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Gli accordi internazionali ostacolano effettivamente l'introduzione di una nuova assicurazione stabili cantonale obbligatoria?
Testo depositato
Nella sua risposta al postulato Schmezer 26.3448 L’importanza dell’assicurazione immobiliare in Svizzera, il Consiglio federale sottolinea che nel caso di un eventuale cambiamento del modello assicurativo in un Cantone «occorre tenere conto degli accordi internazionali esistenti». Nella risposta all’interpellanza 25.3910 «Introdurre un’assicurazione obbligatoria cantonale obbligatoria nei Cantoni Gustavo. Qual è la posizione del Consiglio federale?», depositata dallo stesso autore, il Consiglio federale suggerisce inoltre che, in tal caso, gli accordi internazionali dovrebbero essere disdetti.
Al fine di precisare queste affermazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
quali accordi internazionali dovrebbero essere disdetti se un Cantone introducesse un’assicurazione stabili obbligatoria?
cosa prevedono concretamente le pertinenti disposizioni di tali accordi?
quali articoli di questi accordi richiedono che, in tal caso, la Svizzera dovrebbe disdire il trattato? Questi articoli prevedono in modo inequivocabile una disdetta?
gli accordi prevedono pertinenti deroghe per questi casi?
cosa accadrebbe (presumibilmente) se la Svizzera (nel caso in cui un Cantone introducesse un’assicurazione stabili obbligatoria) non disdicesse il relativo accordo?
in tal caso, la Svizzera dovrebbe aspettarsi delle «contromisure»? In cosa potrebbero consistere?
in caso di una controversia in merito agli accordi, quanto sarebbe rilevante il fatto che un’assicurazione stabili cantonale obbligatoria in Svizzera non sia una novità, ma una forma contrattuale in vigore ormai da anni?
il Consiglio federale ritiene davvero che la Svizzera potrebbe trovarsi ad affrontare serie difficoltà se un altro o diversi altri Cantoni decidessero di passare a un sistema di assicurazione stabili obbligatoria?
non è piuttosto molto probabile che, date le piccole dimensioni di un singolo Cantone che potrebbe decidere di cambiare sistema, non si verificherebbe alcuna reazione?
Parere del Consiglio federale
Ad domande 1–3 e 5: secondo l’articolo 5 della Costituzione federale (RS 101), gli accordi internazionali devono essere rispettati non solo dalla Confederazione ma anche dai Cantoni. Se un Cantone GUSTAVO (GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW) volesse introdurre una nuova assicurazione stabili obbligatoria con monopolio cantonale, ne sarebbero interessati i seguenti accordi internazionali:
l’Accordo generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sugli scambi di servizi (GATS), entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995 (RS 0.632.20);
tutti gli accordi di libero scambio contenenti un capitolo sugli scambi di servizi;
l’Accordo con l’UE del 10 ottobre 1989 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (RS 0.961.1);
l’Accordo con il Regno Unito del 25 gennaio 2019 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (RS 0.961.367).
Con il GATS la Svizzera ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nel settore assicurativo. Ha tuttavia formulato una riserva per i 19 Cantoni che, al momento della conclusione di tale accordo, detenevano un monopolio. I medesimi impegni e le medesime eccezioni si applicano anche a una ventina di partner di libero scambio della Svizzera. Un’estensione dei monopoli nel settore delle assicurazioni stabili violerebbe tali accordi internazionali. Il meccanismo di composizione delle controversie previsto da questi accordi non ne richiede necessariamente la denuncia in un caso del genere, bensì una rinegoziazione. Se venisse istituito un nuovo monopolio cantonale, la Svizzera dovrebbe modificare il proprio elenco degli impegni GATS secondo la procedura di notifica prevista a tal fine. Un membro interessato da una simile modifica può quindi negoziare misure compensative. Qualora non si giunga a un accordo, il caso viene sottoposto a un tribunale arbitrale.
Gli accordi con l’UE e il Regno Unito concernenti l’assicurazione diretta disciplinano la reciproca libertà di stabilimento di agenzie e succursali di imprese operanti nel settore dell’assicurazione diretta contro i danni diversa dall’assicurazione sulla vita. I rispettivi allegati 2 contengono un elenco nominativo esaustivo degli assicuratori stabili cantonali con regime di monopolio esclusi dagli accordi in questione. Un’assicurazione stabili cantonale di nuova costituzione in un Cantone GUSTAVO non figurerebbe negli allegati 2 degli accordi summenzionati e rientrerebbe quindi nel campo d’applicazione del GATS. Gli assicuratori dell’UE o del Regno Unito che finora hanno operato nel Cantone in questione potrebbero far valere dinanzi a un tribunale che un monopolio preclude loro l’accesso al mercato, in violazione degli obblighi fondamentali previsti dal GATS (in particolare, il principio della non discriminazione e la libertà di stabilimento). Fintantoché l’elenco contenuto nell’allegato 2 del GATS non venga esteso, è probabile che i tribunali continuino a riconoscere agli assicuratori diretti esteri il diritto di intermediare, nel rispettivo Cantone, assicurazioni contro i danni causati dagli elementi naturali secondo la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01961.01), in virtù del primato del diritto federale sul diritto cantonale.
È probabile che gli Stati contraenti, vale a dire l’UE e il Regno Unito, verrebbero presto a conoscenza dell’istituzione di una nuova assicurazione stabili cantonale con regime di monopolio. Qualora l’UE o il Regno Unito giungesse quindi alla conclusione che la Svizzera violi il rispettivo accordo concernente l’assicurazione diretta, potrebbe avviare una procedura di composizione delle controversie secondo l’articolo 38 del relativo accordo, compreso il ricorso a un tribunale arbitrale. In un caso del genere, simili accordi non ne richiedono necessariamente la denuncia, bensì piuttosto una rinegoziazione al fine di porre rimedio a una situazione non conforme agli impegni contrattuali. Come già menzionato dal Consiglio federale nel suo parere relativo all’interpellanza Schmezer 25.3910 «Introdurre un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria nei Cantoni Gustavo. Qual è la posizione del Consiglio federale?», una denuncia oppure una rinegoziazione degli accordi potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
Ad domanda 4: no.
Ad domande 6–9: in caso di rinegoziazione delle eccezioni previste dagli accordi sopraelencati, occorre attendersi contropretese di natura compensativa. È inoltre probabile che tali contropretese riguarderebbero tutti i Cantoni, e non soltanto uno specifico.