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False dichiarazioni riguardo all'esame individuale delle donne afghane
Testo depositato
1. In che modo la decisione a priori di accogliere la domanda e concedere l’asilo, documentata dalle dichiarazioni della SEM nel caso menzionato, si concilia con le dichiarazioni ufficiali della SEM e del consigliere federale Jans secondo cui non esiste alcun automatismo e ogni domanda presentata da donne afghane è sottoposta a un esame individuale?2. La SEM ha dichiarato il falso nei confronti del competente consigliere federale Jans e del pubblico in merito al presunto esame individuale delle domande di donne afghane?3. Il consigliere federale Jans era a conoscenza della prassi della SEM in contrasto con le sue dichiarazioni ufficiali?4. Che misure intende adottare il consigliere federale Jans in merito al citato caso alla SEM?
Motivazione
Un articolo pubblicato il 9 giugno 2026 dal gruppo CH-Media ha riportato una decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) (E-2274/2020 del 20 novembre 2025) che evidenzia una prassi problematica della SEM nel contesto della concessione dell’asilo a donne afghane. Sia la SEM nella sua scheda informativa che il consigliere federale Jans in Parlamento hanno sottolineato che il cambio di prassi riguardo alle cittadine afghane non comporta alcun automatismo: le domande d’asilo di donne e ragazze afghane continuano a essere esaminate in maniera individuale, come tutte le altre domande d’asilo. Nel caso concreto citato, il TAF ha tuttavia constatato che la SEM aveva già prospettato alla donna afghana l’approvazione della sua domanda, ancor prima di aver verificato l’adempimento dei requisiti formali e materiali. Inoltre, senza prima esaminare la domanda la SEM aveva invitato il TAF a esortare nuovamente la SEM stessa a formulare le proprie osservazioni, in modo da permetterle di accordare l’asilo a titolo di riesame (cambio di prassi per le cittadine afghane). Queste dichiarazioni mostrano che alla SEM, manifestamente prima dell’esame individuale vero e proprio della domanda, era già stata presa la decisione a priori non solo di esaminare la domanda di questa donna afghana senza verificare l’adempimento dei requisiti, ma anche di approvarla senza esame e di concedere l’asilo.
Parere del Consiglio federale
1./4. Come ha fatto notare in risposta alle domande Schmid Pascal 26.7613 «Asyl-Zusicherung für Afghanin: Hat Bundesrat Jans im Nationalrat die Wahrheit gesagt?», Paganini 26.7608 «Widerrechtliche Rechtsberatung durch das SEM» e Wyssmann 26.7598 «Abschreibungsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.11.2025; E-2274/2020; Haftungsfolgen nach Art. 8 VG», il Consiglio federale non si esprime in merito a singoli casi. Indica tuttavia che in virtù delle disposizioni legali la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può esaminare una domanda successiva solo una volta conclusa la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Se una persona con ricorso pendente presenta una domanda successiva, la SEM informa per iscritto l’interessato e il TAF di tale circostanza ma, contrariamente a quanto sostenuto dall’autore dell’interpellanza, non si pronuncia mai in anticipo sull’esito della procedura successiva. Il Consiglio federale precisa inoltre che la decisione del TAF citata dall’autore dell’interpellanza (E-2274/2020 del 20 novembre 2025) è una decisione di stralcio non pubblicata. Questa decisione formale procedurale non ha né una portata materiale né un valore giurisprudenziale. Non esiste dunque alcuna sentenza del TAF che critichi o metta in discussione la prassi d’asilo applicata alle donne afghane.
2./3. Per quanto riguarda la prassi dell’esame del singolo caso, il Consiglio federale rinvia alla Scheda informativa «Nuova prassi per le richiedenti l’asilo afghane» sul sito Internet della SEM nonché al suo parere relativo alle mozioni (identiche) Rutz Gregor 26.3668 e Friedli 26.3664 «Correggere il cambio di prassi per le domande d'asilo delle cittadine afghane», dove si è espresso in dettaglio al riguardo. La prassi in materia di asilo e allontanamento applicata alle donne provenienti dall’Afghanistan è consolidata in tutta Europa e si è dimostrata efficace. Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha infatti stabilito che il sesso e la cittadinanza sono sufficienti per riconoscere lo statuto di rifugiato alle donne afghane. La Corte condivide quindi la valutazione della SEM riguardo alle violazioni dei diritti umani di cui sono oggetto le donne in Afghanistan, violazioni che non hanno fatto che aggravarsi da quando la SEM ha modificato la propria prassi, tre anni fa. La CGUE non obbliga gli Stati membri a effettuare un esame caso per caso. La Svizzera, invece, continua a farlo. Di conseguenza, ogni donna afghana che entra ex novo in Svizzera e presenta una domanda d’asilo è sottoposta a un’audizione individuale sui motivi d’asilo. Questa regola non si applica ai casi Dublino. Nel caso delle donne afghane che in passato sono già state oggetto di una procedura d’asilo, la loro situazione individuale era già stata chiarita e la SEM svolge una procedura successiva scritta.