Kreisschreiben über die Leistungen an die gemeinnützigen Institutionen gemäss Art. 17 und 18 ELG (KSIU); gültig ab 01.04.2014; Stand 01.01.2025
1.1 Disposizioni generali
La presente circolare regola l’utilizzo generale dei sussidi previsti agli art. 17 e 18 LPC e fornisce le istruzioni necessarie (art. 28 cpv. 1 LPC e art. 55 OPC-AVS/AI) riguardanti le condizioni di diritto alle prestazioni, la procedura di domanda, l’assistenza amministrativa e gli obblighi di informare e del segreto, la conservazione degli incarti così come la copertura delle spese d’applicazione, la contabilità e la revisione dei conti delle istituzioni Pro.
1.2 Principi delle istituzioni Pro
Conformemente all’art. 18 cpv. 3 LPC, le istituzioni Pro sono tenute a redigere i propri principi d’utilizzo dei sussidi. Tali principi devono essere in armonia con le disposizioni della presente circolare e, oltre alle disposizioni elencate all’art. 48 OPC-AVS/AI, devono includere delle indicazioni utili per la tenuta dei conti riguardanti i sussidi.
I principi sottostanno all’approvazione dell’UFAS (art. 57 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
1.3 Utilizzo dei sussidi
I sussidi assegnati devono consentire alle istituzioni Pro di sostenere in maniera mirata delle persone bisognose (v. cap. 4). Il sostegno (in seguito: sostegno finanziario individuale, SFI) può intervenire nella forma di versamento unico o periodico (v. cap. 3).
Una parte dei sussidi è destinata a coprire le spese di applicazione comprovate delle istituzioni Pro (v. cap. 6).
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1.4 Aventi diritto
I cittadini svizzeri bisognosi che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera e che sono anziani, vedovi, orfani o invalidi possono beneficiare di un SFI se soddisfano le condizioni previste dalle istituzioni Pro competenti (v. cap. 2).
I cittadini dell’UE1 e dell’AELS2 sono assimilati ai cittadini 1/21 svizzeri se rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Gli altri cittadini stranieri, nonché rifugiati o apolidi, bisognosi che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera possono beneficiare di un SFI solo se risiedono senza interruzione in Svizzera da almeno cinque anni (v. art. 18 cpv. 1 lett. b LPC). Per la determinazione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera o per verificare la data di entrata in Svizzera ci si può fondare sul permesso di soggiorno corrispondente.
Per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso di dimora), C (permesso di domicilio) o Ci (permesso di dimora con attività lucrativa) si può in principio ammettere che essi si sono creati un domicilio civile in Svizzera dal momento in cui vi sono entrati per la prima volta. Al contrario, non si creano in generale un domicilio in Svizzera le persone titolari di un permesso G (per frontalieri) o L (per dimoranti temporanei).
I richiedenti l’asilo (permesso N), le persone bisognose di protezione (permesso S) o gli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) si creano un domicilio in Svizzera, anche se hanno l’intenzione di ritornare nel loro paese quando le circostanze glielo permetteranno. Si può dunque ammettere che queste persone si creano un
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
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domicilio in Svizzera dalla data del loro ingresso nel paese. Esse possono dunque beneficiare di un SFI dal momento in cui soddisfano una durata di residenza (domicilio) di cinque anni.
Ambito di attività delle istituzioni Pro
2.1 Disposizioni generali
Per ciascuna famiglia o economia domestica, solo un’unica 1/21 istituzione Pro è autorizzata a versare le prestazioni. Di conseguenza, un’istituzione Pro deve astenersi dall’intervenire se la famiglia è già beneficiaria di prestazioni versate da un’altra istituzione Pro. All’occorrenza, le istituzioni Pro devono accordarsi tra loro. Al riguardo, il richiedente deve dichiarare di non ricevere contemporaneamente prestazioni da altre istituzioni Pro. In caso di riscossioni multiple, il beneficiario sarà tenuto a restituire gli importi eccedenti. Le istituzioni Pro prevedono questa dichiarazione nei relativi moduli di richiesta.
Se l’attribuzione di competenza è oggetto di litigio, il caso deve essere sottoposto all’UFAS.
2.2 Ambito di attività di Pro Senectute
Pro Senectute accorda un SFI (AFI, «Aiuto finanziario 1/24 individuale», secondo la sua terminologia) alle donne e agli uomini che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’art. 21 LAVS e che soddisfano le condizioni di una sua attribuzione ai sensi dell’art. 18 LPC.
Possono ugualmente beneficiare di un SFI le persone che hanno anticipato la riscossione della loro rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 40 LAVS. Al contrario, nei casi in cui, conformemente all’art. 39 LAVS, la rendita di vecchiaia è stata rinviata, nessun SFI può essere riconosciuto fintanto che il rinvio non è revocato.
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2.3 Ambito di attività di Pro Infirmis
Pro Infirmis accorda un SFI (PAH, «Prestazione di aiuto 1/24 alle persone handicappate», secondo la sua terminologia) alle persone invalide che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento ai sensi dei N. 2003 e 2004 e che soddisfano le condizioni di una sua attribuzione ai sensi dell’art. 18 LPC.
Sono considerate "persone invalide" conformemente al 4/14 N. 2005 coloro che, a causa di un'infermità congenita, una malattia o un infortunio, hanno diritto a una rendita, a una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno percepito delle indennità giornaliere dell'AI per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi o, ancora, avrebbero diritto a una rendita AI se avessero compiuto il periodo di contribuzione minimo previsto all'art. 36 cpv. 1 LAI (v., per analogia, art. 4 cpv. 1 lett. c e d LPC).
Le persone d'età inferiore ai 20 anni sono considerate 4/14 invalide se soddisfano le condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 42bis in correlazione all'art. 42 LAI o le condizioni previste all'art. 5 cpv. 2 LAI in correlazione all'art. 8 cpv. 2 LPGA.
2007.1 In analogia alla regolamentazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. A 4/14 LAI, si ritiene che i cittadini stranieri, i rifugiati e gli apolidi d'età inferiore ai 20 anni che risiedono in Svizzera da meno di 5 anni soddisfano la condizione prevista all'art. 18 cpv. 1 lett. b LPC se questa condizione è soddisfatta dal padre o dalla madre.
