) si riferiscono soltanto al momento dell’evento e non vengono aggiornati.
I dati relativi allo stato civile (nascita, cognome, attinenza, morte) e i legami famigliari (stato civile, discendenti) sono aggiornati automaticamente in occasione della documentazione elettronica delle modifiche dello stato civile (inclusi i nomi) e dell’attinenza. Gli eventi di stato civile sono documentati dall’ufficio dello stato civile del luogo dell’evento, sulla base delle notificazioni e delle dichiarazioni nonché delle comunicazioni ufficiali dei tribunali e delle autorità amministrative provenienti dalla Svizzera e dall’estero.
L’ufficio dello stato civile del Comune di attinenza può richiamare in ogni momento i dati personali e i legami famigliari registrati, al fine di fornire informazioni o allestire attestazioni e documenti di stato civile. Oltre agli uffici dello stato civile, anche le autorità e i servizi di cui all’articolo 43a capoverso 4 CC hanno il diritto di accedere ai dati di una persona e ai suoi legami famigliari iscritti nel registro dello stato civile per l’adempimento dei loro compiti legali (anche se al momento non sono ancora date le condizioni tecniche).
3 La trascrizione dei dati personali dai registri delle famiglie nel registro dello stato civile (rilevamento retroattivo)
3.1 Il motivo della trascrizione di una persona
Il registro delle famiglie dei Comuni di attinenza, tenuto in modo decentralizzato, nonché il registro centralizzato dello stato civile costituiscono un sistema comune per comprovare lo stato civile e lo stato di famiglia nonché l’attinenza di una persona.
La documentazione elettronica di un evento di stato civile presuppone l’accesso ai dati della persona interessata registrati nel registro dello stato civile. Per questo motivo, nei prossimi anni tutte le persone in vita dovranno essere trascritte dai registri delle famiglie nel registro dello stato civile, al più tardi quando sono interessate da un evento di stato civile (cfr. art. 93 cpv. 1 OSC). Di norma le persone decedute non sono trascritte se i loro genitori sono premorti.
Gli eventi di stato civile «storici» (che hanno determinato l’ultimo stato civile nel registro delle famiglie) non sono documentati retroattivamente nel registro elettronico dello stato civile.
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3.2 Le regole per la trascrizione di una persona
Al momento del rilevamento retroattivo della persona di riferimento sono trascritti i dati personali e i legami famigliari aggiornati. Se la persona è coniugata, vanno trascritti anche i dati aggiornati della moglie o del marito. Inoltre, i dati completi aggiornati dei figli di tale persona vanno di principio trascritti nel registro dello stato civile (per quanto concerne il modo di procedere in caso di dati incompleti si veda il punto 3.3).
3.2.1 La trascrizione dell’uomo
Di norma il foglio di famiglia dell’uomo fornisce (eventualmente dall’acquisto della cittadinanza svizzera) informazioni esaurienti in merito allo stato civile aggiornato e a tutti i discendenti (si veda il punto 2.1.1) e pertanto non costituisce un problema per il rilevamento retroattivo dei legami famigliari. Tuttavia, i figli di una madre svizzera nati al di fuori del matrimonio devono essere sempre rilevati retroattivamente nel suo luogo di attinenza, poiché soltanto lì sono disponibili i dati aggiornati. Se i suoi figli sono stati stralciati dal foglio di famiglia in seguito a matrimonio, anche i loro dati personali aggiornati non sono immediatamente a disposizione per il rilevamento retroattivo (si veda il punto 3.3).
3.2.2 La trascrizione della donna
Siccome la donna non possiede un foglio di famiglia paragonabile a quello dell’uomo, il rilevamento retroattivo del suo stato civile è di gran lunga più dispendioso. I dati personali aggiornati dei figli di una donna devono essere raccolti sistematicamente da svariati fogli di famiglia: dal suo foglio presso il suo luogo di attinenza per filiazione, dal foglio del marito (eventualmente dai fogli presso i luoghi di attinenza dei precedenti mariti), nonché dai fogli intestati alla donna nei luoghi di attinenza acquistata per matrimonio in seguito a divorzio o per altri motivi (si veda il punto 2.1.2). Gli uffici dello stato civile collaborano strettamente al fine di garantire il rilevamento completo dei dati personali aggiornati di tutti i figli della donna nel registro dello stato civile, sulla base di una rete di comunicazioni interna, prescritta dal diritto federale. Sono responsabili della completezza dei dati.
