Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 8 luglio 2026

Composizione

Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Daniele Cattaneo, cancelliere Miroslav Vuckovic.

Parti

A._______, nata il (…), Congo (Kinshasa), patrocinata da Valentina Imelli, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 20 agosto 2024 / N (…).

Regesto

Asilo e allontanamento (procedura celere); decisio... Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 20 agosto 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Fatti

A.

A.a La richiedente, cittadina della Repubblica Democratica del Congo, originaria di Kinshasa, di religione cristiana e di etnia bakongo, ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 16 luglio 2024. Il 9 agosto 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lei un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). Tale audizione, non ha avuto luogo di fronte ad un team di genere femminile nonostante la precedente richiesta dell’interessata in tal senso (cfr. atto SEM n. (…)-15/1).

La richiedente ha dichiarato di essere espatriata essendo ella stata ripetutamente vittima in patria di violenze sessuali e domestiche ad opera del di lei compagno (B._______) e padre dei suoi due figli nati nel 1995 e 1997. In precedenza, la stessa aveva deciso di vivere con costui onde evitare di essere data in sposa – contro la sua volontà – allo zio materno. Dopo la nascita del secondogenito, B._______ sarebbe cambiato ed avrebbe iniziato a maltrattarla sia verbalmente che fisicamente, tanto che – a causa delle percosse subite – avrebbe perso un bambino durante una terza gravidanza. Ella non saprebbe quale mestiere egli facesse ma ritiene che collaborasse con una banda di criminali detti “Kuluna”. Durante i molti anni di relazione l’interessata sarebbe fuggita numerose volte dal compagno per poi sempre rientrare per amore dei figli. Alla fine, avrebbe deciso di lasciarlo e sarebbe scappata in Angola con l’aiuto di una zia – e di un amico di quest’ultima che le avrebbe fornito un passaporto angolano falso – per poi dirigersi in Portogallo ((…) 2023 o (…) 2024) ove è rimasta solo qualche giorno prima di rimpatriare. Tornata a Kinshasa, sarebbe stata nuovamente violentata da B._______ ed avrebbe deciso di fuggire a Brazzaville ((…) 2024) lasciando i figli a casa della zia. Lì si sarebbe in seguito diretto il compagno – accompagnato dai Kuluna – e la zia sarebbe morta per un infarto, mentre i figli sarebbero scappati. Sempre con l’aiuto del summenzionato conoscente della zia, ella sarebbe infine espatriata verso la Svizzera nel luglio 2024.

A.b La richiedente non ha versato agli atti né documenti d’identità né alcun mezzo di prova a sostegno della propria domanda.

A.c Con scritto del 16 agosto 2024, il rappresentante legale si è espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atto SEM n. 28).

B. Con decisione del 20 agosto 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM ha negato alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. Con ricorso del 29 agosto 2024, l’interessata insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo. In subordine, ella chiede che gli atti siano restituiti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione e nuovo esame delle allegazioni in procedura ampliata, nonché l’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, la ricorrente postula la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.

D. Con decisione di ripartizione del 4 dicembre 2024, l’insorgente è stata attribuita al Canton C._______ (cfr. atto SEM n. 47).

E. Con molteplici scritti complementari, la ricorrente ha integrato quanto esposto in sede di ricorso, aggiornando il Tribunale in merito alla di lei situazione ed allegando nuova documentazione di natura principalmente medica (cfr. atti TAF n. 3, 7-14).

