Kreisschreiben zur Digitalisierung in der Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende (KS-EOD); gültig ab 02.02.2026, Stand: 01.06.2026
1.1 Trasmissione dei dati relativi ai periodi di servizio e
degli allegati alla richiesta
Le istruzioni seguenti sono determinanti per la trasmissione dei dati relativi ai periodi di servizio da parte delle persone abilitate a farlo in seno alle varie organizzazioni di servizio:
– istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali per i contabili dell’esercito riguardanti l’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (n. 318.702);
– istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali per i contabili della protezione civile riguardanti l’attestazione del numero di giorni di servizio prestati secondo l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (n. 318.705);
– istruzioni agli organi d’esecuzione del servizio civile sull’attestazione del numero di giorni di servizio
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(n. 318.707, Stato al 1 giugno 2026) da considerare nell’ordinamento delle IPG;
– istruzioni sulla conferma dei giorni di corso per la formazione dei quadri di Gioventù e Sport (G+S) (n. 318.703, Stato al 2 febbraio 2026), prevista dall’ordinamento delle IPG.
L’organizzazione di servizio registra nel proprio sistema i dati relativi ai periodi di servizio, che vengono trasmessi tramite un’interfaccia (SEODOR) al sistema d’informazione dell’UCC.
In caso di trasmissione di un annuncio errato, l’organizzazione di servizio in questione è tenuta a correggerlo. L’organizzazione di servizio può trasmettere annunci di correzione entro il termine di prescrizione legale (art. 24 LPGA) previsto dalla legislazione in vigore per il periodo in questione.
Se la persona prestante servizio presenta la propria richiesta per via elettronica, gli allegati alla richiesta vanno trasmessi tramite il portale. Se la richiesta è presentata in formato cartaceo, essi vanno allegati al modulo. I fogli complementari 1 e 2 della richiesta IPG nonché il modulo di richiesta 318.743 per l’assegno per spese di custodia sono disponibili su Internet all’indirizzo: Moduli.
In caso di perdita del foglio complementare 4, la persona prestante servizio deve rivolgersi alla Base logistica dell’esercito (tel.: 0800 853 003).
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2. Compiti dell’Ufficio centrale di compensazione
2.1 Portale
Dopo essere stati trasmessi al sistema d’informazione dell’UCC, i dati registrati dall’organizzazione di servizio sono subito messi a disposizione della persona prestante servizio nel portale.
L’organizzazione di servizio trasmette i dati seguenti:
− Dati della persona prestante servizio:
numero AVS;
cognome;
nome;
sesso;
data di nascita;
indirizzo;
lingua*;
IBAN* **;
e-mail**;
numero di telefono**.
* Questi dati possono essere modificati nel portale dalla persona prestante servizio. La cassa di compensazione riceve, se del caso, sia i dati trasmessi dall’organizzazione di servizio che quelli registrati o modificati dalla persona prestante servizio.
** L’organizzazione di servizio non è tenuta a fornire questi dati. Se del caso, la persona prestante servizio deve registrarli nel portale.
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− Dati relativi al servizio:
organizzazione di servizio;
BusinessProcessId;
tipo di servizio;
inizio del periodo di servizio;
fine del periodo di servizio;
numero di giorni;
stato maggiore / unità / scuola / corso;
note;
entrata in servizio (servizio militare o civile);
numero di controllo (servizio civile);
numero di riferimento (protezione civile);
numero di personale (protezione civile);
ID utente (G+S).
Il portale ha lo scopo di consentire alla persona prestante servizio di verificare i dati trasmessi dall’organizzazione di servizio, completare i propri dati personali e accludere gli eventuali allegati (conteggio dell’assicurazione contro la disoccupazione, attestato di formazione ecc.) necessari per il trattamento della richiesta.
Se la persona prestante servizio ha già completato e confermato i suoi dati personali per un periodo precedente, può riutilizzarli per un periodo successivo, fatto salvo le verifiche della loro esattezza. Se necessario, i dati riutilizzati possono essere modificati.
In base alle informazioni registrate dalla persona prestante servizio, l’UCC la informa sugli allegati eventualmente necessari per il trattamento della richiesta.