Al contrario, non è considerata come invalida la persona che beneficia unicamente di provvedimenti d’intervento tempestivo o di provvedimenti d’integrazione dell’AI (provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali, mezzi ausiliari), senza beneficiare né di una rendita (inclusa la prestazione transitoria in caso d’incapacità al lavoro), né di un AGI, né
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di un’indennità giornaliera dell’AI. Fanno eccezione i casi previsti ai N. 2010 e 2011.
L’ufficio AI è competente per constatare l’invalidità.
Se una persona ha inoltrato una domanda di prestazioni AI ma l’istruzione del caso non è ancora terminata, tale persona può eccezionalmente essere considerata come invalida se si può supporre con un elevato grado di verosimiglianza che essa soddisferà le condizioni previste al N. 2006 (art. 18 cpv. 4 lett. b LPC e art. 46 OPC- AVS/AI).
Nonostante una persona bisognosa non abbia più diritto a una rendita dell’AI a causa della sua partecipazione a provvedimenti d’integrazione o per una diminuzione del suo grado d’invalidità, un SFI può comunque esserle riconosciuto per l’invalidità residua per una durata massima di due anni a contare dalla diminuzione o dalla soppressione della rendita. Eccezionalmente, il SFI può essere versato per un periodo più prolungato. In tal caso, sono applicabili per analogia i n. 3015 e 3016.
2.4 Ambito di attività di Pro Senectute (ex Pro
Juventute)
Pro Senectute (ex Pro Juventute) accorda un SFI 1/25 («Sostegno finanziario per vedove, vedovi e orfani», secondo la sua designazione) alle donne e agli uomini che percepiscono una rendita di vedova o di vedovo e che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento così come agli orfani che beneficiano di una rendita per superstiti dell’AVS. Il SFI può essere accordato anche alle persone che avrebbero diritto a una rendita per superstiti se il coniuge o il genitore deceduto avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAVS (art. 4 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC per analogia).
2012.1 Gli orfani che non soddisfano la condizione prevista 4/14 all'art. 18 cpv. 1 lett. b LPC poiché risiedono in Svizzera da DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
meno di 5 anni e non sono né cittadini svizzeri, né cittadini di uno Stato dell'UE/AELS possono comunque avere diritto a un SFI se il genitore deceduto (per gli orfani di entrambi i genitori, almeno uno di essi) aveva risieduto in Svizzera almeno 5 anni prima del decesso.
Non rientrano nell’ambito d’attività di Pro Senectute (ex Pro 1/25 Juventute) le persone vedove o gli orfani che sono invalidi ai sensi dei n. 2005 seg. o che hanno già raggiunto l’età di riferimento ai sensi dei N. 2003 e 2004. Ciò vale anche per i coniugi, i conviventi e i figli (figli propri o figli del coniuge o del partner) che vivono nella medesima economia domestica di dette persone.
Le disposizioni previste ai N. 2012 e 2013 sono applicabili per analogia al partner registrato superstite di un’unione domestica registrata tra persone del medesimo sesso
Prestazioni
3.1 Oggetto delle prestazioni
Prioritariamente, lo scopo mirato e temporaneo del SFI è di permettere alla persona che ne fa domanda di superare delle difficoltà finanziarie passeggere.
Una prestazione deve perciò essere utilizzata in maniera mirata per sradicare o attenuare una situazione d’indigenza concreta e misurabile.
3.2 Principio di sussidiarietà
Il SFI è accordato nel rispetto del principio di sussidiarietà. Un SFI entra in linea di conto unicamente dopo aver esaurito ogni altra possibilità di finanziamento (assicurazioni sociali e private, aiuto sociale pubblico nonché ogni genere di prestazione a carattere cantonale o comunale). In particolare, è essenziale sollecitare l’esame
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del diritto alle PC qualora una domanda in tal senso non fosse ancora stata inoltrata.
Alle persone durevolmente a carico dell’aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni uniche o periodiche destinate al finanziamento dei bisogni correnti ma unicamente prestazioni in natura o di servizio (art. 18 cpv.
LPC).
Nell’assegnazione del SFI occorre rispettare i principi della riforma della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Di conseguenza, non può essere accordato un SFI per finanziare delle prestazioni che competono ai Cantoni o ai Comuni (p. es. spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’art. 14 LPC).
È possibile momentaneamente ignorare il principio di sussidiarietà (v. N. 3015 e 3016) nei casi in cui una persona bisognosa presenta la sua prima domanda per un SFI e soddisfa una o l’altra delle seguenti condizioni :
a) nel momento in cui è inoltrata la domanda, la persona bisognosa è già confrontata con spese regolari che superano gli importi limite ammessi dalla copertura sociale ordinaria prevista al N. 3003 (p. es. affitto elevato o spese di custodia dei figli);
b) i cambiamenti che, a titolo personale e nell’immediato, il richiedente dovrebbe di necessità attuare per rimediare o, per lo meno, per attenuare la difficile situazione finanziaria rappresenterebbero per lui un gravame sproporzionato o si accompagnerebbero a rilevanti contrarietà (p. es. abbandono di una scuola privata già frequentata anteriormente al decesso di uno o entrambi i genitori o interruzione di una formazione professionale o di una formazione continua già avviata al momento dell’insorgenza della difficile situazione finanziaria).
Tuttavia, per far sì che questa eccezione possa momentaneamente sottrarsi al principio di sussidiarietà è DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
necessario che le condizioni personali concrete che si vogliono salvaguardare durino almeno da un anno a contare dalla data d’inoltro della domanda di un SFI. È riservata la realizzazione abusiva di queste condizioni
3.3 Tipi di prestazioni secondo l’art. 18 LPC
3.3.1 Disposizioni generali
Il sussidio federale è destinato a finanziare delle prestazioni uniche o periodiche. Queste possono intervenire sottoforma di contributi passeggeri destinati alla copertura dei bisogni correnti, di anticipi concessi nell’attesa di prestazioni già richieste o sotto forma di prestazioni in natura o di servizio.
