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Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge affinché, se non prevalgono trattati internazionali, il diritto al ricongiungimento familiare debba sempre rispettare le condizioni minime seguenti:
il richiedente il ricongiungimento familiare dispone di risorse finanziarie sufficienti a garantire, in maniera duratura e senza alcun sostegno statale, il sostentamento proprio e delle persone che si ricongiungono; per i rifugiati riconosciuti vanno previste agevolazioni per i primi tre mesi dopo la concessione dell’asilo;
il richiedente il ricongiungimento familiare ha già compiuto 24 anni;
anche il coniuge che si ricongiunge ha già compiuto 24 anni e il matrimonio non è stato contratto ai fini del ricongiungimento familiare;
i figli che si ricongiungono non hanno più di 15 anni;
il richiedente il ricongiungimento familiare e le persone che si ricongiungono si assumono tutti i costi risultanti dal ricongiungimento (ottenimento dei documenti, spese di viaggio ecc.), senza alcun sostegno statale.
Motivazione
Il ricongiungimento familiare è uno dei principali canali di migrazione e quindi uno dei principali motivi della crescita della popolazione in Svizzera. Tramite questa via è infatti giunto un quarto delle persone immigrate in maniera duratura nel 2023 (46 281 persone), il che corrisponde a un aumento del 7,6 per cento rispetto al 2022. Sul piano economico, la prosecuzione di questa tendenza non è nell’interesse globale della Svizzera poiché, contrariamente agli altri canali d’immigrazione regolari, il ricongiungimento familiare non è correlato a una domanda di manodopera. Si tratta addirittura di una delle categorie d’immigrazione più svantaggiose per la Svizzera, con un rischio di dipendenza dall’aiuto sociale – riconosciuto dal Consiglio federale – superiore alla media per i cittadini di Paesi terzi (17.3260). La Costituzione federale stabilisce tuttavia che l’immigrazione va gestita autonomamente e deve corrispondere agli interessi globali dell’economia svizzera. Per consentire il rispetto di questo principio, la Costituzione prevede espressamente la possibilità di limitare il diritto al ricongiungimento familiare (art. 121a Cost.). Danimarca e Svezia hanno mostrato la via in tal senso, in conformità alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Alla luce del risultato della votazione del 14 giugno 2026 sull’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!», è giunta l’ora di riesaminare la valutazione che aveva portato a respingere la mozione 24.4320.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale rinvia ai suoi pareri relativi alle mozioni (identiche) Gruppo dell’Unione democratica di Centro 24.4320 e Stark 24.4444 «Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera». Il Consiglio nazionale ha respinto la mozione 24.4320 il 10 marzo 2025 e il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione 24.4444 il 13 marzo 2025.
Il Consiglio federale esamina regolarmente le misure e le leggi adottate in altri Paesi per vedere se possono essere opportune anche in Svizzera. Per questo motivo ha proposto di accogliere il postulato Z’graggen 24.3939 «Analisi della procedura d'asilo in alcuni Paesi europei selezionati», che chiede in particolare di analizzare la procedura d’asilo e gli attuali sviluppi in Paesi europei selezionati, e di trarne conclusioni per la politica d’asilo svizzera. Il postulato è stato nel frattempo trasmesso al Consiglio federale. Il pertinente rapporto sarà disponibile probabilmente nella primavera 2027. Il margine per adeguare le condizioni legali del ricongiungimento familiare è limitato dalle disposizioni costituzionali e internazionali (in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU; RS 0.101]). In questo contesto occorre pure considerare gli impegni assunti dalla Svizzera con l’Unione europea (cfr. art. 3 dell’allegato I all’Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]).
Il mercato del lavoro è il principale motore dell’immigrazione in Svizzera. Lo stesso vale anche per il ricongiungimento familiare: oltre la metà delle persone giunte in Svizzera in questo quadro proviene dall’UE/AELS. Nel diritto d’asilo, il campo d’applicazione del ricongiungimento familiare è più ristretto che nel diritto degli stranieri. Ad esempio, il ricongiungimento familiare è previsto soltanto per i rifugiati riconosciuti che hanno ottenuto l’asilo.
Le condizioni per il ricongiungimento familiare nel settore degli stranieri sono già restrittive, ad esempio è richiesta l’indipendenza dall’aiuto sociale. Le condizioni sono meno severe soltanto per il ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o UE/AELS. Inoltre, la nozione di familiare è più ampia per queste due categorie, includendo in particolare i discendenti fino a 21 anni o a carico nonché gli ascendenti della persona che chiede il ricongiungimento o del suo coniuge che sono a suo carico.
Conformemente all’articolo 85c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il coniuge e i figli minorenni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono essere inclusi nell’ammissione provvisoria al più presto tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se sono adempiute determinate condizioni. Nella sua sentenza di principio M.A. contro la Danimarca del 9 luglio 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha tuttavia ritenuto che un termine legale d’attesa di tre anni non fosse compatibile con il diritto al rispetto della vita familiare. Il Tribunale amministrativo federale ha ripreso questa giurisprudenza e pertanto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina già dopo un termine d’attesa di due anni se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono adempiute. Ai fini della certezza del diritto, il Consiglio federale intende attuare a livello di legge questo cambio di prassi. In seguito alla sentenza della Corte EDU anche la Danimarca ha ridotto a due anni il suo termine di attesa.
L’introduzione di un’età minima di 24 anni per chiedere il ricongiungimento familiare sarebbe problematica dal punto di vista del principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) e potrebbe violare il principio di proporzionalità, visto che questo limite d’età non sembra appropriato per limitare la migrazione e graverebbe eccessivamente sugli interessati. Per di più, non vi sono criteri oggettivi per determinare questa età minima. Inoltre, fissare a15 anni l’età massima per beneficiare di un ricongiungimento familiare non sarebbe coerente con le altre normative nazionali sulla maggiore età e violerebbe in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e la CEDU, poiché non sarebbe più possibile effettuare una ponderazione degli interessi nel singolo caso.
L’introduzione del criterio dell’indipendenza dall’aiuto sociale per il ricongiungimento familiare nel settore dell’asilo sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza: secondo il Tribunale federale (TF), le condizioni in materia d’indipendenza dall’aiuto sociale poste alle persone con qualità di rifugiato devono essere meno severe di quelle previste per altre categorie di stranieri dato l’obbligo di protezione derivante dalla Costituzione e dalla CEDU (sentenza TF 139 I 330 consid. 4.2; sentenza TF 2C_660/2015 del 26 agosto 2015, consid. 2.2.). La giurisprudenza della Corte EDU è sulla stessa linea: non si deve pretendere l’impossibile dai rifugiati in termini di indipendenza finanziaria. Per questi motivi, l’introduzione di criteri sull’indipendenza finanziaria non inciderebbe sul numero di domande di ricongiungimento familiare.
Infine, la SEM adotta una prassi restrittiva in merito all’assunzione delle spese d’entrata per le persone del settore dell’asilo, assumendole soltanto in via eccezionale, nel caso di richiedenti totalmente sprovvisti di mezzi e in particolare per evitare che un ritardo metta in pericolo i loro familiari. La Confederazione non contribuisce ad alcuna spesa d’entrata per i ricongiungimenti familiari disciplinati dal diritto degli stranieri.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.