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Kreisschreiben über die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des andern Elternteils (KS MSEAE); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2025

BSV D6390 · Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6390/it/kreisschreiben-uber-die-mutterschaftsentschadigung-und-die-entschadigung-des-andern-elternteils-ks-mseae-gultig-ab-01-01-2024-stand-01-01-2025

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Fonte

Kreisschreiben über die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des andern Elternteils (KS MSEAE); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2025

1.1 Esercizio del diritto

Il diritto all’indennità deve essere esercitato mediante i moduli di richiesta ufficiali. È sufficiente un’unica richiesta per tutta la durata del diritto.

A tal fine, vanno utilizzati i moduli seguenti: 1/24 – per l’indennità di maternità, il modulo 318.750 i; – per l’indennità per il padre o per la moglie della madre, il modulo 318.747 i; – per la proroga del diritto alle indennità giornaliere in caso di decesso di uno dei genitori dopo la nascita del figlio, il modulo 318.739 i.

Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della ma- 1/24 dre può essere fatto valere al momento in cui il padre o la moglie della madre ha fruito l’ultimo giorno di congedo oppure alla scadenza del termine quadro di sei mesi (art. 16j cpv. 1 LIPG).

1003.1 In caso di impiego a tempo parziale, il numero di giorni di 7/22 congedo a sua disposizione è calcolato in proporzione al suo grado d’occupazione. A tale scopo deve fornire alla cassa di compensazione le informazioni complementari seguenti: – il grado d’occupazione; – il numero di giorni di congedo; – il numero di giorni di lavoro usuali per settimana; – il numero di giorni di lavoro in caso di lavoro a tempo pieno.

1.2 Legittimazione all’esercizio del diritto

1.2.1 Principio

La facoltà di esercitare il diritto all’indennità spetta per prin- 1/24 cipio alla persona avente diritto. Se quest’ultima è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC),

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la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale.

1.2.2 Esercizio da parte dei familiari

Il diritto all’indennità può essere esercitato anche dai fami- 1/24 liari. Sono considerati familiari i coniugi e i propri figli. I familiari possono far valere il diritto in proprio nome solo se la persona avente diritto trascura verso di loro i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Se la persona avente diritto muore prima di aver fatto va- 1/24 lere il diritto all’indennità, questo può essere esercitato anche dai familiari.

7/21 1.2.3 Esercizio da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro della persona avente diritto può far va- 1/24 lere il diritto all’indennità solo se durante il periodo in cui sussiste il diritto le versa un salario o una retribuzione pari almeno all’importo che le spetta sotto forma di indennità. Per contro, non è necessario che versi il salario o la retribuzione per tutta la durata del diritto all’indennità.

1007.1 Se la persona avente diritto è disoccupata, la richiesta 1/24 può essere presentata dalla cassa di disoccupazione competente.

1.3 Giustificativi da allegare alla richiesta

Le persone che presentano la richiesta devono comprovare i dati forniti.

Alla richiesta devono essere allegati documenti di legittima- 1/24 zione ufficiali da cui risultino le generalità della persona avente diritto nonché – il certificato di famiglia, – il certificato di matrimonio (per la moglie della madre), – l’atto di nascita del neonato; o

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– la dichiarazione di riconoscimento (art. 260 cpv. 3 CC), nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto dal padre entro sei mesi dalla nascita (termine quadro); – l’atto di morte in caso di prolungamento del diritto in seguito al decesso di uno dei genitori secondo l’arti-

Per le nascite all’estero, è richiesta una copia del registro delle nascite ufficialmente autenticata e, se necessario, tradotta, che permetta d’identificare entrambi i genitori.

Per poter redigere l’atto di nascita del neonato, al fine di 7/22 stabilirne la discendenza, l’ufficio di stato civile necessita dell’atto di nascita del genitore avente diritto. Per i genitori provenienti da Paesi in cui l’amministrazione pubblica è disfunzionale (p. es. per causa di guerra), spesso la presentazione di questo documento non è possibile in tempi utili. In tali casi, è sufficiente un’attestazione dell’ufficio di stato civile da cui emerga che quest’ultimo ha ricevuto la notifica della nascita (art. 34 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile).

Alla richiesta deve essere allegato un certificato medico 7/22 che indichi la durata della gravidanza, se: – il figlio nasce morto (vale soltanto per l’indennità di maternità); – il figlio nasce prematuramente e la persona avente diritto non è stata assicurata all’AVS senza interruzioni nei nove mesi precedenti (v. cap. 3.4.2; art. 27 OIPG).

1011.1 Se la madre oppure, dopo il decesso di quest’ultima, il pa- 1/24 dre o la moglie della madre fa valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento dell’indennità, alla richiesta deve essere allegato un attestato medico che indichi che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è restato in ospedale per almeno 14 giorni consecutivi (v. cap. 3.3.2; art. 24 OIPG).

In mancanza di documenti di legittimazione, se i dati necessari sono certificati o riportati in registri pubblici la cassa

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di compensazione li può consultare e procurarsene un estratto.

Gli aventi diritto con più datori di lavoro inoltrano i moduli supplementari necessari e le relative dichiarazioni di salario insieme al modulo di richiesta.

Il padre o la moglie della madre inoltra, con la richiesta per 1/24 la propria indennità, un attestato per ogni datore di lavoro o della cassa di disoccupazione che indichi le settimane o i giorni di congedo fruiti (art. 34a cpv. 3 OIPG).

1014.1 La madre che fa valere il diritto a un prolungamento del 1/24 versamento dell’indennità di maternità in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato deve fornire un’attestazione del datore di lavoro che indichi che al momento del parto aveva già deciso di proseguire la sua attività lucrativa al termine del congedo di maternità (v. cap. 3.3.2; art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG). Lo stesso vale anche per il diritto del padre o della moglie della madre in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 2 LIPG).

1014.2 La madre che partecipa quale parlamentare a sedute di ca- 7/24 mere o commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comunale secondo l’articolo 16d capoverso 3, seconda frase LIPG deve fornire alla cassa di compensazione competente una prova del fatto che per la seduta in questione non è ammessa una supplenza A livello federale tale attestato è rilasciato dai Servizi del Parlamento, a livello cantonale e comunale dal servizio competente; a seconda della forma organizzativa, può trattarsi, ad esempio, di un servizio parlamentare, di un ufficio comunale o della presidenza del Parlamento comunale. Non è sufficiente un’autodichiarazione della madre secondo cui la supplenza non è ammessa. L’obbligo di fornire una prova si applica anche al genitore superstite il cui diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.

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1.4 Rinuncia all’indennità

Le richieste di rinuncia all’indennità vanno sottoposte all’UFAS assieme all’incarto completo.

2. Cassa di compensazione competente

2.1 Principio

La determinazione e il versamento dell’indennità sono di competenza di un’unica cassa di compensazione.

Il datore di lavoro può essere incaricato di determinare e versare l’indennità al posto della cassa di compensazione.

1017.1 Se il diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso 1/24 di uno dei genitori, la cassa di compensazione competente non cambia. Resta dunque competente quella che ha determinato e versato l’indennità iniziale del genitore superstite (indennità di maternità oppure indennità per il padre o per la moglie della madre).

2.2 Determinazione della cassa di compensazione

competente per l’indennità di maternità

Per la determinazione e il versamento dell’indennità di maternità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi secondo la LAVS sul reddito determinante per il calcolo dell’indennità. È pertanto competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro o, nel caso delle lavoratrici indipendenti, la cassa cui devono essere versati i contributi (art. 34 cpv. 1 lett. a OIPG).

La cassa di compensazione resta competente anche se la madre durante il congedo di maternità è assunta da un nuovo datore di lavoro che non è affiliato alla medesima cassa di compensazione.

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Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché la madre esercitava contemporaneamente più attività, la determinazione e il versamento dell’indennità di maternità spetta: – alla cassa di compensazione del datore di lavoro al quale è stata trasmessa la richiesta; – alla cassa di compensazione cui la madre deve versare i contributi come indipendente, anche nel caso in cui la madre eserciti l’attività indipendente a titolo accessorio e un’attività salariata quale attività principale (N. 1038 DIPG).

Per le madri disoccupate è sempre competente solo la 7/22 cassa di compensazione dell’ultimo datore di lavoro. Questo vale anche se, per esempio, la ditta o l’impresa dell’ultimo datore di lavoro è stata sciolta in seguito a fallimento.

