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Sottoporre un accordo quadro con l'Unione europea (UE) al referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali
Testo depositato
Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Nidvaldo sottopone all’Assemblea federale la seguente iniziativa:
l’Assemblea federale è invitata a sottoporre un accordo quadro con l’Unione europea (UE) al referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali. Un accordo di così ampia portata necessita dell’approvazione democratica di Popolo e Cantoni.
Motivazione
La dottrina costituzionale prevede l’istituto del cosiddetto referendum obbligatorio sui generis, che può essere applicato quando un trattato internazionale equivale, dal punto di vista funzionale, a una modifica costituzionale. Tuttavia, questo strumento non è né sancito esplicitamente nella Costituzione federale né definito dal legislatore (cfr. Boll. Uff. 2021 N 810–813).
Nella sua analisi del 27 maggio 2024 (pubblicata dall’Ufficio federale di giustizia [UFG]), la Confederazione constata espressamente che l’accordo quadro frutto dei negoziati in corso con ogni probabilità non soddisferà i requisiti per un simile referendum sui generis. Nel rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione, il Consiglio federale afferma di condividere tale valutazione. A suo parere i trattati internazionali volti a stabilizzare le relazioni bilaterali non adempiono le condizioni in base alle quali, secondo la prassi adottata con la vecchia Costituzione federale, un trattato internazionale non soggetto al referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali poteva eccezionalmente essere sottoposto a un simile referendum (sui generis).
Il Cantone di Nidvaldo non condivide il parere del Consiglio federale. Ritiene che i relativi decreti federali debbano essere sottoposti al referendum obbligatorio per i trattati internazionali o a un referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali. Secondo i trattati previsti, in caso di difficoltà di applicazione la Corte di giustizia dell’UE si farà carico dell’interpretazione delle pertinenti disposizioni nella misura in cui sia applicabile il diritto dell’UE o siano coinvolte nozioni del diritto dell’UE. La sua interpretazione è vincolante per il tribunale arbitrale. In ultima analisi, tale procedura si avvicina alla procedura d’infrazione prevista dal diritto dell’UE e il controllo del rispetto del trattato viene così di fatto affidato alle istituzioni europee.
È inoltre previsto un cosiddetto recepimento dinamico del nuovo diritto europeo da parte della Svizzera, limitato tuttavia agli ambiti definiti nei trattati. Sebbene la Svizzera possa rifiutare di recepire tale diritto in conformità con le proprie procedure interne, di fatto si troverebbe però sotto pressione a causa di possibili misure di compensazione, il che può compromettere la libera formazione della volontà in seno al Parlamento e, se del caso, anche nel Popolo.
Con la presente iniziativa il Cantone di Nidvaldo mira a far sì che la conclusione dei trattati UE in questione, detti talvolta anche «Bilaterali III», o di un «accordo quadro 2.0» sia sottoposta al referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali. In tal modo si garantisce che un accordo di notevole portata istituzionale venga deciso nell’ambito di una procedura dotata di maggiore legittimità e che il dibattito politico possa concentrarsi sui contenuti materiali.