Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Rubrum
Corte VI
Sentenza del 24 luglio 2026
Composizione
Giudice Yannick Antoniazza-Hafner, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matthew Pydar.
Parti
A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Somalia, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2026.
Regesto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');
Fatti
A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 10 marzo 2026, indicando di essere nato il 14 febbraio 2011 e di essere quindi un minorenne non accompagnato. Dopo avere garantito al ricorrente il diritto di essere sentito nell’ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (PA-RMNA), con decisione del 10 luglio 2026 (notificata il giorno stesso) la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso l’Italia ed esecuzione del precitato provvedimento, nonché constatando come un eventuale ricorso contro la decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Essa inoltre ha stabilito che la data di nascita nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sia il 1° gennaio 2008 con menzione del carattere contestato (cifra 1 del dispositivo).
B. Con ricorso del 17 luglio 2026, l’insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), domandando l’annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d’asilo, riconoscendo l’interessato quale minorenne per il seguito della procedura. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente, di modo da ripristinarla al (…). In subordine viene richiesto che gli atti vengano restituiti all’autorità inferiore per i necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, così come la sospensione supercautelare dell’allontanamento.
Il 20 luglio 2026 il giudice istruttore ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente.
Considerandi
1.
1.1 Il Tribunale è competente a trattare il presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]). Il ricorso è tempestivo (art.
108 cpv. 3 LAsi), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).
1.2 Il ricorso è diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento, sia contro la registrazione nel SIMIC relativa alla data di nascita del ricorrente. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati nel sistema SIMIC è condotto separatamente dal presente procedimento di asilo con il numero F-5065/2026, per cui saranno emesse due sentenze distinte. Le conclusioni relative alla cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata non devono pertanto essere trattate nell’ambito del presente procedimento.
2.
2.1 Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il patto dell’UE in materia di migrazione e asilo (di seguito: RAMM), che sostituisce il regolamento Dublino III (di seguito: RD III) (riferimenti completi: (1) regolamento [UE] n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo alla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti [UE] 2021/1147 e [UE] 2021/1060 e che abroga il regolamento [UE] n. 604/2013, GU L 1351 del 22 maggio 2024, nonché (2) il regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione], GU L 180 del 29 giugno 2013). Ai sensi dell’art. 84, par. 2, del RAMM, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale registrata prima del 12 giugno 2026 è determinato in conformità ai criteri stabiliti nel RD III.
2.2 Nel caso di specie, poiché la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026 (cfr. consid. A supra), la determinazione dello Stato membro competente avviene secondo i criteri del RD III, cosa che la SEM riconosce in linea di principio (SEM-atti 69, pag. 4). Ciononostante, si osserva che, nella decisione impugnata, la SEM si è comunque basata su alcune disposizioni del RAMM, ritenendo, a quanto pare, che queste non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 84 cpv. 2 RAMM e siano pertanto applicabili al presente procedimento. La questione se tale interpretazione della disposizione sopra citata sia conforme al diritto può tuttavia rimanere aperta. Infatti, come si vedrà di seguito, il ricorso deve essere respinto sia sulla base del RD III sia sulla base delle disposizioni del RAMM citate dalla SEM.
3. Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell’obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA). In particolare, l’autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
Sulla base dei dati e delle informazioni presentati da parte del ricorrente dinanzi all’autorità inferiore non risultano elementi che possano addurre ad una violazione della massima inquisitoria. Di conseguenza, la richiesta tendente a rinviare la causa all’autorità inferiore è da respingere. Le indagini condotte dall’autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi; cfr. consid. 5.1 e segg.).
4. La domanda di asilo è stata presentata il 10 marzo 2026. Il 24 aprile viene presentata una richiesta di assunzione di competenza all’Italia, che non risponde. Pertanto, in linea di principio, l’Italia è competente ai sensi del RD III, come giustamente rilevato dalla SEM. L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che l’Italia ha, almeno tacitamente, accettato la presa in carico del ricorrente in virtù dell’art. 13 par. 1 RD III, il che giustifica la competenza di detto Paese per la prosecuzione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d’asilo.
5.
5.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché dell’Italia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 3.3).
5.2 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
5.2.1 Dalla perizia svoltasi il 2 aprile 2026 – e redatta il 15 aprile 2026 – è emerso che l’età minima del ricorrente fosse da collocare a 19 anni, indicando un’età media del periziando tra 20 e 23 anni. Di conseguenza i medici relatori hanno dichiarato che il ricorrente, al momento degli accertamenti radiologici, fosse con elevata probabilità prossima alla certezza maggiorenne (cfr. SEM-atti 35/1). Secondo costante giurisprudenza solamente quando l’analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un’età minima inferiore ai 18 anni, i risultati clinici non possono essere considerati attendibili per valutare l’età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e – come si vedrà di seguito – mancando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per dimostrare la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale F-904/2026 dell’11 febbraio 2026 consid. 3.2.1). Di conseguenza le censure mosse dal ricorrente in merito alla presunta mancanza di un’età massima indicata nei vari parametri utilizzati non risultano idonee ad intaccare il valore probatorio della perizia.