3.3 L’interfaccia: 1° gennaio 1968
In occasione della trascrizione dei dati personali aggiornati di un uomo o una donna dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile, occorre assicurarsi, sulla base di istruzioni vincolanti sotto il profilo del diritto federale, che i dati personali aggiornati di tutti i figli di tale persona vengano trascritti e contemporaneamente collegati elettronicamente con il genitore se la persona di riferimento è nata dopo il 31 dicembre 1967. Gli uffici dello stato civile devono collaborare in occasione della trascrizione della donna, poiché talvolta figli che figurano in diversi Comuni di attinenza e su diversi fogli di famiglia devono essere trascritti e collegati con la madre (cfr. sopra, punto 3.2.2). In via
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eccezionale, la collaborazione tra più uffici dello stato civile è necessaria anche in occasione della trascrizione di un uomo.
Se la persona di riferimento è nata prima del 1°gennaio 1968, si mettono in conto lacune in occasione della trascrizione dei discendenti dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile, poiché di norma i dati personali aggiornati dei figli nel luogo del rilevamento retroattivo del genitore non sono immediatamente disponibili. Per questo motivo, di norma non è possibile rilasciare un certificato relativo allo stato civile registrato per una persona di riferimento nata prima del 1° gennaio 1968.
Grazie all’obbligo interno di comunicare il rilevamento retroattivo, la completezza e l’attualità del certificato relativo allo stato di famiglia registrato sono garantite sia per una donna sia per un uomo per quanto concerne lo stato civile e i figli di una persona di riferimento nata dopo il 31 dicembre 1967. Anche i dati relativi ai figli sono aggiornati.
Se la donna è nata dopo il 31 dicembre 1967, per le autorità successorie non è più necessario riunire i discendenti da diversi atti di famiglia, anche se la donna ha avuto figli prima del primo matrimonio, figli da diversi matrimoni o figli dopo lo scioglimento di un matrimonio. Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato può dunque sostituire diversi atti di famiglia.
I dati aggiornati relativi alla madre, al padre o a entrambi i genitori della persona di riferimento possono figurare, in via eccezionale, nel certificato relativo allo stato civile registrato, al posto dei semplici dati relativi alla filiazione (si veda il punto 1.4), se anche queste persone sono state trascritte dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile e sono state collegate con la persona di riferimento nell’ambito di un rilevamento retroattivo avanzato.
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PARTE II INDICAZIONI IN MERITO ALL’ORDINAZIONE E ALL’ALLESTIMENTO DI ESTRATTI DEL REGISTRO
1 Estratti e attestazioni a partire dal registro delle famiglie e dal registro dello stato civile
1.1 Atto di famiglia o certificato relativo allo stato di famiglia registrato
concernente il defunto?
Occorre in ogni caso richiedere un atto di famiglia per le persone di riferimento nate prima del 1° gennaio 1968 che sono o sono state coniugate, poiché la completezza di un certificato relativo allo stato di famiglia registrato non può essere garantita (si veda la parte I, punto 3.3). Dall’atto di famiglia risulta quali persone sono state trascritte nel registro dello stato civile. Se necessario, gli aventi diritto possono richiedere documenti successivi, informazioni o attestazioni a partire da fogli precedenti e successivi o dal registro dello stato civile su persone già trascritte (si veda la parte II, punto 1.3).
A. Occorre richiedere un certificato relativo allo stato di famiglia registrato per le persone di riferimento nate dopo il 31 dicembre 1967 che sono o sono state coniugate. Tale documento fornisce tutte le informazioni relative allo stato civile aggiornato e ai dati personali aggiornati concernenti i discendenti. La completezza è garantita.
B. Occorre richiedere gli atti di famiglia e le attestazioni necessari a comprovare tutti i figli delle persone di riferimento nate prima del 1° gennaio 1968 che sono o sono state coniugate. Se rilascia in via eccezionale un certificato relativo allo stato civile registrato, al posto dell’atto di famiglia, anche per una persona nata prima del 1° gennaio 1968, sulla base del rilevamento retroattivo avanzato, l’ufficio dello stato civile garantisce la completezza e l’esattezza del documento sulla base di controlli interni allo stato civile.
