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Doppie imposizioni. Convenzione con l’Angola

24.057 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 14 giu 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/curia-vista/24-057/it/doppie-imposizioni-convenzione-con-l-angola

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Curia Vista – Oggetti parlamentari
Fonte

Deliberazioni: Doppelbesteuerung. Abkommen mit Angola (21 mar 2025),

Foglio federale: Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e l’Angola per evitare le doppie imposizioni (BBl 2025 1115),

24.057

Doppie imposizioni. Convenzione con l’Angola

Riassunto

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Angola per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali

Situazione iniziale

Comunicato stampa del Consiglio federale del 14.06.2024

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la CDI con l’Angola

Nella seduta del 14 giugno 2024 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l’Angola. La CDI crea certezza giuridica per un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e per la collaborazione fiscale tra i due Stati.

La CDI con l’Angola consente alla Svizzera di estendere la propria rete di convenzioni nell’Africa australe. La Convenzione garantisce certezza del diritto e un contesto contrattuale che avrà effetti positivi sull’evoluzione delle relazioni economiche bilaterali dei due Stati.

La CDI segue in ampia misura il Modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l’attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Elimina la doppia imposizione di persone fisiche e giuridiche che hanno legami con l’estero nell’ambito dell’imposta sul reddito, ad esempio per l’imposizione di dividendi, interessi e canoni.

La CDI tiene inoltre conto dei risultati scaturiti dal progetto dell’OCSE volto a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («base erosion and profit shifting», BEPS). Prevede, in particolare, una clausola antiabuso intesa a impedire che una persona che non è residente di uno dei due Paesi contraenti possa ottenere i benefici previsti dalla CDI. Include altresì una disposizione sull’assistenza amministrativa conforme all’attuale standard internazionale per lo scambio di informazioni su domanda. La Svizzera sostiene gli sforzi internazionali volti ad aumentare la trasparenza e a creare pari condizioni («level playing field») nell’imposizione dei gruppi multinazionali.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI. Affinché possa entrare in vigore, la Convenzione dovrà essere approvata dal Parlamento svizzero e dall’organo legislativo competente dell’Angola.

Deliberazioni

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 09.12.2024

Decisione secondo il disegno (progetto)

Dibattito al Consiglio nazionale, 05.03.2025

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