RH.2026.7
Rubrum
Numero dell’incarto: RH.2026.7
Sentenza del 29 luglio 2026 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Felix Ulrich, la cancelliera Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parti
A., attualmente in detenzione, rappresentato dall' avv. Paolo Bernasconi, Reclamante
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,
Controparte
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
Oggetto
all’all’Italia all’Italia
Scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP)
Regesto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP)
Fatti
A. Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l’estradizione di A. per l’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflittagli dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e altri reati, commessi a Roma in epoca successiva e prossima al 28 gennaio 2016 (v. act. 5.0, atto 1).
B. Il 2 aprile 2026, A. è stato arrestato nel Canton Ticino sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) del 27 marzo 2026 (erroneamente datato 2 aprile 2026). In occasione del suo interrogatorio del 2 aprile 2026, dinnanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di essere la persona ricercata dall’Italia, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata (v. ibidem, atti 2-4).
C. L’8 aprile 2026, A. postulava la sua scarcerazione con l’adozione di misure sostitutive (v. ibidem, atto 5).
D. Il 9 aprile 2026, l’UFG ha trasmesso ad A. una convenzione di liberazione su cauzione (v. ibidem, atti 6 e 7), che non si è tuttavia perfezionata a seguito della mancata firma da parte di quest’ultimo, nonché del mancato versamento dell’importo convenuto di fr. 500'000.-- (v. act. 5 pag. 2).
E. Il 22 maggio 2026, A. ha chiesto all’UFG l’adozione di una misura sostitutiva al carcere quale l’uso del braccialetto elettronico con raggio di movimento limitato (v. act. 5.0, atto 15), richiesta ribadita il 26 maggio 2026 (v. ibidem, atto 19).
F. Il 29 maggio 2026, l’UFG ha respinto la richiesta e confermato la carcerazione (v. ibidem, atto 20).
G. Con decisione del 24 giugno 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione limitatamente a due dei tre capi della sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2023 (v. ibidem, atto 26).
H. Con scritto del 26 giugno 2026, l’estradando ha comunicato all’UFG la sua intenzione di interporre ricorso contro la decisione di estradizione (v. ibidem, atto 27).
I. Con istanza del 30 giugno 2026, egli ha richiesto la scarcerazione con adozione di misure sostitutive (v. ibidem, atto 29).
J. L’istanza è stata respinta dall’UFG con decisione dell’8 luglio 2026 (v. ibidem, atto 30; act. 1.1).
K. Con impugnativa del 17 luglio 2026, l’estradando insorge contro la predetta decisione, postulandone in via principale l’annullamento, con conseguente immediata scarcerazione e l’adozione di una serie di misure sostitutive, fra cui al petitum n. 2 lett. f il pagamento di una cauzione nella misura di fr. 300'000.-- (“o dell’importo maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare, secondo equità e tenuto conto della situazione finanziaria”) del reclamante e in via subordinata l’annullamento con rinvio degli atti all’UFG “affinché determini l’importo della cauzione e le modalità della liberazione, in conformità con la propria precedente valutazione del 9 aprile 2026” (act. 1 pag. 18).
L. A conclusione delle sue osservazioni del 22 luglio 2026, l’UFG propone la reiezione del ricorso (v. act. 5).
M. Mediante memoriale complementare del 20 luglio e replica del 23 luglio 2026, il reclamante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 3 e 6). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi all’UFG per conoscenza (v. act. 7).
N. Il 24 luglio 2026, il patrocinatore del reclamante ha comunicato che presso il conto “Clienti” dello studio legale è stata depositata da parte di terza persona la somma congrua per soddisfare la richiesta così come descritto nel petitum n. 2 lett. f (v. act. 8).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Considerandi
1.
1.1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione.
Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.2. L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi,
8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.4. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP), di cui sopra.
2.
2.1. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, risp. art. 50 cpv. 3 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono
di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2. La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, informando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii).
3.
3.1. Il reclamante censura anzitutto una pretesa contraddittorietà intrinseca della decisione impugnata rispetto alla precedente valutazione dell’UFG del 9 aprile 2026, in quanto quest’ultimo negherebbe, cadendo nell’arbitrio (art. 9 Cost.), ciò che esso stesso aveva già allora riconosciuto come possibile e adeguato, ossia la liberazione su cauzione dietro versamento di fr. 500'000.-- (v. act. 1 pag. 5 e seg.). Egli contesta inoltre il pericolo di fuga sostenendo di intrattenere da anni solidissimi legami con la Svizzera: risiederebbe a Lugano dal 2014 con permesso C, con la moglie e cinque figli (tre ancora a carico, uno minorenne agli studi in Svizzera) e vi svolgerebbe la propria attività professionale (v. act. 1 pag. 8). Egli allega a questo proposito una lunga serie di documenti a riprova di quanto affermato (v. act. 1 pag. 9 e segg., act. 1.3-1.21), negando altresì l’ipotesi che una persona con il suo profilo possa decidere di sottrarsi alla giustizia vivendo per anni da latitante in uno Stato che non concede l’estradizione (v. act. 1 pag. 12).