Se delle prestazioni sono versate sottoforma di anticipi nell’attesa della concessione di prestazioni già richieste presso assicurazioni sociali o private (v. N. 3011, 3013 e 5015), la persona che ha inoltrato domanda di un SFI deve preliminarmente concedere il suo accordo per la cessione, a favore dell’istituzione Pro interessata, delle prestazioni legali o contrattuali di cui avrà eventualmente diritto per il medesimo periodo e aventi l’identica finalità del SFI versatogli (v., per analogia, art. 22 cpv. 2 lett. a LPGA e art.
L’entità e l’importo della prestazione accordata dipendono sempre dalla capacità finanziaria del beneficiario e dalla sua situazione personale.
In principio, le prestazioni non sono versate con effetto retroattivo. Fatture già onorate possono essere prese a carico solo in occasione della prima domanda del SFI. È opportuno che il richiedente sia debitamente informato di quest’aspetto.
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3.3.2 Prestazioni uniche
L’assegnazione di prestazioni uniche è prevista nei seguenti casi: – aiuto finanziario puntuale destinato alla copertura del fabbisogno vitale corrente in presenza di una situazione finanziaria precaria di durata limitata; – prestazioni in natura o di servizio a condizione che queste non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali; – anticipo finanziario per una prestazione (p. es. mezzo ausiliario) per la quale è già stata inoltrata la rispettiva domanda a un’assicurazione sociale o privata (v. N.
e 5015).
Una prestazione destinata alla copertura di spese periodiche è sempre considerata come prestazione periodica, anche se è assegnata con un versamento unico che ingloba più versamenti in un’unica volta.
3.3.3 Prestazioni periodiche
L’assegnazione di prestazioni periodiche è prevista nei seguenti casi: – aiuto finanziario puntuale destinato alla copertura del fabbisogno vitale corrente in presenza di una situazione finanziaria precaria di durata limitata; – prestazioni in natura o di servizio periodiche a condizione che esse non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali; – anticipo finanziario per una prestazione (p. es. rendita, PC) per la quale è già stata inoltrata la rispettiva domanda a un’assicurazione sociale o privata (v. N.
e 5015).
L’assegnazione di una prestazione periodica è l’eccezione e si deve limitare ai casi in cui l’assegnazione di una prestazione unica è sconsigliata (p. es. incapacità di gestione finanziaria corrente) o non permette di superare le DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
difficoltà finanziarie passeggere che erano alla base della domanda di un SFI. Una prestazione periodica può, per esempio, essere assegnata sottoforma di contributo temporaneo per la copertura del fabbisogno vitale corrente, di spese d’affitto elevate o, ancora, di spese di custodia dei figli. Le prestazioni periodiche sono assegnate per una durata limitata e la loro giustificazione deve essere regolarmente verificata (v. N. 5018).
Le prestazioni periodiche possono essere versate per un periodo massimo di due anni. Se la situazione finanziaria precaria dovesse nonostante ciò persistere, esse possono essere versate per ulteriori due anni supplementari.
In casi eccezionali e debitamente motivati e previo 1/21 l’accordo dell’UFAS, l’assegnazione di prestazioni periodiche può oltrepassare i quattro anni. Al riguardo, va sottoposto all’UFAS un catalogo di criteri sui possibili casi eccezionali.
In caso d’assegnazione di una prestazione periodica, una convenzione è conclusa tra l’istituzione Pro e il beneficiario. La convenzione precisa l’importo della prestazione assegnata, la durata del versamento e la finalità che s’intende realizzare con il sostegno finanziario. Se la prestazione periodica è assegnata sottoforma di anticipo di prestazioni già richieste presso un’assicurazione sociale o privata, la convenzione deve ugualmente prevedere la cessione senza riserve delle prestazioni d’assicurazione in questione all’istituzione Pro interessata per l’importo e la durata degli anticipi forniti, tenendo conto della concordanza temporale del versamento (v. N. 3008).
Il versamento di una prestazione periodica s’interrompe immediatamente se si constata che il beneficiario non la utilizza per la finalità prevista dalla convenzione.
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3.3.4 Prestazioni in natura o di servizio
Sono prestazioni in natura (lista non esaustiva): 4/14 – l’acquisizione o la riparazione di un oggetto indispensabile alla copertura dei bisogni correnti (economia domestica e alloggio); – l’acquisizione o la riparazione di mezzi ausiliari nel quadro degli art. 21 LAI, 2 OMAI, 43quater LAVS e 2 OMAV che, per ragioni imprevedibili o straordinarie, non sono presi a carico da un’assicurazione sociale o privata; – un contributo alle spese supplementari non coperte per l’uso dei trasporti pubblici (TP) provocate da motivi di salute (p. es. visite mediche), dall'esercizio di un'attività lucrativa o dalla frequentazione di corsi di formazione o di perfezionamento. Nel caso in cui l’interessato è imperativamente tributario della sua vettura (p. es. per ragioni di salute o a causa di un’offerta di TP inappropriata in rapporto a proprie esigenze inderogabili), può essere preso in considerazione un contributo alle spese d'esercizio del veicolo. In entrambi i casi, tuttavia, il contributo annuo totale non può superare il prezzo di un abbonamento generale di 2a classe.
Sono prestazioni di servizio (lista non esaustiva): – servizi e offerte per le cure à domicilio, l’alleviamento dell’impegno dei familiari, l’incoraggiamento e la preservazione dell’autonomia a condizione che esse non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali; – servizi e offerte che permettano e incoraggino il proseguimento di un’attività lucrativa in corso, a condizione che esse non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali (p. es. perfezionamento professionale, custodia extrafamiliare, tragitto per recarsi al lavoro); – sovvenzioni per la formazione degli orfani se non beneficiano già di borse di studio; – contributi finanziari per delle attività socioculturali, mantenimento dei contatti con l’ambiente sociale,
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partecipazione alla vita pubblica (p. es. spese per il tempo libero). Questi contributi sono limitati, per persona, a 800.- franchi annui al massimo. In presenza di circostanze debitamente motivate, la direzione degli organi centrali può eccezionalmente accordare un importo più elevato. Le istituzioni Pro definiscono più precisamente le diverse prestazioni; – contributi alle spese di trasloco.
Possono essere assegnati contributi per prestazioni in natura o di servizio se le prestazioni sollecitate sono indispensabili per il richiedente e se esso non è in grado di finanziarle con i propri mezzi. Prestazioni in natura o di servizio possono essere assegnati a condizione che siano rispettati i seguenti principi: – sussidiarietà (v. N. da 3003 a 3006); – proporzionalità in rapporto alle persone che si trovano in situazioni comparabili; – semplicità, economicità, adeguatezza nonché territorialità.
