Asilo ed allontanamento
Rubrum
Corte IV
Sentenza del 23 giugno 2026
Composizione
Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regina Derrer; cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, nata il (…), Iran, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 maggio 2025.
Regesto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');
Fatti
A.
A.a A._______ (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 15 dicembre 2022 insieme a sua figlia minorenne B._______.
A.b Con decisione del 17 febbraio 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo presentata dalle interessate e ha ordinato il loro trasferimento dalla Svizzera verso lo Stato Dublino competente (Italia).
A.c Con sentenza F-1192/2023 del 15 marzo 2023, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) ha respinto il ricorso del 1° marzo 2023 delle richiedenti contro la menzionata decisione della SEM.
A.d Con decisione del 5 ottobre 2023, la SEM ha annullato la sua decisione del 17 febbraio 2023, ripreso la procedura d’asilo nazionale e attribuito l’interessata e sua figlia al Cantone C._______.
A.e Con decisione del 13 agosto 2024, l’autorità inferiore ha assegnato la domanda d’asilo delle interessate alla procedura ampliata.
A.f Nelle date 8 agosto 2024 e 25 marzo 2025, la SEM ha sentito la richiedente nell’ambito di un’audizione rispettivamente di un’audizione integrativa sui motivi d’asilo. In sostanza e per quanto qui di rilievo, la ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, l’Iran, a causa delle minacce e aggressioni da parte di suo (...), nonché delle persecuzioni da parte dello Stato iraniano. Ha infatti raccontato che avrebbe subito abusi da parte di suo (...), il quale avrebbe anche aggredito lei e suo marito dopo il loro matrimonio a cui non avrebbe acconsentito. Il (...) sarebbe stato arrestato una volta, in quanto i colleghi di lavoro del marito che avrebbero assistito a un’aggressione avrebbero chiamato la polizia, ma il (...) sarebbe stato subito rilasciato dopo il pagamento di una cauzione. A causa del (...) della ricorrente avrebbero cambiato posto di lavoro e domicilio più volte, ma egli sarebbe sempre riuscito a trovarli. Inoltre, le autorità iraniane avrebbero aperto un fascicolo nei confronti della ricorrente e di suo marito le cui accuse sarebbero di azioni contro la sicurezza nazionale, offesa del leader religioso e resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Ha dichiarato infatti che degli agenti di sicurezza avrebbero arrestato suo marito e poi fatto irruzione nella casa dei suoceri in cui sarebbero stati ospitati la ricorrente e suo marito e avrebbero picchiato violentemente la stessa e portato via documenti e laptop. Inoltre, anche in occasione di un funerale la ricorrente e suo marito sarebbero stati picchiati da agenti di sicurezza ma sarebbero riusciti a fuggire e non sarebbero stati arrestati. La ricorrente e suo marito avrebbero quindi deciso di espatriare dapprima in D._______ e poi, solo la ricorrente e sua figlia, fino in Svizzera. Il marito sarebbe rimasto in D._______ e sarebbe stato aggredito e gravemente ferito dal (...) o da amici di quest’ultimo.
A.g In corso di procedura, la richiedente – per il tramite dei suoi rappresentanti legali – ha trasmesso diversi mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo nella presente fattispecie, in seguito nei considerandi in diritto. Le interessate sono inoltre state sottoposte a diverse visite mediche di cui si dirà, se del caso e per quanto rilevanti, in seguito nei considerandi in diritto.
B. Con decisione del 9 maggio 2025, notificata il 12 maggio 2025, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiate delle interessate, ha respinto le loro domande d’asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e incaricato il Cantone C._______ dell’esecuzione della misura. La SEM ha ritenuto che le allegazioni delle ricorrenti non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiate previste dalla legge. Segnatamente, per quanto riguarda le minacce e i maltrattamenti che avrebbe subito da parte di suo (...) durante l’infanzia e prima del matrimonio, la SEM ha ritenuto che le stesse non sarebbero più attuali. Inoltre, per quanto riguarda le persecuzioni subite dalla ricorrente e dal marito, le stesse sarebbero state perpetrate da una terza persona, il (...) della ricorrente non sarebbe mai stato denunciato e il marito avrebbe cercato di mitigare le conseguenze delle azioni del (...) della ricorrente. La SEM ha altresì rilevato che il (...) sarebbe stato arrestato una volta in seguito a un’aggressione nei confronti del marito e che pertanto non si potrebbe concludere che vi sarebbe una mancanza di volontà o di capacità di protezione da parte delle autorità iraniane. Quanto ai fascicoli che sarebbero stati aperti nei confronti della ricorrente e di suo marito, la SEM ha osservato che la ricorrente avrebbe appreso telefonicamente da parte di una terza persona le accuse che sarebbero a carico suo e del marito e che non si sarebbe mai interessata dell’andamento di tale procedimento. La SEM ha rilevato che la ricorrente non avrebbe mai partecipato a manifestazioni né avrebbe mai svolto attività politiche, che le autorità non l’avrebbe mai cercata e che le autorità iraniane alla frontiera non avrebbero preso in custodia il marito. Ne ha quindi dedotto che le autorità non avrebbero alcun interesse nei confronti della ricorrente (e/o di suo marito) e che, anche tenuto conto dell’amnistia in Iran, non vi sarebbero indizi per cui, in caso di ritorno in Iran, la ricorrente andrebbe incontro a una persecuzione statale in un futuro immediato. Infine, l’autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento delle ricorrenti.
C. In data 30 maggio 2025 (data d’entrata: 2 giugno 2025), le interessate sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiate e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria e, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione; ciò con contestuali richieste di concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. L’insorgente ha sostanzialmente ripetuto i motivi fatti valere in prima istanza e sostenuto che il rischio di subire nuovamente violenza da parte di suo (...) aggiunto al rischio di subire una persecuzione statale giustifichino un bisogno di protezione e sarebbe quindi da riconoscere la qualità di rifugiata. Ha fatto inoltre valere che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile rispettivamente inesigibile, anche per quanto riguarda sua figlia minorenne. In via ancora più subordinata, ha chiesto il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione dell’intera fattispecie.
Considerandi
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l’approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4. Preliminarmente, per quanto riguarda la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, questo Tribunale osserva che nella presente fattispecie lo stesso non è stato tolto dall’autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Pertanto, il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Di conseguenza la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell’effetto sospensivo del ricorso è inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
6.
6.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5).
6.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l’Iran, i quali hanno causato la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz.
6.3 L’evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare.
7.
7.1 Nell’esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d’origine della persona richiedente l’asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione – sia nell’ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell’esecuzione dell’allontanamento – la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l’espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d’origine a favore o a sfavore della persona richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).
7.2 Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all’istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all’istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un’istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
7.3 Ritenuta l’incertezza attuale circa l’evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all’autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall’autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l’asilo provenienti dall’Iran e dell’esecuzione dell’allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L’istanza inferiore dovrà, nell’accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall’altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito delle ricorrenti. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d’asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
8. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 9 maggio 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10.
10.1 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
10.2 Ritenuto che le insorgenti non sono rappresentate in questa sede e che non risulta che abbiano dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di concessione dell’effetto sospensivo del ricorso è inammissibile.
2. Il ricorso è accolto.
3. La decisione della SEM del 9 maggio 2025 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non si assegnano spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
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