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto inverosimile il narrato dell’interessata, in particolare per quanto attiene all’ottenimento del passaporto angolano che quest’ultima avrebbe utilizzato in seguito per raggiungere l’Europa. Ella avrebbe infatti dapprima dichiarato di essersi diretta in Angola nel (…) 2023 e lì avrebbe ottenuto illegalmente il passaporto di tale Paese. Nel (…) o (…) successivo avrebbe fatto una richiesta di visto per il Portogallo che le sarebbe stato inizialmente rifiutato, ma poco dopo sarebbe comunque riuscita ad ottenerlo grazie all’aiuto di un amico della zia. In aggiunta, l’interessata avrebbe dichiarato di non aver richiesto altri visti in altre ambasciate; tuttavia, dagli atti risulterebbe che il passaporto angolano le sarebbe stato rilasciato già nel luglio del 2022. Pertanto, l’autorità inferiore dubita che la ricorrente abbia lasciato Kinshasa per l’Angola nel (…) 2023 e – di conseguenza – il compagno nell’aprile o maggio precedente. Inoltre, la richiesta di visto risulterebbe essere stata respinta già nel (…) 2023 ed ella parrebbe averne depositata una per il Belgio, anch’essa respinta nel (…) 2023. Messa di fronte a tale contraddizione, l’interessata non sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni valide. Di conseguenza, le sue dichiarazioni non sono state ritenute conformi ai requisiti di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. L’autorità inferiore non le ha poi nemmeno ritenute rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, dato che ella stessa ha deciso di vivere per quasi trent’anni con il compagno nonostante le sevizie asserite, e ciò anche dopo che i figli erano già diventati adulti. Il ritorno dal Portogallo sarebbe stato motivato dalla volontà di tornare a vedere i figli ma anche dalla speranza che B._______ fosse cambiato, visto il tempo trascorso. Inoltre, l’interessata ha affermato di essere espatriata su consiglio della zia e non di sua spontanea volontà, il che metterebbe ulteriormente in dubbio il suo timore nei confronti del compagno. I mesi passati a Brazzaville sarebbero stati insolitamente tranquilli ed ella avrebbe vissuto pacificamente, nonostante la città sia separata da Kinshasa solamente dal fiume Congo. Per quanto concerne poi il possibile matrimonio forzato con lo zio, tale evenienza non sarebbe più attuale essendo passati molti anni

ed essendo ella comunque sempre riuscita ad evitarlo per un lungo lasso di tempo. Da ultimo, la SEM rileva che la ricorrente non si sarebbe mai rivolta alle autorità congolesi per chiedere aiuto rispetto ai maltrattamenti subiti. In merito ad una possibile violazione del diritto di essere sentita dell’interessata ex art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], l’autorità inferiore ha indicato che la stessa ha acconsentito a procedere all’audizione in presenza di due uomini. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

4. Nel proprio gravame, la ricorrente censura anzitutto un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sia per quanto concerne l’esame della qualità di rifugiata – ed in particolare la verosimiglianza delle sue allegazioni in connessione con la violazione del diritto di essere sentita ex art. 6 OAsi 1 – che per quanto riguarda gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento data l’istruzione medica incompleta. La stessa ritiene inoltre che il suo dossier complesso avrebbe dovuto essere trattato nell’ambito della procedura ampliata. Per quanto attiene alla verosimiglianza, ella sostiene di aver fornito delle dichiarazioni complessivamente piuttosto verosimili e cariche di elementi personali. L’autorità inferiore si sarebbe erroneamente concentrata su poche contraddizioni di riferimenti temporali, invece che sull’intero racconto. Tali errori sarebbero stati dovuti a nervosismo ed al suo scarso livello di scolarizzazione. Inoltre, ella sarebbe stata aiutata dalla zia con le varie pratiche amministrative relative alle richieste di visti e quindi le date delle richieste da lei indicate potrebbero non essere corrette. Tale difficoltà sarebbe stata inoltre rilevata anche per quanto concerne la data di nascita dei figli, di cui avrebbe indicato solo l’anno di nascita. Il racconto sulle minacce e violenze sessuali subite a casa della zia sarebbero state erroneamente ritenute inverosimili dalla SEM – in quanto scarne e vaghe – solo sulla base di qualche data sbagliata, senza considerare lo stato psicologico labile e la presenza di due uomini durante l’audizione. Ella non avrebbe quindi potuto illustrare nel dettaglio le violenze subite in un contesto in cui si sentisse a proprio agio. Ciononostante, le dichiarazioni rese in audizione sarebbero comunque da ritenersi verosimili, tenuto conto della mole di dettagli forniti, della loro logicità e plausibilità. In merito alla rilevanza dei motivi d’asilo forniti, ella precisa che la decisione di espatriare sarebbe stata sua e non della di lei zia e che la famiglia – non appena avrà saputo della sua “libertà” – cercherà di farle sposare forzatamente lo zio. Sicché, la stessa apparterrebbe ad almeno due dei gruppi sociali determinati ex art. 3 LAsi, in quanto donna vittima di violenza domestica e di tentato matrimonio forzato, oltre al fatto che in patria non

avrebbe avuto accesso alla protezione prevista per le vittime di violenze sessuali. Da ultimo, l’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe inammissibile ed inesigibile, dato che un suo rimpatrio metterebbe a rischio la sua vita ed integrità corporale in violazione dell’art. 3 CEDU, e ciò in ragione dell’assenza di una rete di supporto al rientro e considerato il suo stato psico-fisico.

