KS über die Verrechnung von Nachzahlungen der IV mit Leistungsrückforderungen von anerkannten Krankenkassen, gültig ab 1.1.1999
2.1 Comunicazione all’ufficio AI
Se l’ufficio AI, riguardo a un caso pendente presso quest’ultimo, riceve una comunicazione scritta da parte di una cassa malati secondo cui un credito in restituzione dell’assicurazione malattie è compensato con un pagamento retroattivo dell’AI, esso deve osservare le istruzioni menzionate al N. 2002.
2.2 Comunicazione dell’ufficio AI alla cassa di
compensazione
L’ufficio AI trasmette alla competente cassa di compensazione la comunicazione di compensazione della casa malati e la decisone AI.
2.3 Comunicazione alla cassa malati, da parte della
cassa di compensazione, degli importi delle rendite e del pagamento retroattivo
La cassa di compensazione verifica se la cassa malati può essere presa in considerazione per la compensazione.
In caso affermativo, la cassa di compensazione comunica alla cassa malati gli importi mensili delle rendite d’invalidità e gli importi dei pagamenti retroattivi dovuti dalla nascita del diritto per mezzo del modulo 318.183. La comunicazione deve essere effettuata ancora prima dell’emanazione della decisione. Se un’altra cassa malati, un’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare hanno concesso prestazioni, che potrebbero portare ad inoltrare una richiesta di compensazione, si deve inviare anche ad esse una comunicazione. Inoltre su ogni comunicazione va indicata l’altra cassa malati o l’assicurazione interessata. La cassa di compensazione può iniziare a versare le rendite in corso già prima della notifica della decisione (pagamenti provvisori secondo il N. 9323 segg. DR) o decidere in
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primo tempo solo sulla rendita in corso (cfr. il N. 10067.1 DR).
La cassa di compensazione pone alla cassa malati un termine di 30 giorni per la comunicazione successiva.
Se invece la richiesta è stata inoltrata da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione o non riguarda un credito compensabile secondo la LAMal, la cassa di compensazione informa la cassa malati che la richiesta di compensazione dei suoi crediti non può essere accettata. In questi casi si deve tener conto a seconda delle circostanze del N. 10049 segg. delle Direttive sulle rendite.
2.4 Comunicazione successiva della cassa malati
Se la cassa malati rinuncia alla compensazione, lo comunica alla casa di compensazione mediante il modulo 318.183 tenendo conto delle indicazioni in esso contenute.
Se, invece, bisogna procedere a una compensazione, la cassa malati comunica per iscritto all’assicurato l’importo esatto del suo credito in restituzione informandolo del fatto che tale credito sarà compensato con il versamento retroattivo di rendite AI e indicando anche l’importo fino a concorrenza del quale si effettuerà la compensazione. Nel contempo essa richiama l’attenzione dell’assicurato sul fatto che i ricorsi contro la restituzione o la compensazione possono essere inoltrati esclusivamente contro le decisioni prese da detta cassa.
Contemporaneamente alla notifica della comunicazione scritta conformemente al N. 2008, la cassa malati presenta la richiesta di compensazione alla cassa di compensazione mediante il modulo 318.183, allegando una copia di questa comunicazione ai sensi del N. 2008.
La cassa malati inoltra la richiesta di compensazione alla cassa di compensazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’importo della rendita e alla
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somma dei pagamenti retroattivi. Se, in casi eccezionali, tale termine non può essere rispettato, la cassa malati deve comunicarlo senza indugio, per iscritto, alla cassa di compensazione.
2.5 Notifica della decisione relativa alla rendita e
bonifico dell’importo della compensazione da parte della cassa di compensazione
Dopo avere ricevuto la comunicazione successiva della cassa malati, la cassa di compensazione redige la decisione relativa alla rendita o la decisione relativa ai pagamenti retroattivi della rendita. Se è stata richiesta una compensazione, la cassa fa figurare nella decisione l’indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione conformemente alla procedura usuale. Tali indicazioni devono essere formulate nel modo seguente: pagamento retroattivo 02.–09.97, 8 x Fr. 942.– Fr. 7 536.– rendita per il mese in corso Fr. 942.– Totale Fr. 8 478.– dedotto l’importo del credito in restituzione della cassa malati XY secondo comunicazione del 6.8.1997 Fr. 6 840.– nostro primo versamento Fr. 1 638.–
Nella decisione figurerà la seguente indicazione: “Un eventuale ricorso contro la restituzione di crediti della cassa malati e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d’invalidità deve essere interposto esclusivamente contro la decisione della cassa malati”.
Se l’AVS/AI fa valere crediti contro l’assicurato, si deve dare la precedenza alla compensazione di questi ultimi.
Al momento del primo versamento all’assicurato, la cassa di compensazione bonifica l’importo della compensazione a favore della cassa malati.
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Nella ricapitolazione delle rendite e sul conto di prestazioni corrispondente figura l’importo totale del pagamento retroattivo compreso l’importo della compensazione bonificato alla cassa malati.
2.6 Compensazione con rendite in corso dell’AI
La compensazione con rendite in corso è ammessa solo eccezionalmente in casi di sovrindennizzo in cui l’importo del pagamento retroattivo non è sufficiente per saldare il credito in restituzione e la cassa malati non può incassare l’importo in un altro modo.
3. Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 1999. Essa sostituisce la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 1997.
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