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Circ. 63.06.19 Consultazione dei registri dello stato civile e dei registri parrocchiali per ricerche genealogiche e scientifiche; informazioni scritte e telefoniche(01.06.1963)

BJ YJDWUK3CWKe8 · Ufficio federale di giustizia (UFG)

Del 1 giu 1963

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bj-ofj-ufg/yjdwuk3cwke8/it/circ-63-06-19-consultazione-dei-registri-dello-stato-civile-e-dei-registri-parrocchiali-per-ricerche-genealogiche-e-scientifiche-informazioni-scritte-e-telefoniche-01-06-1963

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale di giustizia (UFG)
Fonte

Circ. 63.06.19 Consultazione dei registri dello stato civile e dei registri parrocchiali per ricerche genealogiche e scientifiche; informazioni scritte e telefoniche(01.06.1963)

Circolare del 1º giugno 1963 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle 1 63-06-19 Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile

Consultazione dei registri dello stato civile e dei registri parrocchiali per ricerche genealogiche e scientifiche; informazioni scritte e telefoniche

1 Consultazione dei registri

I privati non hanno diritto di consultare i registri dello stato civile; l'autorità cantonale di vigilanza può tuttavia conceder loro, in via eccezionale, questo diritto, se ritiene giustificata la relativa richiesta (art. 29 1 OSC). Questa norma è pure applicabile per i vecchi registri parrocchiali custoditi da autorità dello stato civile.

Autorizzazioni a consultare i registri sono in genere concesse per acconsentire ricerche genealogiche e scientifiche, segnatamente per ricerche storiche e studi medici sull'eredità biologica. Esclusa è pertanto la concessione di analoghe autorizzazioni ad agenti d'affari, in particolare per ricerche di eredi. La consultazione autorizzata dei registri dello stato civile è, in linea di principio, vincolata alle prescrizioni sul segreto d'ufficio. Non dev'essere concessa autorizzazione a consultazione non sorvegliata dei registri dello stato civile. In particolare non può essere concesso di consultare registri a domicilio. L'ufficiale dello stato civile deve sorvegliare la consultazione dei registri; egli è responsabile dei registri e del relativo corretto impiego anche se l'autorità di vigilanza ha autorizzato la consultazione. L'interessato deve accordarsi caso per caso con l'ufficiale dello stato civile sul tempo da dedicare alle ricerche e indennizzare quest'ultimo per il suo lavoro in conformità delle tariffe in uso.

2 Informazioni scritte

Gli estratti e le attestazioni previste all'articolo 29, capoverso 3 OSC, possono essere rilasciati soltanto agli aventi diritto citati all'articolo 138, capoverso 2 2 OSC. Informazioni scritte non possono essere rilasciate a terzi non interessati, segnatamente ad agenti d'affari o ad amministratori di successioni, a meno che non siano in possesso di una valida procura firmata dall'avente diritto (vedi circolare O2 3 ).

È vietato dare informazioni riempiendo questionari o a mezzo cartolina.

3 Informazioni telefoniche

1Questa disposizione è stata modificata; tuttavia, la direttiva rimane applicabile (nota del 1° luglio 1995).

3 Ora: circolare 63-06-12 (nota del 1° luglio 1995).

Circolare del 1º giugno 1963 del Dipartimento federale di giustizia e polizia alle 63-06-19 2 Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile per sé e gli Uffici dello stato civile

L'ufficiale dello stato civile deve rifiutarsi di dare informazioni telefoniche a sconosciuti.

Dipartimento federale di giustizia e polizia