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Manca una base legale sul diritto d'accesso per i cani da guida o d'accompagnamento

26.1028 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 16 giu 2026

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Consultato il 1 set 2026

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26.1028

Manca una base legale sul diritto d'accesso per i cani da guida o d'accompagnamento

Testo depositato

Secondo le stime, in Svizzera vengono utilizzati all’incirca 450 cani da guida o d’accompagnamento riconosciuti e finanziati in parte dall’assicurazione invalidità (AI). Per le persone con disabilità questi cani sono un aiuto indispensabile, poiché promuovono l’autonomia e consentono di condurre una vita autodeterminata. Grazie ai loro assistenti a quattro zampe, le persone con disabilità possono partecipare maggiormente alla società e al mercato del lavoro, stabilizzare il proprio stato di salute e muoversi in un mondo sempre più complesso. A differenza di vari Stati europei, tra cui l’Italia e la Francia, nonché della stragrande maggioranza degli Stati in tutto il mondo, che dispongono di sistemi di cani da guida o d’accompagnamento consolidati, la Svizzera non prevede un cosiddetto diritto d’accesso sancito per legge. Per diritto d’accesso s’intende che i cani da guida o d’accompagnamento possono accedere a tutti i luoghi frequentati da persone, persino laddove generalmente i cani non sono ammessi, come ospedali, alberghi, ristoranti, strutture culturali, istituzioni di formazione e mezzi di trasporto (compresi taxi e servizi di ride sharing come Uber).È vero che alcuni aspetti di questo diritto d’accesso si possono evincere da varie basi legali, per esempio dal divieto di discriminazione nella Costituzione federale, dalla legge sui disabili o dall’ordinanza del DFI sui requisiti igienici. Tuttavia il diritto d’accesso in quanto tale non è esplicitamente disciplinato.Questo fa sì che alle persone interessate manchi la sicurezza giuridica necessaria per portare con sé il cane da guida o d’accompagnamento ovunque sia necessario. Il risultato è una situazione di costante insicurezza e possibile emarginazione che a sua volta limita tantissimo l’autonomia di queste persone. È quanto emerge anche da uno studio internazionale del 2025, il rapporto «Paws for Access», nel quale si rileva che il 43 per cento degli intervistati si era visto negare l’accesso negli ultimi 12 mesi. Molti di loro hanno dichiarato di sentirsi oppressi, frustrati e ansiosi. Il 40 per cento degli intervistati afferma inoltre di valutare di conseguenza l’eventualità di evitare del tutto i luoghi pubblici.In Svizzera, l’assenza di una base legale sul diritto d’accesso causa regolarmente discriminazioni nei confronti di persone con un cane da guida o d’accompagnamento. Le persone toccate sono confrontate tra l’altro con il rifiuto di servizi, l’esclusione da luoghi pubblici, difficoltà nella ricerca di un alloggio o limitazioni nell’ambito dell’offerta formativa, culturale e del tempo libero. I cani da guida o d’accompagnamento vengono in parte trattati alla stregua di comuni animali domestici, sebbene per i loro detentori rappresentino un aiuto necessario dovuto alla disabilità. Ciò può comportare che l’accesso ad alberghi, ristoranti, manifestazioni culturali e sportive o a offerte formative venga negato o sia soggetto a spese supplementari. Discriminazioni si verificano anche nell’utilizzo di servizi di trasporto come taxi o pullman. Questo tipo di situazioni produce svantaggi concreti nella vita di tutti i giorni e può compromettere seriamente la partecipazione paritaria alla vita sociale, culturale, professionale e politica.Alla luce di quanto esposto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.È a conoscenza del fatto che in Svizzera le persone con cani da guida o d’accompagnamento riconosciuti sono regolarmente confrontate con divieti di accesso o altri impedimenti?Come giudica la protezione giuridica delle persone che necessitano di un cane da guida o d’accompagnamento, per quanto concerne l’accesso a luoghi pubblici, servizi vari, alloggio e offerte formative e del tempo libero?È del parere che le basi giuridiche vigenti siano sufficienti a garantire che i cani da guida o d’accompagnamento riconosciuti possano svolgere la loro funzione senza restrizioni? Se sì, perché?Ritiene che sia necessario intervenire per chiarire la situazione giuridica delle persone con cani da guida o d’accompagnamento riconosciuti e rafforzarne la partecipazione sociale?È disposto a valutare se sia il caso di introdurre esplicitamente nella legge il diritto d’accesso per i cani da guida o d’accompagnamento riconosciuti, come già previsto nella maggior parte dei Paesi in tutto il mondo?

Parere del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di casi in cui si riscontrano difficoltà di accesso. Non sono tuttavia disponibili dati sistematici e attendibili sulla frequenza e sulla portata di tali episodi. Il Consiglio federale si aspetta che gli attori coinvolti adempiano ai propri obblighi legali e contribuiscano alla ricerca di soluzioni pragmatiche.

2. La tutela delle persone con disabilità contro le discriminazioni nell’accesso a edifici pubblici, servizi, formazioni e formazioni continue si evince innanzitutto dal divieto di discriminazione sancito nella Costituzione (Cost.; RS 101), a cui sono vincolati gli attori statali. A questo si aggiunge la concreta protezione contro gli svantaggi nei confronti dei disabili garantita in specifici ambiti dalla legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3). Gli edifici pubblici, i servizi, la formazione e la formazione continua devono essere accessibili alle persone con disabilità, a determinate condizioni e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Al fine di garantire l’accesso delle persone con disabilità ai servizi, il disegno di modifica della LDis (FF 2025 300 ) prevede che in futuro anche i fornitori privati di prestazioni siano tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi dovuti alla disabilità. Tra questi rientrano anche le misure relative ai cani da guida o d’accompagnamento, in particolare la concessione dell’accesso a tali cani e la sensibilizzazione del personale. In molti casi questi accomodamenti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i fornitori di prestazioni.

Il diritto di locazione svizzero non contiene disposizioni specifiche sulla detenzione di animali. In linea di principio, su questo punto vige la libertà contrattuale. Le parti possono disciplinare la questione nel contratto di locazione.

3.–5. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale dell’adempimento della mozione Broulis 25.4057 «Cani d’accompagnamento. Istituire un quadro normativo per assicurare la loro missione», nonché dell’elaborazione di un rapporto in adempimento del postulato Häberli-Koller 24.3123 «Requisiti, capacità, addestramento ed esame dei cani d’accompagnamento». La possibilità d’introdurre un diritto d’accesso per i cani da guida o d’accompagnamento esplicitamente disciplinato per legge è oggetto dei lavori di adempimento dei due interventi parlamentari.