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Potenziale di miglioramento della promozione dell'innovazione prevista dalla legge sulla protezione del clima

26.3723 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 18 giu 2026

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Consultato il 4 set 2026

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Fonte

26.3723

Potenziale di miglioramento della promozione dell'innovazione prevista dalla legge sulla protezione del clima

Testo depositato

Con l’approvazione della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) e l’entrata in vigore della promozione dell’innovazione è stato creato uno strumento incisivo (programma ITINERO) per favorire la decarbonizzazione dell’economia mediante l’impiego di tecnologie e processi innovativi (art. 6 LOCli). I riscontri provenienti dall’economia e il numero esiguo di progetti finanziati sollevano tuttavia dubbi sulla capacità di questo strumento di sortire appieno l’effetto desiderato nella pratica. Le ragioni sono molteplici e vanno dalla complessità amministrativa agli elevati requisiti richiesti in riferimento al grado di innovazione.

Motivazione

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. quanti progetti (numero e volume finanziario) sono stati finora ammessi al programma ITINERO e come valuta il Consiglio federale tali progetti, sia in generale in termini di orientamento tecnologico e rilevanza sotto il profilo dell’innovazione, sia per quanto riguarda le imprese coinvolte?

  2. Quali ipotesi ha formulato il Consiglio federale in merito al futuro utilizzo dei fondi disponibili annualmente? Come intende garantire l’impiego, entro il 2030, degli 1,2 miliardi di franchi approvati dal Parlamento e dal Popolo?

  3. In che modo i processi potrebbero essere semplificati o adeguati al fine di utilizzare appieno il volume dei crediti disponibili, tenendo conto del grado di maturità tecnologica (Technology Readiness Level, TRL) e della rilevanza economica dei progetti?

  4. Nella fase di lancio sul mercato, l’impiego di nuove tecnologie comporta per un periodo prolungato costi superiori rispetto alle tecnologie consolidate. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di concedere contributi temporanei anche per tali costi d’esercizio aggiuntivi? E sarebbe possibile adeguare, se necessario, i requisiti relativi al contenuto innovativo, affinché le nuove tecnologie possano beneficiare della promozione per un periodo più lungo?

  5. Con la cancellazione del Programma pilota e di dimostrazione (Programma P&D) dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) nell’ambito del pacchetto di sgravio 27, nei prossimi anni viene meno uno strumento importante per accompagnare sul mercato progetti innovativi. Alla luce di questa situazione, il Consiglio federale ritiene necessario e ipotizzabile ammettere, anche sulla base dell’articolo 6 LOCli, impianti pilota nel quadro del programma ITINERO?

  6. Un fattore determinante per aumentare l’efficacia della promozione dell’innovazione è il trasferimento di conoscenze ad altre imprese e ad altri settori, al fine di favorire un’ampia diffusione delle nuove tecnologie. A quali condizioni tali misure potrebbero essere sostenute nell’ambito del programma ITINERO?

  7. Infine, interessa sapere come il Consiglio federale valuti il contributo dei progetti ITINERO finora approvati al raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050 (art. 5 LOCli) da parte delle imprese beneficiarie nonché, più in generale, l’efficacia complessiva del programma ITINERO in relazione al conseguimento dello stesso obiettivo.

Parere del Consiglio federale

1. Finora sono stati approvati sei progetti, oltre a un programma di settore, per un totale di circa 105 milioni di franchi. Altri undici progetti, con un volume complessivo di sussidi richiesti pari a 218,3 milioni di franchi, sono attualmente oggetto di verifica. I progetti innovativi provengono da settori diversi, quali chimica, farmaceutica, trasporto di merci, riciclaggio, produzione di asfalto e produzione di idrogeno e di gas di sintesi. Conformemente alla legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; RS 814.310814.310), i due obiettivi principali sono il carattere innovativo e la riduzione delle emissioni di gas serra. Stando alle informazioni messe a disposizione, sia i progetti approvati che quelli in attesa di approvazione consentono di raggiungere questi obiettivi.

2. Il credito d’impegno di 1,2 miliardi di franchi è limitato a un periodo di sei anni a partire dal 2025. L’attribuzione dei mezzi finanziari ai singoli anni è gestita attraverso il processo di preventivazione. I mezzi necessari vengono iscritti anche in funzione dei progetti presentati e approvati, che a loro volta dipendono dalla domanda delle imprese. I progetti e i programmi sono valutati direttamente, nell’ordine di presentazione. I mezzi possono essere vincolati fino alla fine del 2030.

3. L’attento esame delle richieste complesse dal punto di vista del contenuto garantisce che i mezzi siano impiegati in modo efficiente e che si evitino effetti di trascinamento. Nel corso del primo anno (2025) è stato possibile aumentare l’efficienza del trattamento delle richieste. Altre semplificazioni nel processo sono in fase di esame.

4. Conformemente all’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione del clima (OOCli; RS 814.310.1), gli aiuti finanziari possono essere concessi per costi d’investimento e d’esercizio. I contributi d’esercizio sono concessi al massimo per sette anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2037 (art. 15 cpv. 2 OOCli). I requisiti in termini di carattere innovativo si applicano indipendentemente dal tipo di aiuto finanziario (contributi d’investimento o contributi d’esercizio).

5. I progetti per la riduzione delle emissioni nei processi direttamente a monte o a valle e per lo stoccaggio del CO₂ in prodotti o nel sottosuolo possono essere promossi già oggi (all. 2 n. 2 e 3 OOCli) se nella fase di sviluppo servono per «finalità dimostrative». A tal fine devono essere raggiunti i valori soglia minimi di tonnellate di CO₂ equivalenti.

6. Le informazioni sui provvedimenti promossi e i programmi di settore sono pubblicati nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari (art. 20 OOCli). Vengono pubblicati i nomi di tutte le imprese e di tutti gli stabilimenti d’impresa coinvolti, come pure i cronoprogrammi per settori (www.itinero.admin.ch > Attualità > Comunicazione del 31 marzo 2026). La pubblicazione promuove il trasferimento di conoscenze e sostiene l’attuazione di misure presso altre imprese.

7. La promozione prevista dal programma ITINERO sostiene le imprese nell’introduzione di nuove tecnologie, al fine di attuare i cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero. L’efficacia complessiva del programma viene ritenuta molto soddisfacente alla luce del tipo di progetti innovativi promossi e viste anche le emissioni di gas serra che è stato possibile evitare e, di conseguenza, il contributo al raggiungimento all’obiettivo delle emissioni nette pari a zero della Svizzera.