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Incoraggiare le nascite di bambini svizzeri
Testo depositato
In Svizzera nascono sempre meno bambini: il tasso di natalità è ormai di soli 1,29 figli per donna ed è così sceso ai minimi storici; per garantire il ricambio generazionale sarebbero necessari 2,1 figli per donna. Tra le donne svizzere, il tasso di natalità potrebbe essere ancora più basso. C’è il rischio che tra qualche anno la popolazione svizzera inizi a diminuire e a lungo termine possa arrivare persino a estinguersi, se la tendenza al calo della natalità proseguirà in questo modo. Questa situazione è preoccupante, sia per la politica in generale che per quella sociale: l’invecchiamento demografico grava sul nostro sistema di rendite e sulla sicurezza sociale e incentiva ancora di più l’immigrazione.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Condivide il mio parere che i livelli storicamente bassi dei tassi di natalità, in particolare tra le donne svizzere, costituiscono un vero problema sia per la politica in generale che per quella sociale?È disposto a presentare proposte sulle possibili modalità di sgravio fiscale per le famiglie svizzere con più di due figli, per esempio un’agevolazione fiscale del 10 per cento per figlio?Vede altre possibilità per sgravare le donne svizzere con più di due figli, ad esempio per quanto concerne i premi dell’assicurazione malattie?Che cosa pensa del modello ungherese, che dall’autunno scorso esonera dall’imposta sul reddito, per tutta la vita, le madri di tre figli?È disposto a limitare le misure a favore delle famiglie e dei figli alle sole donne con passaporto svizzero, al fine di frenare l’aumento della percentuale di stranieri?
Parere del Consiglio federale
1. Il basso tasso di natalità costituisce una sfida per la società. La decisione di fondare una famiglia è estremamente personale ed è influenzata da molteplici fattori individuali, di coppia, sociali, culturali ed economici, sui quali le misure statali possono avere un impatto soltanto in misura limitata.
Come indicato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Jost 25.4664 «"Futura Sicura". Piano d’azione nazionale per migliorare le condizioni quadro per fondare una famiglia», con la sua politica familiare e nel quadro della Strategia Parità 2030 la Confederazione persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni quadro per le famiglie.
Va altresì tenuto conto del costante aumento della popolazione, in particolare in seguito alla migrazione di manodopera, che contribuisce ad attenuare le ripercussioni del cambiamento demografico nonché a promuovere lo sviluppo economico e il benessere del Paese.
2. Attualmente le spese per i figli sono prese in considerazione nell’imposta federale diretta tramite diverse misure di sgravio. Tra queste rientrano, in particolare, la deduzione per i figli (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]; RS 642.11) e la deduzione dall’ammontare dell’imposta (art. 36 cpv. 2bis LIFD). Nell’ambito dell’imposta federale diretta, circa la metà dei contribuenti con più di due figli non paga alcuna imposta (anno fiscale 2022).
Un’agevolazione fiscale espressa in termini percentuali sgraverebbe in particolare i contribuenti con un onere fiscale elevato, mentre le famiglie con redditi modesti ne trarrebbero un vantaggio molto limitato, se non nullo. Le famiglie che rinunciano ad avere altri figli per motivi economici non ne sarebbero quindi praticamente interessate. Inoltre, risulterebbe difficile giustificare per quale motivo un ulteriore sgravio debba essere applicato soltanto a partire dal terzo figlio, dato che gli oneri finanziari aumentano con ogni figlio e non sorgono soltanto a partire da un determinato numero di figli.
Il Consiglio federale ritiene pertanto sufficienti gli sgravi attualmente previsti per le famiglie con figli nell’ambito dell’imposta federale diretta e non considera necessario introdurre un’agevolazione fiscale ad ampio raggio.
Va inoltre rilevato che le famiglie con figli beneficiano di uno sgravio fiscale non soltanto nell’ambito dell’imposta federale diretta, ma anche a livello cantonale.
3. Già oggi gli assicuratori fissano per i minorenni e i giovani adulti un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti (art. 61 cpv. 3 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal]; RS 832.10). Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono inoltre di almeno l’80 per cento i premi dei minorenni (art. 65 cpv. 1bis LAMal). Gli assicuratori potrebbero fissare premi per i minorenni a un livello ancora più basso di quello attuale; inoltre, i Cantoni hanno la facoltà di applicare ulteriori riduzioni ai premi per i minorenni.
Queste possibilità di sgravio finanziario sono indipendenti dalla nazionalità. La definizione di un premio dell’assicurazione malattie più basso soltanto per le donne svizzere, ma non per le donne provenienti da Stati dell’UE/AELS, violerebbe l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC), come pure la Convenzione AELS tra Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda (v. anche la risposta alla domanda 5.).
4. Come rilevato nel suo parere in risposta alla mozione Addor 19.3310 «Incentivi fiscali per una vera politica natalista in Svizzera», il Consiglio federale respinge l’idea di adottare una politica familiare che miri ad aumentare il tasso di natalità, come accade ad esempio in Ungheria. Ritiene che la decisione relativa alla fondazione di una famiglia e al numero di figli da avere rientri nella libertà personale dei singoli individui e non debba essere influenzata da incentivi o prescrizioni statali.
5. Le misure di politica familiare della Confederazione sono per principio destinate alla popolazione residente permanente in Svizzera. Un’ulteriore limitazione legata alla cittadinanza ridurrebbe l’effetto di queste misure e non sarebbe appropriata. Potrebbe provocare problemi di compatibilità con l’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale e con il diritto internazionale. In particolare, a seconda del tipo di misure in questione, si configurerebbe una violazione dell’articolo 2 dell’ALC (principio di non discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 9 paragrafo 2 dell’allegato I dell’ALC (parità di trattamento in materia di vantaggi sociali) e con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (parità di trattamento, in questo caso nell’ambito delle prestazioni familiari). Una situazione analoga varrebbe per la Convenzione AELS.