Prestazioni in natura o di servizio (p. es. contributo per un mezzo ausiliare o per un aiuto a domicilio) possono essere versate direttamente al fornitore delle prestazioni.
3.4 Eccezioni
Dato che i SFI sono finanziati dall’AVS e l’AI e che i principi della NPC devono sempre essere rispettati, è esclusa l’assegnazione di prestazioni al fine di finanziare: – crediti dell’ente pubblico, quali le multe disciplinari, le tasse, le imposte o la restituzione di prestazioni AVS/AI/IPG/PC; – premi dell’assicurazione malattia o premi di assicurazioni sociali e private; – prestazioni o servizi effettuati tramite lavoro nero.
Inoltre, nessuna prestazione può essere assegnata per (li- 4/14 sta non esaustiva):
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– il rimborso di fatture già pagate (salvo in caso di prima domanda, v. N. 3010); – servizi offerti dalle istituzioni Pro che sono già finanziati dalle risorse dell’AVS, dell’AI o da altri fondi pubblici; – una partecipazione a investimenti e ad altri costi d’esercizio inerenti alla creazione o alla direzione di una impresa propria o di un’attività indipendente; – il pagamento di rate di leasing; – le spese connesse a un regime alimentare (dieta) che non sono prese in considerazione dalle PC; – le spese per l’affido di giovani minorenni in famiglie di accoglienza il cui finanziamento compete al Cantone o all’aiuto sociale; – il finanziamento della formazione se, per il livello di formazione richiesto, esiste un’alternativa a carico dell’ente pubblico; – le spese legate al decesso; – gli ammortamenti dei debiti e dei debiti ipotecari e la copertura di perdite finanziarie derivate dal gioco d’azzardo o da investimenti a carattere speculativo.
Persone bisognose
4.1 Valutazione della situazione di bisogno
In principio, per determinare l’esistenza di una situazione di bisogno occorre riferirsi alle regole di calcolo della LPC fintanto che questo capitolo non preveda delle deroghe espresse. Ci si baserà di regola sul foglio di calcolo della PC del richiedente.
Una persona è considerata bisognosa se:
è beneficiaria di PC e – dispone di una sostanza mobiliare inferiore ai limiti indicati al N. 4011;
è beneficiaria di PC e
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– a causa di una spesa eccezionale, l’importo della sua sostanza mobiliare scende sotto i limiti indicati al N. 4011;
non è beneficiaria di PC e – dispone di una sostanza mobiliare inferiore ai limiti indicati al N. 4011 ma – l’eccedenza dei redditi determinanti secondo il calcolo PC è inferiore all’importo della spesa eccezionale con la quale è confrontata.
È considerata ugualmente bisognosa la persona che non è beneficiaria di PC e – dispone di una sostanza mobiliare inferiore ai limiti indicati al N. 4011 ma – l’eccedenza dei redditi determinanti secondo il calcolo PC è dovuta unicamente alla computazione della sostanza immobiliare (ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
La persona che ha inoltrato una domanda di PC che, in base alle informazioni fornite, è verosimilmente destinata a essere accettata rientra anch’essa nella categoria dei beneficiari di PC.
Per i richiedenti che vivono nella medesima economia domestica con un coniuge, un partner registrato, un convivente, dei figli minorenni o maggiorenni, la situazione di bisogno deve essere valutata tenendo conto in maniera appropriata della situazione finanziaria delle persone in questione.
Nel caso di coppie sposate e di unioni domestiche registrate tra persone dello stesso sesso, i redditi determinanti e le spese riconosciute sono presi in considerazione in base alla LPC (v. N. 3131.01 seg. e 3132.01 seg. DPC). Tali disposizioni valgono anche per i concubini nella misura in cui – essi vivono nella stessa economia domestica con uno o più figli comuni minorenni o ancora in formazione o
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– vivono nella stessa economia domestica da più di quattro anni.
Se dei giovani, minorenni o maggiorenni ancora in formazione, vivono nella medesima economia domestica, i loro redditi determinanti e le loro spese riconosciute sono computati ai sensi della LPC (per analogia ai N. 3133.01 seg. DPC). Ciò vale anche per i giovani adulti che non sono più in formazione e che, per esempio, esercitano già un’attività lucrativa.
Una persona non soddisfa la condizione di bisogno se la 4/14 sostanza mobiliare di cui essa dispone (liquidità, averi in banca o su un conto postale, obbligazioni, azioni e altri titoli, valore di riscatto di assicurazioni sulla vita, successioni non ripartite, sostanza disponibile proveniente dal capitale LPP, metalli preziosi, beni di valore, ecc.) è superiore ai seguenti limiti: – persona sola .................................................. Fr. 10 000.- – coppia ............................................................ Fr. 20 000.- – per ogni figlio minore o d’età inferiore ai
anni se handicappato o ancora in formazione, il limite è elevato di ..................... Fr. 5 000.- – orfani sia di padre sia di madre ...................... Fr. 10 000.- – ma, al massimo, per famiglia/economia domestica ...................................................... Fr. 25 000.-
Nei casi di figli/orfani di padre o di madre che non vivono nella medesima famiglia/economia domestica di almeno uno dei genitori, è determinante l'importo per persona sola. Ciò vale, in particolare, per i figli o gli orfani di padre o di madre che vivono presso una famiglia affidataria.
4.2 Importo del SFI
Per ogni persona o economia domestica che sollecita il ri- 4/14 conoscimento di un SFI, possono essere versati i seguenti importi: – per una prestazione unica, al massimo 30 000.- franchi per anno civile; DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
– per una prestazione periodica, al massimo 1 500.- franchi mensili o 18 000.- franchi annui.
L'importo annuo totale massimo dei SFI, considerato come la somma sia di prestazioni uniche che periodiche, non potrà mai superare i Fr. 30 000.-.
In presenza di circostanze particolari debitamente motivate, può essere versato un importo più elevato. Le domande e i dossier relativi devono essere sottoposti all’UFAS.
Per le persone indicate al N. 4003, l’importo del SFI, su riserva del n. 4012, corrisponde all’integralità della prestazione oggetto della domanda di SFI.