Gli atti di famiglia e i certificati relativi allo stato civile registrato vanno ordinati presso l’ufficio dello stato civile del Comune di attinenza del defunto. In generale, diversi atti di famiglia o attestazioni continuano a essere necessari per comprovare senza lacune i figli di una donna nata prima del 1° gennaio 1968 che è stata coniugata più volte.
1.2 L’atto di famiglia
L’atto di famiglia (modulo 61) continuerà a essere rilasciato secondo le regole finora in vigore per una persona nata prima del 1° gennaio 1968 (art. 92 cpv. 3 OSC; Istruzioni dell’Ufficio federale dello stato civile sui moduli e le attestazioni [art. 6 cpv. 1 e art. 47 OSC] ).
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In linea di principio, l’atto di famiglia dell’uomo fornisce informazioni in merito a tutti i figli nati durante e al di fuori del matrimonio (si veda la parte I, punto 2.1.1). I dati personali dei figli sono documentati soltanto fino al loro stralcio dal foglio di famiglia e non sono sempre aggiornati. Lo stesso vale per il figlio di una cittadina svizzera nato durante il matrimonio, i cui dati aggiornati figurano soltanto dall’atto di famiglia della madre. Se la madre è straniera, non è possibile garantire la completezza e l’attualità dei dati del figlio.
Di norma, non è possibile rilasciare alla donna un atto di famiglia in quanto titolare, con la menzione di tutti i figli, dato che un foglio di famiglia poteva esserle intestato soltanto in via eccezionale (si veda la parte I, punto 2.1.2). I discendenti devono pertanto essere riuniti da diversi documenti. I figli nati da un matrimonio risultano dagli atti di famiglia dei mariti. Il fatto che la donna abbia avuto figli prima del primo matrimonio o dopo lo scioglimento di un matrimonio può essere attestato sulla base dei controlli effettuati (art. 47 cpv. 2 lett. a OSC) o comprovato dal rispettivo atto di famiglia per la donna nubile, divorziata o vedova. Svariati atti di famiglia e attestazioni possono dunque essere necessari per comprovare lo stato di famiglia di una donna nata prima del 1° gennaio 1968.
1.3 Rimandi nell’atto di famiglia ai fogli successivi e ai fogli precedenti
Tutti i rimandi relativi alla documentazione della persona interessata che figurano nel registro delle famiglie sono riportati nell’atto di famiglia. I rimandi consentono di richiedere informazioni sul foglio precedente o su quello successivo del corrispondente registro delle famiglie. Lo stato civile aggiornato di una persona trascritta dal registro delle famiglie figura di norma nel foglio successivo. In casi particolarmente complessi occorre prendere in considerazione i rimandi ai fogli di famiglia tenuti in parallelo che potrebbero fornire informazioni supplementari sui discendenti.
1.3.1 Foglio successivo nello stesso registro delle famiglie
Se la persona di riferimento è stata trascritta in un foglio successivo nello stesso registro delle famiglie in seguito a cambiamento dello stato civile, gli aventi diritto possono richiedere un altro atto di famiglia come estratto del foglio successivo.
1.3.2 Foglio successivo in un altro registro delle famiglie
Se la persona di riferimento è stata trascritta in un foglio successivo in un altro registro delle famiglie in seguito a cambiamento dello stato civile, gli aventi diritto possono richiedere presso l’ufficio dello stato civile del nuovo Comune di attinenza un altro atto di famiglia come estratto del foglio successivo.
1.3.3 Foglio precedente
Il rimando al foglio di famiglia del padre (o dei genitori) figura nell’atto di famiglia dell’uomo. Analogamente, il rimando al foglio di famiglia del precedente
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marito appare nell’atto di famiglia della donna stralciata dal foglio in seguito a divorzio o per altri motivi. Occorre prendere in considerazione i dati relativi alla precedente attinenza comunale in caso di informazioni sul foglio precedente della moglie (attinenza originaria o acquistata mediante precedente matrimonio).
1.4 Nota concernente la trascrizione della persona nel registro dello
stato civile
Se la persona di riferimento è stata trascritta (rilevata retroattivamente) nel registro dello stato civile, occorre riportare nell’atto di famiglia la relativa nota (numero Star e data della trascrizione), contrassegnata da un asterisco (*) e dalla seguente indicazione:
*) A partire da questa data, i cambiamenti di stato civile sono iscritti nel registro informatizzato dello stato civile con questo riferimento numerico.
