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Kreisschreiben über die Früherfassung und die Frühintervention (gültig ab 1.1.2015; Stand 1.1.2018). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.

BSV D6409 · Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6409/it/kreisschreiben-uber-die-fruherfassung-und-die-fruhintervention-gultig-ab-1-1-2015-stand-1-1-2018-mit-inkrafttreten-der-weiterentwicklung-der-iv-01-01-2022-hinfallig

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Fonte

Kreisschreiben über die Früherfassung und die Frühintervention (gültig ab 1.1.2015; Stand 1.1.2018). Mit Inkrafttreten der Weiterentwicklung der IV (01.01.2022) hinfällig.

Circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivi (CRIT)

Valida dal 1° gennaio 2015

Stato: 1° gennaio 2018

318.507.22 i

01.18

Premessa

Con effetto dal 1° gennaio 2018 sono state apportate le modifiche seguenti:

Precisazione 1001.2 Precisazione 1001.3 Precisazione

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Aggiunta

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Soppresso

Soppresso

Precisazione

Soppresso

Riformulazione (modifica di carattere linguistico)

Aggiunta

Aggiunta

Soppresso

Riformulazione (modifica di carattere linguistico)

Soppresso

Precisazione

Precisazione 3012.1 Precisazione 3012.2 Precisazione 3012.3 Modifica 3013.1 Soppresso 3013.2 Eliminazione 3013.3 Nuovo

Precisazione

Soppresso

DFI/UFAS Circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivi (CRIT) Valida dal 01.01.2015 Stato: 01.01.2018 318.507.22 i

1. In generale

La presente circolare disciplina le condizioni quadro per l'attua- 1/18 zione del rilevamento e dell’intervento tempestivi nell’ambito del processo d’integrazione nonché le prestazioni di consulenza, accompagnamento e formazione offerte a monte ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti. Il modo di procedere nella fase di rilevamento e di intervento tempestivi si basa sul processo illustrato nell’Allegato 1.

Collaborazione con i medici curanti

1001. Il medico curante deve essere adeguatamente coinvolto du-

rante tutta la fase di rilevamento e di intervento tempestivi, al 1/15 fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la migliore integrazione possibile dell’assicurato e un trattamento medico adeguato.

Consulenza, accompagnamento e formazione offerti ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti (art. 41 cpv. 1 lett. fbis OAI)

1001. La consulenza, l'accompagnamento e la formazione destinati

ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti possono 1/18 essere offerti senza che siano già adempiute le condizioni per una comunicazione o una richiesta di prestazioni.

1001. Lo scopo delle prestazioni di consulenza, accompagnamento e

formazione indipendenti dai casi concreti è di riconoscere tem- 1/18 pestivamente sviluppi che potrebbero portare all’insorgere dell’invalidità di un dipendente. Queste prestazioni comprendono segnatamente gli elementi esposti di seguito: – In caso di bisogno di informazioni generali da parte dei datori di lavoro, possono essere fornite informazioni e formazioni sul mandato e sulle prestazioni dell’AI oppure sull’approccio da adottare in caso di malattie sul posto di lavoro. Grazie a queste prestazioni i datori di lavoro dovrebbero

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essere in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di un’invalidità imminente e di prendere le misure necessarie (p. es. comunicazione all’AI o adeguamenti a livello dei processi, della postazione o dell’orario di lavoro). – In caso di domande di un datore di lavoro sulla situazione concreta di un suo dipendente, può essere fornita una consulenza finalizzata all'integrazione. Se occorre scambiare informazioni che permettono di risalire all’identità di un determinato assicurato, è necessario chiedere preventivamente il consenso della persona interessata.

