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Obbligo di annuncio dei posti di lavoro vacanti. Rafforzarne l'efficacia dando priorità ai disoccupati e ai lavoratori indigeni
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento gli adeguamenti legislativi necessari a rafforzare in modo significativo l’efficacia dell’attuale obbligo di annuncio dei posti di lavoro vacanti. In particolare, occorre introdurre una sanzione nel caso in cui un’impresa soggetta all’obbligo di annuncio non accetti una persona ritenuta idonea dall’URC e assuma al suo posto una persona considerata non indigena (ossia non facente parte del mercato svizzero). La sanzione potrà essere di natura finanziaria e/o amministrativa (p. es. l’esclusione dall’assegnazione di contingenti per gli Stati terzi). Si dovrà inoltre ampliare la cerchia delle imprese soggette all’obbligo di annuncio.
Motivazione
L’efficacia dell’obbligo di annuncio attualmente in vigore deve essere decisamente rafforzata. Non è ammissibile che le imprese soggette a quest’obbligo possano rifiutare candidati indigeni idonei con una semplice motivazione, senza alcuna conseguenza giuridica. L’URC dovrà avere la possibilità di comminare una sanzione qualora un’azienda soggetta all’obbligo di annuncio non accetti un candidato ritenuto idoneo dall’URC e assuma al suo posto una persona che non risulta far parte del mercato svizzero. Rispetto a una tassa generale sull’immigrazione, una misura di questo tipo sarebbe molto più mirata ed efficace, in quanto contribuirebbe concretamente a mobilitare il potenziale di manodopera indigena e potrebbe servire ad alleggerire l’onere a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il Consiglio federale dovrà inoltre ampliare la cerchia delle imprese soggette all’obbligo di annuncio.L’attuazione di un tale modello richiede anche l’elaborazione di misure collaterali. È necessario creare nuovi ed efficaci strumenti affinché la manodopera indigena possa presentarsi alle imprese in modo adeguato. La crescente automazione delle risorse umane comporta infatti il rischio che persone perfettamente idonee vengano escluse dai criteri di selezione prestabiliti.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Come l’autore della mozione, anche il Consiglio federale ritiene che occorra sfruttare al meglio il potenziale di manodopera indigena e garantire ai disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) un accesso privilegiato alle offerte di lavoro in caso di aumento della disoccupazione. Si oppone tuttavia all’idea di sanzionare le imprese che non assumono i candidati proposti dall’URC.
L’inasprimento richiesto modificherebbe radicalmente il ruolo degli URC: invece di proporre alle aziende i profili idonei, i consulenti del personale dovrebbero valutare quale persona sia effettivamente più adatta all’azienda, mentre i datori di lavoro sarebbero sanzionati qualora assumessero una persona non considerata «indigena» invece della persona segnalata dall’URC. Oggi gli URC intrattengono con le imprese una collaborazione costruttiva. Non spetta a loro decidere chi deve essere assunto; una simile prassi limiterebbe fortemente la libertà economica delle imprese e metterebbe a rischio il rapporto di collaborazione tra gli URC e i datori di lavoro.
Le imprese che non rispettano l’obbligo di annunciare i posti vacanti o di invitare dei candidati idonei a sostenere un test di attitudine professionale sono già oggi punibili con una multa (art. 117a cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; RS 142.20142.20). Quest’obbligo è finalizzato a garantire un’informazione tempestiva e non costituisce un obbligo di assunzione. Un’imposizione in tal senso potrebbe anche nuocere alla competitività delle imprese svizzere.
L’obbligo di annuncio dei posti vacanti attualmente in vigore è compatibile con la libera circolazione delle persone prevista nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l’Unione europea (RS 0.142.112.6810.142.112.681) e con la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.310.632.31), e questo anche perché si tratta di una misura proporzionata. Una misura è proporzionata se risulta idonea al raggiungimento dell’obiettivo perseguito e, al contempo, non va oltre quanto necessario per raggiungerlo. Per altre misure, come ad esempio l’applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese a causa delle loro decisioni in materia di assunzioni, si dovrebbe esaminare la compatibilità con la libera circolazione delle persone.
L’obbligo di annunciare i posti vacanti produce i suoi effetti proprio nei periodi di crescita della disoccupazione. Considerata la soglia fissata al 5 per cento, il numero dei generi di professioni soggetti all’obbligo, e quindi la portata dello strumento, aumenta con l’aumentare della disoccupazione. Questa è la tendenza osservata dal 2024, e anche per il 2027 si prevede un’estensione dell’elenco delle professioni soggette all’obbligo di annuncio. Il Consiglio federale ritiene che un ulteriore ampliamento non sia necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.