26.3834
Ricerca indipendente negli archivi bancari sui clienti
Testo depositato
La ricerca sulla storia contemporanea svizzera sta vivendo un vero e proprio boom. Ad esempio, i progetti portati avanti dalla Commissione peritale indipendente (CPI) sugli internamenti amministrativi che riguardano il collocamento coatto di minori a servizio o in istituto hanno contribuito in modo significativo alla ricerca sulla storia sociale. La pubblicazione annuale delle fonti storiche rilevanti relative alla politica estera della Svizzera da parte del centro di ricerca Dodis, alla scadenza del termine di protezione di 30 anni, rappresenta una base importante per ulteriori progetti di ricerca. A 25 anni dallo scioglimento della Commissione Indipendente d’Esperti Svizzera – Seconda Guerra Mondiale (CIE), il ruolo della Svizzera nella seconda guerra mondiale suscita un rinnovato interesse ai fini della ricerca storica. Del resto, la storia economica sta attualmente vivendo un’auspicata rinascita. Il quadro è tuttavia offuscato dal fatto che una ricerca sulla storia delle banche svizzere basata su fonti aziendali interne è praticamente impossibile, in quanto le banche, appellandosi all’articolo 47 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0), negano ai ricercatori esterni l’accesso agli archivi sui clienti bancari. Questo rende impossibile esplorare in modo documentato, esaustivo e indipendente la storia di una delle colonne portanti dell’economia svizzera e la sua importanza per il nostro Paese.
Alla luce delle indagini svolte dal Congresso statunitense sui conti bancari di noti esponenti nazionalsocialisti presso banche svizzere, la questione assume particolare rilevanza. In tal senso, la mancanza di accesso a tali archivi rappresenta un rischio per la reputazione della piazza finanziaria. Un accesso indipendente agli archivi bancari ai fini della ricerca costituisce quindi un’esigenza nazionale. Va osservato che la fusione d’urgenza tra UBS e Credit Suisse risale a ormai tre anni fa. Uno dei risultati di questa fusione è il fatto, non trascurabile dal punto di vista della ricerca, che gli archivi di numerose banche si trovino ora sotto un unico tetto. Per poter studiare la fusione d’urgenza in maniera indipendente, è indispensabile poter consultare gli archivi bancari.
Nella sua risposta alla mozione Herzog 23.4206, il Consiglio federale riconosce l’importanza di condurre studi sulla piazza finanziaria. È disposto a predisporre i necessari adeguamenti normativi per consentire ricerche indipendenti negli archivi bancari sui clienti degli istituti svizzeri?
Il Consiglio federale ritiene necessarie ulteriori misure per consentire la ricerca storica indipendente sulla piazza finanziaria elvetica?
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale riconosce l’importanza dei principi di libertà della scienza e della ricerca, garantiti dalla Costituzione, nonché l’interesse della ricerca storica sulla piazza bancaria svizzera. Si è già espresso in merito alla ricerca negli archivi privati dei clienti delle banche nel quadro del parere redatto in risposta alla mozione 23.4206. Le considerazioni esposte in tale sede restano attuali; tuttavia, a seguito della reiezione della mozione in Parlamento, la questione della necessità d’intervento sul piano normativo non è stata approfondita.
Ciononostante l’Esecutivo ritiene che sussistano quantomeno dubbi sul fatto che con un eventuale adeguamento dell’articolo 47 LBCR si possa soddisfare la richiesta dell’interpellante, ossia garantire l’accesso agli archivi dei clienti bancari per la ricerca storica. Nel contesto delineato nell’interpellanza si tratterebbe, infatti, di concedere l’accesso agli archivi interni di imprese dell’economia privata. Mentre nel diritto pubblico vi sono leggi (in materia di archiviazione) su cui può fondarsi, se del caso, il diritto di consultare gli archivi delle autorità, spetta a ciascuna impresa, nel quadro della propria autonomia privata, decidere se e in che forma concedere a terzi di accedere ai propri archivi interni contenenti dati clientelari privati. Nella prassi, la decisione di una banca in merito all’accessibilità dei propri archivi è guidata da una serie di comprensibili riflessioni concernenti, nello specifico, i rischi reputazionali, le questioni relative alla responsabilità e la protezione del segreto commerciale e privato. Tali considerazioni non sono influenzate dall’obbligo di mantenere il segreto sancito dal diritto bancario e, anche nel caso di una modifica dell’articolo 47 LBCR, potrebbero comunque indurre le banche a negare ai ricercatori l’accesso ai propri archivi nel quadro della loro autonomia privata.
Se l’obiettivo dell’interpellante è istituire nel diritto pubblico il diritto di consultare gli archivi interni delle banche, analogamente a quanto prevedono leggi esistenti (in materia di archiviazione), va osservato che ciò implicherebbe un’ingerenza di portata ben maggiore. In tal caso, si porrebbero, tra l’altro, anche questioni relative alla libertà economica e alla parità di trattamento rispetto ad altri operatori economici. Peraltro, occorre notare che l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS è stata oggetto di una commissione d’inchiesta parlamentare indipendente.