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Bilaterale Abkommen Schweiz-EU. Abkommen mit der EFTA. Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL); gültig ab 04.04.2016, Stand 01.01.2026

BSV D6400 · Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6400/it/bilaterale-abkommen-schweiz-eu-abkommen-mit-der-efta-kreisschreiben-uber-das-verfahren-zur-leistungsfestsetzung-in-der-ahv-iv-ksbil-gultig-ab-04-04-2016-stand-01-01-2026

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Fonte

Bilaterale Abkommen Schweiz-EU. Abkommen mit der EFTA. Kreisschreiben über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL); gültig ab 04.04.2016, Stand 01.01.2026

1.1 Campo di applicazione personale

L’ALC e le presenti disposizioni si applicano a tutti gli Stati 1/21 dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’ALC si applica ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE menzionati al N. 1001, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno Stato dell’UE o della Svizzera (art. 2 par. 1 reg. 883/2004). Per i loro diritti a prestazioni, queste persone sottostanno all’Accordo anche se sono domiciliate fuori dalla Svizzera o dall’UE.

L’ALC si applica pure ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE 1/18 senza attività lucrativa che sono o sono stati assicurati in Svizzera o in uno Stato dell’UE.

Gli apprendisti sono considerati persone esercitanti un’attività lucrativa e sottostanno quindi all’ALC.

Il beneficio di redditi sostitutivi è assimilato all’esercizio di un’attività lucrativa. Questo vale in particolare per le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o per le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni versate in sostituzione del salario in caso di cessazione dell’attività lucrativa per malattia o infortunio.

I rifugiati e gli apolidi sono soggetti all’ALC, se sono domiciliati in Svizzera o in uno Stato dell’UE.

L’ALC si applica inoltre ai diritti derivati (rendite per i figli e ren- 1/22 dite completive dell’AVS) e alle rendite per superstiti delle persone summenzionate. La cittadinanza dei familiari è irrilevante.

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Di regola le prestazioni sono versate indipendentemente dallo Stato di domicilio (ad eccezione delle rendite per figli associate a percentuali di una rendita AI inferiori al 50 per cento di una rendita intera, che non sono versate in caso di domicilio fuori dalla Svizzera o dall’UE).

Il campo di applicazione dell’ALC si estende inoltre ai superstiti di cittadini di Stati non membri dell’UE, se sono cittadini svizzeri, dell’UE, apolidi o rifugiati.

1.2 Campo di applicazione temporale

In linea di principio, l’ALC si applica a tutte le rendite concesse dopo l’inizio della sua applicazione, a prescindere dal momento in cui è insorto l’evento assicurato. A essere determinante è quindi esclusivamente la data in cui la decisione è stata emanata.

Per le prestazioni oggetto di una decisione emanata dopo l’entrata in vigore del nuovo reg. 883/20041 è determinante quest’ultimo.

1.3 Continuazione dell’assicurazione in caso di provvedimenti di integrazione dell’AI

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che hanno esercitato in 1/22 Svizzera un’attività lucrativa dipendente o indipendente sufficiente al loro sostentamento senza esservi stati domiciliati e che non sottostanno più alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità in quanto hanno dovuto cessare tale attività per malattia o infortunio, continuano a essere considerati assicurati per quanto riguarda i provvedimenti di integrazione. Questa regola si applica anche durante l’attuazione dei provvedimenti in questione, purché gli interessati non riprendano a esercitare un’attività lucrativa fuori dalla Svizzera. La continuazione dell’assicurazione cessa invece se queste persone percepiscono una rendita AI (rendita intera o percentuale di una rendita

In vigore dal 1° aprile 2012.

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intera), se portano a termine una prima integrazione o se ricevono prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del proprio Stato di domicilio.

A titolo di esempio, un frontaliere ha diritto a provvedimenti di integrazione se ha dovuto cessare l’attività lucrativa che esercitava in Svizzera a seguito di malattia o infortunio, anche se non ha continuato a versare contributi in Svizzera fino al momento in cui è nato il diritto alle prestazioni.

Il frontaliere che cessa l’attività lucrativa in Svizzera di sua spontanea volontà senza iniziarne subito un’altra all’estero non ha invece diritto ai provvedimenti di integrazione svizzeri. In questo caso spetterebbe allo Stato di domicilio provvedere alla sua integrazione. Lo stesso vale in caso di cessazione dell’attività lucrativa in seguito a disoccupazione.

2. Competenza e procedura

2.1 Presentazione della richiesta

L’avente diritto presenta la richiesta di rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità all’istituzione assicurativa del proprio Stato di domicilio (istituzione competente) o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo (art. 45 par. 4 reg. 987/2009).

Le persone che sono domiciliate in Svizzera senza avervi mai compiuto alcun periodo assicurativo devono essere informate del fatto che le richieste per rendite di Stati contraenti devono essere fatte valere direttamente presso le istituzioni assicurative estere.

Se ciononostante una persona che è domiciliata in Svizzera senza avervi mai compiuto alcun periodo assicurativo o i suoi superstiti presentano una richiesta, quest’ultima deve essere inoltrata all’istituzione assicurativa estera competente, indicando la data in cui è stata presentata (art. 45 par. 4 reg. 987/2009

Se il richiedente non è domiciliato in uno Stato dell’UE, la richiesta di prestazioni va presentata all’istituzione assicurativa del DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

Paese (Svizzera o Stato dell’UE) nel quale l’avente diritto o il defunto è stato assicurato da ultimo (art. 45 par. 4 reg. 987/2009).

Le regole generali di competenza e procedura (cap. 2 e, in par- 1/20 ticolare per i casi AI, N. 2030–2041.2) si applicano anche ai frontalieri domiciliati all’estero.

Se la richiesta è presentata in Svizzera o all’estero a un’istituzione non competente, quest’ultima deve inoltrarla all’istituzione competente (art. 2 par. 3 reg. 987/2009).

Se i periodi di assicurazione che possono giustificare il diritto a 1/24 una rendita sono stati compiuti in Svizzera o in uno o più Stati dell’UE, è sufficiente una sola richiesta di prestazioni per avviare la procedura di richiesta in tutti gli Stati interessati. Se l’assicurato non ha ancora raggiunto l’età di riferimento svizzera, la cassa di compensazione competente (CSC esclusa) deve respingere la richiesta di rendita mediante decisione, precisando in quest’ultima che l’assicurato potrà presentare una nuova richiesta al raggiungimento dell’età di riferimento svizzera.

Un assicurato può chiedere espressamente, indicandolo nella richiesta, di differire la liquidazione delle prestazioni in determinati Stati (art. 50 par. 1 reg. 883/2004, art. 46 par. 2 reg. 987/2009; nella prassi questi casi dovrebbero presentarsi solo di rado). Una tale situazione può verificarsi anche nel caso di un avente diritto che presenta la richiesta di rendita di vecchiaia in uno Stato dell’UE con un’età di pensionamento più bassa rispetto alla Svizzera, ma che non desidera ancora percepire la rendita svizzera (anticipata). In questo caso la cassa di compensazione deve informare adeguatamente l’interessato sul diritto futuro alla rendita di vecchiaia (ad es. lettera–tipo con promemoria 3.01). Non è necessaria una decisione di rifiuto.

