Circ. 05.01.01 Procedura preparatoria al matrimonio di cittadini italiani ed estensione del sistema INFOSTAR (fase II)(24.01.2005)
UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA
EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFFIZI FEDERAL DAL STADI CIVIL
3003 Berna, 24 gennaio 2005
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Procedura preparatoria al matrimonio di cittadini italiani ed estensione del sistema INFOSTAR (fase II)
Gentili Signore, egregi Signori,
conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull’esenzione della legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio (RS 0.211.112.445.4), il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile dell’altro Stato deve presentare (…) in Svizzera, un certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio con l’attestazione che nulla si oppone al matrimonio stesso rilasciato dall’ufficiale dello stato civile dello Stato di origine (art. 8).
Per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile svizzero trasmette di norma al competente rappresentante consolare italiano in Svizzera la richiesta di pubblicazione conforme al modulo previsto nell’Accordo (art. 9).
Come già sapete, questo Accordo è obsoleto sotto diversi aspetti e in particolare per quanto concerne l’obbligo di cui sopra. Pertanto, questa convenzione bilaterale è oggetto di una revisione e da qualche anno alla Parte italiana sono state presentate diverse proposte intese segnatamente a sopprimere l’esigenza della procedura di pubblicazione, già abrogata in Svizzera e semplificata in Italia. Durante i negoziati, anche la Parte italiana ha espresso il suo assenso a che la procedura di preparazione e celebrazione del matrimonio si svolga conformemente alle formalità applicabili nello Stato di celebrazione, fermo restando che un matrimonio celebrato validamente in Svizzera è riconosciuto in Italia e vice versa (art. 45 LDIP e art. 28 della legge italiana n° 218 del 31.5.1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
L’avvio della fase II d’INFOSTAR comporta ora che non sia praticamente più possibile richiedere il certificato italiano di pubblicazione senza compromettere
la celebrazione entro i termini. Infatti, il documento menzionato può essere richiesto soltanto alla fine della procedura preparatoria al matrimonio. Orbene, a partire da questo momento decorre il termine legale di tre mesi per la celebrazione (art. 100 CC e 68 OSC). È ovvio che non sarebbe ragionevole esigere dai cittadini italiani la presentazione di un certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio e garantire la celebrazione del matrimonio entro il termine summenzionato, il quale ha carattere imperativo.
Per le ragioni suesposte, Vi preghiamo di invitare i vostri uffici a rinunciare sin d'ora a sollecitare una richiesta di pubblicazione per i cittadini italiani.
Per contro, la presente circolare non mette affatto in discussione le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 4 dell’Accordo, in particolare gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, che devono essere fatte alle rappresentanze consolari italiane.
Le Autorità Italiane competenti sono informate, con una lettera apposita, in merito ai cambiamenti avvenuti.
Ringraziandovi della vostra eccellente collaborazione, Vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE
Martin Jäger