26.3818
Lotta alle organizzazioni criminali. Chiarire la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 24 del Codice di procedura penale (CPP) in modo da precisare esplicitamente che le autorità cantonali di perseguimento penale restano competenti per avviare, condurre e sviluppare le indagini relative all’articolo 260ter CP fino al chiarimento delle condizioni per l’assunzione del procedimento da parte della Confederazione. La revisione dovrà parimenti precisare le modalità di cooperazione tra Cantoni e Confederazione in tali procedimenti.
Motivazione
L'articolo 24 CPP conferisce alla Confederazione la competenza di perseguire i reati che un’organizzazione criminale (art. 260ter CP) ha commesso prevalentemente all’estero o in più Cantoni e il cui centro dell’attività penalmente rilevante non può essere localizzato con chiarezza. All’atto pratico, questa disposizione è spesso interpretata nel senso che la lotta alle organizzazioni criminali competa principalmente alle autorità federali. Un’interpretazione di questo tipo è problematica e non corrisponde allo spirito della legge. Infatti, in genere i due principali presupposti che giustificano una competenza federale possono essere accertati solo dopo l’avvio delle indagini. Al momento dell’apertura di un’indagine, spesso le autorità ignorano dove si svolgano precisamente le attività criminali di un’organizzazione criminale, quali Cantoni siano coinvolti e se i fatti presentino effettivamente una prevalenza all’estero. La competenza è quindi, di base, cantonale, perlomeno nella fase iniziale. Il fatto che la criminalità organizzata è sempre più radicata in Svizzera rende questa realtà ancora più importante. Le strutture criminali di tipo clanico o mafioso sviluppano le loro attività all'interno dei Cantoni, per cui una lotta efficace condotta esclusivamente da Berna è illusoria. La modifica proposta non mette in discussione le competenze, ma riafferma la responsabilità condivisa e il ruolo dei Cantoni come primi attori sul campo, e va nella direzione auspicata dal Consiglio federale, che punta a una migliore ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Secondo il diritto vigente, la competenza materiale a perseguire e giudicare tutti i reati previsti dal diritto federale spetta in linea di principio alle autorità penali cantonali (art. 22 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]). Tuttavia, se sussistono motivi validi, il diritto federale può in via eccezionale assoggettare determinati reati alla giurisdizione federale. Conformemente all’articolo 24 capoverso 1 CPP, sottostanno alla giurisdizione federale obbligatoria in particolare i reati commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter del Codice penale (CP; RS 311.0), a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (art. 24 cpv. 1 lett. a CPP) o in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 lett. b CPP). La giurisprudenza constata che spesso all’inizio delle indagini non è possibile determinare se il reato sia stato commesso da un’organizzazione di questo tipo. La competenza federale è data non appena sussiste un sospetto concreto che gli atti siano parte di un’attività criminale organizzata ai sensi dell’articolo 260ter CP (cfr. DTF 133 IV 235, consid. 4.4, DTF 132 IV 89, consid. 2.).
La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni è al centro del rapporto del Consiglio federale dell’11 ottobre 2023 in adempimento del postulato Jositsch 19.3570 «Controllo della struttura, dell'organizzazione, della competenza e della vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione», elaborato coinvolgendo strettamente sia le autorità di perseguimento penale federali e cantonali sia i Cantoni stessi (tramite la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia). Le autorità e le organizzazioni menzionate non hanno ritenuto necessario modificare le norme di competenza nel perseguimento delle organizzazioni criminali. Le disposizioni vigenti sono state giudicate efficaci ed è stato sottolineato che eventuali conflitti di competenza sono risolti efficacemente dallo Stato maggiore operativo del procuratore generale (cfr. n. 7.2.2.1.2 seg. del rapporto; reperibile in tedesco e francese all’indirizzo www.parlament.ch > Oggetti Ricerca > 19.3570).
Nell’ottobre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare le modifiche legislative ritenute necessarie nel suddetto rapporto. Il 24 giugno 2026 l’Esecutivo ha posto in consultazione l’avamprogetto di legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua vigilanza e modifica la giurisdizione federale (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 24 giugno 2026; reperibile all’indirizzo: www.admin.ch > Decisioni attuali e comunicati). L’avamprogetto prevede, tra le altre cose, un adeguamento mirato della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di perseguimento penale (cfr. art. 23 seg. AP-CPP), ma non una modifica ai sensi della mozione poiché, come indicato, né le autorità consultate in merito all’avamprogetto (Ministero pubblico della Confederazione, fedpol, Tribunale penale federale, Conferenza svizzera dei ministeri pubblici) né i Cantoni hanno mai rilevato la necessità di una modifica di questo tipo.
I Cantoni e le autorità penali sono comunque liberi di esprimersi nell’ambito della consultazione in corso in merito all’applicabilità dell’articolo 24 CPP. Tuttavia, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario un intervento legislativo ai sensi della mozione. A suo avviso non si dovrebbe anticipare l’esito della consultazione accogliendo la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.