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Nuova normativa UE sull'indennizzo in caso di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Quali conseguenze per la Svizzera? (2)

26.3612 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 10 giu 2026

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Consultato il 4 set 2026

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26.3612

Nuova normativa UE sull'indennizzo in caso di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Quali conseguenze per la Svizzera? (2)

Testo depositato

L’Unione europea (UE) ha avviato una riforma delle norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, riguardante in particolare l’indennizzo in caso di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. La Svizzera potrebbe trovarsi a dover sostenere una parte molto più consistente, se non addirittura la maggior parte, del finanziamento delle prestazioni di disoccupazione erogate ai lavoratori frontalieri in seguito alla perdita del posto di lavoro.Per la Svizzera, che impiega diverse centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri, questa situazione potrebbe avere conseguenze finanziarie considerevoli. Diverse stime indicano un costo aggiuntivo per l’assicurazione contro la disoccupazione che potrebbe sfiorare il miliardo di franchi all’anno. L’onere in questione rappresenterebbe oltre il 10 per cento delle spese del fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.Se queste stime dovessero trovare conferma, il finanziamento di tale sovraccosto potrebbe richiedere un aumento dei contributi salariali. Alcune proiezioni indicano un aumento fino a 0,4 punti percentuali, il che rappresenterebbe, per un dipendente con salario mediano, un onere aggiuntivo di 350-400 franchi all’anno e, per il datore di lavoro, un costo equivalente.In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:Come valuta attualmente le conseguenze finanziarie della riforma europea relativa all’indennizzo della disoccupazione dei lavoratori frontalieri?Quale sarebbe, secondo le stime più recenti dell’Amministrazione federale, il costo annuo aggiuntivo per l’assicurazione contro la disoccupazione svizzera?Quale quota sarebbe direttamente legata ai lavoratori frontalieri residenti negli Stati confinanti?Quali sarebbero le conseguenze a breve, medio e lungo termine di questa riforma sulla situazione finanziaria del fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione?Il Consiglio federale ritiene necessario un aumento dei contributi salariali per finanziare questi nuovi oneri? In caso affermativo, a quanto ammonterebbe l’aumento?Quale sarebbe l’impatto finanziario concreto per i lavoratori e per i datori di lavoro in Svizzera?

Parere del Consiglio federale

1./2. Attualmente i frontalieri versano all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) svizzera contributi per un importo di 600 milioni di franchi all’anno; la Svizzera rimborsa 300 milioni di franchi all’anno agli Stati membri dell’Unione europea (UE). Ne risulta quindi un’eccedenza di circa 300 milioni di franchi all’anno per l’AD. In caso di recepimento della modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale da parte del nostro Paese, si stima che le spese per l’AD svizzera potrebbero situarsi fra 900 milioni e 1,2 miliardi di franchi lordi all’anno, il che corrisponderebbe, dopo aver dedotto i contributi, a costi netti pari a 300−600 milioni di franchi all’anno. L’AD svizzera dovrebbe quindi sostenere costi aggiuntivi pari a 600−900 milioni di franchi all’anno.

3. Non è possibile stimare i costi generati esclusivamente dai disoccupati frontalieri residenti negli Stati confinanti fintantoché la Svizzera non dispone di dati sulle loro caratteristiche sociodemografiche o sulla durata della disoccupazione.

4./5./6. Se si considerano solo i costi aggiuntivi, gli oneri dell’AD svizzera aumenterebbero, secondo le prime stime, di 600−900 milioni di franchi all’anno rispetto alla situazione attuale, il che rappresenta il 7-10 per cento delle spese annuali dell’AD svizzera. Vi sono già norme che disciplinano il finanziamento del fondo di compensazione dell’AD, in particolare quando il livello di indebitamento diventa troppo elevato. In base a tali norme il Consiglio federale sarebbe quindi tenuto ad aumentare l’aliquota di contribuzione, a sottoporre all’obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato e a presentare una revisione di legge che introduca una regolamentazione del finanziamento (art. 90c cpv. 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0837.0). Come indicato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza 26.3611, è ancora troppo presto per pronunciarsi in merito a un eventuale recepimento della modifica del regolamento (CE) n. 883/2004. Dopo la sua adozione da parte dell’UE, il regolamento riveduto richiederà un’analisi approfondita; lo stesso vale per la questione del finanziamento e dell’impatto finanziario per i lavoratori e per i datori di lavoro in Svizzera.