Per le persone indicate al N. 4004, l’importo massimo del SFI, su riserva del N. 4012, è uguale alla differenza tra il saldo della sostanza mobiliare che resterebbe loro se avessero dovuto assumersi integralmente la spesa straordinaria per la quale hanno sollecitato un SFI e i limiti della sostanza determinati secondo il N. 4011.
Per le persone indicate ai N. 4005 e 4006, l’importo massimo del SFI, su riserva del N. 4012, è uguale all’eccedenza delle spese che risulterebbe nel calcolo PC se dovessero assumersi integralmente la spesa straordinaria per la quale hanno sollecitato un SFI.
Procedura
5.1 Domanda
Le prestazioni devono essere richieste per iscritto dal richiedente o dal suo rappresentante legale. Se la domanda è inoltrata da un terzo, deve essere presentata una procura a suo nome.
Il richiedente o il suo rappresentante legale è tenuto a fornire agli organi delle istituzioni Pro le informazioni
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necessarie per l’esame della sua situazione (art. 47 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Ciascun’istituzione Pro definisce e utilizza un formulario di domanda uniforme per ogni caso da essa trattato, nel quale possano figurare i dati relativi al reddito e alla sostanza nonché tutte le altre indicazioni indispensabili per stabilire il diritto alla prestazione.
Il richiedente è inoltre tenuto ad autorizzare le istituzioni Pro affinché possano sollecitare presso autorità o assicurazioni (p. es. casse di compensazione, organi PC o autorità fiscali) altre informazioni utili alla determinazione delle prestazioni.
La domanda deve essere accompagnata dai documenti che attestano la situazione finanziaria di cui si prevale il richiedente, quali l’ultima tassazione fiscale entrata in forza, attestazioni bancarie o altro. Le persone già al beneficio di PC devono in ogni caso presentare l’ultima decisione PC accompagnata dal foglio di calcolo corrispondente (v. anche par. 9.1). In tal caso, non è necessario esigere i documenti fiscali.
Di regola, l’assegnazione di prestazioni in natura o di servizio non può intervenire senza presentazione del preventivo corrispondente. Le fatture già pagate dal richiedente non sono di principio rimborsate (v. N. 3010).
I versamenti destinati a finanziare prestazioni in natura o di servizio devono sempre essere documentati da fatture o da giustificativi delle spese corrispondenti.
5.2 Trattamento delle domande
I collaboratori responsabili esaminano l’esattezza dei dati forniti dal richiedente e, qualora fosse necessario, li completano. A tal fine, essi possono fondarsi sull’autorizzazione rilasciata dal richiedente nel formulario di domanda (v. N. 5004) per ottenere dalle autorità e dalle DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
assicurazioni sociali le informazioni necessarie (v. anche par. 9.1).
Basandosi sulle disposizioni contenute nella presente circolare e sui principi di base delle istituzioni Pro, i collaboratori responsabili valutano se l’assegnazione di una prestazione può essere presa in considerazione e, in caso affermativo, in quale ordine di grandezza. In seguito, essi presentano una proposta debitamente motivata all’istanza competente (v. N. 5012) chiamata a pronunciarsi.
In caso di dubbio sulla qualifica d’avente diritto del richiedente, il servizio che tratta la domanda può inviare il dossier all’UFAS allegando un riassunto degli elementi controversi.
5.3 Decisione
L’assegnazione o il rifiuto di una prestazione deve essere comunicato al richiedente tramite una decisione scritta entro un termine adeguato.
Le direzioni degli organismi centrali designano le commissioni che, in seno alle loro istituzioni, sono competenti per rendere le decisioni. Queste commissioni devono essere in grado di garantire una corretta e regolare procedura di trattamento delle domande. Affinché questo possa realizzarsi, queste commissioni devono soddisfare i seguenti requisiti: – disporre di conoscenze indispensabili in materia di SFI e di assicurazioni sociali; – possedere una regolamentazione di rappresentanza; – disporre di un sistema di controllo interno (SCI) basato su principi di gestione riconosciuti; – il trattamento delle domande e la decisione non possono competere a una sola persona; – assicurare che le decisioni rese possano essere custodite e documentate (v. cap. 8).
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La decisione di assegnazione deve perlomeno fornire le informazioni relative al motivo e alla finalità della prestazione, al genere di prestazione, all’importo e, in caso di prestazioni periodiche, alla durata del sostegno finanziario. Inoltre, essa deve rendere attento il richiedente al suo obbligo di comunicare tutti i cambiamenti d’ordine personale ed economico che potrebbero influenzare le condizioni d’assegnazione di un SFI. Infine, la decisione deve indicare che le prestazioni sono finanziate dalle risorse dell’AVS o dell’AI.
In caso di consegna di mezzi ausiliari, deve essere concluso un contratto di prestito riguardante l’oggetto.
Se la prestazione richiesta concerne il versamento di un anticipo, collateralmente alla decisione deve essere conclusa una convenzione che fissi l’importo dell’anticipo riconosciuto e la scadenza del rimborso. Se si tratta di anticipi di prestazioni sollecitate presso un’assicurazione sociale o l’aiuto sociale, deve essere tassativamente richiesta la cessione delle prestazioni ai sensi del N. 3008.
Se una domanda è respinta, il rifiuto deve essere motivato.
Devono essere conservati, sia le domande presentate e le decisioni a esse relative, sia i documenti e la corrispondenza inerente all’incarto. Per dettagli più ampi sulla conservazione degli incarti, si vedano le disposizioni elencate al cap. 8.
I dati personali ed economici rilevanti dei beneficiari di prestazioni periodiche sono regolarmente verificati, almeno a cadenza annua. Le date dei controlli devono essere annotate in un apposito scadenzario.
5.4 Versamenti
Le prestazioni sono versate al richiedente, al suo rappresentante legale o al fornitore della prestazione su un conto bancario o postale personale. Dei versamenti in DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
contanti possono essere effettuati solo a titolo eccezionale e unicamente con ricevuta di conferma del pagamento debitamente firmata.
Le istituzioni Pro devono vegliare a un’utilizzazione delle prestazioni conforme alla finalità. In quest’ottica, esse possono prevedere altre misure come, per esempio, il versamento diretto delle prestazioni in natura o di servizio al fornitore della prestazione.