1.4.1 Nessun cambiamento di stato civile dopo la trascrizione
Se dopo la trascrizione non sono stati documentati eventi nel registro dello stato civile, l’osservazione seguente sarà iscritta direttamente nell’atto di famiglia, dopo la nota relativa alla trascrizione (sulla base del controllo effettuato nel registro dello stato civile).
«Nessuna modifica dello stato civile dopo la trascrizione».
Inoltre, un certificato individuale di stato civile, che attesta anch’esso l’assenza di cambiamenti di stato civile, può essere rilasciato alla persona interessata (si veda la parte II, punto 1.5.3).
1.4.2 Attestazione relativa alle modifiche dello stato civile dopo la trascrizione
Se la persona è deceduta dopo la trascrizione nel registro dello stato civile, senza che siano stati documentati altri eventi di stato civile dopo la trascrizione, l’osservazione seguente sarà iscritta direttamente nell’atto di famiglia, dopo la nota relativa alla trascrizione (sulla base del controllo effettuato nel registro dello stato civile).
«Nessuna modifica dello stato civile dopo la trascrizione: deceduto/a il .. a ..»
Un certificato individuale di stato civile (si veda la parte II, punto 1.5.3) consente di comprovare le modifiche dei nomi e dell’attinenza documentate dopo la trascrizione della persona nel registro dello stato civile. Se vi sono state modifiche dello stato di famiglia, è possibile richiedere un certificato relativo allo stato di famiglia registrato (si veda la parte II, punto 1.5.1) o, eventualmente, un certificato di famiglia (si veda la parte II, punto 1.5.2).
1.5 Estratti del registro dello stato civile
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Gli estratti del registro dello stato civile vanno richiesti presso l’ufficio dello stato civile del Comune di attinenza della persona interessata. Se la persona possiede più attinenze comunali, il documento può essere ottenuto, a scelta, presso uno dei competenti uffici dello stato civile.
1.5.1 Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato
Il certificato relativo allo stato di famiglia registrato (modulo 7.3) consente di comprovare senza lacune lo stato civile aggiornato nonché tutti i figli della donna o dell’uomo se la persona interessata è nata dopo il 31 dicembre 1967. Se rilascia in via eccezionale un certificato relativo allo stato civile registrato, al posto dell’atto di famiglia, per una persona nata prima del 1° gennaio 1968, sulla base del rilevamento retroattivo avanzato, l’ufficio dello stato civile garantisce, sulla base dei controlli interni allo stato civile, la completezza del documento per quanto concerne i discendenti della persona di riferimento.
Fintantoché i genitori della persona di riferimento non sono stati ancora rilevati retroattivamente, i dati relativi alla filiazione (dati al momento dell’istituzione del rapporto di filiazione) figurano nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato. Se sono già stati rilevati retroattivamente e collegati (come persone), i genitori della persona di riferimento figurano al posto dei semplici dati relativi alla filiazione (dati aggiornati ed eventualmente la menzione della loro morte). Se soltanto un genitore è stato rilevato retroattivamente al momento dell’allestimento del certificato relativo allo stato di famiglia registrato, i dati del padre e della madre della persona non si situano nello stesso periodo temporale e non sono attestati nella stessa misura, il che può causare confusione. Se del caso, tale circostanza andrà giustificata nei confronti degli aventi diritto (motivazione tecnica). Se del caso, anche l’altro genitore può essere rilevato retroattivamente in via eccezionale (osservando tutte le regole relative al rilevamento retroattivo) e collegato con la persona di riferimento, in modo che lo stato dei dati dei due genitori sia il medesimo nell’estratto del registro.
1.5.2 Il certificato di famiglia
Il contenuto del certificato di famiglia (modulo 7.4) corrisponde a quello del libretto di famiglia, che non è più rilasciato dall’inizio del 2005. Fornisce informazioni in merito ai figli in comune nati da un matrimonio. Dato che sia l’uomo sia la donna possono avere altri figli (nati al di fuori del matrimonio nonché da precedenti matrimoni), il rilascio di tale documento non è di principio adeguato a fini successori. Se del caso, la rispettiva menzione, prevista dal sistema, può essere stralciata e sostituita dalla seguente precisazione.
«Il presente documento fornisce soltanto le informazioni relative ai figli in comune nati da questo matrimonio».
