Kreisschreiben über die Betreuungsgutschriften; gültig ab 01.01.1997, Stand: 01.01.2026
3.1 In generale
Le persone che fanno valere un accredito per compiti assistenziali devono allegare, quando inoltrano la prima richiesta, documenti d’identità ufficiali che certifichino i dati personali della persona che prodiga le cure e di quella che le riceve (ad esempio, libretto di famiglia).
3001.1 La persona che fa valere un accredito per compiti assisten- 1/21 ziali per la cura del partner deve presentare un certificato di domicilio o di soggiorno attestante che immediatamente prima dell’anno per il quale è richiesto l’accredito ha vissuto con il beneficiario dell’assegno per grandi invalidi nella medesima economia domestica ininterrottamente per almeno cinque anni.
Se mancano documenti d’identità e le indicazioni figurano nei registri pubblici, la cassa di compensazione può consultare tali documenti oppure procurarsi degli estratti.
La cassa di compensazione deve anche esaminare in particolare se la persona che prodiga le cure non ha diritto ad accrediti per compiti educativi durante l’anno civile per cui fa valere il suo diritto ad accrediti per compiti assistenziali.
3.2 Assegno per grandi invalidi
La cassa di compensazione deve esaminare in modo ade- 1/05 guato se la persona assistita può far valere il diritto ad un assegno per grandi invalidi conformemente ai N. 1001 e 1002.
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Quando occorre accertare se nel singolo caso vada ver- 1/05 sato un assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di cure, va fatta richiesta presso l’ufficio AI competente che indicherà, oltre al grado di grande invalidità del minorenne bisognoso di cure, anche il luogo di soggiorno prevalente.
3.3 Grado di parentela
Per parenti ai sensi dell’articolo 29septiescapoverso 1 LAVS 1/26 s’intendono i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli, gli abiatici, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figliastri, il patrigno, la matrigna, i suoceri nonché il partner che vive con la persona assicurata nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Questo elenco è esaustivo.
Se sussistono dubbi sul grado di parentela, si deve inol- 1/09 trare una richiesta d’informazioni con il modulo «Conferma dei dati personali» (modulo 318.271) all’ufficio di stato civile del luogo di origine sia della persona assistita sia di quella che prodiga le cure.
3008.1 Le persone che convivono devono vivere durevolmente 1/21 nella medesima economia domestica.
Il modulo «Conferma dei dati personali» può essere utiliz- 1/09 zato solo per informazioni relative a cittadini svizzeri. Le richieste concernenti cittadini stranieri residenti in Svizzera devono essere inoltrate all’ufficio di controllo degli abitanti del luogo di domicilio con riferimento all’art. 32 LPGA.
1/12 3.4 Facile raggiungibilità
Le persone che prestano assistenza devono poter raggiun- 1/12 gere facilmente le persone assistite. Questa condizione è adempiuta in particolare se chi presta assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un’ora (art. 52g OAVS).
3010.1 La persona bisognosa di cure deve vivere in una località 1/12 facilmente raggiungibile in misura prevalente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni per anno civile.
3010.2 Se la persona bisognosa di cure vive in un istituto, non 1/19 sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assistenziali (DTF 144 V 159). Per la definizione di «istituto» fanno stato gli art. 66bis cpv. 3 OAVS e 35ter OAI.
3010.3 I N. 3010, 3010.1 e 3010.2 non si applicano al partner che 1/21 deve vivere nella stessa economia domestica con il beneficiario dell’assegno per grandi invalidi che lo assiste.
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3.5 Situazione assistenziale
L’assistenza effettiva deve essere prestata in misura pre- 1/21 valente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni all’anno. Per la determinazione della durata fanno stato le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di richiesta (modulo 318.270).
4. Procedura se le condizioni non sono adempite
Se una persona che prodiga le cure inoltra una domanda d’accrediti per compiti assistenziali e questi non possono esserle concessi, ne sarà informata mediante una decisione.
5. Anni di assistenza computabili
Sono computati solo gli anni interi di assistenza. Di regola l’anno in cui sorge il diritto all’accredito non è preso in considerazione.
Quando l’anno civile in cui sorge il diritto all’accredito coincide con quello in cui tale diritto si estingue, si computa sempre un anno intero.
L’anno civile in cui il diritto all’accredito si estingue è com- 1/21 putato interamente. Ciò riguarda in particolare l’anno civile in cui
– la persona assistita perde il diritto all’assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI; – la persona assistita decede; – non è più soddisfatta la condizione della facile raggiungibilità; – il partner non vive più nella medesima economia domestica; – la condizione per un’assistenza non è più soddisfatta.
6. Iscrizione nel conto individuale
Per quanto attiene all’iscrizione dell’accredito per compiti assistenziali nel conto individuale si applicano le disposizioni delle direttive concernenti il certificato di assicurazione e il conto individuale. Riguardo al momento dell’iscrizione sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai redditi provenienti dall’attività lucrativa.
Se la persona bisognosa di cure è stata assistita da una sola persona, si iscrive nel CI un intero accredito per compiti assistenziali. Se invece parecchie persone adempiono le condizioni, tale accredito è suddiviso tra tutte le persone che hanno prestato le cure ed iscritto con la frazione corrispondente nel CI della persona interessata.
Per le persone sposate l’accredito per compiti assistenziali è suddiviso tra i coniugi prima dell’iscrizione nel CI e iscritto in parti uguali nel rispettivo CI, a condizione che il coniuge adempia la qualità di assicurato.
Se uno dei coniugi ha già raggiunto l’età di riferimento 1/24 (art. 29septies cpv. 6 LAVS) o il coniuge che non presta le cure non è assicurato, l’accredito per compiti assistenziali non sarà ripartito tra i coniugi durante l’anno civile corrispondente.
L’accredito per compiti assistenziali non sarà nemmeno suddiviso durante l’anno civile del matrimonio, dello scioglimento dello stesso o del decesso (art. 52k in relazione con
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8. Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2017.