IV-Rundschreiben Nr. 283 / Kostenregelung im Rahmen eines kantonalen Rückweisungsentscheides
Dipartimento federale dell’interno DFI Ambito Assicurazione per l’invalidità
novembre 2009
Lettera circolare AI n. 283
Ripartizione delle spese nel quadro di un sentenza di rinvio cantonale Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, una sentenza di rinvio non è impugnabile nemmeno se stabilisce una ripartizione delle spese e il versamento di ripetibili. La sentenza di rinvio è una decisione incidentale ai sensi dell’articolo 93 capoverso 1 LTF. L’esistenza di un pregiudizio irreparabile non può essere riconosciuta, dato che non è possibile decidere sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili senza valutare in via pregiudiziale la fondatezza del rinvio, il che sarebbe
L’UFAS ha presentato un ricorso affinché questa giurisprudenza fosse modificata. Nelle motivazioni abbiamo spiegato, tra l’altro, che dal punto di vista dell’economia processuale non ha senso che la ripartizione dei costi stabilita nella sentenza di rinvio possa essere impugnata soltanto quando passa in giudicato la decisione finale dell’ufficio AI o al momento della nuova sentenza dell’autorità inferiore. Dato che la procedura può durare mesi o addirittura anni, c’è infatti il rischio che le ripetibili indebitamente versate in virtù della sentenza di rinvio diventino irrecuperabili. Il Tribunale federale, tenuto conto dei nostri argomenti, ha deciso con sentenza del 30 ottobre 2008 (9C_567/2008) che non vi è motivo di modificare la giurisprudenza. La Corte suprema ha però al contempo precisato che la ripartizione delle spese stabilita dalla sentenza di rinvio non è esecutiva e non rappresenta un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’articolo 80 capoverso 1 LEF. Quando la sentenza di rinvio cantonale passa in giudicato, non si è pertanto tenuti a versare le ripetibili e quindi il problema dell’eventuale successiva restituzione non si pone.
La nostra richiesta di riconsiderare la giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale secondo cui la ripartizione delle spese stabilita da una sentenza di rinvio non può essere impugnata separatamente non è stata accolta. Approfittiamo però dell’occasione dataci dalla summenzionata precisazione del Tribunale federale per formulare le seguenti considerazioni/raccomandazioni.
Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di rinvio cantonale, le ripetibili e/o le spese processuali in essa stabilite non devono essere pagate se l’ufficio AI
1. contesta per principio il diritto della controparte a ripetibili 1 oppure 2. contesta l’ammontare delle ripetibili e/o delle spese processuali.
Come ad esempio nel caso delle istituzioni assistenziali pubbliche. L’addebitamento di spese processuali non viene per principio contestato, dal momento che secondo la giurisprudenza costante il rinvio per ulteriori accertamenti rappresenta una vittoria completa del ricorrente (DTF 132 V 235, 127 V 228).
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