26.3561
Statuto di protezione S. Nessuna conversione automatica in permesso di dimora B
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una soluzione volta a impedire che lo statuto di protezione S dei rifugiati ucraini sia automaticamente convertito in permesso di dimora B alla scadenza del termine di cinque anni.
È inoltre incaricato di adeguare le basi legali (art. 74 LAsi) per eliminare questo automatismo dalla legge, tenendo conto di quanto segue:
differenziare tra le regioni dell’Ucraina conformemente all’articolo 83 capoverso 4 LStrI e alla mozione 24.3378 accolta;
non convertire in permesso di dimora B lo statuto S di Ucraini non integrati che non necessitano della protezione della Svizzera.
Motivazione
Lo statuto di protezione S ha permesso di accordare una rapida protezione temporanea a migliaia di rifugiati ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese: hanno ottenuto senza procedura d’asilo un permesso S, valido un anno e rinnovabile (art. 45 OAsi 1). Dopo un periodo di almeno cinque anni può essere rilasciato un permesso B, che resta tuttavia provvisorio e termina al momento dell’abrogazione dello statuto di protezione S (art. 74 LAsi). Questo automatismo è inaccettabile; è opportuno modificare la base legale in modo da abolirlo. Dalla revisione dell’8 ottobre 2025 lo statuto di protezione S si applica solo agli Ucraini (e a determinate altre persone che avevano un legame con l’Ucraina prima del 24 febbraio 2022) provenienti da zone di guerra in cui sono esposti a un pericolo concreto. Approvando la mozione 24.3378, presentata dalla consigliera agli Stati Esther Friedli, le Camere federali hanno deciso di limitare la concessione dello statuto S a chi aveva l’ultimo domicilio in regioni ucraine occupate dalle truppe russe o in una regione afflitta da combattimenti. In futuro il mantenimento dello statuto S dipenderà quindi dalla regione di provenienza e dalla ragionevole esigibilità di un rinvio in questa regione. Attualmente il ritorno nelle regioni Volinia, Rivne, Leopoli, Ternopil, Transcarpazia, Ivano-Frankivsk e Chernivtsi è considerato possibile. Per evitare abusi, ossia il rilascio di un permesso di dimora B a cittadini ucraini che potrebbero rientrare in patria senza pericolo, è necessario sentirli in merito ai motivi d’asilo e accertare il bisogno di protezione individuale.
La maggior parte degli Ucraini con statuto di protezione S potrà in tal modo essere integrata nel sistema d’asilo ordinario.
La SEM potrebbe istituire una task force che esamina se il rinvio di cittadini ucraini provenienti da zone di guerra sia ragionevolmente esigibile secondo l’articolo 83 capoverso 4 LStrI. La popolazione svizzera faticherebbe a comprendere perché cittadini ucraini che non necessitano più della protezione della Svizzera ottengono un permesso di dimora B. Vi sarebbe inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti l’asilo, fatto inaccettabile a medio termine. Occorre inoltre considerare l’impatto sui Comuni, che dal 2027 subiranno i notevoli effetti del pacchetto di sgravio 27, che risparmia i Cantoni in questo ambito. I Comuni non possono influire in alcun modo sulle attribuzioni, la durata del soggiorno o le condizioni quadro giuridiche, ma devono sopportarne le conseguenze finanziarie ed organizzative a lungo termine. Questa situazione comporta costi supplementari elevati per l’aiuto sociale, complica la pianificazione e spesso non è gestibile senza aumenti fiscali. Al contempo, i Comuni assumono la maggior parte dei costi legati all’alloggio, alla formazione, all’integrazione e alla gestione, il che mette a dura prova soprattutto i Comuni di piccole e medie dimensioni. In questo contesto, un passaggio automatico dallo statuto S a quello B non è giustificato. Quanto proposto richiede un certo investimento in risorse finanziarie e umane a breve termine, ma porterà i suoi frutti a medio e lungo termine. Sarebbero circa 67 000 tutti i permessi S convertibili in permesso B senza un esame approfondito – una mole insostenibile per i Cantoni e i Comuni, che metterebbe a rischio l’accettazione sociale delle persone in cerca di protezione provenienti dalle regioni di guerra.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
La mozione chiede di impedire la conversione automatica, dopo cinque anni, del permesso S in permesso di dimora. Nel maggio 2026 il Consiglio federale si è già espresso al riguardo nelle mozioni seguenti, che ha proposto di respingere: mozione Gruppo UDC 26.3132 «Impedire l'upgrade automatico dello statuto di protezione S dopo cinque anni. Nessun permesso di dimora e nessuna equiparazione ai cittadini svizzeri in materia di aiuto sociale» e mozione Quadri 26.3262 «"Orientato al rimpatrio". Lo statuto S dei profughi ucraini non deve trasformarsi in permesso B dopo cinque anni». La sua posizione è rimasta invariata.
Lo statuto di protezione S è stato istituito per accordare in maniera rapida e semplice protezione provvisoria alle persone in fuga da una guerra o da una situazione di violenza generalizzata senza che debbano sottoporsi a un’onerosa procedura d’asilo ordinaria. Come deciso dal Parlamento, la mozione Friedli 24.3378 «Limitare lo statuto S alle persone davvero bisognose di protezione» riguarda solo i nuovi arrivati e non le persone che hanno già ottenuto lo statuto S. Il Consiglio federale appoggia questa decisione. Eseguire a posteriori e sistematicamente procedure d’asilo o audizioni individuali sui motivi d’asilo sarebbe in contraddizione con lo scopo originario dello statuto di protezione e cagionerebbe un elevato onere amministrativo supplementare. Le vigenti disposizioni legali consentono già di revocare lo statuto di protezione se le condizioni non sono più adempiute.
Per quanto riguarda i costi per i Cantoni e i Comuni, il Consiglio federale rammenta che con l’entrata in vigore del pacchetto di sgravio 2027, il 1° gennaio 2027, verrà a cadere il sussidio federale per i costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. La Confederazione non sarà dunque più legittimata a impartire ai Cantoni direttive sullo standard di aiuto sociale. Il Consiglio federale intende pertanto modificare l’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (RS 142.312) abilitando i Cantoni a definire lo standard di sostegno, e il 12 agosto 2026 ha avviato la pertinente consultazione. L’entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2027.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.