Prima di dar seguito al versamento, la fondatezza di quest’ultimo deve essere verificata da una seconda persona (principio dei quattro occhi). Gli ordini di pagamento devono essere muniti di una doppia firma.
5.5 Restituzioni
Quando un SFI è stato assegnato indebitamente o sulla base d’indicazioni false fornite dal beneficiario, può essere richiesta la sua restituzione integrale o parziale.
Il diritto di domandare la restituzione può essere fatto 1/21 valere entro tre anni dal momento in cui l’istituzione Pro ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (v., per analogia, art.
cpv. 2 LPGA).
Aspetti finanziari
6.1 Sussidio federale
6.1.1 Disposizioni generali
Il sussidio federale assegnato dall’UFAS si compone dell’importo delle prestazioni uniche e periodiche accordate nell’anno in corso nonché della contribuzione a copertura delle spese d’applicazione dell’anno precedente di cui l’esistenza è provata (art. 43 OPC-AVS/AI).
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Non è ammesso assegnare un anticipo o prefinanziare un SFI tramite il prelevamento dalle risorse proprie delle istituzioni Pro o tramite un finanziamento da parte di terzi.
I sussidi federali versati indebitamente devono essere 1/21 restituiti (art. 43 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 42 OPC-AVS/AI).
6.1.2 Importo
Il sussidio federale ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPC 1/25 ammonta al massimo a – 16,5 milioni di franchi per la Fondazione svizzera Pro Senectute; – 14,5 milioni di franchi per l’Associazione svizzera Pro Infirmis; – 2,7 milioni di franchi per la Fondazione svizzera Pro Senectute (ex Pro Juventute).
L’UFAS fissa l’importo dei sussidi annui sulla base dei bilanci preventivi presentati dalle istituzioni Pro (v. par. 6.1.3).
6.1.3 Fissazione
Entro il 31 ottobre dell’anno in corso, le istituzioni Pro inviano all’UFAS un bilancio preventivo dell’utilizzazione prevista del sussidio federale per l’anno seguente. Sulla base di questi dati, l’UFAS fissa l’importo del sussidio federale e lo comunica alle istituzioni Pro entro il 15 dicembre dell’anno in corso.
Il bilancio preventivo indica separatamente le prestazioni uniche e le prestazioni periodiche previste nonché le spese d’applicazione.
Il bilancio preventivo non può superare gli importi massimi previsti ai N. 6004 e 6013. Il riconoscimento di una quota
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superiore per le spese d’applicazione è vincolato all’approvazione da parte dell’UFAS (v. N. 6015).
6.1.4 Versamento/Compensazione
Il sussidio federale è versato per principio in due rate, l’una 1/21 per l’inizio di gennaio, l’altra per l’inizio di luglio.
6009.1 È possibile stabilire altri termini per il versamento, ma al 1/21 massimo quattro all’anno. Entro il mese di giugno dell’anno in corso può essere versata al massimo la metà dei sussidi federali stabiliti.
L’UFAS, per il tramite di pagamenti parziali, può operare la compensazione di sussidi federali versati indebitamente o di sussidi federali non utilizzati che superano i margini di tolleranza previsti al N. 6011.
6.1.5 Riporto del saldo sugli anni seguenti
Per compensare le fluttuazioni relative all’assegnazione di 1/21 prestazioni, le risorse finanziarie non utilizzate nell’anno in corso possono essere riportate all’anno successivo. In ogni caso, questa riserva di fluttuazione non potrà, a fine anno (data di riferimento, 31.12), essere superiore al 10 % del sussidio federale dell’anno trascorso. In caso contrario, la parte eccedente il margine di tolleranza indicato sarà compensata l’anno seguente all’inizio del mese di luglio con il versamento della seconda metà del sussidio federale.
6.1.6 Spese d’applicazione
Una parte del sussidio federale dell’anno in corso può servire a compensare le spese d’applicazione comprovate, derivate dall’assegnazione dei SFI.
Per i primi 2 milioni di franchi del sussidio federale annuo, la quota destinata a compensare le spese d’applicazione DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
comprovate può arrivare fino al 10 %. Se il sussidio federale supera i 2 milioni di franchi annui, per la copertura delle spese d’applicazione comprovate può essere utilizzato il 10 % al massimo per i primi 2 milioni, e il 5 % al massimo per la parte del sussidio federale che supera i 2 milioni di franchi. In presenza di circostanze particolari debitamente attestate dalle istituzioni Pro, può essere accordato un importo più elevato.
La quota determinante è fissata in luglio dell’anno in corso, sulla base del sussidio federale e delle spese d’applicazione comprovate dell’anno precedente. Tale quota tiene conto esclusivamente delle spese d’applicazione debitamente comprovate nei limiti dei tassi massimi ai sensi del N. 6013.
Se si rivendicano delle spese d’applicazione effettive superiori ai tassi massimi indicati al N. 6013, una domanda, debitamente motivata, tesa a ottenere un importo più elevato, deve essere presentata all’UFAS, accompagnata dai conti annui e da un riepilogo dettagliato delle spese d’applicazione indotte dall’assegnazione del SFI nel corso dell’anno trascorso.
L’UFAS si esprime sull’eventuale copertura delle spese d’applicazione entro il 15 agosto dell’anno in corso.
6.2 Contabilità
Il sussidio federale deve essere amministrato separatamente dagli altri fondi e non può in alcun caso essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti all’art.
LPC. È d’obbligo dunque ricorrere à conti bancari e postali specifici. Gli interessi che ne risultano devono essere utilizzati per il medesimo scopo del sussidio federale.
Le istituzioni Pro devono disporre di una contabilità separata del sussidio federale attribuitogli e dell’utilizzo che, di esso, ne è fatto. Esse procederanno in questo DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
senso istituendo un conto del Fondo ai sensi dello Swiss GAAP RPC 21. In tal modo, il conto economico del SFI è integrato nella contabilità generale dell’istituzione Pro pur rappresentando un conto separato. L’anno contabile si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
A bilancio, le risorse finanziarie non utilizzate nell’anno precedente devono essere specificatamente menzionate negli impegni a corto termine.