1.5.3 Il certificato individuale di stato civile
Il certificato individuale di stato civile (modulo 7.1) informa sui dati aggiornati della singola persona, ma non su eventuali figli e coniugi. Tale documento serve dunque soltanto per comprovare lo stato civile e l’attinenza.
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1.5.4 L’atto d’origine
Da molti anni l’atto d’origine (modulo 7.7) ha perso la sua importanza iniziale di documento d’identità e precursore dei documenti di viaggio, non essendo provvisto di una foto del titolare. Oggigiorno serve esclusivamente al trasferimento dei dati personali dal registro dello stato civile nei registri di controllo del Comune di domicilio. Non è più valido quando subentrano modifiche dello stato civile (cognome incluso) e dell’attinenza. È sostituito, su richiesta, da un nuovo atto d’origine con i dati aggiornati. Una persona che si arroga diritti per il tramite di un atto d’origine non più valido o che abusa dell’atto d’origine di un’altra persona si rende punibile.
2 Estratti dei registri speciali e certificati relativi a eventi
2.1 Documenti di stato civile per comprovare eventi
A partire dal 1876 i registri degli eventi erano tenuti su carta dal competente ufficio dello stato civile del luogo dell’evento conformemente al diritto federale. Dal 2005 la documentazione degli eventi di stato civile è effettuata esclusivamente per via elettronica (art. 15 OSC) ma sempre dall’ufficio dello stato civile del luogo dell’evento. Tale ufficio è parimenti responsabile del rilascio dei rispettivi estratti a partire dai registri degli eventi. Al momento dell’ordinazione è dunque necessario indicare il luogo e la data dell’evento.
È possibile ordinare documenti concernenti nascita, matrimonio, riconoscimento (del figlio) e morte. Fino al 2004 tali documenti erano designati come atti di nascita, matrimonio, riconoscimento e morte.
2.2 Certificati relativi a eventi
Se necessario, è possibile allestire, sulla base delle rispettive iscrizioni, certificati relativi a eventi per cui non è disponibile un modulo ufficiale (art. 47 cpv. 2 lett. a OSC). Per esempio, la data di naturalizzazione di una persona può essere comprovata dall’allestimento di un certificato relativo all’acquisto della cittadinanza svizzera.
Il nuovo sistema di documentazione INFOSTAR prevede una serie di altri certificati, che tuttavia non sono ancora produttivi, come ad esempio certificati relativi allo scioglimento del matrimonio, all’annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre, a una nascita avvenuta all’estero, a un riconoscimento avvenuto all’estero, eccetera.
3 Completezza ed esattezza degli estratti dei registri
3.1 Completezza
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Gli estratti del registro destinati a comprovare lo stato di famiglia (atto di famiglia e certificato relativo allo stato di famiglia registrato) sono allestiti sulla base delle iscrizioni nel registro delle famiglie e dei dati registrati nel registro dello stato civile e hanno piena forza probatoria (art. 9 CC; art. 48 OSC). La completezza e l’esattezza dei dati, che devono corrispondere a quelli documentati nei registri e concernenti gli eventi di stato civile notificati, sono garantite. Per gli eventi di stato civile esteri sussiste solo dal 1° luglio 2004 un obbligo di notificazione, il cui rispetto non può tuttavia essere verificato né attuato in modo efficace nel singolo caso (art. 39 OSC). L’ufficio dello stato civile che allestisce il certificato relativo allo stato di famiglia registrato è responsabile della completezza di tale documento. In linea di principio sussiste una responsabilità in caso di prestazioni lacunose in occasione della trascrizione e del collegamento dei famigliari (rilevamento retroattivo) (art. 46 CC).
3.2 Completamento in caso di lacune
Se un’autorità o un servizio accerta, sulla base dei dati a sua disposizione relativi agli eredi, che il presunto stato civile di una persona non corrisponde all’estratto del registro rilasciato o che apparentemente manca un discendente, deve ritornare, per verifica, il documento corredato delle necessarie annotazioni all’ufficio dello stato civile, che chiarirà la situazione e, se del caso, si metterà in contatto con gli uffici dello stato civile interessati. Se finora non sono stati notificati, eventi di stato civile avvenuti all’estero (matrimoni, nascite, cambiamenti di cognome, divorzi, ecc.) possono essere documentati retroattivamente ed è possibile allestire documenti di stato civile completi, se sono allegati tutti i rispettivi documenti esteri (art. 39 OSC) e l’evento o la decisione è riconosciuta per il diritto svizzero (cfr. art. 32 LDIP).
