Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

BB.2021.157

BB.2021.157

Rubrum

Numero dell’incarto: BB.2021.157

Decisione del 24 giugno 2021 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Xenia Peran,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP)

Visti:

- il reclamo del 3 giugno 2021 presentato dall’avv. Xenia Peran a nome di A. contro “gli atti/provvedimenti procedurali apparentemente concepiti dal PP federale B. (che risulta aver firmato a caratteri digitali), ma con firma autografa appartenente ad altri soggetti (due/tre firme diverse non identificate), segnatamente quello del 18/26 maggio 2021, e, rispettivamente i verbali redatti in modo partigiano e parziale dalla Commissaria poliziotta federale in data 19 maggio 2021” (act. 1);

- lo scritto del 7 giugno 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato il reclamante, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 18 giugno 2021, un anticipo delle spese di fr. 2'000.–, dall’altra, a produrre, entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 2);

- il versamento dell’anticipo spese di fr. 2'000.– intervenuto il 18 giugno 2021 (v. act. 4).

Considerato:

- che, giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine (v. anche art. 3 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, RSPPF; RS 173.713.162);

- che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati;

- che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;

- che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP);

- che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 5 ad art. 385 CPP; ZIEGLER/KELLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP);

- che in concreto è stato sì versato l’anticipo delle spese richiesto ma non è stata fornita una procura;

- che lo scritto di questa Corte del 7 giugno 2021 indicava chiaramente che in caso di mancato inoltro della procura nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2);

- che il ricorso è di conseguenza irricevibile;

- che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);

- che tuttavia, mancando una procura, vi è motivo di accollare le spese all’avvocata che ha agito in nome del primo, cagionando lei stessa le spese della presente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2) risultando in definitiva soccombente;

- che visti gli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.–

- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà all’avv. Peran il saldo di fr. 1’500.–.

Regesto

Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dell’avv. Xenia Peran. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà all’avv. Xenia Peran il saldo di fr. 1'500.–.

Bellinzona, 25 giugno 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Xenia Peran

  • Ministero pubblico della Confederazione (con copia del reclamo)

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 383, Art. 385, Art. 393 e Art. 428 — letto nella versione del 1 marzo 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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