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Ogni periodo di servizio annunciato dall’organizzazione di servizio (che può essere anche di un singolo giorno) costituisce una richiesta a sé e la persona prestante servizio deve effettuare una registrazione separata dei dati personali per ciascuna richiesta.
Esempio: se la persona assicurata svolge il servizio militare dal 1° al 20 febbraio e prende un congedo (senza soldo) il 10 febbraio, vengono generate due richieste distinte: la prima per il periodo dal 1° al 9 febbraio e la seconda per il periodo dall’11 al 20 febbraio.
Una volta che la persona prestante servizio ha completato e confermato tutti i suoi dati personali per un periodo di servizio, la relativa richiesta, corredata degli eventuali allegati, viene trasmessa automaticamente alla cassa di compensazione competente (v. schema dell’allegato I).
2.2 Procedura di registrazione (onboarding)
Alla prima connessione al portale, la persona prestante servizio deve effettuare una procedura di registrazione (onboarding) per definire le sue credenziali di accesso ed essere autenticata dall’UCC.
Nell’ambito della procedura di registrazione, la persona prestante servizio deve collegare il suo conto AGOV al portale dell’UCC. Se non dispone ancora di un conto AGOV, è invitata a crearne uno al momento della registrazione.
Le informazioni necessarie per la creazione di un conto AGOV, come pure un video esplicativo, sono disponibili all’indirizzo Internet www.agov.admin.ch.
L’UCC informa la persona prestante servizio della procedura di registrazione da effettuare per accedere al portale al momento della prima notifica di un periodo di servizio (v. N. 2016).
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2.3 Webservice
L’UCC mette a disposizione delle casse di compensazione un Webservice che riunisce tutti i periodi trasmessi dall’organizzazione di servizio e non ancora attribuiti. Le casse di compensazione possono consultarvi questi casi e, se del caso, attribuirseli (v. N. 3007 segg.).
La ricerca nel Webservice deve poter essere effettuata in base ai criteri seguenti:
BusinessProcessId;
numero AVS.
2.4 Notifiche alla persona prestante servizio
Al momento della ricezione dei dati inviati dall’organizzazione di servizio, l’UCC notifica alla persona prestante servizio che uno o più periodi di servizio sono disponibili sul portale. La persona prestante servizio è quindi invitata a verificare i dati visualizzati e a completare le informazioni personali richieste per il/i periodo/i in questione.
Se nel sistema d’informazione sono disponibili contemporaneamente più periodi di servizio, questi possono essere raggruppati in un’unica notifica.
Se la persona prestante servizio non è ancora registrata sul portale, l’UCC le trasmette le indicazioni necessarie per la procedura di registrazione (v. N. 2008 segg.) contemporaneamente alla prima notifica.
In mancanza di una connessione al portale per il periodo di servizio in questione entro dieci giorni civili, l’UCC invia un sollecito alla persona prestante servizio.
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Se la persona prestante servizio non si è ancora connessa al portale dopo dieci giorni dal primo sollecito (ovvero
giorni dopo la notifica iniziale), l’UCC le invia un ultimo avvertimento, con il quale la informa che deve presentare la richiesta, completando i suoi dati personali, entro dieci giorni. Se la persona prestante servizio non reagisce, viene avviato il processo cartaceo.
2.5 Modulo cartaceo
Il diritto alle IPG della persona prestante servizio viene esercitato mediante il modulo cartaceo e per posta esclusivamente nei due casi seguenti:
1. la persona prestante servizio informa esplicitamente l’UCC della sua rinuncia al processo digitale; 2. la persona prestante servizio non si è connessa al portale per completare i propri dati personali entro il termine accordatole (v. N. 2018).
L’iter della richiesta nel processo cartaceo è analogo a quello nel processo digitale, come illustrato nell’allegato I. In questo caso, però, la responsabilità di trasmettere il modulo alla cassa di compensazione competente incombe alla persona prestante servizio.
L’UCC precompila il modulo cartaceo sulla base dei dati registrati nel sistema d’informazione, in particolare quelli trasmessi dall’organizzazione di servizio. I campi in questione sono indicati con una linea tratteggiata nel modulo di cui all’allegato II.