Nei numerosi scritti integrativi, l’interessata ha aggiornato questa Corte sulla propria situazione allegando in particolare diversi documenti di natura medica relativa al proprio stato psicologico ed alla terapia avviata in tal senso. Ella ha riferito inoltre di essere affetta da tubercolosi latente, affezione che non potrebbe essere adeguatamente curata qualora la stessa facesse ritorno nella Repubblica Democratica del Congo (cfr. atto TAF n. 3). In aggiunta l’interessata sarebbe stata interrogata da rappresentanti dell’Ambasciata angolana, senza comprenderne i motivi dato che si tratta di un Paese “in cui non ha mai vissuto e con il quale non ha alcun legame” (cfr. atto TAF n. 7). Ella avrebbe inoltre anche dei problemi di natura gastrica e quanto alla situazione psicologica rileva che a Kinshasa vi sarebbero solo due centri che offrono cure adeguate, ma sarebbero eccessivamente costosi e sovraccarichi (cfr. atto TAF n. 10). Da ultimo, l’interessata sostiene che sarebbe per lei essenziale beneficiare in modo continuativo ed ininterrotto delle cure attualmente in corso (cfr. atto TAF n. 14).

5.

5.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché ad una violazione del diritto di essere sentita, va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

5.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è regolato all'art. 29 cpv. 2 Cost. e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di potersi esprimere sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, la richiedente l'asilo è udita da una persona del medesimo sesso (art. 6 OAsi 1). Il disposto citato è una delle concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della persona sottoposta all'audizione, essendo finalizzato a permetterle di esporre in modo adeguato e nella maniera più libera possibile i pregiudizi di cui è stata vittima. L'art. 6 OAsi 1, oltre ad essere liberamente invocabile dall'interessata, obbliga altresì l'autorità inferiore a procedere d’ufficio in tal senso. La richiedente resta quantomeno libera di rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.).

5.3 L’accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L’accertamento è invece inesatto allorquando quest’ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

5.4 Nel caso concreto, la ricorrente ha fatto espressa richiesta di un team di genere femminile per l’audizione dinnanzi alla SEM per potersi esprimere liberamente nel raccontare le violenze e gli abusi sessuali subiti in Congo (cfr. atto SEM n. 15). Ora, a causa dell’indisponibilità di una interprete di lingua lingala, nella data prevista, è stato però possibile organizzare un’audizione solo con un interprete di genere maschile, circostanza che è stata comunicata alla rappresentanza legale il 7 agosto 2024 (cfr. atto SEM n. 22); questa ne ha preso atto ed ha risposto con scritto del giorno successivo indicando di aver informato la ricorrente la quale – nonostante fosse preoccupata e sorpresa del dover parlare di fatti molto personali dinnanzi ad un uomo – si è presa del tempo per riflettere rimandando alla mattina dell’audizione la propria decisione a riguardo (cfr. atto SEM n.

23). In sede di audizione, ella ha tuttavia confermato che, qualora non avesse compreso una domanda o vi fosse stato qualsiasi impedimento a esprimersi liberamente, ne avrebbe immediatamente informato l’interrogante (cfr. atto SEM n. 26, D2) e – su domanda della patrocinatrice volta a sapere se desiderasse continuare l’audizione nonostante la presenza di due uomini in sala – ha confermato che si poteva procedere non essendovi alcun problema in tal senso (cfr. idem, D22, motivi della domanda). Inoltre, nel corso dell’audizione ella – sebbene si sia commossa in determinati momenti – non ha mai riferito di sentirsi a disagio nel continuare la narrazione di fronte a due uomini. Da ultimo, sia l’interessata sia la sua rappresentante legale hanno confermato di aver potuto esprimersi su tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti. Peraltro, la rappresentante legale non è mai intervenuta per sollevare obiezioni in merito allo svolgimento dell’audizione o alla redazione del relativo verbale. Il Tribunale non può quindi dare seguito a quanto sostenuto dalla ricorrente, considerato che la stessa ha espressamente rinunciato ad una audizione di fronte a persone del suo stesso sesso; e ciò nonostante avesse avuto tempo e modo di comunicarlo alla SEM sia prima che durante l’audizione.

