26.3840
Migrazione. Introdurre il modello svedese
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione sull’asilo affinché l’approccio adottato nella legislazione in materia di asilo e migrazione vigente in Svezia venga messo in atto anche nel nostro Paese:lo statuto di protezione dei rifugiati riconosciuti è riesaminato ogni tre anni; i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente hanno il diritto di farsi raggiungere dai loro famigliari solo se possono assicurarne il mantenimento (eccezione: per i rifugiati riconosciuti entro i primi tre mesi);i richiedenti l’asilo respinti non ricevono più alcun soccorso d’emergenza dopo la scadenza del termine di partenza, a meno che abbiano figli.
Motivazione
In Svizzera i rifugiati riconosciuti beneficiano di un permesso B e possono in genere rimanere nel Paese in modo permanente. In Svezia la situazione è diversa: i rifugiati riconosciuti beneficiano di una protezione unicamente per un periodo limitato e dopo tre anni si procede a un riesame del loro statuto. Se la situazione di pericolo nel Paese di origine è cambiata o viene rilevata un'irregolarità (p. es. se sono state fornite informazioni false in merito all'identità), il permesso di soggiorno decade. Nel 2023 in Svezia sono stati revocati circa 11 000 permessi di soggiorno a persone che non adempivano i requisiti. Questa prassi è stata portata avanti con successo anche negli anni successivi. Il ricongiungimento familiare è uno dei motori più rilevanti dei flussi migratori. La Svezia lo ha limitato il più possibile, consentendo ai rifugiati e ad altre persone immigrate di farsi raggiungere dai loro familiari nel Paese solo se possono assicurarne il mantenimento. Un'eccezione è data per i rifugiati riconosciuti nei primi tre mesi conformemente alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati. In Svizzera i rifugiati riconosciuti possono ricongiungersi ai familiari più stretti praticamente senza alcuna limitazione. In determinati casi la Confederazione prende a carico anche i costi del viaggio. Le persone ammesse provvisoriamente possono ricongiungersi alla famiglia dopo un periodo di tre anni, che ora s’intende addirittura ridurre a due anni. In Svizzera i richiedenti l'asilo respinti sono esclusi dall'assistenza sociale ma beneficiano del soccorso d'emergenza. In Svezia, invece, dopo la scadenza del termine di partenza i richiedenti l'asilo respinti non beneficiano più di alcun aiuto, a meno che abbiano figli. Lo Stato versa una somma corrispondente a circa 900 franchi e prende a carico i costi di viaggio di coloro che partono volontariamente.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
In merito al richiesto riesame periodico dello «statuto di protezione dei rifugiati riconosciuti», il Consiglio federale rinvia ai suoi pareri relativi alle mozioni Schmid Pascal 24.4588 «Imparare dalla Svezia e dalla Danimarca: asilo a tempo determinato. Ritorno all'essenza del diritto d'asilo», respinta dal Consiglio nazionale, e Müller Damian 26.3639 «Protezione sì, ma temporanea. Cambiamento di paradigma nella politica d'asilo svizzera sul modello danese».
La Segreteria di Stato della migrazione può disconoscere la qualità di rifugiato e revocare l’asilo se la protezione non è più necessaria, il che presuppone tuttavia un profondo cambiamento della situazione nel Paese d’origine. Riesaminare sistematicamente tutti i casi di concessione dell’asilo comporterebbe un onere finanziario e personale sproporzionato, senza che si possa prevedere un aumento significativo dei disconoscimenti della qualità di rifugiato o delle revoche dell’asilo. Inoltre, una limitazione del soggiorno unita a un riesame periodico influirebbe in maniera negativa sul tasso d’integrazione dei rifugiati riconosciuti.
Il diritto vigente prevede già che, quando una persona ammessa provvisoriamente presenta una domanda di ricongiungimento familiare, i servizi competenti esaminino in particolare se è disponibile un’abitazione conforme ai suoi bisogni, la famiglia dipende dall’aiuto sociale o potrebbe molto probabilmente dipendere dall’aiuto sociale a seguito del ricongiungimento familiare e se la persona che presenta la domanda di ricongiungimento familiare riceve prestazioni complementari o potrebbe riceverle a seguito del ricongiungimento (art. 85c cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). L’introduzione del criterio dell’indipendenza dall’aiuto sociale per il ricongiungimento familiare nel settore dell’asilo sarebbe invece contraria alla giurisprudenza: le condizioni in materia d’indipendenza dall’aiuto sociale poste alle persone con qualità di rifugiato devono essere meno severe di quelle previste per altre categorie di stranieri dato l’obbligo di protezione derivante dalla Costituzione e dalla CEDU (sentenza del Tribunale federale 139 I 330 consid. 4.2; sentenza TF 2C_660/2015 del 26 agosto 2015, consid. 2.2). Questa prassi è in linea anche con quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Non si può dunque pretendere l’impossibile dai rifugiati in termini di indipendenza finanziaria. L’introduzione di criteri in tal senso non inciderebbe sul numero di domande di ricongiungimento familiare (cfr. il parere del Consiglio federale relativo alla mozione del Gruppo dell’Unione democratica di Centro 24.4320 «Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera»).
Come indicato dal Consiglio federale nel suo parere relativo alla mozione Chiesa 25.4647 «Imparare dalla Svezia. Basta soldi pubblici per i clandestini», secondo la giurisprudenza del TF tutte le persone che si trovano sul territorio svizzero hanno diritto, in situazioni di bisogno, all’aiuto sancito nell’articolo 12 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro statuto di soggiorno. Pertanto, anche dopo la scadenza del termine di partenza, le persone respinte con decisione passata in giudicato ricevono, quale garanzia minima, tutti i mezzi essenziali alla sopravvivenza (cibo, vestiario, alloggio e cure mediche di base) indispensabili per condurre un’esistenza dignitosa. Il modello chiesto dall’autore della mozione non potrebbe quindi essere introdotto in Svizzera a livello di legge, ma richiederebbe una modifica della Costituzione. Il 10 marzo 2026 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione 25.4647.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.