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Semplificare la procedura di restituzione dell'imposta sugli oli minerali alle aziende agricole
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), affinché le domande di restituzione siano generate automaticamente ogni anno sulla base dei dati nel sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS, compresi quelli riguardanti eventuali superfici forestali, inseriti dalle aziende agricole che hanno effettuato la registrazione una tantum.
Motivazione
La digitalizzazione dei processi nell’Amministrazione federale mira ad aumentare l’efficienza. Occorre tuttavia prestare attenzione a non scaricare, per quanto possibile, l’onere amministrativo su imprese o privati.
Per quanto riguarda la restituzione dell’imposta sugli oli minerali, un semplice modulo che le aziende agricole dovevano rispedire al mittente è stato sostituito da una procedura complessa e articolata in più fasi. Infatti, attualmente è necessario accedere al sistema entro il 30 giugno di ogni anno per riprendere i dati dalla banca dati AGIS. Dopo la scadenza del termine non è accordata alcuna restituzione.
La presente mozione intende provvedere affinché le domande di restituzione siano generate automaticamente ogni anno sulla base dei dati ufficiali in AGIS, inseriti dalle aziende agricole che hanno effettuato la registrazione una tantum.
A rigor di logica, dopo la registrazione, la domanda di restituzione dovrebbe essere rinnovata automaticamente, riprendendo i dati AGIS aggiornati dell’anno precedente, compresi quelli riguardanti eventuali superfici forestali. Se un’azienda interrompe la propria attività, la mancata dichiarazione delle superfici in AGIS non dà quindi luogo a una restituzione. Se, invece, un nuovo gestore avvia la propria attività, per avere diritto alla restituzione deve prima effettuare la registrazione.
Proposta di adeguamento e di integrazione dell’OIOm
Art. 48 cpv. 2 e 3
2 Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio nel quale il carburante è stato consumato.
Le domande di restituzione delle aziende agricole si fondano sull’articolo 59.
Art. 59 Procedura di restituzione
1 Le domande di restituzione sono rinnovate automaticamente sulla base dei dati del sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS dell’anno d’esercizio nel quale il carburante è stato consumato, sempre che sia stata effettuata la registrazione una tantum.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui l’onere amministrativo a carico delle aziende agricole debba essere ridotto al minimo. Tuttavia, non ritiene opportuna la proposta di modifica dell’OIOm.
La digitalizzazione dei processi per la restituzione dell’imposta sugli oli minerali all’agricoltura si inserisce nel quadro del programma DaziT, attraverso il quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini persegue la digitalizzazione e l’armonizzazione dei propri processi operativi. Quest’anno, per la prima volta, le domande di restituzione devono essere presentate mediante la piattaforma per le imposte di consumo Taxas. A tal fine, tutti i richiedenti, e non soltanto gli agricoltori, dovranno effettuare una registrazione una tantum. Tale registrazione è necessaria per identificare le persone avanti diritto e garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Essa comprende, tra l’altro, l’indicazione delle coordinate bancarie e, quale elemento fondamentale, la corretta registrazione del numero d’identificazione delle imprese. Tale registrazione è indispensabile per il recupero dei dati strutturali dell’azienda dal sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS, sui quali si basa il calcolo della restituzione.
La registrazione comporta un certo onere iniziale per le aziende agricole. La presentazione annuale della domanda risulta invece semplice: gli agricoltori devono sostanzialmente verificare e confermare i dati relativi alle superfici trasferiti automaticamente da AGIS – compresi quelli riguardanti eventuali superfici forestali – nonché i dati di base del richiedente. Successivamente, la domanda viene esaminata in funzione dei rischi e l’importo della restituzione versato tempestivamente.
In caso di approvazione della mozione questa fase di controllo annuale verrebbe abolita. Il Consiglio federale ritiene che la rinuncia alla conferma annuale non sgraverebbe in misura significativa le aziende agricole sul lungo periodo ma, al contrario, comporterebbe rischi e oneri aggiuntivi. Ad esempio, non sarebbe possibile individuare e correggere tempestivamente coordinate di pagamento non più valide, modifiche nella struttura aziendale o dati errati relativi alle superfici. Ciò comporterebbe rettifiche dispendiose, con il rischio di effettuare restituzioni ingiustificate o di avviare inutili procedure di restituzione.
Un’automazione completa sarebbe inoltre possibile solo per le aziende che beneficiano di pagamenti diretti, poiché solo per queste ultime i dati relativi alle superfici sono disponibili e verificati nel sistema AGIS. Le aziende che non effettuano pagamenti diretti dovrebbero continuare a presentare una domanda ogni anno. Una restituzione automatica dell’imposta senza una domanda vincolante sarebbe inoltre difficilmente compatibile con il principio dell’autodichiarazione previsto dal diritto fiscale. Di conseguenza, il diritto alla restituzione non sorge automaticamente, ma deve essere fatto valere formalmente dall’avente diritto nell’ambito della relativa procedura.
In sintesi, il Consiglio federale ritiene che la soluzione attuale, che prevede una registrazione una tantum seguita da una semplice conferma annuale, sia l’opzione più equilibrata, in quanto tiene conto sia dell’onere amministrativo sia della necessità di garantire la qualità dei dati e la certezza del diritto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.