Direttiva 2020/3: Misure per i semi di sesamo originari dell'India
Dipartimento federale dell’interno DFI
Derrate alimentari e nutrizione
− Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari − All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
Berna, 30 ottobre 2020
Direttiva 2020/3 1: Misure per i semi di sesamo originari dell’India
1 Premessa
In occasione di controlli effettuati nell’UE, in semi di sesamo originari dell’India sono stati rilevati residui di ossido di etilene che superano il livello massimo di 0,05 mg/kg ai sensi dell’allegato 2 dell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA, RS 817.021.23). Queste concentrazioni di residui suggeriscono che in India i semi di sesamo destinati all’esportazione vengono sistematicamente trattati con ossido di etilene per motivi fitosanitari e igienici prima di essere spediti. L’ossido di etilene non è autorizzato né in Svizzera né nell’UE come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, in quanto agente cancerogeno genotossico. Non si può quindi escludere un grave rischio per la salute derivante dal consumo di semi di sesamo contenenti residui superiori al livello massimo. Di conseguenza, per proteggere la salute dei consumatori, i semi di sesamo per i quali viene superato il livello massimo di 0,05 mg/kg di ossido di etilene non possono giungere sul mercato svizzero. Ciò vale anche per i prodotti trasformati a base di questi semi di sesamo.
2 Basi giuridiche
L’articolo 7 capoverso 1 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) stabilisce che possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. Ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 LDerr le autorità cantonali di esecuzione come misura precauzionale possono sequestrare i prodotti anche nel caso di sospetto motivato, se tale misura appare necessaria per proteggere consumatori o terzi.
1 Modificato il 5 novembre 2020
BLV-D-3D3E3401/205
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L’articolo 8 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) concretizza i requisiti per derrate alimentari sicure e stabilisce i criteri per valutare se una determinata derrata alimentare è dannosa per la salute. Una derrata è idonea al consumo umano se non è diventata inaccettabile in seguito a contaminazione dovuta a una sostanza estranea o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. L’OAOVA determina in questo contesto i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Secondo l’articolo 9 OAOVA, i prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.
3 Direttiva
Per proteggere la salute dei consumatori e garantire un’esecuzione uniforme in tutta la Svizzera, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3 LDerr l’USAV incarica le autorità cantonali di esecuzione di adottare nei confronti degli importatori e delle aziende alimentari le seguenti misure:
1 Importazioni di partite di semi di sesamo originari dell’India
Sulla base di un sospetto motivato, devono essere sequestrate le importazioni di tutte le partite di semi di sesamo originari o provenienti dall’India (art. 36 cpv. 2 LDerr). Tali partite possono raggiungere la Svizzera direttamente o indirettamente tramite un intermediario all’estero. Se l’importatore può dimostrare con i risultati di analisi che il lotto di semi di sesamo proveniente dall’India sequestrato precauzionalmente non supera il valore massimo di ossido di etilene di 0,05 mg/kg, la merce può essere rilasciata per la messa in circolazione. Se l’importatore non è in grado di dimostrare che la partita è conforme alla legislazione sulle derrate alimentari, l’autorità cantonale di esecuzione deve effettuare le necessarie analisi e decidere come procedere con la merce (messa al sicuro, utilizzo, eliminazione, art. 36 cpv. 3 e 4 LDerr).
2 Merce nel magazzino di un’azienda alimentare
Nel caso di semi di sesamo originari dell’India che si trovano nel magazzino di un importatore, di un intermediario o di un’azienda alimentare e il cui termine minimo di conservazione non è ancora stato raggiunto, occorre seguire la stessa procedura di cui al punto 1. Se si constata il superamento del livello massimo per i residui, l’autorità cantonale di esecuzione deve ordinare all’azienda di ritirare tutte le merci dal mercato (ritiro, art. 84 ODerr). Se l’azienda interessata ha già venduto i prodotti ai consumatori, è necessario un richiamo.
3 Prodotti trasformati a base di o contenenti semi di sesamo non conformi
In base agli articoli 13 ODerr e 9 OAOVA, non possono essere immessi sul mercato prodotti a base di o contenenti semi di sesamo, se questi ultimi superavano il livello massimo per i residui prima della trasformazione. Ciò vale anche se il livello massimo per i residui viene nuovamente rispettato nel prodotto finito a seguito dell’operazione di trasformazione. In caso di superamento di 0,05 mg/kg di ossido di etilene riferito all’intero prodotto, l’autorità cantonale di esecuzione deve ordinare all’azienda di effettuare un ritiro o un richiamo ai sensi dell’articolo 84 ODErr. Se il prodotto trasformato è già stato immesso sul mercato e non vi sono indicazioni (analisi, calcoli, ecc.) che il contenuto di ossido di etilene nel prodotto trasformato sia superiore a
0,05 mg/kg, lʼautorità di esecuzione può astenersi dal prendere ulteriori misure. È fatta salva la contestazione di un controllo autonomo insufficiente 2.
4 Prodotti trasformati a base di o contenenti semi di sesamo sequestrati
Se i semi di sesamo di un lotto sequestrato a titolo precauzionale in base all’articolo 36 capoverso 2 LDerr sono stati trasformati ulteriormente prima del sequestro, la sicurezza della merce non è chiaramente dimostrata. Anche tale merce deve essere sequestrata e deve essere seguita la procedura al punto 1.
5 Trasformazione o esportazione di semi di sesamo non conformi
È vietato esportare, trasformare o mescolare allo stesso prodotto o ad altri prodotti (art. 9 OAOVA) semi di sesamo non conformi al livello massimo per i residui (art. 3 cpv. 5 LDerr). Essi devono essere distrutti.
4 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il 30 ottobre 2020.
Hans Wyss Direttore
Integrazione del paragrafo del 5 novembre 2020, entra in vigore il 5 novembre 2020.