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A che punto siamo con le autorizzazioni PF e le misure di protezione contro gli effetti nocivi dei pesticidi?
Testo depositato
A partire dal 1° gennaio 2027, le persone che desiderano acquistare determinati prodotti fitosanitari (PF) a scopo professionale dovranno disporre di un’autorizzazione PF valida. Per rinnovarla, sarà necessario seguire una formazione continua ogni cinque anni. Le persone che non dispongono di tale autorizzazione non potranno acquistare o utilizzare questo tipo di pesticidi. I privati potranno però acquistare PF che comportano rischi ridotti per l’essere umano e l’ambiente.
In risposta alla domanda 26.7091, il Consiglio federale ha sottolineato che la Svizzera recepisce le autorizzazioni per le sostanze attive dei PF rilasciate dall’UE. In questo ambito, occorrerebbe valutare gli effetti dei PF sulla salute dei professionisti e imporre delle condizioni (p. es. dispositivi di protezione).
In risposta alla domanda 24.7305, il Consiglio federale si esprime come segue in merito alle misure di protezione: «Non bisogna temere effetti negativi sulla salute se si rispettano queste misure». Inoltre: «In Svizzera non esiste un sistema di sorveglianza specifico della salute degli agricoltori che utilizzano pesticidi».
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
A che punto siamo con l’attuazione delle disposizioni relative all’autorizzazione PF? Cosa sta funzionando, quali sfide si presentano, quali questioni rimangono aperte?
I professionisti sono sufficientemente informati in merito ai cambiamenti futuri?
Come ci si può assicurare che le persone sprovviste di un’autorizzazione PF non acquistino né utilizzino pesticidi per i quali è quest’ultima si rende necessaria?
Le persone sprovviste di un’autorizzazione PF possono acquistare pesticidi a uso professionale per conto di persone che ne dispongono? Se sì, in che modo ciò è compatibile con la futura regolamentazione?
Le persone sprovviste di un’autorizzazione PF possono utilizzare pesticidi a scopo professionale per conto di persone che ne dispongono? Se sì, in che modo ciò è compatibile con la futura regolamentazione?
In assenza di un «sistema di sorveglianza specifico della salute degli agricoltori», in che modo il Consiglio federale verifica il rispetto delle misure di protezione prescritte? Come verifica se i rischi conessi all’utilizzo di determinati pesticidi sono accettabili?
Un biomonitoraggio umano avrebbe potuto offrire maggiore chiarezza in merito a eventuali malattie contratte dagli utilizzatori professionali di pesticidi?
Parere del Consiglio federale
1.) L’attuazione del sistema di autorizzazioni per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (autorizzazione PF) procede secondo lo scadenzario previsto. La fase di sostituzione delle vecchie autorizzazioni o dei vecchi diplomi, avviata nel gennaio 2026 e conclusasi il 30 giugno 2026, si è svolta nel complesso senza problemi. Per quanto riguarda lo sportello online per l’agricoltura AGATE, sono state segnalate alcune domande di assistenza, il cui numero rientra nei valori abituali per questo tipo di applicazioni amministrative online. La principale questione irrisolta riguarda il finanziamento delle formazioni continue (FC). Se i Cantoni non stanzieranno risorse sufficienti per garantire l’offerta di FC, al momento del rinnovo delle autorizzazioni nel settore agricolo potrebbe verificarsi una carenza di posti di formazione.
2.) Nel corso degli anni 2025 e 2026, i professionisti interessati sono stati informati con una campagna attiva e multicanale, in particolare mediante stampa specializzata, e-mail, social network e volantini.
3.) Dal 1° gennaio 2027, la consegna di PF a uso professionale da parte dei commercianti sarà riservata ai titolari di un’autorizzazione PF valida. Per quanto riguarda l’utilizzazione, la normativa vigente prevede che una persona non titolare può utilizzare PF professionali solo a condizione di essere diretta e formata da una persona titolare dell’autorizzazione.
4.) La consegna di PF a uso professionale è riservata ai titolari di un’autorizzazione valida; una persona non titolare non può ritirare tali PF presso un commerciante per conto di terzi, anche se questi ultimi sono a loro volta titolari. Tuttavia, all’interno della stessa impresa, i PF possono essere ritirati da una persona sprovvista di un’autorizzazione, a condizione che il titolare abbia effettuato l’acquisto, che il suo nome figuri sulla fattura e che abbia preventivamente rilasciato un’autorizzazione di ritiro nel Registro Autorizzazioni PF. Tale regola è conforme alla futura normativa.
5.) L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (art. 7 cpv. 1 ORRPChim; RS 814.81814.81) prevede che le attività professionali connesse all’utilizzazione di PF possano essere svolte solo da un titolare di autorizzazione o sotto la sua direzione. Il titolare di un’autorizzazione può pertanto dirigere una persona che non lo è, sia all’interno della propria impresa che al di fuori di essa. Tale flessibilità è in linea con la normativa, nella misura in cui la responsabilità ricade sul titolare dell’autorizzazione, il quale deve garantire la formazione e la supervisione della persona da lui diretta.
6.) Prima di lanciare un PF sul mercato, i rischi che esso comporta vengono valutati nell’ambito della procedura di omologazione. Vengono quindi definite misure di protezione, quali i dispositivi di protezione individuali, che devono essere rispettate durante la relativa utilizzazione. Il principio fondamentale della valutazione dei rischi è che, se tali misure sono rispettate, non vi è alcun rischio per la salute. Il controllo all’interno delle imprese, invece, compete alle autorità cantonali.
7.) Per ottenere maggiore chiarezza in merito a eventuali malattie contratte dagli utilizzatori professionali di PF, non è strettamente necessario un biomonitoraggio umano. Informazioni al riguardo possono essere ottenute anche attraverso la rilevazione dei casi di malattia in questa categoria professionale. Il biomonitoraggio umano consentirebbe tuttavia di stabilire un nesso tra determinate malattie e specifici prodotti fitosanitari e, di conseguenza, di concentrare maggiormente le misure di regolamentazione sulle singole sostanze.