Questa disposizione riguarda esclusivamente la procedura di differimento internazionale e non si applica al rinvio di singole prestazioni (ad es. di una rendita svizzera).

Se un assicurato che a suo tempo aveva chiesto il differimento della procedura internazionale in uno o più Stati richiede una

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prestazione in uno o in tutti questi Stati, va eseguita l’intera procedura secondo le disposizioni generali.

È determinante la data di presentazione all’istituzione (o al servizio competente in virtù del diritto interno) cui la richiesta è stata presentata la prima volta o in primo luogo. La data di presentazione deve essere registrata (cfr. N. 1031 DR).

Per determinare la data di presentazione ci si può basare sulla 1/24 richiesta di rendita svizzera soltanto se il relativo modulo riporta indicazioni sull’esercizio di un’attività lucrativa o su periodi di residenza in uno Stato dell’UE. In assenza di tali informazioni, la data determinante per le richieste UE deve corrispondere a quella della comunicazione che menziona esplicitamente il diritto a una rendita estera (ad es. comunicazione successiva dell’assicurato).

La procedura deve essere avviata anche quando un assicurato 1/24 richiede in Svizzera la riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita di vecchiaia dell’AVS.

2013.1 Tramite l’UCC gli istituti d’assicurazione svizzeri possono chie- 1/24 dere ad altri Stati membri di compensare prestazioni indebitamente riscosse con versamenti retroattivi, se sono adempiute entrambe le condizioni seguenti: − una procedura di compensazione tra istituti svizzeri non ha dato l’esito auspicato; − l’UCC ha confermato che è in corso una procedura all’estero.

2013.2 In caso di richiesta di compensazione di prestazioni indebita- 7/24 mente riscosse con versamenti retroattivi di un’istituzione di uno Stato membro, l’istituzione richiedente allega alla propria richiesta una copia della decisione di restituzione passata in giudicato e la conferma dell’UCC secondo cui è in corso una procedura all’estero.

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2.2 Attuazione della procedura di richiesta internazionale

2.2.1 Rendite di vecchiaia e per superstiti (richiesta AVS)

Se la rendita dell’UE è richiesta contemporaneamente a quella 1/24 svizzera, si possono utilizzare i moduli svizzeri («Richiesta di una rendita di vecchiaia» o «Richiesta di una rendita per superstiti»).

2014.1 La cassa di compensazione completa i dati nell’applicazione 7/24 SWAP sulla base delle informazioni disponibili o delle indicazioni fornite dall’assicurato (v. N. 2024).

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La richiesta AVS per una rendita dell’UE non sostituisce in alcun caso la richiesta di rendita svizzera. Quest’ultima va presentata con il modulo consueto («Richiesta di una rendita di vecchiaia» o «Richiesta di una rendita per superstiti»).

Se è stata presentata una richiesta per una rendita dell’UE o se 1/24 dalla richiesta di rendita svizzera risulta che l’avente diritto ha compiuto periodi di assicurazione in uno Stato dell’UE, la cassa di compensazione competente è tenuta ad avviare immediatamente la procedura di richiesta internazionale. Per determinare la cassa competente si applicano per analogia le regole generali (N. 2001 segg. DR).

La procedura internazionale va avviata anche nel caso in cui 1/24 l’assicurato non abbia ancora raggiunto l’età di riferimento svizzera e non desideri anticipare la rendita AVS. Lo stesso vale se non ha diritto a una rendita poiché non ha compiuto il periodo di contribuzione minimo e/o se gli è stato negato il diritto a una rendita per superstiti poiché non soddisfa le altre condizioni di diritto.

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Le casse di compensazione avviano la procedura di richiesta in- 1/24 ternazionale tramite SWAP.

A tal fine i dati del richiedente devono essere registrati in SWAP, oppure importati dalle applicazioni utilizzate dalle casse di compensazione e completati. I campi da compilare in SWAP sono indicati dall’applicazione stessa (tooltips).

Se la richiesta concerne una rendita di vecchiaia occorre selezionare il tipo «Rendita di vecchiaia» nella maschera «Registrazione della richiesta/dettagli della richiesta». Se invece riguarda una rendita per superstiti, va selezionato il tipo «Rendita per superstiti».

La maggior parte delle informazioni richieste da SWAP è conte- 1/24 nuta nel registro degli assicurati (UPI), nel modulo di richiesta di una rendita dell’UE e nel modulo di richiesta svizzero. Per le indicazioni mancanti ci si deve rivolgere direttamente al richiedente. La cassa di compensazione è libera di decidere in che modo procurarsi le informazioni mancanti.

In SWAP, eventuali documenti inviati dal richiedente possono essere allegati alla richiesta in formato digitale (PDF/A) e trasmessi all’istituzione assicurativa estera (maschera «Allegati»).

Dopo aver registrato tutti i dati richiesti in SWAP, la cassa di 1/24 compensazione trasmette la richiesta AVS per via elettronica. L’UCC verifica la completezza delle informazioni. Se i dati sono incompleti, rispedisce la richiesta AVS alla cassa di compensazione indicando i campi da compilare.

Le richieste AVS complete, basate sui dati registrati in SWAP, 1/24 sono trasmesse per via elettronica dall’UCC, unitamente a eventuali allegati non strutturati, ai competenti organismi di collegamento dell’UE.

Gli organismi di collegamento esteri indirizzano eventuali richie- 1/24 ste di chiarimento direttamente all’UCC, che vi risponde, chiedendo, se necessario, informazioni complementari alla cassa di compensazione tramite SWAP. La cassa di compensazione fornisce al più presto le informazioni richieste tramite SWAP.

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Le istituzioni assicurative estere competenti comunicano 1/24 all’UCC i periodi di assicurazione compiuti all’estero (P5000) e le decisioni di rendita (P6000). Una volta ricevuti tutti i moduli P6000, l’UCC allestisce un riepilogo delle decisioni (P7000 e PD P1). Trasmette il modulo P7000 per via elettronica alle istituzioni assicurative estere competenti e il modulo PD P1 per posta all’assicurato (art. 48 reg. 987/2009). Questa procedura è applicabile soltanto a partire dall’introduzione definitiva di EESSI.

2029.1 In caso di modifica dell’importo della rendita di vecchiaia con- 1/24 nesso alla flessibilizzazione della riscossione della rendita (p. es. in seguito alla modifica della percentuale di rendita anticipata o rinviata oppure al nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento), su richiesta dell’organismo di collegamento estero l’UCC emana le relative decisioni di rendita (P6000).

2029.2 Se il defunto non ha versato contributi in Svizzera, i superstiti 1/24 possono rivolgersi direttamente all’istituzione assicurativa estera competente per presentare la richiesta di rendita.