Il conto economico del SFI deve far stato dei conti relativi ai costi, ai ricavi, nonché dei conti e delle voci di bilancio. Le seguenti voci devono obbligatoriamente essere presenti:
Ricavi: – Sussidio federale – Interessi – Restituzioni
Costi: – Prestazioni uniche – Prestazioni periodiche – Spese d’applicazione comprovate
Bilancio: – Liquidità del SFI (banca, posta) – Creditore LPC (UFAS) nei fondi del capitale di terzi a corto termine
All’occorrenza, possono essere aperti ulteriori conti quali, p. es., quelli destinati alle prestazioni in natura o di servizio o quelli concernenti le spese bancarie e postali, ecc.
6.3 Rapporto annuo
I seguenti documenti devono essere fatti pervenire all’UFAS entro il 30 giugno dell’anno successivo alla fine di un esercizio annuo:
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– conto economico del Fondo già sottoposto a revisione conformemente al cap. 6.2; – rapporto di revisione commentato (Management Letter, incluso il protocollo della discussione finale) conformemente al cap. 7.2; – conto economico annuo consolidato conformemente all’allegato 1; – conto economico annuo ripartito per Cantoni/regioni conformemente all’allegato 2; – statistiche delle prestazioni conformemente all’allegato 3; – statistiche del numero di domande trattate conformemente all’allegato 4; – rapporto annuo con il conto economico annuo consolidato di tutta l’istituzione, comprensivo del rapporto di revisione commentato (Management Letter, incluso il protocollo della discussione finale).
Oltre ai documenti indicati, le istituzioni Pro comunicano all’UFAS le cifre di riferimento delle prestazioni versate nel corso dell’anno civile precedente.
Le cifre di riferimento forniranno indicazioni utili riguardo alle categorie di beneficiari (per es. per età e per sesso) e al tipo di prestazioni versate e alla categoria di spesa cui appartengono. Le cifre di riferimento che devono essere comunicate sono definite d’intento con l’UFAS e le istituzioni Pro tra le possibilità statistiche offerte.
All’occorrenza, l’UFAS può in ogni momento sollecitare la produzione di altre informazioni o di altri documenti.
Revisione
7.1 Disposizioni generali
L’organo di revisione annuncia tempestivamente ogni revisione.
L’istituzione Pro sottoposta a revisione deve mettere a disposizione dell’organo di revisione tutti i documenti DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
necessari e deve fornire tutte le informazioni pertinenti. I documenti conservati in forma elettronica hanno valenza probatoria identica a quelli su carta a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall’Olc. In particolare, essi devono essere resi consultabili al revisore entro un termine adeguato (art. 6 Olc).
7.2 Revisione del conto economico del Fondo
(revisione finanziaria)
Il conto economico del Fondo deve essere sottoposto a controllo annuo da parte di una società di revisione riconosciuta.
Il controllo è eseguito conformemente alle disposizioni legali e nel rispetto delle norme di audit svizzere (NAS). Deve essere, in particolare, esaminato se: – la tenuta del conto economico del Fondo è conforme alle disposizioni legali, alle direttive dell’UFAS e ai principi editi dalle istituzioni Pro (regolamento del Fondo); – il conto economico del Fondo è riprodotto correttamente e corrisponde alle reali condizioni; – i sussidi federali assegnati sono stati utilizzati esclusivamente per finanziare le prestazioni indicate all’art. 18 LPC.
La revisione deve far l’oggetto di un rapporto scritto. Un rapporto esplicativo (Management Letter, incluso il protocollo della discussione finale) deve essere inviato all’UFAS con il conto economico annuo (v. cap. 6.3).
7.3 Controllo e utilizzo dei sussidi federali (revisione
materiale)
Ogni quattro anni, le istituzioni Pro esaminano la 1/21 conformità legale dell’utilizzo dei sussidi federali da parte delle loro sezioni cantonali e regionali.
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I controlli sono eseguiti su sondaggio. In particolare, essi devono verificare i seguenti elementi: – il rispetto delle condizioni economiche e personali previste dagli art. 18 LPC e 45-47 OPC-AVS/AI, dalle disposizioni della presente circolare e dalle direttive edite dalle istituzioni Pro(regolamento del Fondo); – il rispetto dei principi di semplicità, economicità e adeguatezza nonché quello di territorialità relativamente ai casi d’assegnazione del SFI; – il soddisfacimento dei principi del bisogno e della sussidiarietà riguardanti l’assegnazione delle prestazioni; – la conformità e la correttezza delle restituzioni; – la conformità e la correttezza della procedura di fissazione delle prestazioni (inclusa la decisione); – le domande respinte.
L’UFAS e gli organi di controllo delle istituzioni Pro possono stabilire che altri elementi siano sottoposti a verifica. Essi attuano delle liste di controllo uniformi basate sul contenuto delle revisioni. L’UFAS può incaricare i suoi collaboratori di partecipare alle revisioni.
È necessario informare immediatamente l’UFAS qualora gravi divergenze emergessero nel corso della revisione.
Per ogni revisione materiale effettuata, deve essere redatto un rapporto scritto che conterrà le seguenti indicazioni: – periodo esaminato e luogo e data della revisione; – estensione della revisione (numero dei casi controllati e proporzione del campione rispetto al volume totale); – controlli eseguiti, constatazioni effettuate e raccomandazioni emesse; – giudizio generale del controllo e raccomandazioni finali.
Il rapporto deve essere trasmesso alle sezioni sottoposte a revisione e all’organo centrale. All’occorrenza, l’organo centrale adotta le misure che si sono rese necessarie in base alle conclusioni del revisore.
I rapporti di revisione riguardanti le sezioni sottoposte a revisione nel corso dell’anno precedente devono essere DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
trasmessi annualmente all’UFAS. L’UFAS li esamina e, dove fosse necessario, esprime delle raccomandazioni supplementari agli organi centrali.
L’UFAS può fissare dei termini per la concretizzazione delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate.
7.4 Revisioni effettuate dall’UFAS
Sulla base dell’art. 50 OPC-AVS/AI, l’UFAS realizza annualmente un controllo presso la sede degli organi centrali delle istituzioni Pro relativo alla conformità legale dell’utilizzo del sussidio federale assegnato.
L’UFAS può anche realizzare delle revisioni separate presso le sezioni cantonali o regionali delle istituzioni Pro.