Se una madre disoccupata ha realizzato un guadagno in- 7/22 termedio, è competente la cassa di compensazione presso la quale sono stati conteggiati i contributi su questo guadagno. In presenza di più guadagni intermedi, la competenza è stabilita secondo il N. 1020.

Per le madri soggette all’obbligo contributivo che fino al parto percepivano un’indennità per perdita di guadagno di un assicuratore contro le malattie o contro gli infortuni è di regola competente la cassa di compensazione cui è affiliato l’ultimo datore di lavoro.

Se la madre è invece considerata quale persona che non esercita un’attività lucrativa ai sensi della LAVS (p. es. se ha percepito per un anno indennità giornaliere di un assicuratore contro gli infortuni o di un assicuratore contro le malattie) o se non è ancora soggetta all’obbligo contributivo poiché non ha ancora raggiunto l’età prevista (1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno d’età), è competente la cassa di compensazione cantonale del Cantone di domicilio.

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Per le madri non più soggette all’obbligo contributivo domiciliate all’estero è competente la Cassa svizzera di compensazione. Questo è ad esempio il caso delle frontaliere che hanno dovuto cessare o interrompere la loro attività lucrativa in Svizzera per malattia o infortunio (art. 34 cpv. 1 lett. c OIPG).

Se fino alla nascita del figlio la madre aveva diritto a indennità giornaliere dell’AI, è competente la cassa di compensazione che le versava.

In caso di controversie o dubbi, l’UFAS decide quale sia la cassa di compensazione competente.

1/24 2.3 Determinazione della cassa di compensazione competente per l’indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)

Per la determinazione e il versamento dell’indennità per il 1/24 padre o per la moglie della madre è competente per principio la cassa di compensazione del datore di lavoro presso il quale il padre o la moglie della madre ha fruito dell’ultimo giorno di congedo (art. 34 cpv. 1 lett. b OIPG).

Se il padre o la moglie della madre esercita contempora- 7/22 neamente un’attività salariata e una indipendente, è competente la cassa di compensazione a cui versa i contributi per l’attività lucrativa indipendente; questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre eserciti un’attività indipendente quale lavoro a titolo accessorio e un’attività salariata a titolo principale.

Se al momento della nascita del figlio e durante il congedo 1/24 il padre o la moglie della madre è in disoccupazione, è competente la cassa di compensazione cui era affiliato l’ultimo datore di lavoro. Questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre abbia realizzato precedentemente un guadagno intermedio o se l’impresa è stata sciolta in seguito a fallimento.

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Se al momento della nascita del figlio e durante il congedo 1/24 il padre o la moglie della madre realizza un guadagno intermedio, è competente la cassa di compensazione del datore di lavoro che ha riscosso i contributi per il guadagno in questione. Questo vale anche se l’impresa è stata sciolta in seguito a fallimento. Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché il padre o la moglie della madre esercita contemporaneamente più attività lucrative, la competenza è disciplinata, per analogia, secondo il N. 1020.

Per i padri o le mogli delle madri non più soggetti all’ob- 7/22 bligo contributivo domiciliati all’estero è competente la Cassa svizzera di compensazione. Questo è ad esempio il caso dei frontalieri che hanno dovuto cessare o interrompere la loro attività lucrativa in Svizzera per malattia o infortunio (art. 34 cpv. 1 lett. c OIPG).

Se fino alla nascita del figlio il padre o la moglie della ma- 7/22 dre aveva diritto a indennità giornaliere dell’AI, è competente la cassa di compensazione che le versava. Questa disposizione è applicabile per analogia ai padri o alle mogli delle madri che al momento della nascita del figlio prestavano un servizio per il quale percepivano IPG.

In caso di controversie o dubbi, l’UFAS decide quale sia la cassa di compensazione competente.

3. Diritto all’indennità

3.1 Principio

Hanno diritto all’indennità le madri e i padri o le mogli delle 7/22 madri che – nei nove mesi immediatamente precedenti alla nascita del figlio erano assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS; e – durante questo periodo hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; e

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– al momento della nascita del figlio erano considerati salariati o lavoratori indipendenti.

1035.1 La moglie della madre, che secondo l’articolo 255a capo- 1/24 verso 1 CC è considerata quale l’altro genitore, può avere diritto, in virtù del rapporto di filiazione fondato sulla medesima disposizione, soltanto all’indennità per l’altro genitore1, ma non a quella di maternità.

Le madri e i padri devono adempiere tutte le condizioni di diritto. In caso contrario, per principio non hanno diritto all’indennità, con riserva delle eccezioni elencate ai

e 1038.

Se adempiono la condizione del periodo d’assicurazione di nove mesi precedente la nascita del figlio, la madre e il padre possono inoltre avere diritto all’indennità se: – percepiscono indennità giornaliere dell’AD (v. cap. 3.8), o – al momento della nascita del figlio adempiono la condizione del periodo di contribuzione minimo per la riscossione delle indennità giornaliere dell’AD (v. cap. 3.9), o – durante la gravidanza è insorta un’incapacità al lavoro per motivi di salute (v. cap. 3.7) e la condizione della durata minima di cinque mesi dell’attività lucrativa è adempiuta.

Se la condizione del periodo d’assicurazione di nove mesi precedente la nascita del figlio non è adempiuta, occorre verificare se siano soddisfatti i requisiti di cui al N. 1063 o 1064.

Per avere diritto all’indennità non è richiesta un’età minima. 7/22 Qualora adempiano tutte le condizioni summenzionate, hanno diritto all’indennità anche le persone minorenni (p. es. apprendisti).

Nella presente circolare vengono impiegati i termini «congedo della moglie della madre» e «indennità per la moglie della madre», come pure «congedo del padre» e «indennità per il padre».

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In caso di adozione sussiste il diritto a un’indennità di ado- 1/24 zione secondo l’articolo 16t LIPG. Per contro non vi è diritto a un’indennità di maternità o a un’indennità per il padre o per la moglie della madre (v. anche la Circolare sull’indennità di adozione).

1040.1 Il diritto all’indennità di maternità della madre è indipen- 1/24 dente da quello all’indennità del padre o della moglie della madre.

3.2 Inizio del diritto

3.2.1 Disposizioni generali

Il diritto all’indennità inizia il giorno della nascita di un neonato in grado di vivere, indipendentemente dalla durata della gravidanza.

In caso di nascita di più figli in giorni diversi, il diritto inizia il giorno della nascita del primo.

1/24 3.2.2 Disposizioni particolari per l’indennità di maternità

Se il neonato nasce morto o muore al momento del parto, il 7/22 diritto all’indennità di maternità sussiste se la gravidanza è durata almeno 23 settimane, vale a dire che la madre deve essere almeno nella 24a settimana di gravidanza (23 0/7 settimane di gravidanza). In questi casi, la durata della gravidanza deve essere attestata da un certificato medico.

7/21 3.2.2.1 Soppresso

Soppresso

Soppresso

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Soppresso

Soppresso

Soppresso

1/24 3.2.3 Disposizioni particolari per l’indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)

L’indennità per il padre o per la moglie della madre può es- 1/24 sere riscossa entro un termine quadro di sei mesi. Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio

1049.1 Ha diritto all’indennità per il padre l’uomo che, alla nascita 1/25 di un bambino, ne diventa il padre legale (in virtù del matrimonio con la madre o del riconoscimento del figlio). Il rapporto di filiazione deve essere stabilito al più tardi entro sei mesi dalla nascita del figlio (per via giudiziaria o con il riconoscimento del figlio). Se non è possibile produrre questa prova, benché la richiesta di riconoscimento sia stata inoltrata all’autorità competente prima della nascita del figlio o immediatamente dopo di essa, va comunque esaminato il diritto all’indennità per il padre (sentenza del Tribunale federale 9C_719/2023). Va tuttavia tenuto presente che i giorni di congedo devono essere presi entro sei mesi dalla nascita.

1049.2 Ha diritto all’indennità per la moglie della madre la donna 1/24 che è considerata l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 CC.

Se il figlio nasce morto o muore al momento del parto, non 1/24 sussiste alcun diritto all’indennità per il padre o per la moglie della madre (art. 16j cpv. 3 lett. d LIPG).

