26.3812
Consentire alle guardie di confine soggette al regime transitorio di proseguire su base volontaria la loro attività dopo i 60 anni
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali e/o regolamentari in modo da consentire al personale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) soggetto al regime transitorio, come disciplinato nell’ordinanza del 20 febbraio 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), di proseguire su base volontaria la propria attività dopo il compimento dei 60 anni, purché siano soddisfatte le condizioni richieste concernenti la salute e le competenze professionali.
Motivazione
Nei prossimi cinque anni, l’effettivo del personale presso l’UDSC diminuirà presumibilmente del 34 per cento. Secondo le previsioni, il personale in uscita non potrà essere compensato con nuove assunzioni. Per l’UDSC questa situazione costituisce una sfida importante nell’ambito strategico del personale, che va ad aggiungersi alle crescenti esigenze generate dal processo di trasformazione e digitalizzazione in corso.
Al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti di questo importante Ufficio, sarebbe tuttavia possibile attingere a una riserva di personale che potrebbe senz’altro essere mobilitata, ovviamente su base volontaria. Si tratta del personale dell’ex Corpo delle guardie di confine, che però, secondo il regime transitorio sancito negli articoli 2 lettera b e 9a OPPCPers, non può proseguire volontariamente la propria attività oltre i 60 anni.
Non si capisce perché questi collaboratori esperti, che vantano un’esperienza pluriennale e preziose competenze specialistiche, debbano andare in pensione controvoglia pur essendo ancora idonei al lavoro e disponibili a proseguire la loro attività. Questo è controproducente sia per i collaboratori sia per il datore di lavoro, che potrebbe continuare a beneficiare della loro esperienza e delle loro competenze.
A 60 anni, le condizioni fisiche e mentali differiscono da persona a persona. La forma fisica e la capacità lavorativa individuali dipendono da tanti fattori. Se un collaboratore desidera continuare a lavorare e se soddisfa i requisiti in termini di salute e qualifiche professionali, bisognerebbe prendere in considerazione tale possibilità e, laddove opportuno, concederla.
Una maggiore flessibilità riguardo all’età di pensionamento (da 60 a 65 anni) andrebbe a vantaggio sia del datore di lavoro sia dei collaboratori che vorrebbero proseguire la loro attività.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Nella seduta del 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha deciso adeguamenti legali in virtù dei quali l’età ordinaria di pensionamento (età di riferimento AVS) si applica anche al personale dell’ex Corpo delle guardie di confine (CGCF). Per i collaboratori entrati a far parte dell’UDSC dal 1° maggio 2019, questa regolamentazione si applica sin dalla loro assunzione. Per i collaboratori dell’UDSC entrati in servizio prima del 1° maggio 2019, essa si applica dal 1° gennaio 2020, a condizione che a tale data non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio. Per i collaboratori dell’UDSC che al 1° gennaio 2020 hanno già compiuto 50 anni o prestato 23 anni di servizio, si applica – in virtù del regime transitorio – l’età di pensionamento secondo il diritto anteriore.
Da un lato, questa decisione ha permesso di adempiere le richieste della politica relative a un’età di pensionamento uniforme per tutte le categorie di personale. Dall’altro, si tiene conto delle particolari sollecitazioni fisiche e psichiche a cui sono sottoposti i membri dell'ex CGCF mediante contributi supplementari alla previdenza professionale. I collaboratori interessati possono quindi decidere autonomamente se e quando andare in pensionamento anticipato. I contributi supplementari creano il margine finanziario necessario per il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni.
La mozione riguarda i collaboratori dell’UDSC per i quali, in virtù del regime transitorio, continua ad applicarsi l’età di pensionamento secondo il diritto anteriore. Il loro rapporto di lavoro termina al compimento del 60° anno di età. Allo stato attuale, ciò riguarda circa 60 collaboratori. La disposizione transitoria vigente, applicabile ai membri dell’ex CGCF secondo l’articolo 9a capoverso 1 OPPCPers, è parte integrante di un sistema complessivo coerente. Questo sistema tiene conto degli speciali oneri fisici e psichici a cui sono sottoposti i membri dell’ex CGCF durante la loro attività professionale. In tale contesto, per questo gruppo ristretto di persone è stata mantenuta l’età di pensionamento secondo il diritto anteriore.
Il regime transitorio si basa su un compromesso equilibrato: da un lato, per i collaboratori interessati rimane in vigore l’età di pensionamento secondo il diritto anteriore; dall’altro, per i collaboratori più giovani e quelli nuovi si applica l’età di riferimento ordinaria, associata a contributi supplementari a favore della previdenza professionale. Il proseguimento dell’attività lavorativa, su base volontaria, dopo il 60° anno di età modificherebbe a posteriori un aspetto fondamentale di tale regime transitorio.
Il Consiglio federale considera pertanto inopportuno estendere retroattivamente il regime transitorio per il periodo rimanente. È tuttavia consapevole delle sfide in materia di personale che l’UDSC si trova ad affrontare. Queste devono però essere gestite con altri strumenti di politica del personale, in particolare attraverso il reclutamento mirato, la formazione, il trasferimento delle conoscenze, la mobilità interna e le misure di carattere organizzativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.