5.5 Per quanto attiene poi un’asserita lacunosa valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento data un’istruzione medica incompleta, si ritiene che l’autorità inferiore abbia agito rettamente richiedendo informazioni in merito allo stato di salute della ricorrente ed invitandola a depositare qualsiasi mezzo di prova utile a poterne valutare in maniera precisa lo stato di salute (cfr. anche atto SEM n. 26, D4-D14). La SEM si è inoltre basata sulla documentazione medica a sua disposizione, chinandosi poi in maniera sufficiente sulla questione nella decisione stessa (cfr. gravame, pag. 12). La maggior parte dei referti è infatti pervenuta solo a seguito della menzionata decisione (cfr. atti SEM n. 34-43, 45 e 46) e sarà oggetto di valutazione nella presente disamina (cfr. infra, consid. 8.4.4).

5.6 L’insorgente sostiene poi che la sua domanda d’asilo avrebbe dovuto essere trattata in procedura ampliata e non in quella celere. In merito a questa censura formale, il Tribunale rileva che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere e la procedura ampliata è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 4.2). Va tuttavia ribadito che, di principio, non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo in una delle due procedure succitate (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). Inoltre, nel caso in parola, non si può ritenere che la ricorrente non abbia potuto impugnare efficacemente la decisione di prima istanza entro il termine di ricorso assegnato, visto l’esaustivo allegato ricorsuale, preceduto da un parere scritto della rappresentante legale. Per di più, in seguito, ella ha inoltrato nove ulteriori scritti integrativi con nuovi mezzi di prova. Pertanto, non può essere dato seguito a tale censura, nella misura in cui la mancata assegnazione alla procedura ampliata non le ha arrecato alcun pregiudizio di ordine procedurale.

5.7 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione va respinta poiché infondata.

6.

6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev’essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segnatamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

6.4

6.4.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione né alle tesi ricorsuali né a quanto in seguito integrato dalla ricorrente, presentando il suo narrato elementi di natura dubbia e non essendovi in concreto motivi d’asilo di rilevanza ai sensi della LAsi.

6.4.2 In primo luogo, quanto dichiarato dall’interessata in merito alle tempistiche del suo espatrio verso l’Angola, e quanto lì avvenuto, non combacia con le date da lei fornite in sede di audizione. Ella ha affermato di essere arrivata in Angola nel mese di (…) del 2023, ove avrebbe ottenuto illegalmente il passaporto angolano per recarsi nel (…) successivo all’ambasciata portoghese per richiedere un visto; unico luogo dove avrebbe richiesto tale autorizzazione. Una volta ottenuta quest’ultima, sarebbe partita per il Portogallo tra fine 2023 e inizio 2024. Eppure, vi sono evidenze che indicano che il passaporto angolano le sarebbe stato rilasciato già nel (…) del 2022 e che ella avrebbe fatto una richiesta di visto per il D._______ già nel febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. 8). Tale contraddizione temporale non inficia solo la veridicità di quanto sostenuto sul viaggio verso l’Angola, ma anche le vessazioni che ella ha dichiarato di aver subìto da parte di B._______, ed in particolare quelle avvenute nell’aprile o maggio del 2023. A ciò si aggiunga il fatto che ella parrebbe mettere in dubbio il suo stesso soggiorno in Angola, avendo indicato negli scritti integrativi che questo sarebbe un Paese “in cui non ha mai vissuto e con il quale non ha alcun legame” (cfr. atto TAF n. 7). Pertanto, sebbene si tratti di poche dichiarazioni, che non mettono in dubbio la totalità di quanto affermato dall’interessata, queste sono senz’altro atte a sostenere che il suo narrato presenti delle contraddizioni su punti centrali. Non giovano alla ricorrente le spiegazioni fornite, segnatamente il nervosismo durante l’audizione ed il basso livello di scolarizzazione, al punto da sostenere di non essere stata nemmeno in grado di indicare le date di nascita complete dei figli (cfr. gravame, pag. 5); tale affermazione, peraltro, non trova riscontro negli atti (cfr. atto SEM n. 26, D163). Di conseguenza, non si può non rilevare la presenza di importanti indicatori di inverosimiglianza.