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1/24 3.2.4 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto all’indennità in caso di decesso della madre

1050.1 Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni suc- 1/24 cessivi, il padre o la moglie della madre ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito in una sola volta.

1050.2 Il termine quadro di sei mesi per la riscossione dell’inden- 1/24 nità da parte del padre o della moglie della madre è sospeso durante questo periodo e riprende a decorrere al momento dell’estinzione del diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità (v. cap. 3.3.4). Il padre o la moglie della madre può riscuotere liberamente le eventuali indennità giornaliere residue entro il periodo rimanente.

1050.3 Se al momento del decesso il rapporto di filiazione non è 1/24 ancora stato stabilito tramite il riconoscimento del bambino, il diritto del padre al prolungamento della durata del versamento dell’indennità sussiste soltanto se è già stata avviata la procedura di riconoscimento e il datore di lavoro ha concesso i giorni di congedo su questa base. Se alla fine il rapporto di filiazione non può essere stabilito durante il termine quadro, l’indennità riscossa deve essere rimborsata.

1/24 3.2.5 Disposizioni particolari per il prolungamento del diritto all’indennità in caso di decesso del padre o della moglie della madre

1050.4 Se il padre o la moglie della madre muore nei sei mesi suc- 1/24 cessivi alla nascita, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso e il relativo congedo va fruito entro un termine quadro di sei mesi. Il termine quadro decorre dal giorno successivo al decesso.

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1050.5 La madre deve dapprima riscuotere ininterrottamente le 1/24 98 indennità giornaliere del congedo di maternità. Solo successivamente può riscuotere le 14 indennità giornaliere supplementari. La madre può fruire il congedo in una sola volta oppure sotto forma di singoli giorni o blocchi settimanali. Se lo fruisce in blocchi settimanali, le sono versate sette indennità giornaliere per settimana. Se opta per i singoli giorni, le sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

3.3 Estinzione del diritto

7/22 3.3.1 Indennità di maternità

Il diritto all’indennità di maternità si estingue al più tardi

giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado d’occupazione e dalla durata di quest’ultima.

1051.1 Se immediatamente dopo la nascita il neonato è ospedaliz- 7/21 zato ininterrottamente per almeno 14 giorni, il diritto all’indennità è prolungato per una durata equivalente a quella dell’ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto si estingue alla fine del prolungamento (art. 16d LIPG).

Il fatto di seguire unicamente corsi (p. es. in caso di tirocinio) o provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’AD non equivale a una ripresa dell’attività lucrativa, ragion per cui il diritto all’indennità continua a sussistere.

L’avvio di un’attività lucrativa con un salario di poco conto secondo l’articolo 34d OAVS non fa estinguere il diritto all’indennità (DTF 139 V 250).

1053.1 Se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di ca- 7/24 mere o commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comunale per le quali non è prevista una supplenza, ciò non è considerato quale ripresa dell’attività lucrativa (art. 16d cpv. 3, prima frase LIPG),

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motivo per cui il diritto all’indennità continua a sussistere (art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG). Il numero marginale è quindi applicabile soltanto se la supplenza a una seduta della camera o della commissione non è ammessa, o perché un atto normativo lo stabilisce o perché manca una regolamentazione che preveda una supplenza. Esso non è invece applicabile se la supplenza è ammessa, ma la madre non trova nessuno che la sostituisca alla seduta. La situazione è diversa per le madri che ricevono soltanto un salario di poco conto o un rimborso spese per la loro attività in camere o commissioni (il

è applicabile per analogia).

1053.2 Se il regolamento prevede la sostituzione solo in caso di 7/24 malattia, infortunio o allattamento, la madre può partecipare a sedute di camere o commissioni di parlamenti senza perdere il diritto all'indennità. Se invece è prevista una sostituzione generale o una sostituzione per maternità o durante il congedo di maternità, scegliendo di partecipare alla riunione la madre perde il diritto all'indennità di maternità.

Se la madre muore al momento del parto o durante il suc- 1/24 cessivo congedo di maternità, il diritto all’indennità si estingue. L’indennità è dovuta anche per il giorno del decesso. Per il diritto del genitore superstite si rimanda al capitolo 3.2.5.

1/24 3.3.2 Prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato

7/21 3.3.2.1 In generale

1054.1 Se, per motivi medici, il neonato deve restare in ospedale o 7/21 esservi portato (p. es. se il parto si è svolto in una casa della nascita) immediatamente dopo la nascita, la durata del versamento dell’indennità di maternità è prolungata, se

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sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti

– il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno

giorni immediatamente dopo la nascita (v. N. 1054.3), – la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (v. N. 1054.5 segg.).

1054.2 La durata del prolungamento del versamento dell’indennità 7/21 corrisponde al numero di giorni di ospedalizzazione effettiva del neonato, ma al massimo a 56 giorni, e va ad aggiungersi ai 98 giorni d’indennità di base (v. N. 1051). Se la degenza ospedaliera del neonato dura più di 56 giorni, il diritto si estingue in ogni caso alla fine del 154° giorno successivo al parto, anche se l’ospedalizzazione dura più a lungo.

1054.3 La durata effettiva della degenza ospedaliera deve essere 7/21 comprovata mediante un attestato medico (art. 24 OIPG, v. cap. 1.3).

1054.4 In caso di parto plurimo, il prolungamento può essere ri- 7/21 chiesto anche se soltanto uno dei neonati è ospedalizzato ininterrottamente. Il versamento dell’indennità è prolungato per la durata del soggiorno del neonato portato per ultimo a casa.

7/21 3.3.2.2 Verifica della condizione dell’attività lucrativa dopo il congedo di maternità

1054.5 Il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità 7/22 è riservato alle madri attive al momento del parto e che prevedono di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG). Non conta se la madre riprende l’attività che aveva prima del parto o ne inizia una nuova. Per verificare l’adempimento di questa condizione, bisogna basarsi sulla situazione effettiva della madre al momento del parto.

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La madre deve fornire un giustificativo comprovante il suo statuto (v. N. 1054.6–1054.13).

Madri salariate

1054.6 Per le salariate va esaminata l’esistenza, al momento del 7/21 parto, di un rapporto di lavoro valido alla fine del congedo di maternità. A tal fine, la madre deve fornire un’attestazione del suo datore di lavoro che confermi che il contratto non è stato sciolto. Quest’attestazione è sufficiente per dimostrare che intende continuare a lavorare dopo il congedo di maternità. Non è determinante se la madre, dopo il congedo di maternità, prende vacanza, un congedo non pagato o riduce il grado di occupazione e nemmeno se scioglie il contratto di lavoro dopo il parto. Se ha previsto di cambiare posto di lavoro, deve fornire un’attestazione del nuovo datore di lavoro che indichi che sarà attiva immediatamente dopo la fine del congedo di maternità.

1054.7 Se scioglie il contratto di lavoro prima del parto in vista di 7/21 cessare la sua attività dopo il congedo di maternità o se il suo contratto di lavoro a tempo determinato scade durante il congedo, la donna non può far valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento poiché l’ospedalizzazione prolungata del neonato non causa alcuna perdita di guadagno.

Madri con lo statuto d’indipendente

1054.8 Per principio, va esaminata l’esistenza dello statuto d’indi- 7/21 pendente al momento del parto, purché la donna non abbia già annunciato che cesserà la sua attività alla fine del congedo di maternità.

Madri incapaci al lavoro

1054.9 Una madre incapace al lavoro per motivi di salute (malattia 7/21 o infortunio) al momento del parto può far valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento, se può for-

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nire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).

Madri disoccupate

1054.10 La madre disoccupata che al momento del parto non ha 7/21 esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità può far valere il diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata (art. 29

1054.11 La madre disoccupata che al momento del parto ha esau- 7/21 rito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione può far valere il diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido). Questo vale a prescindere dal fatto che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni sia ancora aperto dopo la fine del congedo di maternità.

1054.12 La madre disoccupata che al momento del parto non ha 7/21 esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni si è concluso prima della fine del congedo di maternità può far valere il diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).

1054.13 La cassa di compensazione verifica che la madre disoccu- 7/21 pata, al momento del parto, non abbia esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni sia ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità. A tale scopo, si basa sui conteggi delle indennità

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giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione stilati prima del parto, che la madre dovrà allegare alla richiesta (punto 4.3 del modulo di richiesta per l’indennità).

