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BB.2015.98

BB.2015.98

Rubrum

Numero dell’incarto: BB.2015.98

Decisione del 20 ottobre 2015 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro,

Istante

contro

B., Tribunale penale federale, Corte penale,

Opponente

Oggetto

Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP)

Visti:

- la causa penale pendente dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) che oppone il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) a C., D., E., F. e A. (incarto SK.2015.7);

- lo scritto del 15 luglio 2015, mediante il quale il presidente della Corte penale del TPF ha informato le parti che a partire del 1° agosto 2015 B. avrebbe funto da cancelliere nella predetta causa al posto di G. (v. act. 1.1);

- lo scritto del 24 settembre 2015, con il quale il presidente della Corte penale del TPF ha informato le parti che la neoassunta cancelliera B. ha operato in passato, prima come praticante e poi come collaboratrice scientifica, presso la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), precisando che la stessa ha svolto alcune mansioni anche nel caso di cui sopra (v. act. 1.2);

- la domanda di ricusa del 28 settembre 2015 presentata da A. sulla base dell'art. 56 lett. b CPP al presidente della Corte penale del TPF (v. act. 1);

- la presa di posizione del 2 ottobre 2015, trasmessa all'istante per conoscenza, mediante la quale la cancelliera B. si è opposta alla suddetta domanda (v. act. 2);

- lo scritto del 19 ottobre 2015, con il quale l'istante ha confermato la sua domanda di ricusa (v. act. 4).

Considerato:

- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

- che l'art. 59 cpv. 1 lett. b prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministro, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;

- che in concreto, la domanda di ricusa del 29 settembre 2015 riguarda la cancelliera della Corte penale del TPF B., ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica;

- che A. afferma in sostanza che l'attività svolta dalla predetta cancelliera presso la PGF nella fase istruttoria condotta dal MPC, sfociata nel caso ora pendente davanti alla Corte penale del TPF, renderebbe palese una parvenza di parzialità nella causa (v. act. 1);

- che la medesima avrebbe in particolare partecipato alla valutazione delle prove ora presentate al giudice del merito (v. ibidem);

- che, secondo l'art. 56 lett. b CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;

- che in concreto B. ha dapprima svolto un praticantato e poi è stata assunta, a tempo determinato, come collaboratrice scientifica presso la PGF (v. act. 2 pag. 2);

- che ella non ha quindi partecipato alla causa né come membro di un'autorità, né come patrocinatore di una parte, né come perito o testimone;

- che la partecipazione di cui sopra deve includere la possibilità per la persona toccata di influenzare il risultato della causa concreta mediante la sua facoltà di formulare delle proposte o di prendere delle decisioni (v. MARKUS BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 17 ad art. 56 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, n. 13 ad art. 56 CPP; v. anche FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 19 ad art. 34 LTF; DOMINIK VOCK, Bundesgerichtgesetz, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 9 ad art. 34 LTF; ISABEL HÄNER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 9 ad art. 34 LTF);

- che nell'ambito dell'attività svolta dalla PGF dopo il rinvio dell'accusa dell'incartamento EA11.02.0155 denominato "Quatur", avvenuto in data 28 febbraio

2012, il contributo della predetta sarebbe stato circoscritto alla ricerca di alcuni (circa una dozzina) file audio di intercettazioni di cui le erano stati forniti gli estremi, vale a dire l'utenza intercettata, la data e l'ora (v. ibidem);

- che, per quel che concerne il suo apporto in seguito al secondo rinvio dell'accusa, avvenuto in data 23 gennaio 2014, ella avrebbe inizialmente contribuito a elencare le intercettazioni contestate agli imputati in alcuni verbali di interrogatorio e quelle citate in alcuni rapporti di polizia;

- che la cernita dei verbali di audizione e dei rapporti di polizia da ritenere, così come la scelta dei criteri secondo i quali sarebbero state suddivise le tabelle Excel da stilare, sarebbe stata effettuata unicamente da terzi;

- che la stessa avrebbe in seguito partecipato alla ricerca sistematica di tutti i file audio delle intercettazioni e dei documenti riportanti le relative trascrizioni, provvedendo poi all'ascolto di una parte delle intercettazioni per determinare la durata e l'idioma parlato, contribuendo infine alla verifica dei collegamenti ipertestuali contenuti nelle tabelle;

- che per svolgere le mansioni appena descritte, della cui veridicità questa Corte non ha motivo di dubitare, l'opponente non ha esercitato nessun potere decisionale o propositivo nella causa, limitandosi ad effettuare operazioni di semplice ricerca e compilazioni di tabelle Excel indicategli dai suoi superiori gerarchici;

- che, visto quanto precede, non si vede l'utilità di interrogare l'opponente, come richiesto dall'istante;

- che non avendo avuto nessuna influenza sulle sorti della causa, occorre concludere che non vi sono motivi per ricusarla dalla funzione di cancelliera in seno al collegio giudicante che giudicherà la causa SK.2015.7 pendente attualmente presso la Corte penale del TPF;

- che la domanda di ricusazione va quindi respinta;

- che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.

Regesto

Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 21 ottobre 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Ernesto Ferro

  • B., Tribunale penale federale, Corte penale

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 56 e Art. 58 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 73 — letto nella versione del 1 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 dicembre 2019, 1 settembre 2024 e 1 gennaio 2026.

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