2. Rilevamento tempestivo (art. 3a–3c LAI, art. 1ter–1quinquies OAI)

Lo scopo del rilevamento tempestivo è che l'AI stabilisca il più presto possibile un contatto con persone la cui capacità al lavoro è ridotta per motivi di salute e i cui disturbi di salute rischiano di diventare cronici. In tal modo si intende prevenire l'insorgenza di un'invalidità.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Colloquio di rilevamento tempestivo (art. 3c LAI, art. 1quinquies OAI)

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Soppresso

Se dalla comunicazione si evince chiaramente che è opportuno inoltrare immediatamente all’AI una richiesta di prestazioni o che l’AI non è competente, si rinuncia al colloquio di rilevamento tempestivo.

Se l’assicurato è d’accordo, altre persone, come ad esempio il 1/18 datore di lavoro e il medico curante, possono partecipare al colloquio di rilevamento tempestivo. Con l’autorizzazione dell'assicurato è inoltre possibile, se del caso, svolgere ulteriori colloqui o acquisire altri documenti. Se l'assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regionale può procurarsi le informazioni necessarie dai medici curanti dell’assicurato, i quali sono in tal caso esonerati dall’obbligo del segreto.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Se dal colloquio di rilevamento tempestivo risulta che l’AI non è 1/18 competente, la procedura viene conclusa. L’ufficio AI può dare consigli all’assicurato, indicandogli altre possibilità di sostegno (p. es. consulenza in materia di debiti o dipendenze oppure consulenza giuridica, richiesta di prestazioni alla cassa di disoccupazione o all’aiuto sociale).

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3. Intervento tempestivo (art. 7d LAI, art. 1sexies–1octies OAI)

Lo scopo dell’intervento tempestivo è di mantenere il posto di lavoro di assicurati la cui capacità al lavoro è ridotta o di reintegrarli nel mondo del lavoro o nel campo d'attività abituali mediante provvedimenti facilmente accessibili.

Soppresso

I provvedimenti d’intervento tempestivo non costituiscono provvedimenti d’integrazione. Non sussiste alcun diritto a prestazioni accessorie.

Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni AI, l’ufficio AI pro- 1/18 cede a un triage. Sulla base dei documenti inoltrati stabilisce se l’AI sia competente, se siano adempiute le condizioni per esaminare il diritto a prestazioni dell’AI (quali i provvedimenti d’integrazione professionali, i mezzi ausiliari o l'assegno per grandi invalidi) oppure se vada esaminato il diritto a una rendita.

Se in fase di triage si decide di esaminare l’idoneità dell’assicu- 1/18 rato all’integrazione, di regola si esegue una valutazione della sua situazione (assessment). Se le principali informazioni sono già disponibili o i fatti sono chiari, l’ufficio AI può rinunciare all’assessment.

L’assessment è un colloquio personale volto a valutare la situa- 1/18 zione generale e in particolare le risorse dell’assicurato e, se del caso, decidere rapidamente la concessione di provvedimenti mirati d’intervento tempestivo.

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Per lo svolgimento dell'assessment viene designato un respon- 1/18 sabile dell’integrazione. Egli rimane competente, durante l’intero processo d’integrazione, per l'accompagnamento dell’assicurato nonché per la pianificazione e il controllo dell’intero processo d’integrazione. Coordina inoltre l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, la concessione di provvedimenti d’integrazione nonché la cooperazione con i medici curanti, i datori di lavoro e altri attori di rilievo.

Soppresso

Sulla base dell’assessment, il responsabile dell’integrazione 1/18 stabilisce per iscritto in un piano d’integrazione, nella forma che ritiene più adeguata, gli obiettivi concordati, i provvedimenti previsti, eventuali altre persone coinvolte, le competenze e le scadenze (art. 70 cpv. 2 OAI).

Il responsabile dell’integrazione decide se taluni provvedimenti 1/18 definiti nel quadro del piano d’integrazione debbano essere oggetto di un accordo scritto sugli obiettivi. Un eventuale accordo sugli obiettivi deve contenere in ogni caso, in forma scritta, gli obiettivi intermedi e finali da raggiungere con i provvedimenti previsti. Gli accordi sugli obiettivi sono di regola firmati dal responsabile dell’integrazione, dall’assicurato e, in caso di provvedimenti eseguiti all’esterno, dal responsabile dell’agente esecutore.

Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI)

Gli uffici AI possono ordinare i provvedimenti esposti di seguito:

3012. Adeguamenti del posto di lavoro (art 7d cpv. 2 lett. a LAI)

Per esempio, mezzi ausiliari per ottenere o mantenere un po- 1/18 sto di lavoro. I mezzi ausiliari, che non devono necessariamente figurare nell'elenco dei mezzi ausiliari, sono di proprietà dell’assicurato.

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3012. Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)

Offerte di formazione, formazione continua e aggiornamento 1/18 nonché corsi che migliorano le possibilità d’integrazione dell’assicurato mediante un onere di formazione non sproporzionato.

3012. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

Sostegno attivo all’assicurato e al datore di lavoro nella ricerca 1/18 di un nuovo posto di lavoro adeguato.

3012. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

Fa parte del collocamento anche la consulenza fornita agli assicurati e/o ai datori di lavoro al fine di mantenere il posto di lavoro attuale.

3012. Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)

Consulenza per l’orientamento professionale.

3012. Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)

La riabilitazione socioprofessionale comprende l’adattamento al 1/16 processo lavorativo, lo stimolo della motivazione a lavorare, la stabilizzazione della personalità e l’esercizio della capacità di socializzazione di base. Questi provvedimenti hanno lo scopo di ristabilire l’idoneità all’integrazione dell’assicurato per prepararlo all’integrazione professionale. Tra i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale figurano il ripristino della resistenza psicofisica, il potenziamento della prestazione lavorativa e il reinserimento a contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro (RESP) (v. N. 1010–1010.3 CPR). In merito alla distinzione rispetto ai provvedimenti di reinserimento si veda il N. 1025 CPR.

3012. Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)

Provvedimenti sul mercato del lavoro primario, in istituzioni o in 1/16 programmi per l’occupazione temporanea allo scopo di mantenere e migliorare l’idoneità dell’assicurato al mercato del lavoro, in particolare nell’ottica di mantenere l’ordine nell’impostazione della giornata e conservare attivamente la capacità al

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lavoro residua. Il lavoro di transizione è considerato un provvedimento di occupazione (v. N. 1011–1012 CPR). In merito alla distinzione rispetto ai provvedimenti di reinserimento si veda il

CPR.

Rimborso delle spese

  1. Soppresso

  2. Se con un fornitore di prestazioni è stato concluso un contratto di

prestazioni o un accordo ad hoc, nella fattura occorre indicare la 1/18 posizione tariffale in esso definita.

3013. Gli uffici AI devono rendere attenti i fornitori di prestazioni di

formazione, consulenza e coaching al fatto che essi sono tenuti 1/18 a rispettare le prescrizioni in materia di IVA e a prendere i provvedimenti necessari per l’esenzione dall’IVA.

Durata della fase d’intervento tempestivo (art. 49 LAI, art. 1septies OAI)

La fase d’intervento tempestivo inizia con il ricevimento della ri- 1/18 chiesta di prestazioni AI e si conclude al più tardi 12 mesi dopo (art. 49 LAI), con la notifica della decisione di principio giusta l’articolo 1septies OAI. Durante questo periodo, i provvedimenti d’intervento tempestivo si svolgono parallelamente all’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.

Soppresso

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Processo di rilevamento e intervento tempestivi

Ev. consulenza informale Comunicazione

no Richiesta di RT prestazioni consigliata sì

Mantenimento del posto di lavoro o reintegrazione Richiesta di prestazioni Altre misure

Accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti Triage RT

sì

Assessment

Piano d’integrazione IT Altre misure Attuazione

Provvedimenti d’intervento tempestivo

Decisione di principio

Non sussiste Provvedimenti Esame del diritto alcun diritto a dell’AI giusta alla rendita AI prestazioni l’art. 1septies giusta l’art. dell’AI giusta lett. a OAI 1septies lett. b OAI l’art. 1septies lett. c OAI

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