Per ogni periodo di servizio annunciato dall’organizzazione di servizio va generato e stampato un modulo cartaceo separato.
Una volta avviato il processo cartaceo, l’UCC genera il/i modulo/i in base al/i periodo/i di servizio in questione disponibile/i nel sistema d’informazione e lo/i trasmette senza indugio per posta. DFI UFAS | Circolare relativa alla digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone prestanti servizio (C-DOIPG) | Stato: 1 giugno 2026 | 318.719.i C-
Se la persona prestante servizio informa esplicitamente l’UCC della sua rinuncia al processo digitale (v. N. 2019, opzione 1), l’UCC disattiva la procedura digitale, compreso il servizio di notifiche (v. cap. 2.4), per il periodo di servizio in questione e per quelli seguenti, fino a nuovo ordine.
Il modulo cartaceo va spedito con una lettera di accompagnamento contenente indicazioni che consentano alla persona prestante servizio di individuare la cassa di compensazione competente (v. allegato III). In questa lettera devono anche figurare informazioni sui fogli complementari e su dove ottenerli noché spiegazioni sulla procedura da seguire in caso di dati errati.
Se nel sistema d’informazione sono disponibili contemporaneamente più periodi di servizio, l’UCC può raggruppare i moduli cartacei in un unico invio, con una sola lettera di accompagnamento.
La persona prestante servizio ha comunque la possibilità di scegliere in qualsiasi momento il processo digitale per i periodi futuri. A tal fine, deve rivolgersi all’UCC.
Una volta avviato il processo cartaceo, i periodi di servizio in questione non possono più essere completati e confermati sul portale.
2.6 Supporto
L’UCC mette a disposizione degli utenti del suo portale un servizio di supporto tecnico accessibile su Internet (FAQ), per e-mail (eod@zas.admin.ch) e per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16 (giorni festivi esclusi).
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Il supporto del portale si limita esclusivamente alle questioni tecniche legate al suo utlizzo, incluse quelle relative all’accesso tramite un conto AGOV, a condizione che esse riguardino l’utilizzo del portale. Per tutte le questioni specialistiche, come il diritto all’indennità, il suo importo o il suo versamento, la persona prestante servizio deve invece rivolgersi alla cassa di compensazione competente, che le viene indicata dopo la conferma dei dati sul portale.
In caso di difficoltà per la creazione, la gestione o l’utilizzo di un conto AGOV, la persona prestante servizio deve rivolgersi direttamente al servizio di supporto AGOV (cfr. AGOV help.ch).
2.7 Conservazione dei dati
L’UCC è tenuto a conservare tutti i dati trasmessi dall’organizzazione di servizio per la durata del termine di prescrizione legale (art. 24 LPGA) applicabile al periodo di servizio in questione.
I dati personali registrati dalla persona prestante servizio sono conservati nel portale per l'intero periodo di prescrizione legale.
Gli allegati acclusi alla richiesta da parte della persona prestante servizio vanno conservati fino alla ricezione dell’annuncio di chiusura trasmesso dalla cassa di compensazione.
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3. Compiti della cassa di compensazione
3.1 Controllo di competenza
Le regole di competenza rimangono immutate con l’introduzione della DOIPG. Restano definite, per analogia, nei capitoli 2.1 e 2.2 delle DIPG.
Il capitolo 2.3 DIPG non è applicabile al nuovo processo digitale a partire dall’introduzione della DOIPG.
Nel momento in cui riceve una richiesta, prima di iniziarne il trattamento la cassa di compensazione è sempre tenuta a determinare se sia competente o meno. Questa premessa vale a prescindere dalla modalità di trasmissione della richiesta (per via elettronica o in formato cartaceo).
Se la richiesta è stata trasmessa alla cassa di compensazione sbagliata, questa procede agli accertamenti necessari per determinare la competenza e rinvia all’UCC la richiesta, corredata degli eventuali giustificativi derivanti dagli accertamenti, indicando la cassa di compensazione competente.
