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Decisione formale E-2274/2020 del 20 novembre 2025. Giustizia segreta al Tribunale amministrativo federale?

26.3871 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 19 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/curia-vista/26-3871/it/decisione-formale-e-2274-2020-del-20-novembre-2025-giustizia-segreta-al-tribunale-amministrativo-federale

Consultato il 4 set 2026

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Fonte

26.3871

Decisione formale E-2274/2020 del 20 novembre 2025. Giustizia segreta al Tribunale amministrativo federale?

Testo depositato

L’articolo 6 capoverso 2 del regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione recita: «Le decisioni formali sono pubblicate se presentano un interesse pubblico». Tutte le decisioni formali sinora pubblicate dal Tribunale amministrativo federale (TAF) sono accomunate dal fatto che, al momento della constatazione dell’assenza di oggetto o dell’inammissibilità, erano date circostanze particolari che avevano indotto il giudice unico a fornire ulteriori spiegazioni. Perché la presente decisione, che contiene considerazioni importanti in relazione a un comportamento scorretto da parte della SEM e che pertanto è indubbiamente di interesse pubblico, non è stata pubblicata nella banca dati del TAF? Chi decide se una decisione formale sia di interesse pubblico e debba dunque essere pubblicata? È vero quanto si afferma nel «Nebelspalter», ossia che il giudice unico abbia ordinato la pubblicazione della decisione? Ed è vero che la presidente del Tribunale ha impedito la pubblicazione ordinata dal giudice unico? Se sì: qual è la base legale su cui la presidente del Tribunale si è fondata per vietare la pubblicazione? Chi ha ordinato la pubblicazione delle numerose altre decisioni formali che possono essere consultate nella banca dati delle decisioni e chi decide riguardo alla loro pubblicazione?

Motivazione

Nella decisione in questione il giudice unico constata che la SEM aveva prospettato a una richiedente afgana l’accettazione della sua seconda domanda di asilo ancora prima di accertare se i requisiti formali e materiali fossero soddisfatti. Inoltre la SEM ‒ anche in questo caso senza esaminare la domanda ‒ avrebbe chiesto nuovamente al TAF di essere consultata, adducendo che in tal modo avrebbe potuto concedere l’asilo mediante riesame (adeguamento della prassi per le donne afgane). La decisione giunge alla conclusione che, in seguito a tale modo di procedere della SEM, «nel comportamento adottato si ravvisa una motivazione preconcetta a favore della concessione dell’asilo.» Considerato che la SEM, nella sua scheda informativa sulla nuova prassi per le richiedenti l’asilo afgane, così come il consigliere federale Jans intervenendo dinnanzi al Parlamento, hanno sottolineato che la SEM effettua l’esame caso per caso per ogni donna afgana richiedente l’asilo e che non sussiste alcun automatismo nella concessione dell’asilo, questa decisione formale è indubbiamente spinosa e di grande interesse pubblico. E tuttavia non figura nella banca dati delle decisioni del Tribunale.

Parere del Consiglio federale

Stando al Tribunale amministrativo federale, la decisione E-2274/2020 è una decisione di stralcio dal ruolo e dunque una decisione formale di natura processuale. Essa non contiene alcuna valutazione materiale che esprima la prassi del Tribunale amministrativo federale e non fonda alcuna modifica o ulteriore sviluppo della sua giurisprudenza.

Le ampie considerazioni riguardanti la prassi della Segreteria di Stato della migrazione contenute nella decisione rispecchiano unicamente il parere del giudice unico che l’ha pronunciata. Tali considerazioni non erano strettamente necessarie ai fini della decisione sul procedimento concreto e non esplicano effetti giuridici di alcuna sorta. Non corrispondono dunque né alla prassi del Tribunale né sono state coordinate in seno alle corti interessate, come suggerito da alcuni media.

Data appunto l’assenza di portata materiale delle considerazioni in questione, non vi è mai stato motivo di pubblicare questa singola decisione formale quale espressione della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Dette considerazioni non sono nemmeno da intendersi come obiter dicta in vista di una possibile futura giurisprudenza e in quanto tali segni di un orientamento giuridico coordinato del Tribunale. L’interesse pubblico (ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 del regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione) discende sempre dalla funzione giurisprudenziale del Tribunale e non va equiparato a un interesse politico o mediatico né all’interpretazione giuridica di un singolo giudice.

La non pubblicazione non implica dunque né una limitazione dell’indipendenza dei giudici né la soppressione di una prassi giudiziale. Tiene piuttosto conto del fatto che quella in parola è una decisione formale pronunciata da un giudice unico, priva di portata materiale e di effetto giurisprudenziale.

Le rare decisioni formali emesse dalle corti competenti in materia di asilo sinora pubblicate riguardano in linea di principio questioni procedurali particolari. Dalla pubblicazione di singole decisioni procedurali non si può tuttavia desumere l’esistenza di un diritto automatico alla pubblicazione di ogni decisione formale.

Secondo il Tribunale amministrativo federale, va infine sottolineato che la pubblicazione di una decisione pronunciata da un giudice unico non può servire a conferire maggiore autorità alle interpretazioni giuridiche di singoli giudici. Le decisioni procedurali delle corti competenti in materia di asilo vengono finora pubblicate solo a titolo eccezionale anche per motivi di economia giudiziaria. La prassi in materia di pubblicazione mira a documentare la giurisprudenza del Tribunale. Le decisioni formali di stralcio dal ruolo prive di portata materiale non soddisfano di norma queste condizioni.

Rispetto a quanto riportato dai media va inoltre puntualizzato che sono le stesse corti competenti in materia di asilo ad aver chiaramente scartato la necessità di un coordinamento sulla decisione formale in questione. Tale conclusione è in linea con la prassi costante del Tribunale amministrativo federale. Sono oggetto di coordinamento solo le questioni di principio (suscettibili di comportare la creazione di un precedente o determinare un cambio di prassi). La questione giuridica da sottoporre a coordinamento deve tuttavia essere determinante ai fini della decisione sul singolo caso concreto nell’ambito del quale viene sollevata. In altre parole, deve essere necessariamente decisa per risolvere il caso. Non era questo il caso della decisione E-2274/2020.

Alla luce di tali presupposti è stata esaminata anche la questione della pubblicazione. Fondandosi sui pareri precedentemente espressi dalle corti competenti in materia di asilo e dalla presidenza della corte interessata, la presidente del Tribunale ha preso la sua decisione a titolo cautelare (superprovvisionale), al fine di escludere la pubblicazione sino a chiarimento definitivo della questione, circostanza che era stata comunicata al giudice unico interessato. Nello specifico tale decisione non era volta a sopprimere l’opinione di un giudice, bensì a salvaguardare l’uniformità di prassi in materia di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale conformemente al relativo regolamento concernente l’informazione.

L’affermazione secondo cui la presidenza del Tribunale avrebbe «vietato» o «messo a tacere» l’interpretazione giuridica personale del giudice unico è pertanto infondata. La decisione di non pubblicare una decisione procedurale formale poggia su una valutazione istituzionale delle condizioni per la pubblicazione e non su un apprezzamento di merito dell’interpretazione giuridica espressa nella decisione.