Allegati
1 Sistematica del registro delle famiglie con spiegazioni
2 Atto di famiglia con istruzione
3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato
4 Atto di famiglia
5 Certificato individuale di stato civile
6 Atto d’origine
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Allegato 1 A Foglio dell’uomo (foglio di famiglia) 1929-1987
Foglio successivo
Î Intestazione di un foglio per il figlio n o a) in caso di matrimonio o p b) in caso di istituzione di un rapporto di filiazione (tra l’altro riconoscimento) q Stralcio della figlia dal foglio dopo il matrimonio in seguito a perdita dell’attinenza (trascrizione sul foglio del marito nel luogo d’attinenza acquistata per matrimonio)
Quattro casi speciali: intestazione di un foglio in seguito al suo stralcio dal foglio di un uomo (nel suo Comune di attinenza): n alla donna divorziata o al figlio nato al di fuori del matrimonio (in seguito a contestazione giudiziale della presunzione della paternità) p al figlio della donna vedova (nato dopo più di 300 giorni dopo la morte del marito) q alla figlia nubile dopo la nascita di un figlio
B Foglio dell’uomo o della donna 1988-2004
Foglio successivo
Î Intestazione di un foglio per il figlio n o a) in caso di matrimonio o p b) in caso di istituzione di un rapporto di filiazione (tra l’altro riconoscimento
Î Intestazione di un foglio per la figlia
a) in caso di matrimonio o b) in caso di nascita di un figlio c) in caso di adozione di un figlio
Dopo il primo matrimonio, la donna svizzera è registrata due volte: a) nel foglio presso il suo luogo di attinenza per filiazione e b) nel foglio del marito presso il luogo di attinenza acquistata per matrimonio.
Tre casi speciali: intestazione di un foglio supplementare alla donna nei seguenti tre casi speciali in seguito al suo stralcio dal foglio dell’uomo (presso il luogo di attinenza acquistata per matrimonio): n alla donna divorziata o alla donna coniugata in seguito all’annullamento di un rapporto di filiazione con il marito della madre, in modo che il figlio possa essere trascritto sul suo foglio; la donna figura quindi in via eccezionale due volte presso tale luogo di attinenza, ossia come titolare del foglio e come moglie nel foglio dell’uomo p alla donna vedova in seguito alla nascita di un figlio (nato dopo più di 300 giorni dalla morte del marito) o all’adozione di un figlio
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Spiegazioni in merito al contenuto del foglio di famiglia e dell’atto di famiglia
A. Sistema 1929-1987 Foglio dell’uomo Il foglio fornisce informazioni in merito a tutti i matrimoni dell’uomo e a tutti i figli nati durante il matrimonio. Fornisce inoltre informazioni relative ai figli nati al di fuori del matrimonio, nella misura in cui esiste un riconoscimento o una sentenza con conseguenze sullo stato civile (fino al 1977) rispettivamente un accertamento giudiziale della paternità (dal 1978) o un’adozione.
Foglio della donna divorziata Il foglio fornisce informazioni in merito ai figli della donna divorziata nati al di fuori del matrimonio. In caso di nuovo matrimonio con un cittadino svizzero la donna è stralciata dal foglio. Se sposa il padre del figlio nato al di fuori del matrimonio, anche quest’ultimo è stralciato dal foglio e registrato in quello del padre. Il foglio non è rimosso in nessun caso, poiché comprova lo stato civile della donna dal momento del divorzio fino all’eventuale nuovo matrimonio.
Foglio del figlio nato al di fuori del matrimonio Il foglio fornisce informazioni in merito a un figlio della moglie nato durante il matrimonio che non discende dal marito. Se la madre divorziava, il foglio veniva rimosso e il figlio trascritto nel foglio della madre divorziata (fino al 1994; a partire dal 1994 è allestito un foglio per la madre [foglio parallelo, si veda sotto]).
Foglio del figlio di una donna vedova Il foglio fornisce informazioni in merito al figlio di una vedova, poiché quest’ultimo non ha può essere iscritto nel foglio del marito deceduto (fino al 1994; a partire dal 1994 è allestito un foglio per la madre [foglio parallelo, si veda sotto]).