2029.3 Le casse di compensazione avviano tramite SWAP una proce- 1/24 dura di richiesta internazionale per una rendita per superstiti per ciascun avente diritto (vedova, vedovo, orfano minorenne, orfano maggiorenne ecc.).

2029.4 Se l’istituzione assicurativa estera emana una decisione nega- 1/24 tiva per il fatto che l’età di pensionamento non è ancora stata raggiunta, l’UCC trasmette la decisione per posta alla cassa di compensazione competente e chiude la procedura di richiesta. Se dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento l’assicurato presenta una nuova richiesta di rendita di vecchiaia alla cassa di compensazione competente, quest’ultima avvia una nuova procedura di richiesta internazionale tramite SWAP.

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1/20 2.2.2 Rendite di invalidità (richiesta AI)

2.2.2.1 Disposizioni generali

Con la richiesta presentata all’AI in Svizzera si esercita contem- 1/20 poraneamente anche il diritto a rendite dell’UE. L’ufficio AI competente deve pertanto avviare la procedura di richiesta internazionale ai fini del coordinamento delle prestazioni di rendita. In questo modo le istituzioni assicurative estere coinvolte possono trattare contemporaneamente la richiesta. Non è dunque permesso aspettare che l’AI emani la decisione sulle prestazioni svizzere.

Non appena dagli accertamenti successivi alla ricezione della 1/20 richiesta risulta che il richiedente presenta periodi di assicurazione in uno o più Stati dell’UE tali da poter conferire un diritto a prestazioni e sussiste un’incapacità al lavoro di lunga durata, l’ufficio AI competente deve avviare immediatamente la procedura di richiesta internazionale. Questo vale nei casi in cui viene esaminato il diritto a provvedimenti d’integrazione secondo gli articoli 14a (provvedimenti di reinserimento), 16 (prima formazione professionale) e 17 LAI (riformazione professionale) oppure il diritto a una rendita.

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1/20 2.2.2.2 Avvio della procedura di richiesta

Per avviare la procedura di richiesta internazionale, l’ufficio AI deve utilizzare esclusivamente l’applicazione web (SWAP) gestita dall’UCC. I moduli dell’UE necessari per la richiesta AI (moduli P, v. allegato 1) sono generati automaticamente dal sistema in base ai dati registrati in forma elettronica.

Affinché ciò sia possibile, le informazioni già note relative al ri- 1/20 chiedente devono essere registrate in SWAP (maschera «Registrazione della richiesta», tipo «Rendita di invalidità») oppure importate da un’applicazione specifica e completate. I campi da compilare in SWAP sono indicati dall’applicazione stessa (tooltips).

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La maggior parte delle informazioni richieste da SWAP è conte- 1/24 nuta nel registro degli assicurati (UPI) e nel modulo di richiesta svizzero. Le indicazioni mancanti vanno chieste direttamente all’interessato con il modulo «Richiesta di una rendita di invalidità presso uno Stato dell’UE» precompilato da SWAP.

Per i casi di cui al N. 2031, l’ufficio AI chiede al medico di com- 1/20 pilare il modulo elettronico «Perizia medica particolareggiata» o lo fa compilare dal SMR. Al contempo l’ufficio AI annuncia il caso in SWAP (maschera «Riepilogo», azione «Annunciare la richiesta»).

2036.1 Se, nonostante le informazioni ricevute, per l’ufficio AI non è 1/24 chiaro se il richiedente abbia compiuto in uno o più Stati dell’UE periodi di assicurazione che possono conferire un diritto a prestazioni, può incaricare l’UCC di svolgere accertamenti in merito presso l’organismo di collegamento estero, prima di avviare la procedura internazionale.

Per ogni richiesta AI per la quale si avvia una procedura UE, 1/20 occorre far compilare e firmare dal medico il modulo «Perizia medica particolareggiata». Il modulo e la relativa guida sono disponibili su Internet agli indirizzi www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Moduli/Prestazioni-dellAI e www.ai-pro-medico.ch. Gli atti medici già disponibili non sostituiscono la presentazione del modulo, ma possono essere allegati al medesimo (in formato

Il medico viene indennizzato per la compilazione del modulo in- 1/24 terattivo «Perizia medica particolareggiata», se lo ha compilato integralmente.

Non appena ha ricevuto il modulo «Perizia medica particolareg- 1/24 giata» debitamente compilato, l’ufficio AI registra tutti i dati necessari in SWAP, allega il modulo in formato PDF/A e inoltra immediatamente la richiesta all’UCC. L’UCC verifica la completezza delle indicazioni fornite. Se mancano informazioni, l’UCC rinvia la richiesta all’ufficio AI, indicando i campi che devono ancora essere compilati.

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Le informazioni che sono note all’ufficio AI soltanto dopo la con- 1/24 clusione della procedura (ad es. indicazioni sull’invalidità) sono registrate in SWAP non appena sono disponibili e trasmesse dall’UCC alle istituzioni assicurative estere (v. cap. 2.2.2.3).

In SWAP, i documenti inviati dal richiedente devono essere alle- 1/24 gati alla richiesta AI in formato digitale (PDF/A).

2041.1 L’UCC completa i dati relativi ai periodi di assicurazione e di residenza e compila il modulo P5000 (N. 2050 segg.).

2041.2 L’UCC trasmette per via elettronica la richiesta AI debitamente 1/24 compilata sulla base dei dati registrati in SWAP, il modulo «Perizia medica particolareggiata» ed eventuali allegati non strutturati ai competenti organismi di collegamento dell’UE.

1/20 2.2.2.3 Completamento della richiesta AI al momento dell’emanazione della decisione dell’AI

Se dall’esame della richiesta AI svizzera risulta una decisione 1/24 negativa, l’ufficio AI verifica lo stato del caso SWAP: – caso SWAP chiuso: la decisione è trasmessa via e-mail o per posta all’UCC; – caso SWAP aperto: l’ufficio AI chiede all’UCC di inviargli nuovamente il caso per completare i dati relativi al modulo

Se dall’esame della richiesta AI svizzera risulta una decisione 1/24 positiva, l’ufficio AI verifica lo stato del caso SWAP: – caso SWAP chiuso: l’ufficio AI chiede alla cassa di compensazione di trasmettere la decisione via e-mail o per posta all’UCC; – caso SWAP aperto: l’ufficio AI chiede all’UCC di inviargli nuovamente il caso per completare la richiesta con i dati mancanti. Successivamente l’ufficio AI inoltra il caso alla cassa di compensazione competente, che compila i dati relativi al modulo P6000 e completa quelli relativi al modulo P5000.

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Conformemente al N. 2043, dopo l’emanazione della decisione 1/24 di rendita la cassa di compensazione registra i dati necessari in SWAP e poi trasmette la richiesta all’UCC per via elettronica. A questo punto l’UCC verifica che tutti i campi siano stati compilati correttamente. Se non è così, rinvia la richiesta alla cassa di compensazione o all’ufficio AI, indicando i campi da completare.