Il trasferimento di una richiesta da una cassa di compensazione a un’altra, senza intervento dell’UCC, è possibile soltanto se il periodo di servizio in questione non è ancora stato attribuito tramite il Webservice (v. cap. 3.2). Dopo che un periodo di servizio è stato attribuito a una cassa, in caso di cambiamento di competenza si applica il N. 3004.
Se un periodo di servizio è già stato trattato da una cassa di compensazione, benché questa non fosse competente per farlo, il caso non viene rinviato all’UCC. La regolarizzazione del caso in questione viene effettuata direttamente tra le casse di compensazione coinvolte.
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3.2 Utilizzo del Webservice
Le casse di compensazione possono accedere ai casi non attribuiti sul Webservice (v. cap. 2.3) messo a disposizione dall’UCC, per consultarli o, se del caso, attribuirseli.
Se una richiesta è trasmessa in formato cartaceo alla cassa di compensazione competente, quest’ultima deve attribuirsi il periodo di servizio in questione nel Webservice. In linea di principio, l’attribuzione viene effettuata automaticamente grazie al riconoscimento del BusinessProcessId.
Se i familiari o il datore di lavoro sollecitano la cassa di compensazione per esercitare il diritto all’indennità (v. N. 3022), la cassa deve attribuirsi il/i periodo/i in questione tramite il Webservice.
3.3 Raccolta delle informazioni necessarie per la fissazione dell’indennità
La cassa di compensazione esamina la richiesta e gli eventuali allegati acclusi dalla persona prestante servizio. Se mancano informazioni o giustificativi, glieli richiede secondo modalità di sua scelta.
Dal momento della trasmissione di una richiesta alla cassa di compensazione, quest’ultima è tenuta a procurarsi i dati salariali presso il/i datore/i di lavoro indicato/i dalla persona prestante servizio.
La raccolta dei dati salariali avviene in linea di principio immediatamente, per via elettronica e automaticamente, una volta stabilita la competenza della cassa.
Se non è possibile trasmettere i dati per via elettronica, la cassa di compensazione si procura i dati salariali tramite un canale di sua scelta. A tal fine, eAVS/AI mette a disposizione un modello di modulo.
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I dati salariali includono in particolare le informazioni seguenti:
1. reddito soggetto all’AVS; a. salario mensile/orario; b. altre remunerazioni soggette a contribuzione; 2. durata del rapporto di lavoro; 3. assenze dovute a malattia o infortunio; 4. durata della continuazione del versamento del salario; 5. persona destinataria del versamento dell’IPG; 6. grado di parentela con la persona titolare dell’azienda agricola, se la persona prestante servizio è attiva presso quest’ultima.
Le indicazioni sul salario soggetto all’AVS prima dell’entrata in servizio devono essere fornite almeno una volta all’anno, anche nei casi in cui l’indennità è fissata direttamente dal datore di lavoro. Se queste informazioni sono già state trasmesse nel corso dell’ano civile e non sono intervenute modifiche, il datore di lavoro può limitarsi a confermare la mancanza di cambiamenti.
Alle persone prestanti servizio che chiedono indennità per figli elettivi è richiesto un foglio complementare 1. Ne è richiesto uno solo per anno civile, salvo in caso di modifica dello statuto contributivo.
L’assegno per l’azienda cui si ha diritto in qualità di membro della famiglia che collabora nell’azienda agricola va richiesto con il foglio complementare 2.
Le persone prestanti servizio che chiedono un assegno per spese di custodia devono utilizzare il modulo di richiesta 318.743. Il modulo deve essere sempre inoltrato direttamente alla cassa di compensazione, anche nel caso in cui l’indennità venga calcolata dal datore di lavoro.
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I fogli complementari 1 e 2 della richiesta IPG nonché il modulo di richiesta per l’assegno per spese di custodia sono disponibili su Internet all’indirizzo: Moduli. Questi documenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dalle casse di compensazione.
Se la cassa di compensazione constata nella richiesta che la persona prestante servizio ha concluso la sua formazione immediatamente prima di entrare in servizio o di iniziare il corso di formazione dei quadri di G+S, gli accertamenti necessari per il calcolo dell’indennità secondo il
DIPG devono essere effettuati d’ufficio dalla cassa di compensazione competente.
Tramite le rappresentanze svizzere all’estero o i servizi AVS/AI, la Cassa svizzera di compensazione effettua gli accertamenti necessari per l’esame del diritto alle indennità delle persone prestanti servizio residenti all’estero.
3.4 Esercizio del diritto da parte dei familiari o del datore di lavoro
I familiari o il datore di lavoro che vogliono esercitare il diritto all’indennità (cfr. art. 17 cpv. 1 LIPG in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 1 OIPG) devono sollecitare la cassa di compensazione competente per i periodi in questione (v. N. 3009). Anche i familiari del titolare dell’azienda agricola possono esercitare il diritto secondo le stesse modalità. Se i periodi in questione non figurano nel Webservice, il caso viene sottoposto all’UFAS.
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3.5 Fissazione dell’indennità da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro che fissa autonomamente l’indennità deve sollecitare la/e richiesta/e in questione alla cassa di compensazione, che gliela/e trasmette secondo modalità di sua scelta.
Il suddetto datore di lavoro è tenuto a informare la persona prestante servizio circa le modalità di calcolo dell’indennità. In caso di contestazione dell’importo, la persona prestante servizio può rivolgersi alla cassa di compensazione, che determinerà quindi l’indennità mediante decisione formale.
Una volta che l’indennità è stata fissata e accettata dalla persona salariata, il datore di lavoro ne dà notifica alla cassa di compensazione trasmettendole tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’indennità. Questo permette alla cassa di compensazione, se del caso, di effettuare una verifica e di chiudere la richiesta nel sistema d’informazione. Le indennità fissate dal datore di lavoro devono essere verificate dalla cassa di compensazione, al momento della notifica di chiusura o nell’ambito di un controllo del datore di lavoro. Questa procedura si applica alle richieste presentate sia per via elettronica che in formato cartaceo.
Se per verificare il calcolo dell’indennità risultano necessarie informazioni complementari, la cassa di compensazione può esigerle dalla persona prestante servizio o dal datore di lavoro.
La richiesta di assegno per spese di custodia deve essere trasmessa alla cassa di compensazione anche se il datore di lavoro è competente per la fissazione e il versamento dell’indennità.
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3.6 Nuovo modulo cartaceo perso
Una persona prestante servizio che ha ricevuto il modulo di richiesta in formato cartaceo e poi l’ha perso deve rivolgersi all’UCC (eod@zas.admin.ch), o sollecitare direttamente la cassa di compensazione competente per i periodi in questioneper ottenerne uno nuovo.
Dopo essere stata sollecitata, la cassa di compensazione è tenuta ad attribuirsi i periodi in questione tramite il Webservice e a procurarsi i dati personali della persona prestante servizio tramite un canale di sua scelta.
Se la cassa di compensazione sollecitata non è competente, i N. 3003 segg. si applicano per analogia.
3.7 Dati errati
In linea di principio, le richieste di correzione relative a dati errati forniti dall’organizzazione di servizio devono essere formulate direttamente dalla persona prestante servizio (v. N. 1007).
La cassa di compensazione ha tuttavia la possibilità di rivolgersi direttamente all’organizzazione di servizio se sospetta un errore nei dati relativi al servizio. I dati di contatto delle varie organizzazioni di servizio sono elencati al N. 1011.1 DIPG.
Se l’annucio di correzione viene effettuato dopo l’attribuzione del periodo in questione, l’UCC lo trasmette direttamente alla cassa di compensazione, che si incarica quindi del suo trattamento.
Se l’annuncio di correzione viene effettuato dopo il versamento dell’indennità, la cassa di compensazione è tenuta a informarne la persona prestante servizio e, se del caso, il suo datore di lavoro.
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4 Disposizioni finali ed entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 2 febbraio 2026 e riguarda, in un primo tempo, unicamente la procedura di richiesta per le persone che seguono un corso di formazione dei quadri di G+S.
Le eccezioni al campo d’applicazione sono definite nella presente circolare.
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Allegato I
Allegato II
Allegato III