1054.14 La madre che adempie la condizione del periodo di contri- 7/21 buzione minimo per le indennità dell’AD, ma non si è annunciata per riceverle (N. 1108), ha diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).

1/24 3.3.3 Indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)

Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della ma- 1/24 dre si estingue dopo la riscossione di 14 indennità giornaliere, ma al più tardi dopo la scadenza del termine quadro di sei mesi dalla nascita del figlio (p. es. se il figlio nasce il

luglio 2021, il termine quadro scade il 19 gennaio 2022).

Il diritto all’indennità per il padre o per la moglie della ma- 1/24 dre si estingue inoltre con la morte del figlio oppure del padre o della moglie della madre. L’indennità è dovuta anche per il giorno del decesso, se il padre o la moglie della madre ha fruito di un giorno di congedo. Per il diritto del genitore superstite si rimanda al capitolo 3.2.5.

1/24 3.3.4 Prolungamento del diritto all’indennità per il genitore superstite

1057.1 Se, in seguito al decesso della madre, il diritto all’indennità 1/24 viene prolungato per il genitore superstite, i N. 1051 segg. sono applicabili per analogia per quanto concerne l’estinzione del diritto.

1057.2 Il diritto al prolungamento della durata del versamento 1/24 dell’indennità si estingue al momento del decesso del bam-

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bino o della persona avente diritto. L’indennità è dovuta anche per il giorno del decesso, se quel giorno il padre o la moglie della madre ha fruito di un giorno di congedo.

1057.3 Per il padre, il diritto al prolungamento della durata del ver- 1/24 samento dell’indennità si estingue inoltre con la revoca della paternità.

1057.4 In caso di decesso della madre, anche il padre o la moglie 1/24 della madre può avere diritto al prolungamento del congedo in seguito alla degenza ospedaliera prolungata del neonato. In tal caso valgono le stesse condizioni previste per la madre; il capitolo 3.3.2 è applicabile per analogia. ad eccezione del N. 1054.14

1057.5 Se, in seguito al decesso del padre o della moglie della 1/24 madre, il diritto all’indennità viene prolungato per la madre, i N. 1055 e 1056 sono applicabili per analogia.

3.4 Durata del periodo d’assicurazione

3.4.1 Principio

In linea di principio, nei nove mesi che precedono la na- 7/22 scita del figlio la persona avente diritto deve essere stata assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS. La data di riferimento è quella della nascita del figlio. La durata del periodo d’assicurazione è calcolata a ritroso a contare dal giorno della nascita e deve essere ininterrotta. Se la nascita avviene per esempio il 19 ottobre, la persona avente diritto deve essere stata assicurata ininterrottamente almeno dal mese di febbraio.

Il calcolo è effettuato non in termini di giorni singoli, bensì 7/22 di mesi. Se la persona avente diritto è stata assicurata soltanto alcuni giorni o persino uno solo, quale periodo d’assicurazione è computato il mese intero.

Conformemente all’articolo 1a capoverso 1 LAVS sono per principio assicurate tutte le persone fisiche domiciliate in

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Svizzera, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel nostro Paese e i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di un’istituzione designata dal Consiglio federale.

Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo e la relativa qualità di assicurato/a sono applicabili le disposizioni delle DOA.

Secondo le regole dell’Accordo sulla libera circolazione 1/25 delle persone tra la Svizzera e l’UE, della Convenzione AELS o della convenzione con il Regno Unito, una persona cui si applica il trattato in questione è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se svolge attività lucrative in diversi Paesi e anche in quello di domicilio, la persona è assicurata in quest’ultimo, a condizione che vi svolga una parte importante dell’attività lucrativa (almeno il 25 %). Altre regole sono applicabili ad altre situazioni. Per determinare l’assoggettamento va fatto riferimento alle DOA.

Le persone cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione 1/25 con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito e alle quali continuano a essere versati il salario o le indennità giornaliere dalla Svizzera mantengono la qualità d’assicurato anche se sono domiciliate in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito (il N. 1102 si applica per analogia). Questo non vale tuttavia se una persona riprende a lavorare all’estero prima della nascita del figlio o se percepisce una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione dall’estero.

Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, 1/25 alle quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, la Convenzione AELS o la convenzione con il Regno Unito, che sono domiciliate in uno Stato membro dell’UE/AELS o nel Regno Unito e che fruiscono di un congedo non pagato sono considerate assicurate per questo periodo, se al momento della nascita dispongono di un contratto di lavoro valido.

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3.4.2 Riduzione del periodo d’assicurazione minimo

Se il figlio nasce prima del nono mese di gravidanza, vale a dire prima della 40a settimana di gravidanza, il periodo d’assicurazione minimo (v. N. 1060) è ridotto di conseguenza. La riduzione concerne unicamente quest’ultimo e non la durata minima del periodo di attività lucrativa.

Se il figlio nasce tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza (36a–40a settimana), la durata del periodo d’assicurazione è ridotta a otto mesi. Se il figlio nasce tra il settimo e l’ottavo mese (32a–36a settimana), il periodo d’assicurazione richiesto è di sette mesi. Se il figlio nasce prima del settimo mese, il periodo d’assicurazione minimo è di sei mesi.

In caso di nascita prematura, a meno che la persona 7/22 avente diritto non sia comunque già assicurata da almeno nove mesi, la durata della gravidanza deve essere dimostrata da un certificato medico (v. N. 1005).

3.4.3 Periodi d’assicurazione all’estero

Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (cfr. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.

I periodi di affiliazione all’assicurazione obbligatoria di uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito sono presi in considerazione per valutare l’adempimento del periodo d’assicurazione minimo.

Questo vale per tutti i Paesi dell’UE: 1/25 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,

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Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Altrettanto vale anche per il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord).

All’AELS appartengono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

L’attestazione dei periodi d’assicurazione compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito deve essere rilasciata in formato strutturato mediante SED tramite ALPS/EESSI. A tal fine va impiegato il Business Use Case S_BUC_24. I processi sono spiegati nel Manuale d’uso ALPS (disponibile sulla Pagina iniziale di ALPS).

Se il certificato relativo ai periodi d’assicurazione compiuti 1/25 in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito non è allegato alla richiesta, la cassa di compensazione lo esige, tramite il modulo di richiesta SED S040, direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa.

I periodi d’assicurazione attestati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito mediante il SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera anche se essi non sarebbero stati considerati tali nel nostro Paese.

Quando un organo assicurativo di uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure del Regno Unito competente per il versamento delle prestazioni in caso di maternità o paternità inoltra un modulo di richiesta SED S040 a una cassa di compensazione, quest’ultima lo tratta e invia direttamente un modulo di risposta SED S041 all’istituzione estera. Se la richiesta non è di sua pertinenza, la inoltra alla cassa competente.

Se la cassa riceve per errore una richiesta concernente 7/22 l’assicurazione malattie, la inoltra all’Istituzione comune LAMal (v. Manuale d’uso ALPS).

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7/22 3.5 Persone esercitanti un’attività lucrativa

3.5.1 Principio

Per principio, per avere diritto all’indennità il genitore deve 1/24 essere considerato esercitante un’attività lucrativa al momento della nascita del figlio. Questa condizione è soddisfatta se il genitore è considerato salariato o indipendente oppure collabora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti. È determinante esclusivamente la situazione al momento della nascita del figlio. Non è invece necessario che il genitore continui a essere considerato quale persona esercitante un’attività lucrativa anche dopo questo evento.

3.5.2 Lavoratrici e lavoratori salariati

La persona è considerata salariata se esercita un’attività 7/22 lucrativa dipendente e riceve in compenso un salario determinante ai sensi della LAVS. Sono considerate salariate anche le persone che collaborano nell’azienda del coniuge e percepiscono un salario in contanti.

Per principio è considerato salario determinante ogni retri- 7/22 buzione economicamente derivante da una prestazione lavorativa (v. Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG; DSD). È pertanto irrilevante che il lavoro sia stato svolto principalmente a scopo di lucro o a fini ideali o di pubblica utilità.

Per valutare se la persona sia da considerare quale sala- 7/22 riata al momento della nascita del figlio, ci si deve basare di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione dal punto di vista del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro deve durare almeno fino al giorno della nascita compreso.

