Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

BB.2015.51

BB.2015.51

Rubrum

Numero dell’incarto: BB.2015.51

Decisione del 5 agosto 2015 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Fabiola Malnati,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Visti:

- il decreto di abbandono del procedimento e di confisca del 13 aprile 2015 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. e B. (v. act. 1.1);

- lo scritto del 6 maggio 2015 indirizzato al MPC, con il quale l'avv. Fabiola Malnati interponeva opposizione al suddetto decreto (v. act. 1.2);

- la lettera dell'11 maggio 2015, mediante il quale il MPC trasmetteva alla Corte penale del Tribunale penale federale, affinché la stessa procedesse nei suoi incombenti, la predetta opposizione (act. 1);

- l'invito fatto al MPC dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in data 12 maggio 2015 a prendere posizione sulla tempestività dell'opposizione del 6 maggio scorso (v. act. 2);

- la risposta del MPC del 28 maggio 2015 (v. act. 5);

- l'invito a prendere posizione sulla risposta di cui sopra del MPC inoltrato dalla presente autorità all'avv. Fabiola Malnati (v. act. 6), davanti al quale quest'ultima è rimasta silente;

Considerato:

- che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP);

- che con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 322 CPP);

- che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP);

- che nella fattispecie, il MPC, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato ha indicato che "contro il decreto di abbandono entro 10 giorni dalla notificazione è data, ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP, alle parti possibilità di reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, aggiungendo che "contro il decreto di confisca entro 10 giorni dalla notificazione è data, ai sensi dell'art. 377 cpv. 4 i.c.c. l'art. 354 CPP, alle persone direttamente interessate possibilità d'impugnazione con opposizione scritta al Ministero pubblico della Confederazione" (v. act. 1.1 pag. 10);

- che tale formulazione ha erroneamente indotto il reclamante a presentare un'opposizione al decreto 13 aprile 2015 dinanzi alla Corte penale di questo Tribunale, invece di presentare un reclamo alla Corte dei reclami penali presso la medesima autorità, come previsto dall'art. 322 cpv. 2 CPP in questi casi;

- che quanto precede, di cui si terrà comunque conto nella fissazione delle spese giudiziarie, non deve creare pregiudizio al reclamante;

- che il decreto impugnato è stato notificato a quest'ultimo in data 22 aprile 2015 (v. act. 5.1);

- che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP, la cui durata è identica a quello previsto dall'art. 354 cpv. 1 in relazione con l'art. 377 cpv. 4 CPP, scadeva il 4 maggio 2015;

- che il reclamante ha inoltrato il suo scritto intitolato "opposizione" in data 6 maggio 2015;

- che tale scritto è dunque tardivo, indipendentemente dalla fuorviante indicazione dei rimedi giuridici formulata dal MPC nel suo decreto;

- che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile;

- che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--.

Regesto

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art.322 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 5 agosto 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Fabiola Malnati

  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 322, Art. 354, Art. 377, Art. 391 e Art. 396 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90 e Art. 103 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 73 — letto nella versione del 1 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.

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