Oltre ai dati sull’ammontare e sul versamento della rendita, la cassa di compensazione deve registrare i periodi di assicurazione e di residenza come pure le informazioni sulla carriera assicurativa del richiedente (v. cap. 2.2.3).

I documenti inviati dal richiedente vanno caricati in SWAP in for- 1/24 mato digitale (PDF/A).

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L’UCC trasmette per via elettronica la richiesta AI debitamente 1/24 compilata sulla base dei dati registrati in SWAP ed eventuali allegati non strutturati ai competenti organismi di collegamento dell’UE. Per il seguito della procedura si applicano per analogia i N. 2028–2029.

2.2.3 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza /

Informazioni riguardanti la carriera assicurativa

2.2.3.1 Attestato dei periodi di assicurazione e di residenza

Per tutte le richieste di rendita (AVS e AI), la cassa di compen- 1/24 sazione importa o registra in SWAP i periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera e li tiene aggiornati. La tabella nell’allegato 4 spiega le modalità esatte di attribuzione di tali periodi.

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Nelle richieste AI che riceve direttamente dall’ufficio AI (v. 1/20 N. 2039 e 2044) l’UCC completa le informazioni sui periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera.

Vanno immessi soltanto i periodi di assicurazione e di residenza compiuti in Svizzera, basandosi per principio sulle regole applicabili per il calcolo delle rendite AVS/AI (N. 5025–5052 DR). Si devono registrare anche i periodi durante i quali l’assicurato ha percepito indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Oltre ai periodi di contribuzione propri del richiedente vanno indicati anche gli anni di matrimonio senza contribuzione prima del 1997, gli anni senza contribuzione durante i quali l’altro coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo e i periodi in cui si possono computare soltanto gli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

Devono essere registrati in SWAP come periodi contributivi gli anni di gioventù prima del compimento dei 21 anni in cui sono stati effettivamente pagati contributi. Non si devono invece indicare eventuali mesi supplementari secondo i N. 5055 segg. DR.

I periodi di assicurazione compiuti durante la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia vanno registrati sotto gli anni e i mesi corrispondenti. La stessa regola si applica ai periodi di assicurazione compiuti nell’anno in cui è insorto l’evento assicurato. Se al momento della presentazione della richiesta non dispone ancora delle indicazioni del datore di lavoro (CI), la cassa di compensazione deve chiederle direttamente a quest’ultimo.

Si devono indicare anche i periodi di contribuzione compiuti 1/24 dopo il raggiungimento dell’età di riferimento dagli assicurati che continuano a esercitare un’attività lucrativa dopo tale età. Questi periodi non vanno considerati se l’assicurato non ha versato contributi e presenta soltanto periodi di residenza.

Se a una persona possono essere attribuiti diversi tipi di contributo e di assicurazione per uno stesso periodo, occorre indicarne solo uno. In tal caso prevalgono i periodi di assicurazione

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compiuti versando contributi propri, seguiti dagli anni di matrimonio senza contribuzione e dai periodi in cui il coniuge ha pagato il doppio del contributo minimo. I periodi con diritto agli accrediti per compiti educativi e assistenziali vanno indicati soltanto se nello stesso periodo non possono essere computati contributi propri o del coniuge. Se in uno stesso periodo un assicurato ha pagato contributi sia come dipendente che come indipendente, va indicato il tipo di contributo derivante dal reddito più elevato. Esempio Un assicurato ha esercitato un’attività lucrativa per 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. L’attività principale, svolta come indipendente, gli ha fruttato un reddito di 45 000 franchi. Nello stesso periodo gli sono inoltre stati computati un reddito di

franchi per un’attività svolta come salariato nonché accrediti per compiti educativi. Si devono registrare soltanto i periodi di assicurazione computati in base ai contributi pagati per l’attività lucrativa esercitata dall’assicurato. Poiché il reddito conseguito come indipendente è più elevato rispetto a quello percepito come dipendente, si considera che l’assicurato ha svolto un’attività indipendente per l’intero periodo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012). In questo caso i periodi per quali possono essere computati accrediti per compiti educativi non vengono considerati.

2057.1 Se per uno stesso periodo possono essere computati sia pe- 1/18 riodi contributivi derivanti da un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) che periodi durante i quali la persona in questione ha percepito indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, i periodi derivanti dall’attività lucrativa sono sempre prioritari.

2.2.3.2 Rapporto sulla carriera assicurativa (P4000)

La cassa di compensazione (richiesta AVS) o l’ufficio AI (richie- 1/24 sta AI) deve registrare in SWAP i dati necessari per il modulo P4000 concernenti la carriera assicurativa all’estero. Il modulo E207 compilato dall’assicurato non può quindi più essere caricato in SWAP quale allegato. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

Alcuni documenti devono essere inviati obbligatoriamente in ori- 1/24 ginale all’UCC tramite invio postale. L’elenco di tali documenti (tabella dei documenti specifici da allegare per ogni Paese) è disponibile in SWAP alla rubrica «Allegati».

La registrazione delle informazioni sulla carriera assicurativa 1/24 può essere omessa: – se l’istituzione assicurativa estera lo ha già fatto; – se il richiedente fa valere che l’istituzione assicurativa estera dispone già delle relative informazioni; – se, quando ha presentato la richiesta di rendita di vecchiaia, l’assicurato percepiva già una rendita estera; – se, in caso di richiesta di una rendita per superstiti, il defunto/richiedente di una rendita di vecchiaia svizzera percepiva già una rendita estera.

3. Diritto a rendite dell’AVS/AI e loro calcolo

3.1 In generale

Il diritto a rendite svizzere dell’AVS/AI è retto dalle disposizioni della LAVS, della LAI e delle DR. Per quanto concerne la verifica del domicilio si rimanda ai N. 4016–4036 DR e ai N. 1017–

e 3090 segg. DOA.

Nel caso delle rendite AI si applica esclusivamente la legislazione svizzera per quanto riguarda l’inizio del diritto e la determinazione del grado di invalidità.

3.1.1 Durata di contribuzione minima di tre anni nell’AI

Dall’entrata in vigore della 5a revisione AI (1.1.2008) hanno diritto a una rendita ordinaria dell’AI solo gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite di invalidità per le quali l’evento assicurato (insorgenza dell’invalidità) si è verificato dopo l’entrata in vigore della 5a revisione AI.

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Per verificare se si debba applicare una durata minima di contribuzione di uno o tre anni è determinante la data dell’insorgenza dell’evento assicurato (insorgenza dell’invalidità) e non, ad esempio, quella della deliberazione o della decisione formale dell’ufficio AI.

Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre 1/18 procedere, nel singolo caso, come segue:

1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi di assicurazione svizzeri. La condizione dei tre anni di contribuzione interi è adempiuta, se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 2 anni e 11 mesi in totale (cfr. N. 3006 segg. DR). 2. Se la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta con periodi di assicurazione svizzeri, per l’adempimento di questa condizione va tenuto conto, nel caso dei cittadini svizzeri e di Stati dell’UE, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE (art. 6 reg. 883/2004). Per i cittadini svizzeri si deve tenere conto anche degli eventuali periodi inferiori a un anno compiuti in uno Stato dell’AELS (in virtù della Convenzione AELS). 3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi di assicurazione esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI (v. cap. 4: periodi di assicurazione inferiori a un anno).

3.1.2 Calcolo delle rendite AI svizzere

Benché a tutte le nuove rendite di invalidità per le quali l’evento 1/24 assicurato (insorgenza dell’invalidità) si è verificato dopo l’entrata in vigore dalla 5a revisione AI (1.1.2008) si applichi quale condizione di diritto la durata di contribuzione minima di tre anni, la rendita AI svizzera continua a essere calcolata autonomamente, senza considerare i periodi di assicurazione compiuti all’estero.

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Si rinuncia alla totalizzazione e alla proratizzazione di cui all’ar- 7/24 ticolo 52 paragrafo 1 lettera b reg. 883/2004 (v. N. 4001 segg.), dato che dal calcolo eseguito secondo il diritto nazionale risulta una rendita di importo pari o superiore (art. 52 par. 4 reg. 883/2004). Sono fatti salvi i casi di cui al capitolo 3.1.3.

7/24 3.1.3 Eccezione: disposizioni più favorevoli delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna

3007.1 Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli di conven- 1/25 zioni bilaterali di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 149 V 97 del 30 maggio 2023, DTF 142 V 112 dell’11 marzo 2016 e DTF 133 V 329 del

luglio 2007), la cassa di compensazione compente per il pagamento della rendita deve procedere d’ufficio a un calcolo comparativo (v. N. 3007.2), se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni: − al momento dell’insorgere dell’evento assicurato il richiedente è assoggettato alla legislazione svizzera (principio del rischio); − il richiedente rientra nel campo d’applicazione sia dell’ALC che di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale secondo il sistema A (principio del rischio; convenzioni con Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo); − il richiedente ha esercitato il diritto alla libera circolazione prima dell’entrata in vigore dell’ALC, ossia ha compiuto periodi di assicurazione prima del 1° giugno 2002 nell’ambito di una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Belgio, la Spagna, la Francia, la Grecia, i Paesi Bassi o il Portogallo; − il richiedente ha compiuto periodi di assicurazione sia in Svizzera che in uno degli Stati contraenti summenzionati; − il diritto alla rendita AI è nato il 1° giugno 2002 o in data successiva.

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3007.2 Per il calcolo comparativo va fatto un confronto tra le seguenti 7/24 rendite: − la rendita AI svizzera calcolata in base alle regole della convenzione bilaterale con lo Stato contraente in questione secondo il sistema A (ossia tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera e in quello Stato), e − le due rendite parziali calcolate in base all’ALC (rendita svizzera calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera e rendita dello Stato contraente calcolata conformemente al reg. 883/2004). Va versato l’importo più elevato.

3007.3 soppresso

3007.4 Per ottenere informazioni sull’importo della rendita estera e/o 1/25 sui periodi di assicurazione esteri, la cassa di compensazione deve prendere contatto con l’UCC (eai@zas.admin.ch), che si rivolge al competente organismo di collegamento estero. Non appena l’UCC riceve queste informazioni, le inoltra alla cassa di compensazione.

3007.5 Fintantoché non sono disponibili informazioni sui periodi di assi- 7/24 curazione all’estero e sull’importo della rendita parziale estera, la rendita svizzera è calcolata e versata sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.

3007.6 Non appena dispone delle informazioni necessarie, la cassa di 7/24 compensazione procede al calcolo comparativo (N. 3007.2).

3007.7 Se l’importo della rendita AI svizzera calcolata tenendo conto 7/24 dei periodi di assicurazione esteri (secondo il sistema A) è superiore alla somma delle due rendite parziali, la Svizzera versa la rendita AI calcolata secondo il sistema A. I corrispondenti periodi di assicurazione esteri non dovrebbero quindi più dare diritto a una rendita parziale dello Stato in questione, perché altrimenti i periodi di assicurazione verrebbero presi in considerazione due volte. La cassa di compensazione comunica il risul-

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tato del calcolo comparativo all’UCC, che a sua volta inoltra l’informazione al competente organismo di collegamento nell’ambito della procedura di richiesta internazionale.

3.2 Diritto a rendite per figli e per orfani

Se una persona presenta periodi di assicurazione che possono 1/24 giustificare il diritto a una rendita sia in Svizzera che in uno o più Stati dell’UE e ha diritto a rendite per figli, queste ultime e la rendita da cui derivano sono fissate e versate esclusivamente secondo il diritto nazionale (art. 69 par. 2 reg. 883/2004). La stessa regola si applica alle rendite per orfani, che sono anch’esse fissate e versate esclusivamente secondo il diritto nazionale.

4. Periodi di assicurazione inferiori a un anno

4.1 Periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno

Per calcolare le rendite, gli Stati dell’UE considerano in un primo tempo tutti i periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri (anche quelli di durata inferiore a un anno) e stabiliscono una rendita fittizia. I periodi esteri sono presi in considerazione soltanto nel calcolo di questa rendita fittizia. Su questa base, ogni Paese versa la parte corrispondente al periodo assicurativo compiuto sotto la sua legislazione (procedura di totalizzazione e proratizzazione; art. 52 par. 1 lett. b reg. 883/2004).

Si può rinunciare ad applicare questo metodo se dal calcolo effettuato secondo il diritto nazionale risulta una rendita di importo pari o superiore, come è il caso in Svizzera (art. 52 par. 4 reg. 883/2004).

Il reddito annuo medio determinante, calcolato solo in base ai periodi di assicurazione in Svizzera, resta invariato.

I periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno non vengono computati se, anche senza considerare i periodi di assicurazione compiuti all’estero, l’assicurato ha diritto a una rendita AVS o AI completa in Svizzera (scala delle rendite 44). DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

Se l’assicurato ha invece diritto a una rendita parziale (scala delle rendite 1–43) e dalla richiesta di rendita, dall’incarto o da un’altra fonte risulta che potrebbe aver compiuto periodi di assicurazione inferiori a un anno in uno Stato dell’UE (art. 57 par. 2 reg. 883/2004), si deve tenere conto anche dei periodi di assicurazione inferiori a un anno. Per i cittadini svizzeri si deve tenere conto anche degli eventuali periodi inferiori a un anno compiuti in uno Stato dell’AELS (in virtù della Convenzione AELS).

A prescindere da queste regole, in un primo tempo le rendite 1/24 AVS/AI vanno fissate con una decisione basata soltanto sui periodi contributivi svizzeri. Lo stesso vale nel caso in cui una persona che continua a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si avvalga della possibilità di chiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita.

I periodi di assicurazione esteri inferiori a un anno sono considerati per il calcolo della rendita svizzera soltanto se, tenuto conto soltanto di questi periodi, non sussiste alcun diritto a una prestazione estera.

Dopo aver ricevuto dall’UCC la notifica dei periodi di assicurazione esteri computabili di durata inferiore a un anno, la cassa di compensazione deve verificare se: – questi periodi si sovrappongono a periodi di assicurazione svizzeri; – la loro considerazione comporta un aumento della rendita AVS o AI svizzera; – tenuto conto soltanto di questi periodi non sussiste alcun diritto a una prestazione in uno Stato dell’UE.

Le rendite AVS/AI e le relative rendite per figli con periodi di as- 1/24 sicurazione inferiori a un anno in Stati dell’UE o dell’AELS devono recare il CS 55 (rendita AVS/AI con periodi di assicurazione UE/AELS inferiori a un anno).

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4.2 Procedura in caso di non raggiungimento della durata

minima di contribuzione di un anno in Svizzera

Se una persona presenta unicamente periodi di assicurazione inferiori a un anno in diversi Stati dell’UE o in Svizzera, l’istituzione debitrice delle prestazioni è quella dell’ultimo Stato in cui sono stati compiuti periodi di assicurazione (art. 57 par. 3 reg. 883/2004).

Una richiesta di rendita AVS o AI presentata in Svizzera senza che sia stata raggiunta la durata minima di contribuzione di un anno secondo l’articolo 29 capoverso 1 LAVS va respinta mediante decisione, dopodiché occorre avviare la procedura di richiesta internazionale (v. cap. 2).

Se la cassa di compensazione riceve dall’UCC una risposta in cui quest’ultimo le comunica che è responsabile per il versamento di una rendita con periodi esteri inferiori a un anno, l’incarto completo deve essere sottoposto all’UFAS.

5. Modifiche di rendite concesse secondo il diritto anteriore2 ed esportazione di rendite AVS e AI

5.1 Commutazione di una rendita AI in una rendita di vecchiaia o per superstiti

Se una rendita AI fissata tenendo conto di periodi di assicura- 7/24 zione compiuti all’estero (CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 o 52) è commutata in una rendita AVS il 1° giugno 2002 o in data successiva, quest’ultima è calcolata secondo le disposizioni generali senza considerare i periodi di contribuzione esteri.

5001.1 Nel caso delle rendite AI con CS 44, 49, 50 o 52 che vengono 1/26 commutate in una rendita di vecchiaia sono fatte salve le disposizioni particolari dei N. 5003.1 segg.

Nel quadro di un calcolo comparativo, la rendita AI è completa- 7/24 mente ricalcolata senza tener conto dei periodi esteri. L’importo

In questo capitolo per «rendite concesse secondo il diritto anteriore» si intendono le rendite il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

così ottenuto è confrontato con quello della rendita AVS (v. N. 5001). È fatta salva la regolamentazione per le rendite trasferite (cfr. N. 2049 Circ. 3).

È versata la rendita più elevata (art. 33bis cpv. 1 LAVS).

7/24 5.1.1 Casi speciali di commutazione di una rendita AI con periodi di assicurazione esteri in una rendita di vecchiaia (sistema A, convenzioni di sicurezza sociale con Portogallo, Spagna, Francia e Norvegia)

5003.1 Se una rendita AI accordata conformemente a una convezione 1/25 di sicurezza sociale secondo il sistema A (v. anche N. 3007.1 e 7002.1) è commutata in una rendita di vecchiaia, valgono le seguenti disposizioni:

Convenzioni con il Portogallo e la Spagna 3 La rendita di vecchiaia svizzera deve essere calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Portogallo o in Spagna, se: – i periodi di assicurazione compiuti in Portogallo o in Spagna non danno diritto a una prestazione di vecchiaia analoga, a causa dell’età di pensionamento legale più elevata in questi Stati, e – la rendita di vecchiaia svizzera, sommata alla rendita AI transitoria portoghese o spagnola spettante all’assicurato al raggiungimento dell’età di riferimento svizzera [cfr. art. 48 reg. 883/2004], è inferiore alla rendita di vecchiaia svizzera calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione portoghesi o spagnoli presi in considerazione per il calcolo della rendita AI. La rendita di vecchiaia svizzera calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzeri ed esteri è versata fino al raggiungimento dell’età di pensionamento legale in Portogallo o in Spa-

Sentenza del Tribunale federale 9C_540/2023 del 3 giugno 2024

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gna. A quel momento la rendita di vecchiaia svizzera è ricalcolata esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera. In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, il diritto acquisito al mantenimento delle basi di calcolo dell’AI non è garantito per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento. I N. 5351 e 5352 segg. DR sono applicabili per analogia.

Convenzione con la Francia Se la somma della rendita di vecchiaia svizzera e di quella francese è inferiore alla rendita d’invalidità calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Francia, all’assicurato è concessa, oltre alla rendita di vecchiaia, la differenza rispetto alla precedente rendita d’invalidità. Convenzione con la Norvegia Se la rendita di vecchiaia svizzera è inferiore alla rendita d’invalidità calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Norvegia, è versata una rendita di vecchiaia svizzera d’importo pari alla precedente rendita d’invalidità fino alla nascita del diritto a una rendita di vecchiaia norvegese. A quel momento la rendita di vecchiaia svizzera è ricalcolata esclusivamente in base ai periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.

5003.2 Per procurarsi le informazioni sull’età di pensionamento legale 1/25 negli Stati in questione e sull’importo della rendita AI transitoria estera, la cassa di compensazione competente per il pagamento della rendita procede conformemente al N. 3007.4. Fino alla ricezione delle informazioni necessarie sono applicabili per analogia i N. 3007.5 segg.

5.2 Insorgere di un caso di splitting

Se una rendita AI concessa secondo il diritto anteriore e deter- 1/24 minata tenendo conto di periodi di assicurazione esteri (CS 44, 45, 48, 49, 50, 51 o 52) deve essere ricalcolata perché si è dovuto procedere a una divisione dei redditi (in seguito a divorzio, decesso del coniuge o insorgere del secondo caso assicurato per le persone coniugate), i periodi di assicurazione esteri sono DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

considerati anche quando la rendita viene ricalcolata integralmente.

5.3 Risorgere dell’invalidità

Se una rendita AI concessa secondo il diritto anteriore4 viene 1/22 soppressa o è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, la rendita AI è calcolata secondo il nuovo diritto con effetto dal momento in cui è risorta l’invalidità.

Per il calcolo comparativo (art. 32bis OAI) è determinante la base di calcolo della rendita AI secondo il diritto anteriore soppressa (v. anche N. 5001 Circ. 3 e Circulaire sur l’introduction de l’échelle linéaire pour les rentes en cours, valida dal 1° giugno 2002). Eventuali periodi di assicurazione esteri continuano a essere considerati.

Se la nuova rendita è fissata secondo le basi di calcolo del diritto anteriore tenendo conto dei periodi di assicurazione esteri, non è necessario avviare la procedura internazionale.

