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Le aziende farmaceutiche devono rispettare i loro impegni
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge volta a introdurre nella pertinente legislazione i seguenti principi:
garantire che le aziende farmaceutiche non possano comunicare a terzi, in particolare ad autorità estere, i modelli di prezzo applicati in Svizzera qualora questi siano considerati confidenziali;
In via sussidiaria, esigere da un’azienda farmaceutica che ha comunicato a uno Stato terzo i prezzi confidenziali praticati in Svizzera il rispetto del principio di reciprocità, vale a dire che l’azienda farmaceutica è tenuta a fornire anche alla Svizzera i modelli di prezzo confidenziali praticati nei Paesi i cui modelli sono stati comunicati allo Stato terzo in questione.
Motivazione
In seguito a diverse recenti interpellanze, sono sorti sospetti sulla rivelazione dei modelli di prezzo confidenziali dei medicamenti. Sembra ormai accertato che alcune aziende farmaceutiche svizzere abbiano svelato alle autorità statunitensi i prezzi netti in vigore in Svizzera. Queste aziende si rifiutano tuttavia di applicare il principio della reciprocità e di condividere con le autorità svizzere le stesse informazioni che rivelano agli Stati Uniti. Visto che le aziende farmaceutiche si rifiutavano di comunicare i prezzi praticati in altri Paesi, l’UFSP ha finora ritenuto che la confidenzialità di tali modelli fosse di fatto garantita. I fatti sembrano tuttavia dimostrare il contrario. Questa situazione mette a rischio la stabilità sia del sistema che dei prezzi in Svizzera. Dato che la confidenzialità non può essere garantita in modo informale, occorre sancirla espressamente, ad esempio mediante clausole inserite negli accordi conclusi tra la Confederazione e le aziende farmaceutiche. Se dispone di prove che i prezzi confidenziali praticati in Svizzera sono stati rivelati a uno Stato terzo, il Consiglio federale deve poter esigere, nel rispetto del principio di reciprocità, che l’azienda farmaceutica interessata gli fornisca gli altri modelli di prezzo da lei rivelati. Infatti, se soltanto le autorità svizzere devono rispettare questa regola, senza poter beneficiare delle informazioni provenienti dall’estero, questa pratica non è più a nostro favore. L’interesse dei «prezzi netti» confidenziali viene a cadere completamente.