6.4.3 In aggiunta, quanto esposto dalla ricorrente non è sufficiente acché le venga riconosciuta la qualità di rifugiata ex art. 3 LAsi. In particolare, non vi è un timore da parte sua di essere esposta a misure persecutorie in caso di ritorno, considerato soprattutto che ha dichiarato di essere fuggita a causa degli abusi subiti dal compagno nel periodo intercorso tra la nascita del secondogenito e l’espatrio; ovvero oltre 25 anni. Sarebbe rimasta con lui per lungo tempo a causa dei figli comuni, i quali però erano divenuti entrambi maggiorenni già diversi anni prima dell’espatrio, e meglio nel 2015. La ricorrente avrebbe interrotto più volte la relazione, per poi riallacciare ogni volta il rapporto. L’espatrio sembrerebbe inoltre essere stato idea della zia, per evitare che continuasse a subire abusi da B._______, piuttosto che una sua iniziativa personale, il che mette in dubbio ulteriormente l’esistenza di un timore effettivo della ricorrente. Tale dubbio risulta ulteriormente rafforzato dall’incomprensibile agire una volta raggiunto il Portogallo, dove avrebbe trascorso soltanto alcuni giorni prima di fare nuovamente ritorno in Congo, asseritamente per ricongiungersi ai figli e anche a B._______, nella speranza che quest’ultimo fosse cambiato. Un agire illogico e contro l’esperienza generale della vita, che non può che accrescere le perplessità rispetto ai motivi reali dell’espatrio. Allo stesso modo, mal si comprende perché l’interessata non si sia mai rivolta alle autorità per denunciare gli abusi subiti per decenni. La sua tesi che questi le avrebbero certamente chiesto del denaro per perseguire il compagno efficacemente o che le avrebbero detto di tornare semplicemente a casa (cfr. gravame, pag. 3) non è convincente ed è una sua mera congettura.

Quanto alla questione relativa ad un possibile matrimonio forzato con lo zio materno, si rammenta che ella era stata promessa in sposa quando ancor in giovane età. Oggi l’interessata è una donna di (…) anni, con due figli adulti, che è oltretutto sempre riuscita ad evitare detto matrimonio. Peraltro, dalla documentazione agli atti non emergono elementi idonei a dimostrare che lo zio abbia mai cercato di contattare la ricorrente, sebbene la stessa sia da sempre nubile, né, a maggior ragione, che abbia tentato di costringerla ad un matrimonio forzato. In questo contesto, ancor meno credibile è il fatto che al rientro ella subirebbe persecuzioni da parte della famiglia data la sua riluttanza a sposare il parente.

6.4.4 In queste circostanze, le allegazioni della ricorrente presentano diversi indicatori di inverosimiglianza ex art. 7 LAsi ed il timore di persecuzione espresso dalla stessa si rivela parimenti infondato sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. Di conseguenza, deve essere dato seguito alle corrette conclusioni dell’autorità inferiore.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

8.

8.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

8.2 In casu, la ricorrente afferma che l’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe inammissibile ed inesigibile, poiché un rimpatrio la esporrebbe a un rischio per la vita e l’integrità fisica in violazione dell’art. 3 CEDU e considerato che non potrebbe contare su alcuna rete di sostegno al rientro. A tale riguardo, ella ha dichiarato che occorrerebbe tenere conto del fatto che non avrebbe notizie dei figli, che le amiche non potrebbero offrirle ospitalità, che non disporrebbe dei mezzi finanziari necessari per avviare una piccola attività lavorativa indipendente e, soprattutto, del suo stato psico-fisico (soffrirebbe di epigastralgia, fibromi/miomi uterini, epatite B pregressa e PTSD).

8.3

8.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, nonostante quanto da lei asserito, non vi è alcun elemento che faccia concludere che vi sia per lei un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione generale dei diritti umani in Congo non è tale da rendere inammissibile l’esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-276/2026 del 17 febbraio 2026 consid. 9.2.2 ed E- 2166/2025 del 7 aprile 2025). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

8.4

8.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

8.4.2 Nella Repubblica Democratica del Congo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l’esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone originarie di tale Paese (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7974/2025 del 23 aprile 2026; E-48/2025 del 22 settembre 2025 consid. 9.3.1 e D-4710/2025 del 3 novembre 2025 consid. 8.4.2). Sebbene dall’inizio del 2025 il conflitto tra il movimento ribelle M23 (Mouvement du 23 Mars), le forze armate governative e altri gruppi armati nell’est del Paese (province del Kivu nord e del Kivu sud) si sia notevolmente aggravato, finora non vi sono indicazioni concrete che il conflitto nell’est del Paese abbia avuto effetti significativi sulla situazione della sicurezza nella capitale Kinshasa (cfr. anche https://www.eda.admin.ch/it/consigli-di-viaggio-repubblica-democraticadel-congo, consultato il 9 giugno 2026).