Foglio di una donna nubile Il foglio fornisce informazioni in merito ai figli nati al di fuori del matrimonio. A partire dal 1978 il foglio veniva rimosso se la madre sposava il padre del figlio o se il figlio veniva adottato secondo il diritto vigente a partire dal 1° aprile 1973. Il foglio veniva mantenuto se vi figuravano altri figli che non soddisfavano tali condizioni (a partire dal 1988: foglio della donna presso il suo luogo di attinenza originario, si veda sotto).
B. Sistema 1988-2005 Foglio dell’uomo Il foglio fornisce informazioni in merito a tutti i matrimoni dell’uomo e a tutti i figli nati durante il matrimonio. Fornisce inoltre informazioni relative ai figli nati al di fuori del matrimonio, nella misura in cui esiste un riconoscimento, un accertamento giudiziale della paternità o un’adozione.
Foglio della donna presso il suo luogo di attinenza per filiazione Il foglio fornisce informazioni in merito a tutti i matrimoni e tutti i figli nati al di fuori del matrimonio o adottati mediante adozione semplice nonché ai figli nati da un matrimonio con uno straniero, ma non ai figli nati dal matrimonio con un cittadino svizzero. Tuttavia, il foglio intestato alla donna dopo il riacquisto dell’attinenza da nubile nel 1988 sulla base del diritto transitorio fornisce solo informazioni parziali.
Foglio della donna presso il luogo di attinenza acquistata per matrimonio Il foglio della donna divorziata, coniugata o vedova presso il luogo di attinenza acquistata per matrimonio fornisce informazioni in merito ai figli nati al di fuori del matrimonio o adottati mediante adozione semplice, che di norma sono iscritti anche nel foglio della donna presso il suo luogo di attinenza per filiazione. Nel caso di donne coniugate e vedove, il foglio le era intestato senza che la donna fosse stralciata dal foglio del marito (foglio parallelo; a partire dal 1994).
Osservazione in merito all’iscrizione del rapporto di filiazione I figli sono iscritti nel foglio dell’uomo sulla base della presunzione legale della paternità del marito, del riconoscimento (presso l’ufficio dello stato civile, presso il tribunale o nel testamento), dell’adozione nonché dell’accertamento giudiziale della paternità. I figli sono iscritti nel foglio della madre sulla base dell’adozione o della prova della nascita.
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Allegato 2 ATTO DI FAMIGLIA Registro delle famiglie del Comune di Berna
Volume e Müller Attinente di Berna pagina
inoltre attinente di 3/98
Luogo e Volume e Modifiche dello stato civile, cognome e Luogo e data di pagina attinenza data di nascita dei geni- morte tori Berna Müller, Heinrich, figlio di Müller, Johannes e 13431 / 12.9.2003 * 13 maggio 3/102 Elisabeth, nata Reinmann Nessuna modifica dello stato civile 1958 dopo la trascrizione; deceduto il 13.5.2005 a Thun
Luogo e data del matrimonio Prima moglie Thun - Müller nata Egger, Hedwig, di Thun Divorzio, dal 2 giugno 1990 11 giugno Schangnau, Marei, figlia di Egger, 13 giugno (si veda la pagina 4/122)
1962 Hedwig 1980
Seconda moglie Briga - Steiner Müller, Klara, Biel BE 13440 / 12.9.2003 * 4 febbraio figlia di Steiner, Hans e Lina, nata 2 luglio
1968 Meier 1995
attinente di Berna e Linden
Luogo e Volume e data di pagina dei nascita figli discendenti
dal matrimonio con Müller nata Egger, Hedwig
Berna Müller, Hans 4/211 Steffisburg, 3 agosto 2000, matrimo- 2 maggio attinente di Berna nio con Hämmerli, Elisabeth, di Wal- 1981 denburg
Berna Müller, Jolanda 4/312 11 nov. attinente di Berna madre di un figlio
Berna Müller, Heinrich 3 aprile attinente di Berna 12967 / 12.05.2004 *
dal matrimonio con Steiner Müller, Klara
Zurigo Müller, Samuel 2 giugno attinente di Berna 13347 / 12..9.2003 *
1996 Nessuna modifica dello stato civile
dopo la trascrizione Zurigo Müller, Max 4 sett. attinente di Berna 15434 / 12.9.2003 *
1998 Nessuna modifica dello stato civile
dopo la trascrizione
* A partire da questa data, i cambiamenti di stato civile sono iscritti nel registro informatizzato dello stato civile con questo riferimento numerico
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Istruzione concernente l’atto di famiglia