Per ogni controllo effettuato, l’UFAS redigerà un rapporto scritto. I N. 7010 e 7011 sono applicabili per analogia.
Conservazione degli incarti
8.1 Durata di conservazione degli incarti
La conservazione degli incarti deve rispondere alle norme 4/14 previste all’art. 958f del Codice delle obbligazioni (CO). I libri di commercio, i documenti contabili, la corrispondenza nonché le relazioni sulla gestione e sulla revisione devono dunque essere conservati per dieci anni. Tale regola è applicabile anche agli incarti riguardanti le domande di prestazioni aventi le caratteristiche di un documento contabile. Tutti gli altri documenti che si rapportano alle domande di prestazioni devono essere conservati per almeno cinque anni.
8.2 Forma
I rapporti di gestione e di revisione devono essere firmati e 4/14 conservati su carta. I conti annuali, i documenti contabili, la DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli
corrispondenza nonché altri libri possono essere conservati anche su supporto elettronico (art. 958f cpv. 3 CO).
Per la corretta applicazione di queste disposizioni dovranno essere tenute in considerazione anche le norme previste dall’Olc e tutte le altre raccomandazioni e prescrizioni professionali.
Tramite le loro direttive, gli organi centrali delle istituzioni Pro garantiscono l’applicazione uniforme dell’archiviazione su l’intero territorio svizzero.
Assistenza amministrativa, obbligo d’informazione e obbligo del segreto
9.1 Assistenza amministrativa
Conformemente all’art. 1 cpv. 2 LPC, le disposizioni relative all’assistenza amministrativa ai sensi dell’art. 32 LPGA sono applicabili anche alle istituzioni Pro.
In particolare, gli organi PC cantonali sono tenuti a fornire gratuitamente agli organi delle istituzioni Pro tutte le informazioni e le indicazioni che gli sono necessarie per assegnare delle prestazioni ai sensi degli art. 17 e 18 LPC (N. 6210.02 DPC). Tale obbligo è applicabile anche alle casse di compensazione e agli uffici AI (N. 6210.04 DPC).
In contropartita, le istituzioni Pro sono tenute a fornire gratuitamente agli organi PC cantonali tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento delle loro prestazioni (N. 6210.03 DPC).
9.2 Obbligo d’informazione
Il beneficiario di un SFI (o il suo rappresentante legale) deve comunicare senza ritardo all’istituzione Pro che versa il SFI ogni cambiamento della sua situazione personale o materiale che possa avere un’incidenza sul calcolo del SFI
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e, dunque, sul suo diritto. L’art. 24 OPC-AVS/AI è applicabile per analogia.
L’obbligo d’informazione concerne ugualmente i cambiamenti di situazione intervenuti per i membri della famiglia o delle persone che vivono nella medesima economia domestica il cui reddito e sostanza sono stati presi in considerazione nel calcolo del SFI assegnato.
9.3 Obbligo del segreto
Tutte le persone che partecipano alla fissazione, al versamento o al controllo delle prestazioni ai sensi degli art. 17 e 18 LPC devono mantenere il segreto nei confronti di terzi conformemente all’art. 33 LPGA. È riservato l’obbligo d’informazione ai sensi del cap. 9.1.
10 Disposizioni finali e transitorie
10001 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2013.
10002 La circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica secondo gli art. 10 e 11 LPC, in vigore dal 1° luglio 1984 è abrogata.
10003 I casi in corso per i quali, sulla base delle nuove disposizioni previste dalla presente circolare, non si sarebbe potuto assegnare alcun SFI beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti. Tale garanzia è protratta al massimo per un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare ma al più tardi fino al momento in cui questi casi sono oggetto di una nuova valutazione in ragione di un cambiamento della situazione personale o materiale del beneficiario o di un membro della famiglia o di un’altra persona che vive nella stessa economia domestica.
10004 Le istituzioni Pro verificano i principi dell’utilizzazione dei sussidi indicati all’art. 18 cpv. 3 LPC e art. 48 OPC-AVS/AI
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(regolamento del Fondo) e, qualora si rendesse necessario, li adattano alle disposizioni della presente circolare entro il 30 giugno 2013. I progetti dei nuovi principi dovranno preliminarmente essere sottoposti all’UFAS per approvazione (v. anche N. 1003).
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Allegato 1: Conto economico annuo consolidato
Nome dell’istituzione ............................................................ Anno contabile ............................... Conto economico annuo consolidato Bilancio preventivo Anno contabile Anno precedente dell’anno contabile Saldo al 01.01 Sussidio federale alle prestazioni Interessi Restituzioni Totale ricavi Prestazioni uniche Prestazioni periodiche Totale SFI Spese d’applicazione Totale costi Risultato (beneficio/perdita) Saldo al 31.12 Data, firma ................................................................................................................................................. DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli art. 17 e 18 LPC (CSFI)
Allegato 2: Conto economico annuo per Cantone/regione Nome dell’istituzione Anno contabile Conto economico annuo consolidato per Cantone/regione Sussidio Spese Risultato Saldo al Prestaziioni Prestazioni Saldo al Cantone federale Interessi Restituzioni Totale ricavi Totale SFI d’applica- Totale costi (beneficio/ 01.01 uniche periodiche 31.12 attribuito zione perdita)
Totale
Data, firma
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Allegato 3: Statistica delle prestazioni Nome dell’istituzione Anno contabile Statistica delle prestazioni Prestazioni uniche Prestazioni periodiche Totale SFI Cantone Numero dei di cui senza Numero dei di cui senza Numero dei di cui senza Importo Importo Importo beneficiari diritto a PC beneficiari diritto a PC beneficiari diritto a PC
Totale Data, firma
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Allegato 4: Statistica del numero dei casi trattati
Nome dell’istituzione Anno contabile Statistica del numero dei casi trattati Prestazioni uniche Prestazioni periodiche Totale Numero dei Numero dei Numero dei Cantone Numero casi Numero dei Numero casi Numero dei Numero casi Numero dei Importo totale dei casi di rifiuto Importo totale dei casi di rifiuto Importo totale dei casi di rifiuto d’assegnazi d’assegnazi d’assegnazi casi del SFI casi del SFI casi del SFI one del SFI one del SFI one del SFI
Totale
Data, firma
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