8.4.3 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esecuzione dell’allontanamento verso la Repubblica Democratica del Congo è di regola considerata ragionevolmente esigibile quando la persona interessata aveva la propria ultima residenza nella capitale Kinshasa oppure in un’altra città dell’ovest del Paese dotata di aeroporto, o quando dispone in una di tali città di una rete relazionale stabile e consolidata; nonostante la presenza di tali criteri, l’esecuzione dell’allontanamento verso tale Paese può essere tuttavia considerata inesigibile quando la persona da rimpatriare è accompagnata da figli piccoli, è responsabile di più figli, si trova in età avanzata o in cattive condizioni di salute, oppure si tratta di una donna sola priva di una rete sociale o familiare (cfr. sentenza del TAF E-731/2016 del 20 febbraio 2017 consid. 7.3 [sentenza di riferimento] a più riprese confermata: ex pluris sentenza del TAF D-7974/2025 del 23 aprile 2026).

8.4.4 Nel caso in esame, la ricorrente è nata ed ha vissuto gran parte della propria vita a Kinshasa, non è da ritenersi persona in età avanzata, ha una rete sociale importante composta dalle sue amiche, le quali l’avevano aiutata già in passato. Inoltre, in Congo vivono anche i di lei figli, con i quali – qualora non l’avesse già fatto – potrà riallacciare i contatti e che saranno senz’altro un supporto importante. In aggiunta, ella ha dichiarato di essersi sempre guadagnata da vivere con una piccola attività di commercio di vestiti (cfr. atto SEM n. 26, D167), cosa che potrà tornare a fare grazie alla lunga esperienza lavorativa in tale ambito. Ad ogni modo, anche qualora dovesse incontrare delle mere difficoltà di carattere sociale e/o economico, alle quali tutta la popolazione residente è esposta, queste non sarebbero comunque di principio sufficienti per essere qualificate quali pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.2.2).

Per quanto concerne poi la sua situazione medica, l’interessata non presenta un quadro clinico tale da rendere inesigibile l’esecuzione del suo allontanamento. Ella soffre infatti di diverse affezioni, le quali però risultano essere trattabili – qualora ve ne fosse ancora la necessita – su suolo congolese. In particolare, dopo che diverse analisi concernenti il suo stato fisico hanno evidenziato unicamente problemi gastrici, dei fibromi/miomi uterini ed una tubercolosi latente, quanto integrato dall’interessata si è concentrato in particolare sui problemi di natura psichica ed in particolare sulla diagnosi di PTSD. Entrando nello specifico delle menzionate affezioni, per i problemi gastrici ella è stata valutata e dimessa in condizioni generali buone già nel luglio del 2024 (cfr. atto SEM n. 11) e tutte le analisi specialistiche effettuate in seguito non hanno rilevato problema alcuno (cfr. atti TAF n. 7 e 9). Dal punto di vista ginecologico è risultato essere tutto nella norma (cfr. atto SEM n. 13) e relativamente alla tubercolosi latente constatata è stata in terapia per 4 mesi (cfr. atto SEM n. 42 e 45). Per quanto attiene infine i fibromi/miomi uterini, l’ultimo controllo effettuato ha mostrato una loro stabilità dimensionale (cfr. atto TAF n. 13). Da ultimo, in merito al trattamento dei problemi di natura psichica, ella ha vissuto e potrà ristabilirsi a Kinshasa ove vi sono dei centri medici specializzati come il Centro Neuro-Psico-Patologico (CNPP) ed il Centro di salute mentale TELEMA (cfr. sentenze del TAF E-1877/2023 del 5 maggio 2026 ed E-1822/2025 del 31 luglio 2025, consid. 5.4). Pertanto, ella potrà beneficiare di cure mediche di base conformi agli standard del suo Paese d'origine, comprese quelle relative ai suoi disturbi psichiatrici, anche se di qualità inferiore rispetto a quelle disponibili in Svizzera (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), potendo, se del caso, seguire una psicoterapia ambulatoriale e avere accesso ad una terapia farmacologica adeguata. Si rammenta infine che l’interessata potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per facilitarle il ritorno o assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine prima del suo allontanamento dalla Svizzera

(cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

8.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell’allontanamento, in quanto la ricorrente, è stata riconosciuta quale cittadina congolese dalle proprie autorità il 6 ottobre 2025 (cfr. atto TAF n. 11, allegato n. 6) ed usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

8.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l’esecuzione dell'allontanamento.

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.

10. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.

11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Miroslav Vuckovic

Data di spedizione:

Comunicazione a:

– rappresentante della ricorrente (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)