È pertanto irrilevante che al momento della nascita del fi- 1/24 glio il rapporto di lavoro della persona avente diritto sia stato disdetto o meno, che questa fruisca di un congedo

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non pagato o che riprenda o meno l’attività lucrativa dopo il congedo indennizzato.

Il diritto all’indennità non sussiste invece se il rapporto di la- 7/22 voro termina prima della nascita del figlio senza che la persona in questione percepisca fino a questa data un’indennità per la perdita di salario sotto forma di un’indennità giornaliera dell’AD, AI, AMal, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA) o adempia le condizioni di diritto per beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

Sul modulo di richiesta, il datore di lavoro deve fornire le necessarie informazioni sul tipo e sulla durata del rapporto di lavoro.

Per il padre o la moglie della madre deve inoltre indicare i 1/24 giorni di fruizione del congedo (v. N. 1013).

3.5.3 Lavoratrici e lavoratori indipendenti

Sono considerate indipendenti le persone il cui reddito non 7/22 rappresenta una retribuzione per lavoro a dipendenza di altri.

Per quanto concerne le lavoratrici e i lavoratori indipen- 1/24 denti, è determinante il fatto che al momento della nascita del figlio siano considerati tali dalla cassa di compensazione. A tal fine, è sufficiente che essi siano affiliati alla cassa di compensazione a titolo di lavoratori indipendenti. Anche in questo caso è irrilevante che l’attività lucrativa indipendente continui o meno a essere svolta dopo il congedo indennizzato.

Una madre indipendente che diventi incapace al lavoro du- 7/22 rante la gravidanza a causa di una malattia o di un infortunio non perde per questo il suo statuto di lavoratrice indipendente (DTF 133 V 73). Questo si applica per analogia anche al padre o alla moglie della madre.

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Se vi sono indizi che fanno supporre la cessazione dell’attività lucrativa quale indipendente e l’abbandono dello statuto di indipendente nei confronti dell’AVS prima della nascita del figlio, la cassa di compensazione deve verificare se tale condizione continui effettivamente a sussistere (p. es. disdetta dei locali aziendali o dei rapporti di lavoro degli impiegati, conclusione di un contratto per il trasferimento dell’attività, comunicazione alle assicurazioni sociali della cessazione dell’attività o della volontà di farlo). In caso di cessazione dell’attività in qualità di lavoratrice o lavoratore indipendente prima della nascita del figlio, non sussiste alcun diritto all’indennità (DTF 133 V 73).

3.6 Durata minima dell’attività lucrativa

Per adempiere il requisito della durata minima di cin- 7/22 que mesi dell’attività lucrativa, non è necessario che la persona abbia lavorato per un certo numero di giorni o ore al mese. È irrilevante che una persona salariata abbia un rapporto di lavoro a tempo pieno o lavori solo un giorno alla settimana. Determinante è invece il fatto che il datore di lavoro abbia versato alla persona un salario nel mese civile in questione. Per quanto riguarda le persone indipendenti, esse devono avere avuto tale statuto per almeno cinque mesi.

La durata minima dell’attività lucrativa è calcolata a ritroso a partire dal giorno della nascita del figlio. Non è necessario che il periodo sia stato compiuto senza interruzioni. Esso deve tuttavia rientrare nel periodo d’assicurazione determinante precedente la nascita del figlio (v. N. 1058 e

segg.) e ammontare complessivamente ad almeno cinque mesi. Singoli periodi di attività lucrativa che derivano da rapporti di lavoro a tempo determinato e in cui la persona assicurata ha percepito un salario determinante sono addizionati per stabilire il numero esatto di mesi di attività compiuti.

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Le vacanze e i congedi di una persona salariata sono con- 7/22 siderati come periodi di attività lucrativa, se il datore di lavoro ha continuato a versarle un salario. Anche le vacanze delle persone che percepiscono un salario orario comprendente un’indennità di vacanza sono considerate come periodi di attività lucrativa.

Non sono invece computati i periodi in cui una persona sa- 7/22 lariata, pur intrattenendo un rapporto di lavoro, ha preso un congedo prolungato non pagato.

I periodi precedenti la nascita del figlio in cui la persona 7/22 avente diritto ha percepito un’indennità giornaliera dell’AD, AI, AMal, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA) sono interamente presi in considerazione nel computo della durata minima dell’attività lucrativa. Questo vale anche per i periodi in cui l’indennità non è stata versata (cosiddetti giorni di sospensione) e per i giorni di attesa. Per determinare la durata minima dell’attività lucrativa si tiene dunque conto anche dei periodi durante i quali la persona ha prestato servizio e percepito IPG (art. 28a OIPG).

Per determinare la durata minima dell’attività lucrativa si sommano i periodi di attività salariata e quelli di attività indipendente.

I periodi in cui la persona avente diritto percepisce o ha 7/22 percepito un’indennità giornaliera in sostituzione del salario sono presi in considerazione nel computo della durata minima dell’attività lucrativa di cinque mesi. Le possibilità sono due: o l’indennità è versata direttamente dopo la cessazione dell’attività lucrativa oppure questa è ripresa o avviata dopo un periodo di percezione di un’indennità giornaliera. I vari periodi di percezione di indennità giornaliere sono sommati e in seguito aggiunti ai periodi di attività lucrativa.

La durata minima dell’attività lucrativa di cinque mesi può 7/22 dunque essere adempiuta mediante periodi di attività lucrativa oppure mediante periodi di percezione di un’indennità

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giornaliera in sostituzione del salario oppure ancora mediante una combinazione di entrambi.

7/22 3.7 Persone incapaci al lavoro

Le persone che hanno interrotto la loro attività lucrativa per 7/22 incapacità al lavoro fino alla nascita del figlio hanno diritto all’indennità, se adempiono la condizione del periodo d’assicurazione precedente di nove mesi e – fatta eccezione per le persone che hanno diritto a indennità giornaliere dell’AD – hanno lavorato cinque mesi (i periodi d’incapacità al lavoro sono equiparati ai periodi di attività).

Sono considerate incapaci al lavoro le persone che in se- 7/22 guito a un danno alla salute non possono più lavorare (parzialmente o totalmente). Il fatto che l’incapacità al lavoro sia totale o parziale è irrilevante.

Di regola per il diritto all’indennità è determinante il fatto che la persona assicurata, a causa di un’interruzione o cessazione dell’attività lavorativa in seguito a malattia o infortunio, percepisca – un’indennità giornaliera dell’AI, – un’indennità giornaliera dell’AM oppure – un’indennità giornaliera per malattia o per infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni sociali secondo l’AMal o l’AINF oppure del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA. Questa deve essere una prestazione in sostituzione del salario (eccezioni: v. N. 1102 e 1103).

Gli assicurati che, senza aver prima svolto un’attività lucra- 7/22 tiva, percepiscono una piccola indennità giornaliera dell’AI durante l’esecuzione di provvedimenti sanitari non hanno diritto all’indennità.

Se fino alla nascita del figlio la persona percepisce un’in- 7/22 dennità giornaliera dell’AMal o dell’AINF in virtù del diritto delle assicurazioni sociali oppure un’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA,

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la cassa di compensazione deve verificare se questa indennità vada considerata quale prestazione in sostituzione del salario.

Le persone salariate che per motivi di salute erano tempo- 7/22 raneamente incapaci al lavoro prima della nascita del figlio e che in questo periodo hanno esaurito il loro diritto alla prosecuzione del versamento del salario o alla percezione di indennità giornaliere sono equiparate alle persone che percepiscono indennità giornaliere, se al momento della nascita del figlio hanno ancora un rapporto di lavoro valido. Il rapporto di lavoro deve essere durato almeno cinque mesi prima della nascita del figlio.

Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente non 7/22 devono necessariamente percepire un’indennità giornaliera. Se al momento della nascita del figlio sono temporaneamente incapaci al lavoro, possono aver diritto all’indennità di maternità o di paternità anche se non dispongono di un reddito sostitutivo. Quale prova dell’incapacità al lavoro è sufficiente un certificato medico. Se l’incapacità al lavoro può essere sufficientemente comprovata in base alle altre circostanze, si può rinunciare al certificato medico (DTF 133 V 73). È inoltre necessario che al momento della nascita le persone siano considerate come indipendenti dalla cassa di compensazione.