5.4 Modifica del grado di invalidità

Se l’ammontare della rendita cambia in seguito a un aumento o 1/22 una riduzione del grado di invalidità (rendita intera o percentuale di una rendita intera) dopo il 1° giugno 2002, le basi di calcolo restano invariate (N. 5328 DR). Questo vale anche per le rendite concesse secondo il diritto anteriore che sono state fissate tenendo conto di periodi contributivi esteri.

In questo capitolo per «rendite concesse secondo il diritto anteriore» si intendono le rendite il cui diritto è sorto

prima dell’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

1/22 5.5 Esportazione di percentuali di una rendita AI inferiori al

per cento di una rendita intera

In linea di principio le percentuali di una rendita AI inferiori al 1/22 50 per cento di una rendita intera concesse a cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE sono versate sia in Svizzera che negli Stati dell’UE.

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che hanno diritto a un quarto di rendita AI secondo il diritto anteriore possono continuare a percepire la rendita anche se trasferiscono il domicilio dalla Svizzera in uno Stato dell’UE. Le basi di calcolo restano invariate. Questo vale anche se la rendita è stata fissata tenendo conto di periodi contributivi esteri.

Il diritto alla rendita si estingue invece se l’assicurato lascia la Svizzera o, in un secondo tempo, uno Stato dell’UE per stabilirsi in un Paese non facente parte dell’UE (eccezione: cittadini svizzeri che spostano il domicilio in uno Stato dell’AELS).

Dall’entrata in vigore dell’ALC, i cittadini svizzeri o di uno Stato 1/22 dell’UE che prima della sua applicazione non avevano diritto a una percentuale di una rendita AI inferiore al 50 per cento di una rendita intera perché risiedevano all’estero possono chiederne la concessione, sempre che risiedano in uno Stato dell’UE (o, per i cittadini svizzeri, anche in uno Stato dell’AELS). Questa possibilità sussiste anche se la richiesta di rendita era già stata respinta in passato. Su domanda possono essere versate in uno Stato dell’UE anche rendite completive e per figli che in passato non hanno potuto essere concesse perché i familiari risiedevano all’estero.

Per il calcolo della rendita è determinante il diritto anteriore se l’inizio del diritto risale a prima del 1° giugno 2002, o del 1° aprile 2006 per i cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, o del 1° giugno 2009 per i cittadini di Romania e Bulgaria. Nelle relazioni con i Paesi con cui è stata conclusa una convenzione secondo il sistema A, i periodi di contribuzione esteri devono essere considerati.

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5.6 Esportazione di rendite straordinarie dell’AVS e dell’AI

In linea di principio, le rendite straordinarie di cittadini svizzeri o 1/18 di uno Stato dell’UE possono essere versate anche in uno Stato dell’UE (sentenza del 21 marzo del 2014 del TF riguardante le cause 9C_446/2013 e 9C_469/2013), a condizione che l’avente diritto abbia esercitato un’attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell’UE prima dell’insorgere dell’evento assicurato e che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 39 capoverso 1 LAI o all’articolo 42 capoverso 1 LAVS. Ciò significa che le rendite straordinarie di persone che non hanno mai esercitato un’attività lucrativa in Svizzera o in uno Stato dell’UE non vengono esportate e sono concesse a titolo di prestazioni in denaro a carattere non contributivo soltanto in caso di domicilio in Svizzera (allegato X reg. 883/2004 «Svizzera» lettera b).

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che hanno diritto a una rendita straordinaria dell’AVS o dell’AI concessa secondo il diritto anteriore possono continuare a percepirla anche se trasferiscono il domicilio dalla Svizzera in uno Stato dell’UE.

Il diritto alla rendita si estingue invece se l’assicurato lascia la Svizzera o, in un secondo tempo, uno Stato dell’UE per stabilirsi in un Paese non facente parte dell’UE (eccezione: cittadini svizzeri che spostano il domicilio in uno Stato dell’AELS).

Dall’entrata in vigore dell’ALC, i cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che prima della sua applicazione non avevano diritto a una rendita straordinaria dell’AVS o dell’AI perché risiedevano all’estero possono chiederne la concessione, sempre che risiedano in uno Stato dell’UE (o, per i cittadini svizzeri, anche in uno Stato dell’AELS). Questa possibilità sussiste anche se il diritto era già stato soppresso o negato prima della messa in applicazione dell’ALC perché l’assicurato era domiciliato all’estero.

5.7 Esportazione di prestazioni dell’AVS/AI di cittadini di

Stati precedentemente non contraenti

I cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia che prima dell’estensione dell’ALC non avevano diritto a prestazioni dell’AVS o dell’AI perché erano domiciliati all’estero possono DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

chiedere che queste vengano loro concesse, sempre che risiedano in uno Stato dell’UE. Questa possibilità sussiste anche se il diritto era stato negato in passato, purché i contributi non siano già stati rimborsati.

6. Prestazioni complementari (PC) e assegni per grandi invalidi (AGI)

6.1 Richiesta di informazioni per le PC

Conformemente all’articolo 4 LPC, in linea di principio il diritto 1/24 alle PC presuppone il diritto a prestazioni dell’AVS o dell’AI. Un altro requisito è che l’assicurato sia soggetto all’ALC ai sensi del capitolo 1.1. Non hanno diritto alle PC le persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità di uno Stato dell’UE ma che in base al diritto svizzero non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento o non sono invalide in misura tale da aver diritto a una rendita (N. 2230.01 segg. DPC).

I servizi PC possono richiedere informazioni sui redditi e sui 1/24 beni immobiliari di cittadini svizzeri e di uno Stato dell’UE all’estero attraverso il modulo M050. Questo modulo va inviato all’UCC, che prende contatto con il competente organismo di collegamento.

soppresso

All’UCC occorre indicare da quale Stato dell’UE si vogliono ottenere informazioni. Per Germania, Francia o Italia si deve inoltre specificare, nel limite del possibile, l’istituzione assicurativa regionale competente.

Finché non si è accertato che l’avente diritto percepisce redditi esteri, le PC devono essere fissate conformemente agli articoli 9-11a LPC basandosi esclusivamente sui redditi noti.

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Se dalle informazioni fornite dall’istituzione assicurativa estera risulta che l’interessato percepisce redditi all’estero o che gli viene concessa retroattivamente una prestazione assicurativa, le PC ricevute in eccesso devono essere restituite.

6.2 Diritto agli AGI dell’AVS

Hanno diritto a un AGI dell’AVS le persone domiciliate in Sviz- 1/24 zera che percepiscono una rendita di vecchiaia o PC e che: – hanno presentato una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato per almeno sei mesi senza interruzioni e continuano a presentare almeno una grande invalidità di grado lieve, oppure – fino all’insorgere del diritto alla rendita di vecchiaia hanno beneficiato di un AGI dell’AI.

