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Diritto di trasferire indirizzi e-mail vincolati a un provider

26.3832 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 18 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/curia-vista/26-3832/it/diritto-di-trasferire-indirizzi-e-mail-vincolati-a-un-provider

Consultato il 1 set 2026

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Fonte

26.3832

Diritto di trasferire indirizzi e-mail vincolati a un provider

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di valutare se, in caso di cambiamento di fornitore di servizi Internet o di telecomunicazione, sia possibile introdurre un diritto legale al trasferimento o all'inoltro a tempo indeterminato di un indirizzo e-mail vincolato a un provider. A tal proposito, occorre illustrare le ripercussioni sulla concorrenza, sulla protezione dei consumatori, sulla fattibilità tecnica, sulla sicurezza informatica e sui costi.

Motivazione

Molti utenti utilizzano da anni o decenni un indirizzo e-mail vincolato a un provider, ad esempio un fornitore Internet o di telecomunicazioni. Questo indirizzo è spesso legato a contatti con le autorità, a banche, assicurazioni, servizi online, associazioni, contatti professionali e alla sfera privata. Il cambiamento di fornitore può risultare di fatto più difficile perché comporta il rischio di perdere un'identità digitale consolidata oppure implica un notevole sforzo di adeguamento.

Questa dipendenza può indebolire la concorrenza tra i fornitori. In alcuni casi, i clienti non rimangono fedeli a un fornitore per via di servizi migliori o prezzi più vantaggiosi ma perché non vogliono perdere il proprio indirizzo e-mail. Ciò è problematico dal punto di vista della politica dei consumatori e della concorrenza. Nel caso della portabilità del numero, un ostacolo simile legato al cambiamento di operatore è già stato rimosso per legge. Occorre quindi valutare se, per gli indirizzi e-mail vincolati a un provider, sia possibile e opportuno adottare una soluzione analoga.

In particolare, vanno analizzati diversi modelli: un vero e proprio diritto al trasferimento, l'obbligo di inoltro durante un periodo transitorio adeguato o a tempo indeterminato, chiari obblighi d'informazione da parte dei fornitori o soluzioni tecniche standardizzate. A tal proposito, occorre illustrare con cura le ripercussioni in materia di concorrenza, protezione dei consumatori, protezione dei dati, sicurezza informatica, rischi di abuso, fattibilità tecnica e costi.

Il postulato non mira ad avanzare una soluzione specifica, bensì a creare una base oggettiva. Il Consiglio federale dovrebbe mostrare se vi sia necessità di intervenire e quali misure normative o volontarie siano adeguate a eliminare gli ostacoli a un cambiamento e a rafforzare la libertà di scelta dei consumatori.

Proposta del Consiglio federale

Respingere

Parere del Consiglio federale

Per quanto riguarda gli indirizzi e-mail, il paragone con la portabilità dei numeri di telefono presenta alcuni limiti. I numeri si basano su un sistema nazionale centralizzato, il che ne facilita il trasferimento da un operatore all’altro. Per contro, le e-mail funzionano su un'infrastruttura globale e decentralizzata. Un indirizzo e-mail è legato al nome di dominio del provider (ad es. «@fornitore.ch»), il che complica notevolmente il suo trasferimento a un altro fornitore.

Esigere il «trasferimento» di un indirizzo e-mail da un fornitore a un altro comporterebbe notevoli difficoltà tecniche e giuridiche, poiché ciò equivarrebbe a imporre la gestione di un indirizzo da parte di un operatore che non ha alcun controllo sul relativo dominio Internet, perché generalmente soggetto a una giurisdizione estera dove, a priori, non può far valere alcuna pretesa giuridica. L'alternativa di imporre un reindirizzamento automatico delle e-mail costringerebbe i fornitori a mantenere a lungo termine sistemi tecnici per clienti che non sono più legati a loro, gestendo volumi di dati destinati ad aumentare costantemente. Un meccanismo di questo tipo potrebbe inoltre avere ripercussioni negative in materia di sicurezza informatica. Gli attuali sistemi di protezione contro lo spam e il phishing si basano su regole severe che verificano l'origine delle e-mail. Un reindirizzamento esterno generalizzato rischierebbe di compromettere tali meccanismi: alcuni messaggi legittimi potrebbero essere bloccati oppure sarebbe necessario allentare i requisiti di sicurezza, il che aumenterebbe il rischio di abusi. Inoltre, in caso di problemi (perdita di messaggi o fuga di dati sensibili), sarebbe difficile stabilire la responsabilità dei diversi attori.

Sarebbe ipotizzabile limitare l'obbligo di «trasferimento» degli indirizzi e-mail ai domini Internet soggetti al diritto svizzero delle telecomunicazioni (.ch e .swiss). Un tale approccio creerebbe tuttavia disparità tra gli utenti e potrebbe essere aggirato dai fornitori, oltre a essere tecnicamente e giuridicamente complesso da attuare.

Dal punto di vista economico, la realizzazione di una soluzione standardizzata potrebbe comportare costi importanti per i fornitori di servizi di messaggistica. Questi costi andrebbero probabilmente a ripercuotersi sul prezzo degli abbonamenti, con un impatto su tutti gli utenti. Potrebbero inoltre gravare maggiormente sui piccoli fornitori, con il rischio di ridurre la diversità dell'offerta sul mercato.

Va inoltre sottolineato che una grande maggioranza di fornitori di accesso a Internet e di servizi di telecomunicazione ha già preso delle misure e permette di utilizzare i propri indirizzi e-mail dopo aver cambiato operatore, almeno per un certo periodo. Inoltre, oggi esistono soluzioni semplici e spesso poco costose per disporre di un indirizzo e-mail indipendente dal proprio fornitore di accesso a Internet (servizi di posta elettronica di terzi con possibilità di utilizzare il proprio nome di dominio).

Considerato tale contesto, nel complesso il mercato funziona in modo soddisfacente e offre ai consumatori alternative accessibili. Alla luce delle complessità tecniche e giuridiche, dei costi potenzialmente elevati e delle sfide legate alla sicurezza, al momento la necessità di un intervento non sembra essere dimostrata.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.