26.3632
Contenimento dei premi (AOMS) 1.6. Trasparenza sugli sconti nel settore del confezionamento in blister dei medicamenti
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che esamini:
gli sconti, le riduzioni e altri vantaggi commerciali ottenuti dalle società specializzate nel confezionamento in blister dei medicamenti presso i fabbricanti, i grossisti o le centrali d’acquisto;
il modo in cui tali vantaggi vengono presi in considerazione nella rimunerazione relativa al confezionamento in blister prevista dalla convenzione RBP V;
in che misura tali vantaggi vengono trasferiti agli assicuratori e agli assicurati conformemente alla LAMal;
le misure volte a migliorare la trasparenza e a garantire che i risparmi realizzati vadano a beneficio, in via prioritaria, degli assicurati.
Motivazione
Il confezionamento dei medicamenti in blister personalizzati ha registrato una forte crescita, in particolare nelle case di cura e per i pazienti affetti da malattie croniche. Questa pratica contribuisce a migliorare la sicurezza della terapia farmacologica e l’aderenza alla terapia e a ridurre lo spreco di medicamenti.La convenzione RBP V prevede una rimunerazione specifica per tale prestazione. Secondo i documenti pubblici, questa tiene conto in particolare della fatturazione al pezzo e dell’utilizzo di confezioni di grandi dimensioni. Non risulta invece chiaro se eventuali sconti commerciali, riduzioni o altri vantaggi economici ottenuti al momento dell’acquisto dei medicamenti siano stati presi in considerazione nel calcolo di tale rimunerazione.Gli operatori del settore del blisteraggio gestiscono grandi volumi di medicamenti e possono beneficiare di condizioni di acquisto particolarmente vantaggiose. Tuttavia, la normativa vigente prevede che sui vantaggi ottenuti nel settore dei medicamenti rimborsabili debba esservi trasparenza e, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, che tali vantaggi siano trasferiti ai contribuenti del sistema.Il Parlamento si è già occupato, in particolare nell’ambito del postulato 26.3060, della necessità di esaminare se i risparmi realizzati nel sistema sanitario vadano effettivamente a beneficio degli assicurati. Lo stesso interrogativo si pone oggi per il settore del blisteraggio, dove eventuali sconti commerciali significativi non sono stati, ad oggi, oggetto di una valutazione pubblica specifica.Il rapporto richiesto consentirà di accertare i fatti e di individuare gli adeguamenti necessari per rafforzare la trasparenza e garantire che i miglioramenti in termini di efficienza ottenuti nel settore del blisteraggio vadano effettivamente a beneficio degli assicurati.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Lo sviluppo del confezionamento in blister dei medicamenti presenta numerosi vantaggi, tra cui quelli citati dall’autore del postulato. Come constatato anche dal Consiglio federale, i pazienti beneficiano già di questa pratica. Inoltre, le disposizioni vigenti in materia di trasparenza prevedono che gli sconti di prezzo (o rimborsi) accordati dalle società specializzate in questo settore a persone od organizzazioni che prescrivono, dispensano, usano o acquistano agenti terapeutici a tale scopo (tra cui i medicamenti rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS]) siano registrati nei giustificativi, nelle fatture e nei libri di commercio e resi noti su richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica (combinato disposto degli art. 56 cpv. 1 della legge sugli agenti terapeutici [RS 812.21] e 10 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici [RS 812.214.31]). In questo senso, la trasparenza è quindi già garantita.
Per quanto riguarda la questione di determinare in che misura detti vantaggi vadano trasferiti agli assicuratori o agli assicurati (ossia ai debitori della rimunerazione), va ricordato che l’obbligo di trasferire i vantaggi (art. 56 cpv. 3 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]) incombe al fornitore di prestazioni, che deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti ottenuti da persone o enti che forniscono medicamenti o mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici oppure da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato. Non riguarda quindi i vantaggi ottenuti dalle società specializzate nel confezionamento di medicamenti in blister, come chiede il postulato, che non sono fornitori di prestazioni ai sensi della legge, ma soprattutto fornitori del settore industriale, laboratori protetti o fornitori terzi del settore farmaceutico. Se invece tali società concedono un vantaggio a un fornitore di prestazioni, quest’ultimo dovrà farne usufruire il debitore della rimunerazione (assicurato o assicuratore). Su questo punto si rinvia peraltro al parere del Consiglio federale del 13 maggio 2026 in risposta al postulato Bläsi Thomas 26.3060 «Contenimento dei premi (AOMS) 1.2: Trasparenza sugli sconti in fattura concessi ai grossisti per i medicamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e potenziale di riduzione dei costi». Inoltre, la rilevazione che sarà condotta tra gli assicuratori (cfr. mozione Bläsi Thomas 24.3060 «Controllo delle finanze delle casse malati e delle retrocessioni ottenute dai diversi attori del settore sanitario», accolta da entrambe le Camere) consentirà di stabilire se gli sconti di qualsiasi genere contribuiscano a ridurre i premi e di raccogliere presso gli assicuratori informazioni che dovrebbero permettere di migliorare la trasparenza nel settore dell’obbligo di trasferimento dei vantaggi.
Infine, dal 1° gennaio 2026 è in vigore la versione riveduta della tariffa dei farmacisti (RBP V; www.pharmasuisse.org > Campi d’azione > Tariffe e prezzi > Convenzione tariffale RBP) menzionata dall’autore del postulato, che comprende una posizione tariffale per il confezionamento meccanico in blister di medicamenti. Presupposto per la fatturazione di queste prestazioni a carico dell’AOMS è un confezionamento in blister prescritto da un medico per i pazienti che assumono contemporaneamente almeno tre medicamenti differenti. Le tariffe RBP coprono esclusivamente i costi per la fornitura dei servizi farmaceutici in farmacia definiti dalla legge. Indipendentemente da ciò, i costi del confezionamento in blister sono rimunerati come costi di acquisto del medicamento; gli eventuali vantaggi che ne derivano devono essere trasferiti ai debitori della rimunerazione come già illustrato. Il calcolo del costo dei medicamenti confezionati in blister avviene sulla base del prezzo singolo della confezione più grande che figura nell’elenco delle specialità.
Per i motivi esposti, il Consiglio federale ritiene che le verifiche auspicate nel rapporto richiesto non siano opportune. Conviene inoltre attendere i risultati della rilevazione prevista nel quadro dell’adempimento della mozione 24.3060.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.