7/22 3.8 Persone disoccupate che percepiscono un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione

Le persone che adempiono la condizione del periodo d’as- 7/22 sicurazione hanno diritto all’indennità di maternità o di paternità, senza adempiere le altre condizioni di diritto, se percepiscono fino alla nascita del figlio un’indennità giornaliera dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Se le indennità giornaliere non sono state versate fino alla nascita del figlio a causa di un termine d’attesa o per altri

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motivi, il diritto all’indennità nasce se le indennità giornaliere non sono state esaurite fino alla nascita del figlio, ma in quel momento vige ancora un termine quadro.

Le persone che al momento della nascita del figlio hanno 7/22 esaurito il diritto all’indennità giornaliera dell’AD non hanno diritto all’indennità di maternità o di paternità neanche se vige ancora il termine quadro o se percepiscono una prestazione cantonale equivalente all’indennità giornaliera dell’AD.

Se per una persona di età inferiore ai 25 anni il diritto a indennità giornaliere dell’AD si prolunga con la nascita del figlio (art. 27 cpv. 5bis in combinato disposto con il cpv. 2 lett. b LADI), nasce un diritto all’indennità. Il N. 1110 è applicabile per analogia.

7/22 3.9 Persone che non percepiscono indennità giornaliere

Se al momento della nascita del figlio la madre adempie la 7/22 condizione del periodo di contribuzione minimo per le indennità giornaliere dell’AD, ma non si è annunciata per riceverle, nasce comunque il diritto all’indennità di maternità. Il periodo di contribuzione minimo richiesto deve essere stato adempiuto durante il termine quadro ordinario di due anni; non vi è alcuna possibilità di prolungare questo termine quadro (DTF 136 V 239).

La disposizione del N. 1108 è applicabile per analogia al 7/22 padre o alla moglie della madre, se al momento della nascita del figlio presta un servizio per il quale percepisce IPG, ma il suo rapporto di lavoro si è concluso prima del servizio in questione. Si tratta di regola di servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile.

A tal fine la cassa di compensazione deve procedere alle 1/24 necessarie verifiche presso la Direzione del lavoro della

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Segreteria di Stato dell’economia (SECO; bilateralefcpm@seco.admin.ch). Spetta quindi alla SECO verificare se il periodo di contribuzione minimo per la riscossione delle indennità giornaliere dell’AD sia stato adempiuto. La procedura è retta dalla Circolare sulla procedura di notifica tra le casse di compensazione e l’assicurazione contro la disoccupazione per la verifica dei periodi di contribuzione secondo la LADI in materia di indennità.

La richiesta inviata alla SECO deve essere accompagnata 7/22 dal modulo «Attestazione del datore di lavoro» (318.752 i o 318.749 i). Ogni datore di lavoro che ha occupato la persona in questione nei due anni precedenti la nascita del figlio deve compilare un modulo separato. La SECO verifica le condizioni di diritto sulla base dei dati indicati nei moduli e comunica la propria decisione alla cassa di compensazione.

3.10 Periodi di occupazione all’estero

Le disposizioni di questo capitolo valgono soltanto per le 1/25 persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione con l’UE, in quello della Convenzione AELS (cfr. CIBIL) o in quello della convenzione con il Regno Unito.

I periodi di occupazione compiuti in uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito in cui la persona era assicurata sono presi in considerazione nel computo della durata minima dell’attività lucrativa (v. cap. 3.6).

L’attestazione dei periodi di occupazione compiuti in uno 1/25 Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure nel Regno Unito deve essere rilasciata dallo Stato in questione e presentata dalla persona salariata o indipendente al momento dell’inoltro della richiesta. A tal fine va impiegato il

Se la richiesta non contiene l’attestazione dei periodi di oc- 1/25 cupazione compiuti in uno Stato membro dell’UE o

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dell’AELS oppure nel Regno Unito, la cassa di compensazione la esige direttamente dall’organo assicurativo competente dello Stato in cui l’assicurato ha svolto la sua ultima attività lucrativa tramite il SED di richiesta S040.

I periodi di occupazione attestati da uno Stato membro 1/25 dell’UE o dell’AELS oppure dal Regno Unito tramite un SED di risposta S041 devono essere riconosciuti senza restrizioni dalla Svizzera.

4. Importo dell’indennità

4.1 Principio

L’indennità ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro 1/24 medio conseguito dalla persona avente diritto immediatamente prima della nascita del figlio. In caso di prolungamento del diritto in seguito al decesso di un genitore, l’indennità ammonta sempre all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito dalla persona avente diritto immediatamente prima della nascita del figlio, anche se il reddito da lavoro è cambiato nel frattempo.

1117.1 L’indennità dell’80 per cento va garantita anche in caso di 1/24 fruizione del congedo del padre o della moglie della madre in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, il numero di giorni di congedo dipende dalla regolamentazione del datore di lavoro relativa al tempo di lavoro e può essere ridotto in funzione del grado d’occupazione. Tuttavia, anche in questo caso la persona avente diritto può riscuotere al massimo 14 indennità giornaliere. Per il calcolo si rimanda ai N. 1153 segg.

Le indennità non sono integrate da assegni per i figli, per 1/24 l’azienda o per spese di custodia.

L’indennità è ridotta nella misura in cui supera il limite mas- 7/21 simo di cui all’articolo 16f LIPG o all’articolo 16l LIPG, con

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riserva della garanzia dei diritti acquisiti in caso di percezione di un’indennità giornaliera dell’AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.

4.2 Tabelle delle indennità

Le tabelle per il calcolo delle indennità di maternità e di 1/24 quelle per l’altro genitore, figuranti tra le tabelle per il calcolo delle indennità giornaliere IPG 318.116 [d/f] pubblicate dall’UFAS, sono vincolanti.

5. Determinazione del reddito prima della nascita del figlio

7/22 5.1 Persone salariate

Per il calcolo dell’indennità delle lavoratrici e dei lavoratori salariati ci si basa sull’ultimo reddito da lavoro ai sensi dell’articolo 5 LAVS conseguito prima della nascita del figlio, convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto di eventuali giorni in cui queste persone, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o servizi secondo l’articolo 1a LIPG, all’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute secondo l’articolo 16o LIPG, oppure per altri motivi che non sono loro imputabili, hanno conseguito un reddito ridotto o non hanno conseguito alcun reddito. I N. 5008–5040 DIPG sono applicabili per analogia.

Per le persone che prima della nascita del figlio usufruivano di un congedo non pagato o avevano ridotto il loro grado d’occupazione senza essere incapaci al lavoro, nel calcolo del reddito medio occorre tenere conto di questo periodo di inattività. Tali casi vengono trattati secondo i

e 5033 DIPG, anche in presenza di un reddito regolare.

Le disposizioni dei N. 1121 e 1122 sono applicabili anche 7/22 ai padri o alle mogli delle madri che non fruiscono del loro congedo immediatamente dopo la nascita del figlio o ne DFI UFAS | Circolare sull’indennità di maternità e sull’indennità per l’altro genitore (CIMatAG)

fruiscono in singoli giorni. Questo vale anche nel caso in cui il padre o la moglie della madre, durante il termine quadro, cambi datore di lavoro o aumenti il suo grado d’occupazione, conseguendo così un salario maggiore rispetto a quello conseguito prima della nascita del figlio.

5.2 Lavoratrici e lavoratori indipendenti

Per il calcolo dell’indennità delle lavoratrici e dei lavoratori 7/21 indipendenti ci si basa sul reddito da lavoro determinante per gli ultimi contributi AVS versati prima della nascita del figlio, convertito in reddito giornaliero. Le disposizioni dei N. 5043.1–5044 DIPG sono applicabili.

Se questo reddito risale a più di un anno prima, ci si basa sul reddito dell’anno civile precedente quello della nascita del figlio. Ad esempio, se il figlio è nato nell’aprile del 2021, va considerato il reddito del 2020. Per comprovare il reddito in questione ci si basa sugli acconti versati.

Se la persona avente diritto lo desidera, ci si può basare 7/22 anche sul reddito realizzato nell’anno in cui nasce il figlio. In tal caso, però, entrano in linea di conto solo i redditi realizzati prima della nascita del figlio. Questi redditi vanno comprovati (p. es. con un documento di chiusura per il periodo in questione). Gli acconti versati possono essere considerati solo se corrispondono al periodo e all’attività effettivamente svolta.

Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a po- 1/23 steriori un contributo più elevato o più basso per il reddito alla base del calcolo, è applicabile per analogia il N. 5046 DIPG.

Per determinare il reddito da lavoro giornaliero medio, bisogna dividere il reddito annuale per 360.

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Se invece il reddito è stato realizzato in meno di un anno, esso è convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività (DTF 133 V 431). Questa va comprovata (p. es. statuto di indipendente, prove contabili).

7/22 5.3 Persone che esercitano allo stesso tempo un’attività salariata e un’attività indipendente

Per il calcolo del reddito medio determinante sono applicabili per analogia i N. 5050–5054 DIPG.

5.4 Persone beneficiarie di indennità giornaliere

In caso di riscossione di indennità giornaliere prima della 7/24 nascita del figlio, la cassa di compensazione deve verificare se siano adempiute le condizioni per la garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1136–1142). Se è così, si deve procedere a un calcolo comparativo: l’importo dell’indennità va calcolato secondo le disposizioni della presente circolare e delle DIPG e poi confrontato con l’importo dell’indennità giornaliera percepita. Sarà quindi versata la prestazione più elevata. Per il calcolo comparativo è determinante il giorno precedente la data della nascita del figlio. Nel caso del padre o della moglie della madre, il calcolo comparativo va effettuato una sola volta, anche se non fruisce del congedo immediatamente dopo la nascita del figlio o ne fruisce in singoli giorni durante il termine quadro.

Per le persone aventi diritto che hanno percepito indennità 7/22 giornaliere fino alla nascita del figlio, la base di calcolo dell’indennità è il salario conseguito prima dell’incapacità al lavoro (totale o parziale).

Per le persone che hanno percepito indennità giornaliere 7/22 dell’AD, il calcolo dell’indennità può basarsi sul guadagno assicurato considerato per calcolare queste ultime. A tal fine, la cassa di compensazione può chiedere alle persone

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aventi diritto una copia della decisione indicante il guadagno assicurato. Per questa procedura non è più necessaria un’attestazione salariale da parte del datore di lavoro.

Per determinate persone disoccupate (persone che hanno concluso un tirocinio o una formazione), l’indennità giornaliera dell’AD non viene calcolata in funzione del salario precedente, bensì di importi forfettari, che non possono fungere da base di calcolo dell’indennità. In tali casi, quest’ultima viene quindi calcolata sulla base del reddito realizzato prima della disoccupazione (v. N. 1122).

Per le madri che adempiono il periodo di contribuzione mi- 7/22 nimo per le indennità giornaliere dell’AD (v. N. 1108), ma non le percepiscono, ci si basa sul reddito realizzato prima della nascita del figlio. Questo vale anche per i padri o le mogli delle madri che prestano servizio, nei casi di cui al N. 1109. Vanno considerati anche i periodi in cui non sono stati realizzati redditi, procedendo conformemente al N. 1122.

Se fino alla nascita del figlio una persona avente diritto per- 7/22 cepisce un’indennità giornaliera – dell’AI, – dell’AMal, – dell’AINF, – dell’AD o – dell’AM, in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, l’indennità corrisponde almeno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento, indipendentemente dall’importo massimo Nel caso di indennità giornaliere in caso di malattia di un’assicurazione d’indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA non sussiste alcuna garanzia dei diritti acquisiti.

Il principio esposto al N. 1136 vale anche per il padre o la 1/24 moglie della madre che non fruisce del congedo immediatamente dopo la nascita del figlio e che durante il termine

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quadro ha eventualmente ricominciato a esercitare un’attività lucrativa.

Nel caso delle indennità giornaliere dell’AD, la garanzia dei 1/24 diritti acquisiti richiede una procedura speciale: a differenza dell’indennità di maternità o di quella per il padre o per la moglie della madre, queste sono infatti versate solo per i giorni lavorativi, ovvero in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane: 12 mesi). Di conseguenza, per stabilire la garanzia dei diritti acquisiti per l’indennità di maternità o per quella per il padre o per la moglie della madre occorre moltiplicare per 21,7 l’indennità giornaliera dell’AD e poi dividerla per 30.

Se il versamento dell’indennità giornaliera è sospeso fino 7/21 alla nascita del figlio, la garanzia dei diritti acquisiti continua a essere valida fino ad esaurimento delle indennità giornaliere. Si tratta in particolare di persone disoccupate o che seguono provvedimenti d’integrazione dell’AI e che, essendo incapaci al lavoro per oltre 30 giorni, non ricevono più le indennità giornaliere.

Nei casi in cui il diritto alle indennità giornaliere inizia il giorno della nascita del figlio non sussiste alcuna garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1107).

Se la persona avente diritto o il suo datore di lavoro ha sti- 1/24 pulato un’assicurazione complementare in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA per coprire interamente la perdita di salario, per la garanzia dei diritti acquisiti va presa in considerazione soltanto l’indennità giornaliera versata in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.

Se l’indennità giornaliera dell’AINF è stata ridotta per una 1/24 colpa grave della persona avente diritto o perché questi si è esposto a un pericolo particolarmente grave o ha compiuto un atto temerario, per il calcolo della garanzia dei diritti acquisiti ci si deve basare sull’indennità giornaliera ridotta dell’AINF.

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6. Determinazione e versamento dell’indennità

6.1 Disposizioni generali

Per la determinazione e il versamento dell’indennità sono 1/23 applicabili per analogia i N. 6001–6046 DIPG.

L’indennità costituisce un reddito sostitutivo. In quanto tale, 1/24 è soggetta all’imposta alla fonte se viene versata a lavoratrici o lavoratori salariati stranieri, a meno che questi siano in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o che il loro coniuge, da cui non sono separati né legalmente né di fatto, sia in possesso della cittadinanza svizzera o del permesso di domicilio. La Circolare sull’imposizione alla fonte è applicabile per analogia.

1144.1 Se la persona avente diritto è impiegata presso più datori 1/24 di lavoro, l’indennità giornaliera è fissata sulla base del reddito determinante complessivo e versata ai diversi datori di lavoro proporzionalmente ai salari corrisposti; l’importo massimo previsto all’articolo 16f LIPG non deve essere superato. Se la persona avente diritto fruisce dei giorni di congedo presso un unico datore di lavoro, per questi giorni viene versata soltanto la quota proporzionale calcolata dell’indennità giornaliera. Questo si applica anche se svolge un’attività lucrativa indipendente.

6.2 Indennità di maternità

Durante le 14 settimane di congedo di maternità l’indennità è versata a posteriori alla fine di ogni mese civile in cui sussiste il diritto.

Tuttavia, nel mese in cui si estingue il diritto all’indennità (durata massima di versamento delle indennità, ripresa dell’attività lucrativa, decesso della madre) questa va versata immediatamente per i giorni per i quali è dovuta.

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Se l’indennità di maternità è inferiore a 200 franchi al mese (ossia 6.70 franchi al giorno), essa è versata all’estinzione del diritto.

In caso di richiesta tardiva, su richiesta della persona 1/24 avente diritto è possibile procedere a versamenti intermedi.

Se il diritto all’indennità di maternità è incontestato, ma vi sono ritardi nella determinazione dell’importo, le casse di compensazione devono procedere a versamenti provvisori, salvo che l’indennità sia versata al datore di lavoro.

1/24 6.3 Indennità per l’altro genitore (indennità per il padre o per la moglie della madre)

Per il congedo del padre o della moglie della madre sono 1/24 previste al massimo 14 indennità giornaliere. L’indennità è versata a posteriori dopo la fruizione dell’ultimo giorno di congedo.

Se il padre o la moglie della madre fruisce del congedo in 1/24 blocchi settimanali, per una settimana vengono versate

indennità giornaliere e per due settimane 14 indennità giornaliere.

Questo principio vale sia per le persone occupate a tempo 1/24 pieno che per quelle a tempo parziale. Se il congedo viene preso per un’intera settimana lavorativa, le indennità giornaliere sono versate su base settimanale, a prescindere dal grado d’occupazione. Questo vale anche per i genitori impiegati presso diversi datori di lavoro.

In caso di fruizione in singoli giorni, il congedo di due setti- 1/24 mane equivale per principio a dieci giorni lavorativi. Ogni cinque giorni lavorativi presi di congedo bisogna computare due indennità giornaliere supplementari, in modo che per l’intero congedo vengano versate 14 indennità giornaliere.

