Direttive tecniche concernenti la notifica dei risultati del controllo delle carni
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione
Direttive tecniche concernenti il/la
notifica dei risultati del controllo delle carni del 1° maggio 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 58 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190),
emana le seguenti direttive:
I Campo d’applicazione
1 Le presenti direttive disciplinano il modo e la frequenza delle notifiche dei risultati del controllo
delle carni. Sono destinate agli organi di controllo cantonali responsabili del controllo delle carni.
II Responsabilità
2 Le persone impiegate dai Cantoni per dirigere il controllo delle carni devono comunicare i risultati
a Identitas SA, Berna, la quale è incaricata dall’USAV di trattare le notifiche inoltrate.
III Tipo e frequenza delle notifiche
3 I risultati del controllo delle carni devono essere rilevati per tutti i macelli almeno una volta al mese
e trasmessi a Identitas SA entro la fine del mese successivo.
4. Le notifiche vengono trasmesse elettronicamente tramite un’interfaccia definita da Identitas SA.
5 La notifica comprende un riassunto del numero degli animali macellati per ogni macello, suddivisa
per macellazioni ordinarie, macellazioni di animali malati o infortunati e macellazioni di animali esteri. La notifica contiene le seguenti informazioni: – Cantone; – periodo in cui sono state effettuate le macellazioni; – nome del macello; – n. BDTA del macello; – numero cantonale di controllo del macello; – nome e indirizzo del controllore delle carni; – tipo di macellazione; – per ogni specie animale il numero delle carcasse valutate idonee al consumo; – per ogni specie animale il numero delle carcasse valutate non idonee al consumo; – per suini domestici e cinghiali, cavalli, orsi e nutrie il numero di animali esaminati per accertare la presenza di trichinelle; – il numero di campioni risultati positivi alle trichinelle.
(Allegato 1: Specie animali da notificare)
6 Per ogni carcassa valutata non idonea occorre effettuare una notifica supplementare che
comprende le seguenti informazioni: – Cantone – data di macellazione; – nome del macello; – numero BDTA del macello; – numero cantonale di controllo del macello; – nome e indirizzo del controllore delle carni; – numero BDTA dell’azienda di provenienza dell’animale; – specie animale; – il numero del marchio auricolare dell’animale (per gli animali della specie bovina); – il motivo principale per la non idoneità al consumo; – eventuali altri motivi per la valutazione di non idoneità al consumo (max. 2 motivi).
(Allegato 2: Elenco dei motivi per la “non idoneità al consumo”)
IV Entrata in vigore Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2017 e sostituiscono le direttive tecniche del 1° gennaio 2006 concernenti la notifica dei risultati del controllo delle carni.
Allegati: Allegato 3: Modello di formulario per la notifica delle attività degli organi di controllo delle carni
Allegato 4: Modello di formulario per la notifica dei motivi per la “non idoneità al consumo”