È richiesto un atto di famiglia per Müller, Heinrich, nato prima del 1° gennaio 1968. È la persona di riferimento (defunto)
Müller, Heinrich Si constata che non tutti i figli del defunto sono stati trascritti nel registro dello stato civile. Se devono essere comprovati i dati aggiornati dei due figli maggiori nati dal primo matrimonio, occorre rilasciare documenti successivi (altri atti di famiglia). La menzione del decesso può essere apportata soltanto sulla base del controllo del registro dello stato civile e a condizione che dopo il rilevamento retroattivo non siano stati documentati eventi di stato civile. Se l’ufficio dello stato civile decide di rilevare retroattivamente Müller, Hans (foglio nello stesso registro) e Müller, Jolanda (foglio nello stesso registro; se si è sposata nel frattempo, richiesta di rilevamento retroattivo concernente i figli nati dal matrimonio presso il luogo di attinenza del marito), è possibile allestire, al posto di tre atti di famiglia, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato con i dati aggiornati di tutti i figli.
Müller, Hedwig La prima moglie del defunto è stata stralciata dal foglio di famiglia di quest’ultimo in seguito a divorzio. Non figura tra gli eredi legittimi, ma è comunque menzionata nell’atto di famiglia conformemente alle regole vigenti. Per contro, non appare nel certificato sullo stato di famiglia registrato per Müller, Heinrich. Se la donna dovesse essere rilevata retroattivamente con lo stato di famiglia aggiornato, va collegata con il figlio già rilevato retroattivamente Müller, Heinrich e in seguito con Müller, Hans e Müller, Jolanda.
Steiner Müller, Klara La donna è diventata vedova dopo il rilevamento retroattivo. Vale pertanto l’annotazione generale contrassegnata dall’asterisco. È possibile rilasciare un certificato individuale di stato civile per comprovare il suo stato civile aggiornato. Se si trattasse della defunta, potrebbe essere allestito un certificato relativo allo stato di famiglia registrato, poiché è nata dopo il 31 dicembre 1967. I due figli nati dal matrimonio nonché il marito sono stati rilevati retroattivamente in modo conforme alle regole.
Müller, Hans L’atto di famiglia non fornisce informazioni in merito ai dati aggiornati. Se del caso, è necessario un altro atto di famiglia come documento successivo per comprovare lo stato civile aggiornato.
Müller, Jolanda L’atto di famiglia non fornisce informazioni in merito ai dati aggiornati. Un altro atto di famiglia come documento successivo può essere necessario per comprovare lo stato civile aggiornato. Se occorre comprovare lo stato civile, possono essere necessari svariati atti di famiglia se non è ancora stato effettuato alcun rilevamento retroattivo. Se Müller, Jolanda è stata rilevata retroattivamente, è possibile rilasciare un certificato relativo allo stato di famiglia registrato come documento successivo. In occasione del rilevamento retroattivo è stata collegata con il padre, indipendentemente da chi è stato rilevato prima e chi dopo.
Müller, Heinrich L’atto di famiglia non fornisce le informazioni in merito ai dati aggiornati. Se del caso, è possibile rilasciare un certificato relativo allo stato di famiglia registrato, che fornisce informazioni in merito ai dati aggiornati nonché ad altri eventi di stato civile avvenuti dopo il rilevamento retroattivo. Nel certificato relativo allo stato di famiglia registrato, il padre deceduto figura anche come persona (documento concernente tre generazioni, se Müller, Heinrich stesso avesse dei figli).
Müller, Samuel La menzione secondo cui non vi è stata nessuna modifica dello stato civile dopo la trascrizione può essere apportata soltanto sulla base del controllo del registro dello stato civile. Se la persona lo auspica, è possibile rilasciare anche un certificato individuale di stato civile.
Müller, Max La menzione secondo cui non vi è stata nessuna modifica dello stato civile dopo la trascrizione può essere apportata soltanto sulla base del controllo del registro dello stato civile. Se la persona lo auspica, è possibile rilasciare anche un certificato individuale di stato civile.
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