3.2. Secondo l’UFG, il reclamante misconosce come la situazione della procedura di estradizione sia, allo stato attuale, notevolmente cambiata rispetto al momento del suo arresto, visto che nel frattempo l’Ufficio stesso ha emanato la decisione di estradizione per cui in uno stadio così avanzato della procedura di estradizione le probabilità che si giunga ad un’estradizione si sarebbero notevolmente concretizzate, motivo per quale una scarcerazione, anche con adozione di misure sostitutive, non apparirebbe più giustificata (v. act. 5, p. 5). Inoltre, per quanto concerne il radicamento del reclamante e della sua società nel Canton Ticino non andrebbe dimenticato che attualmente è pendente nei suoi confronti presso il Ministero pubblico del Canton Ticino una procedura penale per titolo di diminuzione dell’attivo ai danni dei creditori ex art. 164 n. 1 CP, reati per i quali è prevista una pena edittale fino a cinque anni. Il fatto che l’autorità giudiziaria cantonale non abbia ordinato ad oggi la sua detenzione risulterebbe dal fatto che il reclamante si trovi già detenuto al fine di estradizione (v. act. 5 pag. 6).
3.3. Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione, la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'UFG può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
3.4. La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie
e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1).
In una sentenza del 24 novembre 2009, il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("electronic monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novembre 2001 consid. 3c).
3.5. Nel caso concreto, seppur solo dal 16 luglio 2016 (v. act. 1.5) e non dal 2014 come affermato nel gravame, il reclamante ha indubbiamente un legame stretto, sia familiare sia professionale, con la Svizzera e questo spiega non da ultimo perché l’UFG abbia in origine preso in considerazione l’ipotesi di una convenzione di liberazione su cauzione. La mancata firma della convenzione e il mancato deposito di una cauzione hanno certo portato, per esclusiva responsabilità del reclamante, ad un suo mancato perfezionamento, ma ciò non toglie che l’UFG non spiega in maniera sufficiente e condivisibile perché, per il solo fatto di avere nel frattempo emanato una decisione di estradizione, la valutazione fatta in origine sia così radicalmente mutata per quanto riguarda la possibilità di rendere inverosimile la fuga anche con strumenti diversi dalla carcerazione, segnatamente la citata cauzione, unitamente all’electronic monitoring e ad altre misure. Il fatto che, a mente dell’UFG, le autorità ticinesi non avrebbero provveduto ad arrestare il reclamante vista la detenzione estradizionale è una pura ipotesi non suffragata da prove, tanto più che nulla impedirebbe alla Procura pubblica ticinese di domandare contemporaneamente la detenzione preventiva per la propria procedura penale. Non si vede del resto perché questo dovrebbe avere un influsso sul pericolo di fuga qui in esame, fermo restando che la richiesta estradizionale è per una sentenza passata in giudicato, per cui non sussistono rischi di inquinamento delle prove ex art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP. Qualora sussistessero invece rischi di fuga o di inquinamento delle prove per la procedura penale in Ticino, spetterebbe alla Procura pubblica ticinese domandare provvedimenti in tal senso, ma non certo all’UFG in virtù della domanda estradizionale in quanto tale.
3.6. Da quanto sopra discende che le motivazioni addotte nella decisione impugnata e nelle osservazioni dell’UFG non sono sufficienti per negare l’adozione di altri provvedimenti cautelari in sostituzione della carcerazione, per cui il ricorso va accolto e la decisione impugnata va annullata. Gli atti vanno rinviati all’UFG con l’incarico di sottoporre al reclamante una nuova convenzione di liberazione. Essa dovrà comprendere la cauzione di fr. 500'000.-- di cui al punto 1 della bozza del 9 aprile 2026, che contrariamente a quanto proposto dal reclamante non vi è nessuna ragione di diminuire, le misure di cui al punto 2 della citata bozza, nonché l’applicazione di un braccialetto elettronico. Nel frattempo, la carcerazione del reclamante va mantenuta.
4. Visto quanto sopra non vi è motivo di esaminare le ulteriori censure contenute nel gravame, segnatamente sulle condizioni di detenzione a […] e sull’esercizio dei diritti di difesa.
5. Dato l’esito del ricorso non si prelevano spese (v. art. 63 cpv. 1 PA) e al reclamante vengono accordate spese ripetibili di fr. 2’000.--, fissate secondo libero appezzamento giusta l’art. 12 cpv. 2 regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), a carico dell’UFG (v. art. 64 cpv. 2 PA).
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata nel senso dei considerandi.
2. Gli atti sono rinviati all’Ufficio federale di giustizia affinché proceda come definito al considerando 3.6. La carcerazione del reclamante è nel frattempo mantenuta.
3. Non si prelevano spese.
4. L’Ufficio federale di giustizia verserà fr. 2’000.-- al reclamante a titolo di ripetibili.
Bellinzona, il 29 luglio 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Avv. Paolo Bernasconi
Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).