5.3 Vanno inoltre prese in considerazione le dichiarazioni del ricorrente nell’ambito della PA RMNA. Egli infatti è rimasto vago, non riuscendo a fornire indicazioni chiare e complete su come e quando egli avesse preso conoscenza della sua asserita età di 15 anni, dichiarando che essa gli fosse stata comunicata da sua madre, senza tuttavia indicare il periodo esatto (cfr. SEM-atti 24/10, p. 3). Inoltre, egli non ha saputo indicare l’età, neanche in maniera approssimativa, dei suoi fratelli, nonostante abbia potuto affermare che essi fossero più giovani di lui (cfr. SEM-atti 24/10, p. 6). In aggiunta a ciò, egli ha dichiarato di avere 13 anni nel settembre 2023, allorquando i suoi genitori sarebbero morti; una volta confrontato sul fatto che – ammettendo vera la sua presunta età – egli avrebbe dovuto avere a quei tempi 12 anni, egli ha risposto di avere “sbagliato il calcolo” (cfr. SEMatti 24/10, p. 4). Da una tale risposta emerge chiaramente l’intenzione da parte del ricorrente di fornire responsi preparati e commisurati all’età fatta valere dinanzi all’autorità, e non quindi basati esclusivamente sui propri ricordi, suggerendo dunque una mancanza di volontà a voler cooperare con l’autorità inferiore per l’accertamento completo dei fatti rilevanti (cfr. art. 13 PA combinato disposto con art. 6 LAsi). Tale elemento viene rafforzato dal fatto che egli non sia riuscito a indicare chiaramente quando avrebbe interrotto il suo percorso scolastico, indicando come punto di riferimento unicamente la morte dei suoi genitori (cfr. SEM-atti 24/10, p. 6). Ancora più lampanti risultano le contraddizioni in merito al viaggio che lo avrebbe portato in Svizzera. Benché inizialmente avesse dichiarato di avere lasciato il Paese d’origine nel quarto mese del 2025, egli ha successivamente comunicato di essere partito il 25 aprile 2025 (cfr. SEM-atti 24/10, p. 7). Ripreso su tale aspetto, egli ha semplicemente dichiarato di “essersi sbagliato”. Le contraddizioni emerse dal racconto del ricorrente, così come le varie lacune, non permettono di rendere le sue affermazioni credibili. Inoltre, dall’interrogatorio condotto dalla SEM non emergono elementi per cui possano essere dedotte alcune violazioni del principio inquisitorio (art. 12 PA combinato disposto von art. 6 LAsi).
5.4 Dall’esame della fattispecie condotto dall’autorità inferiore, dunque, è risultato che il ricorrente fosse con molta probabilità, prossima alla certezza, maggiorenne al momento del deposito della domanda d’asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non renderebbero possibile ribaltare tale giudizio. Benché il ricorrente in fase di ricorso abbia inoltrato una copia della carta d’identità, non risulta agli atti la presenza di un originale. In tale mancanza non risulta possibile un esame indotto a verificarne l’autenticità (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale F-6079/2024 del 20 marzo 2025 consid. 5.1.6). Pertanto, sulla base degli indizi forniti e dall’esame condotto dall’autorità inferiore, il ricorrente va considerato quale maggiorenne. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera fosse probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.
5.5 Conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-3879/2026 dell’11 giugno 2026 consid. 2.1, con ulteriori riferimenti), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Italia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato segnatamente da varie problematiche di natura psicologica e fisica di entità non grave; cfr. SEM-atti 74/5, 73/4, 72/5, 67/5, 63/5, 62/3, 61/2, 60/5, 59/2, 58/2, 57/5, 56/5, 55/6, 54/5, 53/5, 52/1, 51/3, 50/5, 40/5, 39/3, 38/5, 32/5, 30/2, 29/5, 28/5) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l’Italia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.
5.6 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione.
5.6.1 In merito a possibili timori circa presunti maltrattamenti da parte delle autorità Italiane va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo italiano non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un’eventuale applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l’Italia non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-7114/2024 del 19 dicembre 2024 consid. 4.1). Pertanto, è da escludere che le autorità italiane incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement o che possano offrire condizioni di accoglienza non in linea con gli standard secondo il diritto internazionale.
5.6.2 Per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente emergono varie problematiche di natura fisica e psicologica. Tuttavia, dai referti più recentemente prodotti e inoltrati in fase di ricorso, emerge un quadro di sensibile miglioramento da un punto di vista clinico, il quale include una migliorata igiene del sonno (cfr. act. 1, allegato 4, 6 e 7). Da un punto di vista fisico, il ricorrente lamenta una perdita ponderale, per cui sono stati presi provvedimenti, quali consulti medici appropriati (act. 1, allegato 5). Da un punto di vista medico il ricorrente non fa valere nulla di nuovo. Senza minimizzare l’entità di tali patologie, va tuttavia rammentato che esse non raggiungono una gravità o un’intensità tale da essere ostative per un trasferimento giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).
5.6.3 Come indicato al considerando 2, l’esito della causa sarebbe identico se, anziché basarsi sulle disposizioni sopra menzionate del RD III, il Tribunale dovesse applicare le disposizioni corrispondenti della nuova normativa (art. 36 RAMM anziché l’art. 18 del regolamento Dublino III, art. 16 RAMM anziché l’art. 3 del regolamento Dublino III, nonché l’art. 35 del RAMM al posto dell’art. 17 del regolamento Dublino III).
6. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 20 luglio 2026. La richiesta tendente all’effetto sospensivo risulta inoltre divenuta priva d’oggetto.
7. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
8. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-5032/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-5065/2026.
2. Il ricorso F-5032/2026 è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Yannick Antoniazza-Hafner Matthew Pydar
Data di spedizione: