Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CN.2024.17A

CN.2024.17A

Rubrum

Bundesstrafgericht8

Numero dell'inc arto : CN .2024.17 (Numero dell’inc arto pri ncipale: CA.2022.24 )

Decreto del 7 agosto 2024 Corte d’appello

Composizione

Giudice penale federale Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante, Cancelliera Chiara Rossi

Parti

G., rappresentata dall' avv. Marco S. Marty

Oggetto

Rettifica del decreto della Corte d’appello del Tribunale penale federale CN.2024.17 del 6 agosto 2024

La Presidente del Collegio giudicante considera:

Regesto

Rettifica del decreto della Corte d'appello del Tribunale penale federale CN.2024.17 del 6 agosto 2024

1. Nel dispositivo n. 1 del decreto della Corte d’appello del Tribunale penale federale CN.2024.17 del 6 agosto 2024 è per svista stato indicato che l’istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti del caso CA.2022.24 è stata presentata dall’avv. Marty in data 27 ottobre 2024, anziché in data 27 ottobre 2023, come invece rettamente indicato nei considerandi (Fatti lit. B).

2. In virtù dell’art. 83 cpv. 1 CPP il dispositivo n. 1 deve pertanto essere rettificato d’ufficio e la decisione comunicata alle parti (art. 83 cpv. 4 CPP).

La Presidente del Collegio giudicante decreta:

1. L’istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti del caso CA.2022.24 presentata in data 27 ottobre 2023 dall’avv. Marty è respinta.

2. [invariato]

3. [invariato]

A nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Andrea Blum Chiara Rossi

Intimazione (atto giudiziario) − Avv. Marco S. Marty

Comunicazione (raccomandata) − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi − Avv. Carlo Borradori − Avv. Matteo Galante − Avv. Costantino Castelli − Avv. lvan Paparelli − Avv. Carlo Fubiani − Sig.ra F. − Società 1, rappresentata dal Presidente del CdA NNN. − Sig. H. limitatamente all’azione civile − Massa fallimentare della Società 2, rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano

Informazione sui rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte d’appello del Tribunale penale federale notificate separatamente deve essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).

Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le opera-zioni necessarie per la trasmissione.

Spedizione: 8 agosto 2024

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 78, Art. 80, Art. 93 e Art. 100 — letto nella versione del 1 luglio 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 83 — letto nella versione del 1 luglio 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2025.