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Direttiva 2017/2: Misure in caso di contestazioni ripetute per la presenza di residui di pesticidi in frutta e verdura importata

BLV 2017/2 · Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Del 26 feb 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/blv-osav-usav/2017-2/it/direttiva-2017-2-misure-in-caso-di-contestazioni-ripetute-per-la-presenza-di-residui-di-pesticidi-in-frutta-e-verdura-importata

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Fonte

Direttiva 2017/2: Misure in caso di contestazioni ripetute per la presenza di residui di pesticidi in frutta e verdura importata

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione

– Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

– All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein

– Alle cerchie interessate

Berna, 01.05.2017

Direttiva 2017/2: Misure in caso di contestazioni ripetute per la presenza di residui di pesticidi in frutta e verdura importata1

1 Situazione di partenza

All’interno della Svizzera e ai suoi confini, vengono condotti annualmente controlli dei pesticidi su frutta e verdura a rischio, con elevate percentuali di contestazioni riguardanti determinati Paesi di origine, in particolare asiatici. Mediamente in un terzo della verdura fresca di origine asiatica ispezionata dalle autorità viene regolarmente riscontrato il superamento dei valori massimi consentiti per i pesticidi (prodotti fitosanitari), come dimostrano i controlli basati sul rischio condotti nell’arco di diversi anni in Svizzera e nell’UE. Per questa verdura non è possibile escludere un rischio per la salute. L’eccessivo livello di residui di pesticidi può essere dovuto a diverse ragioni. Da un lato nei Paesi di origine asiatici vengono parzialmente impiegate sostanze attive non più ammesse in Svizzera e in Europa, dall’altro alcuni importatori non ottemperano sufficientemente al loro obbligo di controlli autonomi. Questa situazione si riflette anche nelle numerose notifiche presenti nel Sistema di allarme rapido europeo RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Pertanto, dal 2010 l’UE conduce alla frontiera controlli di livello accresciuto sulle derrate alimentari a rischio in applicazione al regolamento (CE) n. 669/2009 2. Per ottenere anche in Svizzera dei miglioramenti su questo fronte, sono necessarie impegnative campagne di controllo per la tutela della salute dei consumatori, adeguate misure esecutive e il rispetto costante da parte degli importatori dell’obbligo di svolgere controlli autonomi. In base al nuovo diritto sulle derrate alimentari, da maggio 2018 dovrebbe entrare in vigore un regime di controlli rafforzati alla frontiera ai sensi del regolamento UE n. 669/2009. Nel frattempo, qualora

Con l’entrata in vigore al 1° maggio 2017 della normativa relativa alla nuova legge sulle derrate alimentari, l’istruzione 23/2016 è stata rielaborata e sostituita dalla presente Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna Tel. +41 58 463 30 33 info@blv.admin.ch www.usav.admin.ch

venga nuovamente contestata la presenza di residui di pesticidi in frutta e verdura importata, verranno immediatamente prese misure esecutive unitarie.

2 Basi legali

L’art. 7 cpv. 1 della Legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) stabilisce che possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. Su tale base, l’art. 8 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) stabilisce i criteri per valutare se una determinata derrata è dannosa per la salute. Una derrata è idonea al consumo umano se non è diventata inaccettabile in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. L’ordinanza concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA, RS 817.021.23) stabilisce a questo proposito i livelli massimi dei residui di pesticidi. In base all’art. 36 cpv. 1 LDerr, gli organi di controllo sequestrano le merci contestate se necessario per proteggere i consumatori. La merce può essere sequestrata anche in caso di un sospetto motivato (art. 36 cpv. 2 LDerr).

3 Direttiva

Nell’ottica di un’attuazione unitaria in tutta la Svizzera, l’USAV istruisce le autorità cantonali di esecuzione, sulla base dell’art. 42 cpv. 3 lett. b LDerr, di applicare nei confronti degli importatori la seguente procedura. Le misure devono essere attuate per uno specifico prodotto in combinazione con i Paesi di esportazione da definire per il singolo importatore.

1 Per le importazioni di frutta e verdura da parte di importatori i cui prodotti sono già stati contestati

a causa del superamento dei limiti ammessi per i residui di pesticidi, vale quanto segue: all’importatore viene richiesto di comunicare all’autorità cantonale di esecuzione competente l’ingresso in magazzino di spedizioni comprendenti le specie di frutta e verdura contestate nelle precedenti importazioni. La frutta e la verdura interessata è considerata sotto sequestro. La merce potrà essere consegnata solo dopo che sono stati prelevati i campioni della spedizione in Svizzera e che le analisi condotte in un laboratorio accreditato (metodi di analisi multipli basati sulla cromatografia liquida e gassosa, nonché singoli metodi necessari nel caso specifico per le singole sostanze rilevanti) confermano che la merce soddisfa i requisiti di legge. A tal fine deve essere emanata un’apposita disposizione.

2 All’importatore viene richiesto di adeguare il controllo autonomo in modo da poter assicurare la

qualità invariata e duratura della frutta e verdura importata. L’attuazione coerente deve essere verificata dagli importatori per mezzo di appropriate misure. All’occorrenza devono essere disposte adeguate misure correttive.

3. Le misure del punto 1 devono essere mantenute finché non sussiste una garanzia a lungo termine della conformità della frutta e verdura importata.

Su indicazione dell’autorità cantonale, è possibile richiedere tramite l’USAV l’assistenza dell’Amministrazione federale delle dogane per importazioni avvenute.

Hans Wyss Direttore