Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

BB.2014.87

BB.2014.87

Rubrum

Numero dell’incarto: BB.2014.87+BP.2014.36

Decisione del 26 agosto 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal, Reclamante

contro

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,

2. B., rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo,

3. C.,rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, Controparti

Oggetto

Disgiunzione di procedimenti (art. 30 CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)

Regesto

Disgiunzione di procedimenti (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Fatti

A. Il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di D. e E. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone, tra cui B. ed C., ed ad ulteriori reati (n. EAII.02.0155). Le persone indagate sono sospettate di aver costituito un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico attiva e indipendente in Svizzera, la quale avrebbe mantenuto continui e perduranti contatti con il territorio italiano e con le cosche locali, originarie della Calabria.

B. Dopo un primo rinvio al MPC, da parte della Corte penale del Tribunale penale federale, di un primo atto d'accusa (v. TPF 2012 42), il 29 agosto 2013 il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di svariate persone, tra le quali A.,

B. ed C., tutti e tre per organizzazione criminale e ripetuta violazione aggravata della legge sugli stupefacenti, il primo anche per ripetuto riciclaggio aggravato di denaro.

C. A seguito dell'ordinanza del 23 gennaio 2014, mediante la quale la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso e rinviato l'atto d'accusa al MPC (v. SK.2013.31; act. 8.1), quest'ultimo, in applicazione del principio di opportunità, ha decretato, il 13 maggio 2014, l'abbandono del procedimento per titolo di organizzazione criminale a carico di B. (act. 8.2) e C. (act. 8.3), mantenendo nei loro confronti le accuse relative alle infrazioni alla legge sugli stupefacenti.

D. Con decreti del 28 maggio 2014, il MPC ha disgiunto il procedimento penale a carico di B. (act. 8.7) ed C. (act. 8.8) dal procedimento penale n. EAII.02.0155

E. Con reclamo del 6 giugno 2014 A. è insorto contro le suddette decisioni del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento delle stesse.

F. Con scritti del 12 risp. 23 giugno 2014, B. e C. hanno dichiarato di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio dell'autorità giudicante.

G. Con osservazioni del 3 luglio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

H. Invitato a replicare, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali.

I. Con duplica spontanea del 29 luglio 2014, trasmessa alle altre parti per conoscenza, il MPC ha ribadito la sua posizione.

Considerandi

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, gli scritti impugnati, datati 28 maggio 2014, sono stati notificati al reclamante in data 2 giugno 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 6 giugno seguente, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In concreto, il reclamante sostiene, riferendosi al contenuto della decisione del MPC impugnata, che "l'affermazione che la disgiunzione non lederebbe i diritti degli altri imputati non è condivisibile. Appare invece evidente che il diritto della Difesa imponga che tutti i membri della presunta organizzazione che avrebbero agito ciascuno nel suo ruolo per compie- re le attività rimproverate dall'AA, siccome effettuate nell'interesse dell'organizzazione criminale, siano giudicati contemporaneamente. La loro stessa attendibilità appare di principio compromessa dalla loro estromissione dal processo anche per quanto attiene la valutazione delle loro responsabilità quali esecutori materiali di quelle attività che oltre a violare l'art. 260ter CP, sarebbero per loro costitutive di altri reati, in particolare della violazione dell'art. 19 LStup (cfr. sentenza BB.2009.51, 53, 54, in particolare cons. 3.2)" (v. act. 1 pag. 5). In sede di replica egli aggiunge che "un giudizio unico s'impone, giacché solo se il TPF sarà posto in grado di verificare la posizione di tutti i coimputati, anche in considerazione dei rapporti esistenti o meno tra di loro, sarà possibile determinare segnatamente se B. e C., così come gli altri coimputati a beneficio delle avversate disgiunzioni, hanno agito obbedendo a istruzioni del reclamante e/o dei altri coimputati in una logica di associazione criminale. La risposta a questo quesito, essenziale per un concreto esercizio dei diritti di difesa, implica la verifica contemporanea delle posizioni di tutti i coimputati dell'atto d'accusa e da essa può dipendere l'assoluzione del reclamante. Pertanto la decisione impugnata, dal profilo sostanziale, pregiudica gli interessi della difesa del reclamante" (v. act. 14 pag. 3).

Orbene, precisato che oggetto della presente procedura sono unicamente le decisioni di disgiunzioni del 28 maggio 2014 emesse nei confronti di B. e C. (v. act. 1.1 e 1.2) e non quelle di abbandono emesse nei confronti dei medesimi del 13 maggio 2014 per titolo di organizzazione criminale (v. act. 8.2 e 8.3) e che il reclamante non è legittimato a far valere asserite lesioni di diritti di terzi e segnatamente di altri coaccusati eventualmente toccati dalle criticate decisioni da loro non impugnate, è d'uopo rilevare che il reclamante, con il suo gravame, non ha sostanziato l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Asserendo che solo un giudizio contemporaneo di tutti gli imputati garantirebbe il rispetto dei diritti della difesa - ciò che sembrerebbe costituire il suo pregiudizio derivante dalle decisioni impugnate -, egli omette di considerare che quest'ultime non lo privano del suo diritto di confrontarsi, nell'ambito di un eventuale dibattimento nei suoi confronti, con le dichiarazioni dei predetti e, se del caso, di farli interrogare (art. 6 n. 3 lett. d CEDU). È d'altra parte palese che la corte di merito, anche nel caso di una disgiunzione dei procedimenti, è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento tra i coaccusati, in particolare riguardo alla commisurazione della pena (v. sentenza del Tribunale federale 1B_200/2013 del 17 giugno 2013, consid. 1.4.3 e giurisprudenza citata).

2. In definitiva, non avendo il reclamante dimostrato l'esistenza per lui di un pregiudizio derivante dalle decisioni impugnate, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale.

3. Visto l'esito del reclamo, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 28 agosto 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Ministero pubblico della Confederazione

  • Avv. Daniele Timbal

  • Avv. Stefano Camponovo

  • Avv. Cesare Lepori

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 260ter e Art. 305bis — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 30, Art. 382, Art. 387, Art. 391 e Art. 396 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 2 e Art. 19 — letto nella versione del 1 ottobre 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 73 — letto nella versione del 1 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 dicembre 2019, 1 settembre 2024 e 1 gennaio 2026.

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