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che non beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’AVS o di PC hanno diritto a un AGI dell’AVS se sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera e percepiscono una prestazione di uno Stato dell’UE equivalente a una rendita di vecchiaia dell’AVS.

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B. Convenzione AELS

Fanno parte dell’AELS l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

Per effetto della Convenzione AELS, tra questi Stati vigono in linea di principio le stesse regole applicabili tra la Svizzera e gli Stati dell’UE in virtù dell’ALC. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 sono applicabili integralmente, sempre che la Convenzione AELS non preveda espressamente deroghe.

7002.1 Nel quadro della Convezione AELS riveduta, il N. 3007.1 è ap- 1/24 plicabile per analogia nelle relazioni con la Norvegia, con la quale è stato concluso un accordo bilaterale secondo il sistema A. Anche la Convenzione AELS riveduta è entrata in vigore il 1° giugno 2002.

7002.2 I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 permettono di ap- 1/24 plicare le stesse norme di coordinamento tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE nonché tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. Questi regolamenti non si applicano tuttavia alle situazioni che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l’UE e l’AELS, in quanto manca un accordo quadro. L’ALC e la Convenzione AELS non sono infatti correlati e le rispettive norme si applicano soltanto ai cittadini degli Stati contraenti.

Gli eventuali periodi di assicurazione inferiori a un anno compiuti da cittadini di uno Stato dell’AELS (cittadini svizzeri inclusi) in altri Stati dell’AELS sono computabili per il calcolo della rendita AVS/AI svizzera (v. N. 4001–4006). I periodi di assicurazione inferiori a un anno compiuti in Stati dell’UE non sono computabili per i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

Gli eventuali periodi di assicurazione compiuti da cittadini di uno 1/18 Stato dell’AELS (cittadini svizzeri inclusi) in altri Stati dell’AELS sono computabili per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni nell’AI (v. N. 3005). I periodi di assicurazione compiuti in Stati dell’UE non sono computabili per i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

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C. Garanzia dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC in seguito alla Brexit

In seguito all’uscita del Regno Unito dall’EU, la Svizzera e il Re- 1/25 gno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini5 per garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC. L’accordo, applicabile dal 1° gennaio 2021, garantisce i diritti acquisiti in virtù dell’ALC da persone assoggettate a quest’ultimo prima del 1° gennaio 2021. A queste persone rimangono applicabili i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 (v. anche l’informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC del 16 novembre 2020).

Per quanto riguarda le condizioni per il diritto a rendite AVS/AI, 1/25 questo significa che le disposizioni della presente circolare sono applicabili – ai cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che sono stati assoggettati alla legislazione del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti; – ai cittadini del Regno Unito che sono stati assoggettati alla legislazione svizzera prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. DFI UFAS | Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC (CIBIL)

D. Entrata in vigore e disposizioni transitorie nella fase di implementazione di SWAP

La presente circolare entra in vigore il 4 aprile 2016 e sostituisce la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) valida dal 1° giugno 2002, inclusi i supplementi fino al 31 marzo 2016.

Durante la fase di implementazione (v. N. 8002 segg.) restano applicabili anche le disposizioni del capitolo 2 della (vecchia) Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI (CIBIL) valida dal 1° gennaio 2002, inclusi i supplementi fino al 31 marzo 2016.

Il sistema SWAP sarà attivato presso l’UCC in concomitanza con l’entrata in vigore della presente circolare e verrà implementato presso le casse di compensazione e negli uffici AI in base alle modalità di seguito descritte.

Richieste AVS

Dal 3 ottobre 2016 tutte le richieste AVS vanno trasmesse dalle casse di compensazione all’UCC esclusivamente per via elettronica tramite SWAP. Nel periodo tra il 1° aprile 2016 (attivazione presso l’UCC) e il 30 settembre 2016, le richieste possono essere trasmesse sia su carta con i moduli E, sia per via elettronica.

Richieste AI

Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste AI vanno trasmesse esclusivamente attraverso SWAP sia dagli uffici AI che dalle casse di compensazione. Fino a quella data, la procedura può ancora essere avviata con i moduli cartacei, visto che SWAP sarà accessibile agli uffici AI solo dal 3 ottobre 2016, data a partire dalla quale le richieste AI potranno essere trasmesse anche per via elettronica.

Dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste di rendite dell’UE (rendite di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità) vanno trasmesse esclusivamente tramite SWAP.

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A partire dal secondo semestre del 2024, tutte le richieste di 1/24 rendite dell’UE (rendite di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità) vanno trasmesse alle istituzioni assicurative estere esclusivamente tramite EESSI per via elettronica e in forma protetta.

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E. Allegati

Allegato 1 – Elenco dei moduli P rilevanti per le rendite

Vecchio N. P Titolo modulo E P2000 Domanda pensione vecchiaia E 202 P2100 Domanda pensione superstiti E 203 P2200 Domanda pensione invalidità E 204 P3000 Informazioni specifiche per Paese - P4000 Rapporto sulla carriera assicurativa E 207 P5000 Periodi di assicurazione e di residenza E 205 P6000 Decisione domanda di pensione E 210 P7000 Riepilogo delle decisioni E 211 P8000 Richiesta di informazioni supplementari -

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Allegato 2:

1/20 soppresso

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Allegato 3 – Età di pensionamento negli Stati dell’UE

Per maggiori informazioni:

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1/24 Allegato 4 – Attribuzione dei periodi di assicurazione e di residenza in SWAP

Tipo di periodo Codice Attribuzione in SWAP (P5000) Codice (designazione svizzera) (CI) (Maschera «Periodi di assicu- P5000 razione»)

Reddito di salariati il cui datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi, presta- 1 zioni soggette a contribuzione Periodi di contribuzione obbli- Reddito di salariati il cui datore di lavoro 11

gatoria – attività salariata non è tenuto a pagare i contributi Marche assicurative 5 Reddito da attività indipendente, inclusi gli utili di capitale 3 Periodi di contribuzione obbli- Reddito da attività indipendente gatoria – attività indipendente nell’agricoltura, inclusi gli utili di capi- 9 tale Reddito di persone senza attività lucra- Periodi di contribuzione obbli- 4 13 tiva gatoria – disoccupazione Reddito di persone assicurate facoltati- Periodi di contribuzione volon- 0 20 vamente tari Indennità di disoccupazione Periodi di contribuzione obbli- 16 13 gatoria – disoccupazione Anni di matrimonio senza contribuzione prima del 1997 per donne coniugate o - vedove Periodi senza contribuzione durante i quali il coniuge ha pagato almeno il - Periodi equiparati: periodi doppio del contributo minimo senza indicazioni specifiche Periodi durante i quali sono stati com- - putati accrediti per compiti educativi Accrediti per compiti assistenziali 07

Con indicazione del n. di affiliato 999999aabbb (aa = n. cassa di disoccupazione; bbb = n. ufficio di

pagamento).

Con indicazione del n. di affiliato 11111111111.

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Allegato 5:

1/24 soppresso

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