1153.1 soppresso

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1153.2 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione 1/23 del numero di giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quello dei giorni previsti in caso di attività a tempo pieno (v. N. 1117.1). Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all’indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliere.

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 4 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando

giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 8 giorni di congedo (10 giorni / 1,25). In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (4 giorni di congedo x 1,25), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione dell’80 per cento su 5 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione dell’80 per cento, lavorando

giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 10 giorni di congedo (10 giorni / 1). In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d’occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro Con un grado d’occupazione del 20 per cento, lavorando

giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 4 giorni di congedo (10 giorni / 2,5).

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In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

È possibile fruire del congedo combinando blocchi settima- 1/24 nali e singoli giorni.

1/24 6.4 Prolungamento del diritto all’indennità in seguito al decesso di un genitore

1154.1 Se, in seguito al decesso della madre, il diritto all’indennità 1/24 viene prolungato per il genitore superstite, vengono indennizzate 14 settimane (98 indennità giornaliere). Il congedo va fruito in una sola volta. La determinazione e il versamento dell’indennità sono retti dal capitolo 6.2.

1154.2 Se, in seguito al decesso del padre o della moglie della 1/24 madre, il diritto all’indennità viene prolungato per la madre, possono essere versate al massimo 14 indennità giornaliere. Il congedo può essere fruito in una sola volta oppure in singoli giorni o blocchi settimanali. La determinazione e il versamento dell’indennità sono retti dal capitolo 6.3.

7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensazione, condono dell’obbligo di restituire e cancellazione dei crediti irrecuperabili

7.1 Principio

Per quanto concerne la cessione, la pignorabilità, la restituzione, la compensazione, il condono e la cancellazione dei crediti irrecuperabili sono applicabili per analogia i N. 7001–7022 DIPG.

7.2 Versamento di arretrati ad altri assicuratori sociali

Se dalla richiesta di indennità risulta che fino alla nascita 1/24 del figlio sono state pagate indennità giornaliere da parte

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dell’AM o di un ente dell’AINF, dell’AMal o dell’AD, la cassa di compensazione comunica immediatamente all’ente in questione da quale data versa l’indennità e per quali giorni. Contemporaneamente lo informa della possibilità di compensare le indennità giornaliere pagate in eccesso con i pagamenti retroattivi dell’indennità di maternità o di paternità.

Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione malattie in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, sono applicabili per analogia – la Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, valida dal 1° gennaio 2004, – la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS e dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni dell’assicurazione militare, valida dal 1° gennaio 2004 e – la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 2001.

Per le richieste di compensazione degli organi esecutivi dell’AD sono applicabili per analogia le disposizioni delle circolari summenzionate.

I N. 10053 segg. DR sono applicabili per analogia.

7.3 Versamento di pagamenti retroattivi ad assicuratori

d’indennità giornaliera

Se dalla richiesta risulta che un assicuratore malattie/contro gli infortuni ha versato fino alla nascita del figlio indennità giornaliere a titolo di prestazioni anticipate in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA, la cassa di compensazione comunica all’assicuratore da quale data

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versa l’indennità e per quali giorni. Contemporaneamente lo informa della possibilità di compensare le indennità giornaliere versate con i pagamenti retroattivi dell’indennità di maternità o di paternità.

Le prestazioni anticipate versate dall’assicuratore malattie/contro gli infortuni in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA gli possono essere rimborsate fino a concorrenza dell’importo dell’indennità da versare retroattivamente per lo stesso periodo.

Sono considerate prestazioni anticipate rimborsabili all’assicuratore d’indennità giornaliera le prestazioni contrattuali, se dal contratto può essere derivato chiaramente un diritto alla restituzione delle prestazioni in seguito al pagamento retroattivo dell’indennità. Una semplice clausola contrattuale in materia di sovrassicurazione non è invece sufficiente.

Sono considerate prestazioni contrattuali le prestazioni versate sulla base delle condizioni assicurative di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera o di un’assicurazione contro gli infortuni nel regime sovraobbligatorio.

Per quanto concerne la procedura, le disposizioni dei 1/24 N. 10062 segg. DR sono applicabili per analogia.

8. Contributi alle IPG

Le disposizioni dei N. 8001–8023 DIPG sono applicabili per 1/23 analogia.

7/21 9. Disposizioni relative all’organizzazione e al contenzioso

Le disposizioni dei N. 9004–9012 DIPG sono applicabili per 7/21 analogia.

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10. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Indennità di maternità La Circolare sull’indennità di maternità (CIMat), valida dal 1° luglio 2005 (stato: 1° gennaio 2020) è sostituita dalla CI- MatPat, ma rimane applicabile per i diritti all’indennità di maternità nati prima del 1° gennaio 2021.

Indennità di paternità

Gli adeguamenti legati all’introduzione del congedo di paternità entrano in vigore il 1° gennaio 2021. Il diritto all’indennità di paternità inizia pertanto al più presto il 1° gennaio 2021. È determinante il momento della nascita del figlio. La Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CI- MatPat), valida dal 1° gennaio 2021 (stato: 1° gennaio 2023) è sostituita dalla presente circolare, ma rimane applicabile per i diritti all’indennità di maternità e di paternità nati prima del 1° gennaio 2024.

Prolungamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato

Le disposizioni relative al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato (art. 16c cpv. 3 LIPG, cap. 3.3.2) si applicano anche per i parti avvenuti nei 56 giorni precedenti l’entrata in vigore della CIMatPat. Tuttavia, le prestazioni sono concesse al più presto dal 1° luglio

e unicamente per il periodo non trascorso del diritto al prolungamento ai sensi dell’articolo 16c capoverso 3 lettera a LIPG. Quindi se il neonato è ospedalizzato immediatamente dopo il parto e al 1° luglio è ancora all’ospedale, la madre può far valere il diritto al prolungamento se la degenza del figlio è durata almeno due settimane. In tal caso, la durata del prolungamento del versamento dell’indennità corrisponde al numero di giorni che il neonato ha trascorso in ospedale a

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partire dal 1° luglio 2021, ma al massimo 56 giorni. Il momento del soggiorno all’ospedale è dunque determinante per il diritto all’indennità.

Esempio Se il bambino è nato il 25 giugno 2021 e resta all’ospedale fino al 25 luglio 2021, la madre può far valere il diritto poiché la degenza dura più di 14 giorni. Per determinare la durata del prolungamento vengono però presi in considerazione soltanto i giorni a partire dall’entrata in vigore della modifica, ossia dal 1° luglio 2021. La madre avrebbe dunque diritto a 98 giorni di congedo maternità e a un prolungamento di 25 giorni (ospedalizzazione dal 1° al 25 luglio 2021). Il diritto all’indennità nasce il 1° luglio 2021.

Nel caso di un bambino nato il 14 giugno 2021 che resta ospedalizzato fino al 3 luglio 2021, la condizione della durata della degenza è adempiuta, ma la madre può far valere soltanto un prolungamento di tre giorni, dal 1° al

luglio 2021.

Prolungamento del diritto all’indennità in seguito al decesso di un genitore

La possibilità di prolungare il diritto all’indennità in seguito al decesso della madre durante il congedo di maternità o in seguito al decesso del padre o della moglie della madre durante il termine quadro di sei mesi vale a partire dal 1° gennaio 2024. Per il diritto all’indennità è determinante il momento del decesso del genitore. Se il decesso si verifica entro il 31 dicembre 2023, non sussiste alcun diritto al prolungamento del diritto all’indennità.

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Nessuna estinzione del diritto in caso di partecipazione a sedute di camere o commissioni di parlamenti a livello federale, cantonale o comunale

Dal 1° luglio 2024 la partecipazione delle madri quali parlamentari a sedute di camere e commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comunale non è più considerata come ripresa dell’attività lucrativa, a condizione che non sia prevista una supplenza (art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG). In questi casi, il diritto all’indennità di maternità continua a sussistere per le sedute svolte dal 1° luglio 2024 in poi.

Questa novità si applica anche al genitore superstite il cui diritto all’indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.

In caso di partecipazione a sedute che si sono svolte prima del 1° luglio 2024 o per le quali sarebbe stata ammessa una supplenza, il diritto all’indennità si estingue, come in precedenza.

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